TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 10/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 269/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da:
AT , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato SISTO ROCCA C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato LATORRE CHIARA MARIA C.F._2
BRUNA con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 10/2/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 12/2/2025, contenente le condizioni della separazione, al quale è stato altresì allegato il piano genitoriale relativo al figlio minore Per_1
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze dei figli , maggiorenne non autonomo Per_2
economicamente, e minorenne, con conseguente manifesta superfluità Per_1
dell'ascolto del minore (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e l'espressa richiesta delle parti, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12/2/2025 da e Parte_2
, così provvede: Controparte_1
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_2
e , coniugati il 4/9/2004 in
[...] Controparte_1
MATERA, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del 10/2/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 12/2/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, Parte II, serie A, numero 175;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9/4/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco