Articolo 8 della Legge 1 luglio 1959, n. 514
Articolo 7
Versione
11 agosto 1959
Art. 8.
Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:
l'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1145 .

Entrata in vigore il 11 agosto 1959