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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2179/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 03.02.1947, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Salvatore Di Stasio (C.F.:
, con il quale elettivamente domicilia in Carinola, C.F._2 frazione Casanova (CE), alla via Cupa Tarsia n. 1 ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 22.06.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 14.09.2020, la ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del lago di Falciano avvenuta tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera dell'anno 2016, venga condannata a risarcire in suo favore tutti i danni subiti.
In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
- di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Falciano del Massico (CE), riportato nel N.C.T. di Falciano del
Massico (CE) al foglio 91, particelle nn. 115, 57 e 116, di ha 2.47.45, coltivato a frutteto, impiantato nell'anno 2008;
- che tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera dell'anno 2016, a causa della mancata manutenzione e pulizia dell'emissario e dei canali ausiliari e di guardia posizionati lungo il perimetro, il lago di Falciano è esondato, allagando una parte del fondo;
-- che, in particolare, "dopo l'allagamento le acque hanno ristagnato sulla parte del fondo inondata per diversi giorni. Successivamente, sebbene l'acqua fosse scomparsa dalla superficie del terreno, il livello della falda era arrivata tanto in alto da provocare, nel mese di aprile – maggio 2016, l'impantanamento del trattore condotto dal marito della ricorrente che stava eseguendo dei trattamenti anticrittogamici" (cfr. pag. 3 e 4 del ricorso);
- di aver adito l'intestato Tribunale con un ricorso per accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi nonché dell'entità dei danni, iscritto al n. 2521/2018 R.G.;
-- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria del lago, appartenente al demanio pubblico;
- che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva già instaurato dinanzi
Codesto Tribunale il giudizio recante R.G. n. 3865/2019, cancellato in data 7.01.2020 ai sensi dell'art. 159 del R.D. n. 1775/1993, stante la mancata comparizione delle parti alla prima udienza.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “condanni la , in persona del Controparte_1
l.r.p.t., a pagare in favore dell'istante, per il fatto dannoso descritto in premessa, la somma di € 14.195,80 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione in base all'indice FOI accertato dall'ISTAT trattandosi di credito di valore ed interessi legali come per legge, previa dichiarazione di estinzione del giudizio n. 3865/2019 R.G. innanzi meglio indicato, se ritenuto necessario;
condanni la medesima al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi per il presente giudizio, per quelli del giudizio di accertamento tecnico preventivo celebrato dinanzi a codesto Tribunale
n. 2521/2018 R.G. e per le competenze liquidate al CTU, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore intestatario".
…
Nonostante la rituale notifica del ricorso avvenuta in data 20.06.2020
e la rinotifica ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933 in data
14.09.2020, La non si è costituita in giudizio. Controparte_1
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 02.11.2021 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi.
Tale circostanza legittima la ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, benché risulti espletato un accertamento tecnico preventivo, va rilevato che l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza nel giudizio di merito, tanto più se si considera che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova in senso stretto, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice.
Invero, il fatto dell'esondazione del lago di Falciano tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera dell'anno 2016 risulta provato dalle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno confermato l'allagamento del terreno di proprietà della ricorrente.
Tuttavia, nella relazione di accertamento tecnico preventivo acquisita nel presente giudizio, il CTU ha evidenziato che "il canale emissario del lago denominato “Fermo” di proprietà , si presentava CP_2 ricoperto sulle sponde da vegetazione spontanea erbacea a ciclo annuale ed arborea, sul letto dello stesso depositati strati di materiale organico, che frenava il decorso normale, in modo particolare in presenza di piogge abbondanti, negli anni hanno fatto innalzare il livello delle acque tanto da mantenere il livello della falda acquifera dei terreni confinanti prossima alla superficie, creando condizioni asfittiche degli stessi. e, sino a far ristagnare le acque tanto da ridurre fortemente il franco di coltivazione" (cfr. pag. 7 dell'elaborato).
Ebbene, dalla lettura della relazione emerge che i danni alle colture lamentati dalla ricorrente non sono riconducibili all'esondazione, bensì ad un progressivo innalzamento della falda acquifera, fenomeno cronico e strutturale, ontologicamente distinto dall'esondazione.
Invero, con specifico riferimento ai danni alle colture, il CTU ha dichiarato che, a seguito di escavazioni di buche nei pressi di alcuni esemplari di piante, "si è potuto rilevare che le stesse presentano l'apparato radicale con sviluppo orizzontale e superficiale, imbrunimento e disfacimento dei tessuti, lenticellosi dovuto all'innalzamento della falda" (cfr. pag. 9 della consulenza), ed ha ricondotto la morte di 67 alberi di pesco e di 15 alberi di CO ad asfissia radicale dovuta a ristagni idrici. A tal riguardo, si osserva che l'asfissia radicale delle piante si determina per lunga presenza di fanghiglia, non coerente con una temporanea esondazione di un lago e che in un terreno con presenza di avvallamenti i ristagni potrebbero essere stati determinati anche semplicemente da piogge abbondanti.
Pertanto, non vi è la prova del nesso di causalità fra i lamentati danni alle piante e l'esondazione del lago di Falciano, in quanto dalla CTU è emerso piuttosto che l'asfissia radicale delle radici delle piante sia dipesa dal ristagno di acqua causata dall'innalzamento della falda acquifera.
Il deficit probatorio in ordine al nesso causale non può ritenersi colmato dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
, i quali, non possedendo adeguate conoscenze tecniche, si
[...] sono limitati a confermare genericamente il capo 3) del ricorso, relativo all'esondazione ma nulla hanno aggiunto sulla specifica dinamica dell'evento.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, nel caso che ci occupa non può dirsi assolto l'onere probatorio sotto il profilo del nesso di causalità tra le omissioni imputate alla e i Controparte_3 danni asseritamente subiti dalla ricorrente e la loro quantificazione.
La domanda va, quindi, respinta e, di conseguenza, resta assorbita ogni altra questione.
Stante la contumacia della , la ricorrente non va Controparte_1 condannata alle spese di lite.
Pone a carico della ricorrente le spese di A.T.P., come liquidate con decreto emanato nel relativo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1 - rigetta la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della
; Controparte_1
- pone a carico della ricorrente le spese di A.T.P., come liquidate con decreto emanato nel relativo procedimento.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.07.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2179/2020 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025 e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 03.02.1947, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Salvatore Di Stasio (C.F.:
, con il quale elettivamente domicilia in Carinola, C.F._2 frazione Casanova (CE), alla via Cupa Tarsia n. 1 ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 22.06.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 14.09.2020, la ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del lago di Falciano avvenuta tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera dell'anno 2016, venga condannata a risarcire in suo favore tutti i danni subiti.
In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
- di essere proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Falciano del Massico (CE), riportato nel N.C.T. di Falciano del
Massico (CE) al foglio 91, particelle nn. 115, 57 e 116, di ha 2.47.45, coltivato a frutteto, impiantato nell'anno 2008;
- che tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera dell'anno 2016, a causa della mancata manutenzione e pulizia dell'emissario e dei canali ausiliari e di guardia posizionati lungo il perimetro, il lago di Falciano è esondato, allagando una parte del fondo;
-- che, in particolare, "dopo l'allagamento le acque hanno ristagnato sulla parte del fondo inondata per diversi giorni. Successivamente, sebbene l'acqua fosse scomparsa dalla superficie del terreno, il livello della falda era arrivata tanto in alto da provocare, nel mese di aprile – maggio 2016, l'impantanamento del trattore condotto dal marito della ricorrente che stava eseguendo dei trattamenti anticrittogamici" (cfr. pag. 3 e 4 del ricorso);
- di aver adito l'intestato Tribunale con un ricorso per accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi nonché dell'entità dei danni, iscritto al n. 2521/2018 R.G.;
-- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria del lago, appartenente al demanio pubblico;
- che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., aveva già instaurato dinanzi
Codesto Tribunale il giudizio recante R.G. n. 3865/2019, cancellato in data 7.01.2020 ai sensi dell'art. 159 del R.D. n. 1775/1993, stante la mancata comparizione delle parti alla prima udienza.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “condanni la , in persona del Controparte_1
l.r.p.t., a pagare in favore dell'istante, per il fatto dannoso descritto in premessa, la somma di € 14.195,80 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione in base all'indice FOI accertato dall'ISTAT trattandosi di credito di valore ed interessi legali come per legge, previa dichiarazione di estinzione del giudizio n. 3865/2019 R.G. innanzi meglio indicato, se ritenuto necessario;
condanni la medesima al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi per il presente giudizio, per quelli del giudizio di accertamento tecnico preventivo celebrato dinanzi a codesto Tribunale
n. 2521/2018 R.G. e per le competenze liquidate al CTU, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore intestatario".
…
Nonostante la rituale notifica del ricorso avvenuta in data 20.06.2020
e la rinotifica ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933 in data
14.09.2020, La non si è costituita in giudizio. Controparte_1
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 02.11.2021 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi.
Tale circostanza legittima la ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, benché risulti espletato un accertamento tecnico preventivo, va rilevato che l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza nel giudizio di merito, tanto più se si considera che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova in senso stretto, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice.
Invero, il fatto dell'esondazione del lago di Falciano tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera dell'anno 2016 risulta provato dalle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno confermato l'allagamento del terreno di proprietà della ricorrente.
Tuttavia, nella relazione di accertamento tecnico preventivo acquisita nel presente giudizio, il CTU ha evidenziato che "il canale emissario del lago denominato “Fermo” di proprietà , si presentava CP_2 ricoperto sulle sponde da vegetazione spontanea erbacea a ciclo annuale ed arborea, sul letto dello stesso depositati strati di materiale organico, che frenava il decorso normale, in modo particolare in presenza di piogge abbondanti, negli anni hanno fatto innalzare il livello delle acque tanto da mantenere il livello della falda acquifera dei terreni confinanti prossima alla superficie, creando condizioni asfittiche degli stessi. e, sino a far ristagnare le acque tanto da ridurre fortemente il franco di coltivazione" (cfr. pag. 7 dell'elaborato).
Ebbene, dalla lettura della relazione emerge che i danni alle colture lamentati dalla ricorrente non sono riconducibili all'esondazione, bensì ad un progressivo innalzamento della falda acquifera, fenomeno cronico e strutturale, ontologicamente distinto dall'esondazione.
Invero, con specifico riferimento ai danni alle colture, il CTU ha dichiarato che, a seguito di escavazioni di buche nei pressi di alcuni esemplari di piante, "si è potuto rilevare che le stesse presentano l'apparato radicale con sviluppo orizzontale e superficiale, imbrunimento e disfacimento dei tessuti, lenticellosi dovuto all'innalzamento della falda" (cfr. pag. 9 della consulenza), ed ha ricondotto la morte di 67 alberi di pesco e di 15 alberi di CO ad asfissia radicale dovuta a ristagni idrici. A tal riguardo, si osserva che l'asfissia radicale delle piante si determina per lunga presenza di fanghiglia, non coerente con una temporanea esondazione di un lago e che in un terreno con presenza di avvallamenti i ristagni potrebbero essere stati determinati anche semplicemente da piogge abbondanti.
Pertanto, non vi è la prova del nesso di causalità fra i lamentati danni alle piante e l'esondazione del lago di Falciano, in quanto dalla CTU è emerso piuttosto che l'asfissia radicale delle radici delle piante sia dipesa dal ristagno di acqua causata dall'innalzamento della falda acquifera.
Il deficit probatorio in ordine al nesso causale non può ritenersi colmato dalle dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Tes_2
, i quali, non possedendo adeguate conoscenze tecniche, si
[...] sono limitati a confermare genericamente il capo 3) del ricorso, relativo all'esondazione ma nulla hanno aggiunto sulla specifica dinamica dell'evento.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, nel caso che ci occupa non può dirsi assolto l'onere probatorio sotto il profilo del nesso di causalità tra le omissioni imputate alla e i Controparte_3 danni asseritamente subiti dalla ricorrente e la loro quantificazione.
La domanda va, quindi, respinta e, di conseguenza, resta assorbita ogni altra questione.
Stante la contumacia della , la ricorrente non va Controparte_1 condannata alle spese di lite.
Pone a carico della ricorrente le spese di A.T.P., come liquidate con decreto emanato nel relativo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1 - rigetta la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della
; Controparte_1
- pone a carico della ricorrente le spese di A.T.P., come liquidate con decreto emanato nel relativo procedimento.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.07.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo