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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2007/24 R.G.
promossa da
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Seminara (RC), alla via Carlo V n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Speciale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palmi (RC), alla via Zara n. 1
E
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
16/11/1968, residente in Soverato (CZ), corso Umberto I n. 225, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Costarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Soverato
(CZ), alla via Giordano Bruno n. 11
RICORRENTI
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO I sig.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Controparte_1
- che in data 10/09/2000 contraevano matrimonio concordatario in Gerace (RC);
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Seminara (RC), al n. 7, serie B parte II, Ufficio 1, anno 2000;
- che dalla loro unione, in data 30/01/2004, in Soverato (CZ), nasceva il figlio ad Persona_1
oggi maggiorenne ed autosufficiente, essendo risultato vincitore di concorso pubblico presso il
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Corpo della Polizia
Penitenziaria;
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, in data 19/10/2018 ottenevano dal Tribunale di
Catanzaro l'omologazione della separazione alle condizioni consensualmente stabilite tra gli stessi;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“- I coniugi rinunciano a qualsiasi forma reciproca di mantenimento;
- ciascuno dei coniugi rimarrà possessore dell'autovettura sino ad ora a propria disposizione provvedendo in proprio ad ogni conseguenziale ed eventuale spesa manutentiva e di gestione”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 09/04/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data di omologa della separazione consensuale, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve considerarsi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gerace (RC), in data
10/09/2000, tra e , registrato negli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Seminara (RC), al n. 7, serie B parte II, Ufficio 1, anno 2000, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seminara (CZ), di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 09/04/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2007/24 R.G.
promossa da
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Seminara (RC), alla via Carlo V n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Speciale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palmi (RC), alla via Zara n. 1
E
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
16/11/1968, residente in Soverato (CZ), corso Umberto I n. 225, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Costarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Soverato
(CZ), alla via Giordano Bruno n. 11
RICORRENTI
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO I sig.ri e , in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Controparte_1
- che in data 10/09/2000 contraevano matrimonio concordatario in Gerace (RC);
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Seminara (RC), al n. 7, serie B parte II, Ufficio 1, anno 2000;
- che dalla loro unione, in data 30/01/2004, in Soverato (CZ), nasceva il figlio ad Persona_1
oggi maggiorenne ed autosufficiente, essendo risultato vincitore di concorso pubblico presso il
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Corpo della Polizia
Penitenziaria;
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, in data 19/10/2018 ottenevano dal Tribunale di
Catanzaro l'omologazione della separazione alle condizioni consensualmente stabilite tra gli stessi;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
Condizioni
“- I coniugi rinunciano a qualsiasi forma reciproca di mantenimento;
- ciascuno dei coniugi rimarrà possessore dell'autovettura sino ad ora a propria disposizione provvedendo in proprio ad ogni conseguenziale ed eventuale spesa manutentiva e di gestione”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 09/04/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data di omologa della separazione consensuale, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve considerarsi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gerace (RC), in data
10/09/2000, tra e , registrato negli atti di matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Seminara (RC), al n. 7, serie B parte II, Ufficio 1, anno 2000, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Seminara (CZ), di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 09/04/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo