Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
La competenza a concedere il permesso di cui all'art. 30 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) spetta, nella fase processuale successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e anteriore alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, al Presidente del collegio che ha giudicato l'imputato.
Commentario • 1
- 1. Analisi dell'istituto dei permessi ordinariRedazione · https://www.diritto.it/ · 26 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 21.9.1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 5072
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI BRUNO " N. 12331/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da
MAG.SORV. LECCE - CONFLITTO -
nel procedimento a carico di:
1) DI IT RE NO n. il 30.10.1948
sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Siniscalchi il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Presidente del Tribunale di Lecce.
OSSERVA
In data 17.3.1999 il Tribunale di Lecce dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di concessione di un permesso, ai sensi dell'art. 30 ord. pen., presentata da De IT IO Rossano, ritenendo che sull'istanza dovesse provvedere il magistrato di sorveglianza in base al disposto dell'art. 11 ord. pen. In data 19.3.1999 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce dichiarava la propria incompetenza in ordine all'istanza del De IT e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo di competenza.
Premesso che è configurabile un conflitto di competenza anche nell'ipotesi di contrasto concernente l'individuazione del giudice competente alla concessione di un permesso (cfr. Cass., Sez. I, 22 maggio 1995, Cesureglu;
Cass., Sez. I, 7 febbraio 1994, Buonocore), va rilevato che nel caso in esame il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto affermando la competenza del Presidente del Tribunale di Lecce.
Preliminarmente deve precisarsi che la richiesta di permesso è stata presentata dal De IT dopo la pronuncia di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lecce, allorché gli atti si trovavano presso detto ufficio e non erano ancora stati trasmessi al giudice dell'impugnazione.
Ciò posto, deve osservarsi che è inesatto il riferimento agli artt. 11 ord. pen. e 240 disp. att., dato che tali disposizioni regolano i trasferimenti dell'imputato o del condannato in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura per l'esecuzione di trattamenti sanitari non apprestabili dai servizi sanitari degli istituti penitenziari e non riguardano, invece la materia dei permessi, la cui concessione, trovando specifica disciplina nell'art. 30, comma 1^ ord. pen., rientra nelle attribuzioni del giudice della cognizione sino a quando la condanna non sia divenuta irrevocabile (Cass., Sez. I, 28 settembre 1981, Cairati;
Cass., Sez. I, 28 giugno 1977, Mercadini). In tale prospettiva interpretativa, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la competenza a concedere il permesso di cui all'art. 30 ord. pen. spetta, nella fase processuale successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e anteriore alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, al Presidente del collegio che ha giudicato l'imputato (Cass., Sez. I, 4 aprile 1997, Rapisarda, Cass., Sez. I, 24 ottobre 1990, Florio;
Cass., Sez. I, 21 novembre 1988, Magnano). In applicazione di tale principio, enunciato con riferimento ad una situazione processuale identica a quella in esame, deve riconoscersi, dunque, che la competenza a decidere in merito alla richiesta di permesso appartiene al Presidente del Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Presidente del Tribunale di Lecce. Così deciso in Roma, il 21 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999