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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 12758/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Martina Manzella in sostituzione dell'avv.
DI US HA NO per parte ricorrente nonché l'avv.
IO IE in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. L'avv. Manzella non insiste nel ricorso ma chiede la definizione del procedimento con la compensazione delle spese di lite ex art. 152 cpc in atti.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12758 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI US HA NO giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in , Ufficio CP_2
Legale Distrettuale via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA CP_1
GIOVANNA, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 - Premesso che, con ricorso depositato il 06.06.2024, il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno ordinario di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.ssa
, concludeva ritenendo il ricorrente non meritevole della prestazione Per_1
richiesta;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU il dott. Persona_2
;
[...]
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. , vanno condivise, in Per_2
quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto il ricorrente non ha diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 25/11/2025
Il Giudice Onorario
ON Di Maio
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa ON Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 12758/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. Martina Manzella in sostituzione dell'avv.
DI US HA NO per parte ricorrente nonché l'avv.
IO IE in sostituzione dell'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente. L'avv. Manzella non insiste nel ricorso ma chiede la definizione del procedimento con la compensazione delle spese di lite ex art. 152 cpc in atti.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa ON Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12758 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DI US HA NO giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in , Ufficio CP_2
Legale Distrettuale via Laurana 59, con l'Avv. RIZZO ADRIANA CP_1
GIOVANNA, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_1
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 - Premesso che, con ricorso depositato il 06.06.2024, il ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno ordinario di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.ssa
, concludeva ritenendo il ricorrente non meritevole della prestazione Per_1
richiesta;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU il dott. Persona_2
;
[...]
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. , vanno condivise, in Per_2
quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto il ricorrente non ha diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 25/11/2025
Il Giudice Onorario
ON Di Maio
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