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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9142 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla scadenza del termine per deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 09.12.25, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta a
RG. N. 6869/25
Tra
nato il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ugo Odierna (C.F. ) e C.F._2
NS NO (C.F.: unitamente al quale elettivamente C.F._3 domicilia presso lo studio del primo in NAPOLI alla via dei Fiorentini n. 61.
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ADS80030620639), presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11, con domicilio digitale di posta certificata
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RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.3.2025 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo: 1) di essere dipendente dell'amministrazione convenuta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di “Collaboratore professionale sanitario - infermiere”, Categoria D6, come emerge dalle allegate buste paga in atti, confluita, a far data dall'1 gennaio 2023, nella “Area dei professionisti della salute e dei funzionari”, come previsto dagli artt. 15, 17 e 99 e dalla tabella F del CCNL Comparto
Sanità 2019-2021, e di prestare servizio presso le strutture sanitarie dell'
[...]
Controparte_1
2) che svolgeva un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo;
3) che, talvolta, si trovava ad espletare la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali;
4) che, nonostante la richiesta di pagamento del 14.3.25, non aveva ottenuto il compenso contrattualmente previsto per lo svolgimento di lavoro nelle festività infrasettimanali, né aveva beneficiato di giorni di riposo compensativo, ritenuti dalla convenuta incumulabili con la indennità di turno festivo normalmente erogata;
5) che l' convenuta iniziava a corrispondere regolarmente il beneficio de quo CP_1 solo a partire dal mese di dicembre 2022.
La parte ricorrente allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditrice della complessiva somma di € 1.607,20, oltre interessi, per l'attività lavorativa espletata in giorni festivi infrasettimanali, durante il periodo 13 aprile
2020 - 1° novembre 2022.
In diritto, deduceva la disciplina prevista dagli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29, comma
6, e 31, commi 7 e 8, del C.C.N.L. 2016 – 2018, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
Concludeva: CHIEDE che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di discussione della causa per ivi sentir, reiectis contrariis, così provvedere: A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e dell'art. 106 CCNL 2019-2021, per il periodo lavorativo dal 15 marzo 2020 al 1 novembre 2022, e per l'effetto: B)
Condannare l' in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del'importo di € 1.607,20, come in premessa calcolato, o quella diversa misura che il Giudice adito vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' di Napoli, Controparte_2 eccependo:
- la prescrizione dei crediti maturati nel periodo antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso, stante l'assenza di ulteriori atti interruttivi;
- l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto;
- ad ogni modo, l'incongruità dell'importo richiesto, avendo la parte ricorrente richiesto il compenso per festivi infrasettimanali lavorati e già compensati con riposi
(precisamente: -Anno 2020: 13 aprile (recuperato il 02/05/2020) 25 aprile (recuperato il
03/05/2020) 2 giugno (recuperato il 23/08/2020) 15 agosto (recuperato il 24/08/2020) 8 dicembre (recuperato il 11/01/2021) 25 dicembre (recuperato il 12/01/2021) 26 dicembre
(recuperato il 06/02/2021) - Anno 2021: 1 gennaio (recuperato il 10/02/2021) 6 gennaio
(recuperato il 16/02/2021) 1 maggio (recuperato il 22/05/2021) 8 dicembre (recuperato il
29/12/202l).
Concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale rigettare la domanda in quanto infondata e, in parte, prescritta.”
All'udienza del 09.12.25, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, atteso che il ricorrente ha prodotto diffida stragiudiziale del 14.3.25 e i crediti rivendicati afferiscono al lavoro festivo infrasettimanale prestato a partire dal 13.4.2020. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito specificate.
Sul tema si ritengono condivisibili le ragioni espresse nella sentenza n. 144/2024 del
Tribunale di Napoli (dott. Federico Bile) su analoga fattispecie, che qui si chiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del
CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"
(cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L.
n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L.
n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre
1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la Part tesi delle , secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del
CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti
Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto
(D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass.
n. 4878 del 2015). Da ultimo, rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma
6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta non assume connotazione decadenziale, bensì rileva solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione (cfr. sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Donde l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione”.
Orbene, si osserva che, nel caso de quo, l'attività lavorativa prestata dalla parte ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali è documentata dai cartellini sanitari, agli atti.
In relazione al quantum rivendicato, si osserva che, in ottemperanza all'ordinanza di questo Giudice del 23.9.25, in data 18.11.25 il ricorrente ha depositato nuovi conteggi, Contr alla luce delle contestazioni sollevate dalla resistente, espungendo i festivi infrasettimanali lavorati e già compensati con riposi, così riducendo la domanda all'importo di euro 784,00.
Rilevato che vanno ritenuti condivisibili i conteggi operati dalla parte ricorrente, in quanto basati sulle previsioni contrattuali, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche;
rilevato che le contestazioni della convenuta non inerivano le modalità di calcolo della voce retributiva richiesta, bensì l'avvenuta fruizione di molteplici riposi compensativi;
rilevato, altresì, che l'AOU resistente, con note depositate in data 1.12.25, non ha mosso contestazioni in ordine all'importo come ridotto dal ricorrente;
l'
[...] va condannata al pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di euro € 784,00, oltre interessi e rivalutazione, dalla Parte_1 maturazione al soddisfo, a titolo di compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, così come previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto
Sanità del 20.09.2001.
Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento, si compensano per la metà, seguendo la soccombenza per la restante parte, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
1. Accerta e dichiara il diritto di alla percezione del compenso Parte_1 per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, così come previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001;
2. condanna la resistente in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 784,00, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo;
3. compensa per metà le spese di lite e condanna l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_3 pagamento della restante parte in favore della ricorrente, liquidata in € 700,00, oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Si comunichi.
Napoli, 09.12.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca