Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 15/04/2021, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/04/2021
N. 00284/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. -OMISSIS-/-OMISSIS-di rimpatriare al suo luogo di residenza unitamente al divieto di fare ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel territorio del -OMISSIS-, comprese le relative frazioni, per la durata di anni tre;
degli atti tutti, presupposti, preordinati o consequenziali a quello sub n.1, ovvero comunque connessi al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che il ricorrente non ha né allegato né documentato l’esistenza di ragioni specifiche per recarsi nel -OMISSIS- e nelle relative frazioni;
- che, in ragione degli elementi evidenziati nel provvedimento impugnato e altresì nella memoria depositata in data -OMISSIS-, la valutazione compiuta dall’Amministrazione, circa l’integrazione nel caso di specie dei presupposti per l’adozione dell’impugnata misura di prevenzione, non pare presentare evidenti vizi logici;
- che pertanto non sussistono le condizioni per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che in ragione della peculiarità della fattispecie sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.