Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.4232/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
nato ad [...], il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARMELO TOMASELLI in VIA AMMIRAGLIO
TOSCANO 77, PEDARA (CT), che lo rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, c.f. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, VIA UMBERTO 151, , rappresento e difeso CP_1
dall'avv. ROSANNA LETIZIA GRILLO, per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore del 05.07.2024;
CONVENUTO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 2 ottobre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Con atto di citazione notificato in data 19.3.2021, ha convenuto in giudizio il Parte_1
chiedendo di accertarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., in relazione al sinistro occorso, in data 4.8.2017, alle ore 1:36 circa, lungo la via San
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patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Con comparsa tardivamente depositata in data 15.6.2022, si è costituito in giudizio il CP_1
eccependo, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto. Ha
[...] invocato l'esclusione di responsabilità del nella causazione del sinistro e, in subordine, CP_1
l'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 co.1 c.c.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova per testi richiesta da parte attrice e, all'esito, con CTU medico-legale.
All'udienza del 2.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
La fattispecie de quo rientra nel paradigma normativo dell'art. 2051 c.c. che delinea un modello di responsabilità oggettiva, in quanto fondata non sulla colpa del custode, bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la res ed il danno arrecato - con onere della prova in capo al danneggiante - del caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, attinente non alla colpa ma al profilo causale dell'evento.
In forza dei superiori principi, il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra evento e la cosa in custodia, mentre vige una presunzione di responsabilità a carico dal custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da “caso fortuito” (cfr. Cass. 6651/2020; Cass. 16295/2019), inteso quale fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass. 25243/2006; Cass. 15389/2011).
Il fortuito, peraltro, può essere costituito anche dalla condotta della stessa vittima (cfr. Cass.
22807/2009; Cass. 25029/2008; Cass. 4476/2011; Cass. 6101/2013), che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno, a condizione che si tratti di una condotta eccezionale, straordinaria. Non ricorre la responsabilità ex art. 2051 c.c., qualora il comportamento del danneggiato, si caratterizzi per anomalia o straordinarietà, imprevedibilità e sia tale da interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento.
Ciò premesso in diritto, si osserva quanto segue.
In ordine alla dinamica del sinistro, l'attore ha dedotto che il giorno 4.8.2017, intorno alle ore 01:36, mentre percorreva, a bordo del proprio motociclo Piaggio Beverly tg. DP 84839, la via San Giuseppe
La Rena in , all'altezza del civico 185, con direzione verso Aeroporto, a causa della presenza CP_1
2 sul manto stradale di scostamenti del suolo e di un tombino sottomesso, non visibili e non segnalati, rovinava al suolo riportando lesioni personali.
Il luogo teatro del sinistro, raffigurato nelle riproduzioni fotografiche agli atti (vedi all. B atto di citazione) presenta evidenti anomalie, sconnessioni ed irregolarità.
La dinamica del sinistro nonché la circostanza che lo stato di dissesto in questione non risultasse segnalato e fosse stato la causa della caduta, risulta confermata dalle istanze istruttorie e, in particolare, dalla dichiarazione testimoniale resa dal teste (non parente e disinteressato), il quale, Testimone_1 escusso all'udienza del 4.02.2022, ha riferito di aver assistito alla caduta del il quale “[…] Parte_1
mi precedeva con lo scooter. La strada lì è poco illuminata e vedevo che perdeva il controllo dello scooter cadendo a terra. […] nel punto in cui è caduto lo scooter il manto era dissestato e c'erano dei tombini pericolosi. Il manto era in pessime condizioni. Io conosco la strada perché la pratico per lavoro. Le buche non erano tracciate” (vedi verbale di udienza del 4.02.2022).
Di converso, dinanzi alla prova del nesso causale fornita dal danneggiato, non è stata fornita la prova contraria del caso fortuito gravante sul custode.
In applicazione dei principi sopradetti e della normativa esaminata, deve concludersi che il convenuto non abbia assolto l'onere della prova sullo stesso gravante della ricorrenza del caso fortuito per fatto del terzo, o della esistenza di una causa estemporanea e repentina idonea ad escludere la propria responsabilità per l'impossibilità di intervenire a causa dell'immediatezza dell'insorgenza del fattore di pericolo sul proprio bene imputabile al fatto del terzo o al fatto esterno.
Parimenti, non sono stati forniti elementi dai quali risulta che la caduta fosse ascrivibile a colpa del danneggiato o alla mancanza di diligenza tale da integrare i canoni del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In conclusione, deve dichiararsi l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
convenuto, quale custode del bene, per il sinistro occorso all'attore, con la condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti e quantificati nella misura accertata dal CTU nella propria relazione medico legale depositata in data 30.06.2022 e, nei cui confronti, nessuna parte ha presentato osservazioni.
Il CTU, i cui esiti, condotti sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame obiettivo sul periziando, risultano pienamente condivisibili e adeguatamente motivati, ha accertato che, all'esito del sinistro, l'attore ha riportato: “Frattura del collo, della testa e scomposta della paletta omerale destra e di frattura scafoide carpale sinistro”.
3 Da quanto sopra emerge che dal sinistro per cui è causa è residuato un danno biologico, inteso quale lesione permanente dell'integrità psicofisica del soggetto, consistente in “esiti di frattura della testa omerale, del gomito destro e scafoide carpale sinistro”, il tutto ascrivibile ad una percentuale di invalidità permanente pari al 15% (vedi pag. 16 della consulenza tecnica d'ufficio).
Sulla scorta delle Tabelle di Milano 2024, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(45 anni), il danno non patrimoniale va così quantificato:
- € 37.575,00 per danno biologico da invalidità permanente pari al 15%;
- € 4.600,00 a titolo di inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 40 (quaranta);
- € 2.587,50 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 (trenta);
- € 1.150,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti);
- € 575,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20 (venti).
L'importo complessivo di €46.487,50 va devalutato alla data del sinistro (€ 38.999,58), e poi su tale ultimo importo vanno conteggiati gli interessi c.d. compensativi, calcolati sulla somma via via rivalutata, anno per anno, per un totale complessivo comprensivo di interessi e rivalutazione di
€51.057,26, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza.
A tale importo devono poi aggiungersi quali poste di danno patrimoniale patito dal a causa Parte_1 dell'incidente: (a) le spese mediche, documentate e ritenute congrue dal CTU, che ammontano in totale ad €4.336,65; (b) le spese sostenute per la riparazione del motociclo pari ad € 1.435,20 (vedi all. C di parte attrice) – il tutto per complessivi €5.771,85, oltre interessi legali dalla domanda.
In conclusione, in accoglimento della domanda di , deve dichiararsi la Parte_1 responsabilità del nella causazione del sinistro occorso all'attore in data 4.08.2017 Controparte_1
e, per l'effetto, condannarsi l'ente convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall'attore a seguito della caduta, liquidato in complessivi €51.057,26, comprensivo di interessi e rivalutazione, oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza e della somma di €5.771,85 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, per tutte le fasi processuali (istruttoria ai minimi per mancata redazione di memorie ex art.183 co.6 c.p.c.) facendo applicazione dei parametri di cui al d.m.55/14 e succ. modif., per lo scaglione di valore di riferimento, sulla scorta del criterio del decisum. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: accerta la responsabilità del in persona del sindaco pro tempore, per il sinistro Controparte_1 occorso a , meglio descritto in parte motiva e, per l'effetto, lo condanna al Parte_1
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, della somma di €51.057,26,oltre interessi legali dalla sentenza e della somma di €5.771,85, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna il al pagamento delle spese di lite, in favore di , Controparte_1 Parte_1 liquidate in €11.268,00, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge;
pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, a carico del soccombente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 7.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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