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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 26/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 257 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in San Giovanni Gemini, via Sacramento n. 53, presso lo studio degli Avv.ti Danilo Giracello e Irene Militello che lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
A P P E L L A T A – CONTUMACE
Controparte_2
e, per essa, quale mandataria, Controparte_3
In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ex art. 111 c.p.c. Controparte_4
1 OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 31 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il 28 settembre 2016 il Tribunale di Controparte_1
Caltanissetta emetteva decreto ingiuntivo n. 377/2016 con cui veniva ingiunto a di pagare in favore della ricorrente la somma di € Parte_1
6.292,44 oltre interessi e spese.
Il credito azionato traeva origine dal contratto di finanziamento n. 2003863 per l'importo di € 3.800,00 che il aveva stipulato con UC S.p.A. per Parte_1
l'acquisto di un impianto HI-FI e con cui si era impegnato al rimborso di detto importo in n. 36 rate mensili di € 141,50, con TAN del 20,00% e TAEG del
22,12%. Il debitore aveva pagato solo le prime otto rate del piano pattuito ed a nulla erano serviti i successivi solleciti di pagamento.
Di qui il ricorso monitorio della cessionaria pro soluto del credito. CP_1
Con atto di citazione notificato il 21 novembre 2016, Parte_1 proponeva opposizione al d.i. chiedendone l'annullamento e comunque la revoca. Eccepiva di non avere mai ricevuto né le somme di cui la aveva CP_1 chiesto la restituzione né la merce al cui acquisto era finalizzata l'erogazione del finanziamento. Eccepiva altresì la prescrizione del credito. Deduceva, in via riconvenzionale, la nullità del contratto di finanziamento perché affetto da usura originaria e per indeterminatezza del tasso di interesse.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
Nel merito: Accogliere la presente opposizione e, facendovi diritto, ritenere e dichiarare, per l'effetto, nullo ed illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo e conseguentemente annullarlo e revocarlo o comunque dichiararlo privo di effetti giuridici con ogni e qualsiasi statuizione, anche per intervenuta prescrizione del credito ingiunto.
In via riconvenzionale: - ACCERTARE E DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di finanziamento posti a fondamento del ricorso per rito monitorio, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi moratori, dei costi, delle competenze e remunerazioni
2 a qualsiasi titolo pretese per superamento del tasso soglia usura di cui alla
L.108/96;
- ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento della scopertura media in linea capitale del Tasso Effettivo Globale annuale ivi applicato, l'annullamento del contratto sopra indicato ex art. 1427 e 1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
- ACCERTARE la difformità tra tasso contrattuale dichiarato e tasso contrattuale applicato e DICHIARARE, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'usurarietà.
- ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato rapporto per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996, perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e
1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazioni;
Si costituiva la parte opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Osservava che:
a) in quanto finalizzata ad un determinato acquisto, la somma era stata erogata direttamente all'operatore convenzionato e quindi il , Parte_1 quale acquirente del bene (impianto hi-fi) aveva beneficiato comunque della somma in questione;
b) il termine prescrizionale era quello ordinario decennale e non il quinquennale, come sostenuto dall'opponente, termine, peraltro, che era stato più volte interrotto:
c) non sussisteva l'usurarietà originaria, peraltro genericamente dedotta, del contratto di finanziamento.
Sulla scorta della documentazione acquisita e disposta CTU contabile, il
Tribunale adito, con sentenza n. 448/2021 del 30 luglio 2021, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alle spese di lite.
Il soccombente propone appello e chiede, con la riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di nullità, l'annullamento, la revoca o comunque la privazione degli effetti giuridici del decreto ingiuntivo.
Si è costituita, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria di ramo di azienda di la e, per essa, la mandataria Controparte_1 Controparte_2
3 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. Controparte_3
Il Tribunale di Caltanissetta ha preliminarmente riconosciuto la legitimatio ad causam in capo a per poi ritenere infondata l'eccezione di CP_1 indeterminatezza sollevata dall'opponente, osservando che il contratto conteneva “la specifica indicazione sia del TAN pari al 20 % che del TAEG annuo pari al 22,12 %”, e quindi erano presenti gli elementi specifici per poter calcolare gli accessori.
Il primo giudice ha poi negato fondatezza all'eccezione di nullità del contratto per carenza di fondamento causale, dal momento che non esisteva alcuna pattuizione che collegasse causalmente le sorti del contratto di finanziamento a quello di compravendita del bene, dovendosi perciò ritenere tali contratti sganciati ed autonomi l'uno dall'altro. Peraltro, il non aveva fornito Parte_1 alcuna prova della mancata ricezione della merce ed, anzi, il fatto stesso che avesse rimborsato otto rate era indice del contrario.
Il Tribunale ha ritenuto non maturato il termine di prescrizione in quanto decennale ed interrotto con lettere di diffida del 15 febbraio 2006 e del 13 dicembre 2013.
Nel passare all'esame del dedotto carattere usurario del contratto, il Tribunale ha rilevato un errore del CTU nel calcolo degli interessi moratori, errore consistente nell'applicazione della direttiva 2000/35/CE (Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni), applicabile però soltanto ai contratti fra imprese o fra imprese e pubbliche amministrazioni.
Ne derivava la correttezza dei calcoli degli interessi moratori posti dalla CP_1
a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e quindi l'esattezza dell'importo dello stesso, una volta aggiunti a quello degli interessi gli importi delle n. 16 rate scadute e non pagate e del capitale residuo per il quale il debitore era decaduto dal beneficio del termine.
Di qui le statuizioni di cui in dispositivo.
Con il primo motivo di appello, il contesta l'affermata legittimazione Parte_1 attiva di difettando la prova dell'effettiva cessione del credito Controparte_1 dall'originaria creditrice UC s.p.a.. alla ricorrente per decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione in quanto, effettivamente ricevuta, in data 14 marzo 2006, la prima lettera di diffida, non aveva però mai ricevuto – contrariamente a quanto ritenuto in sentenza – la diffida del 16 dicembre 2013, per cui il termine di prescrizione era scaduto nel marzo 2016 senza che il credito fosse stato
4 azionato. Peraltro, egli aveva depositato certificato storico di residenza dal quale risultava il trasferimento della stessa da Piazzale S. Enrico n. 10 a
Mussomeli – indirizzo al quale era stata inviata la raccomandata del dicembre
2013 – alla via San Cristoforo 13, sempre a Mussomeli.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza per illogicità e contraddittorietà nel ritenere infondate le eccezioni di nullità del contratto e la manifesta ingiustizia del rigetto dell'eccezione sulla conduzione usuraria del rapporto. Lamenta altresì erroneità ed incompletezza della CTU contabile.
**********
Il primo motivo di appello è infondato.
Viste le doglianze espresse sul punto dall'interveniente, si premette che la carenza di legittimazione, attiva o passiva, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per cui non rileva, sul piano della decadenza o delle preclusioni, che la tematica sia stata sollevata dall'opponente in primo grado solo in sede di comparsa conclusionale.
Nel riassumere la linea difensiva di controparte, l'appellante evidenzia (pag. 6 atto di appello) che il credito oggetto di causa era di titolarità della
[...]
e transitato al patrimonio di a seguito di atto di Parte_2 Controparte_1 fusione fra le due società del 28 dicembre 2011. A sua volta, la Pt_2
aveva acquisito il credito in questione da con
[...] Controparte_5 atto del 28 novembre 2005.
Ciò che l'appellante contesta, però, è l'assenza di prova della cessione del credito da DUCATO s.p.a., con la quale egli aveva stipulato il contratto di finanziamento ed era perciò l'originaria titolare del credito restitutorio, a come già visto cedente del credito alla Controparte_5 [...]
Parte_2
Se questi sono i termini del motivo di appello, allora è agevole evidenziarne l'infondatezza sulla scorta di quanto osservato dalla controparte, che ha documentato, con l'estratto della visura CCIAA di UC S.p.A., che questa società e erano in realtà lo stesso soggetto giuridico. Più Controparte_5 precisamente, per riprendere direttamente le risultanze del suddetto estratto,
UC SP aveva “ , che dunque non era Parte_3 una società a sé stante, ma una modalità di manifestazione della sola UC
s.p.a. incorporata il 31 dicembre 2009 (quindi in epoca successiva alla cessione del credito qui in contesa a in Parte_2 Controparte_6
Il secondo motivo di appello è fondato.
5 La lettera di diffida datata 10 dicembre 2013, spedita con raccomandata A.R. CP_ in data 16 dicembre 2013 (doc. 2 fascicolo in primo grado) era indirizzata a – Piazza S. Enrico 10, Mussomeli, e venne recapitata il 31 Parte_1 dicembre 2013. Dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento risulta che essa non venne consegnata al predetto destinatario, ma a tale (nome Parte_4 illeggibile).
A fronte di ciò, sta il certificato storico di residenza, depositato in primo grado dall'opponente ed appellante, da cui risulta che il medesimo aveva trasferito la propria residenza in via San Cristoforo n. 13, sempre a Mussomeli, in data 11 dicembre 2013, il giorno successivo alla data di apparente redazione della lettera di diffida, ma comunque prima della sua spedizione ed ancor prima, ovviamente, del suo recapito. Si ricorda, incidentalmente, che, con l'eccezione della ricognizione di debito, gli atti di interruzione della prescrizione hanno natura recettizia per cui producono effetto solo nel momento in cui entrano nella sfera di legale conoscenza del debitore (Cass. Sez. Lav. 1° luglio 2013 n.
16452, Cass. Sez. Lav. 21 dicembre 2010, Cass. 19 giugno 2009 n. 14301,
Cass. 17 novembre 2005 n. 23251).
Resta perciò totalmente smentita l'affermazione della secondo cui “le CP_2 medesime attestazioni anagrafiche prodotte dal Sig. confermano il Parte_1 permanere della residenza dello stesso presso l'indirizzo ove risulta recapitata la missiva alla data di spedizione di detta raccomandata” (pag. 13 comparsa costituzione in appello nonché pag. 5 memoria di replica del 17 gennaio 2025)
e perdono di conseguenza consistenza le affermazioni della stessa parte sulla pretesa irrilevanza della diversità fra destinatario ( e Parte_1 consegnatario ?) della lettera di diffida, irrilevanza che Parte_4 presuppone che il plico sia pur sempre consegnato nell'abitazione del destinatario, circostanza, quest'ultima, contraddetta dalle risultanze del certificato storico di residenza.
Del resto, è significativo che il decreto ingiuntivo sia stato notificato al
[...]
proprio presso il nuovo indirizzo di via San Cristoforo n. 13, fatto che Pt_1 denota l'effettività del trasferimento di residenza, della quale la parte creditrice avrebbe dovuto accertarsi anche prima di spedire la lettera di diffida del 10 dicembre 2013. Di contro, non gravava sul l'onere di provare Parte_1
l'assenza di qualsiasi relazione o parentela con la persona consegnataria del plico, tanto più in difetto del già notato presupposto del recapito del plico
6 stesso presso la residenza anagrafica del destinatario (cfr., per casi analoghi,
Cass. 15 dicembre 2016 n. 25876, Cass. 15 aprile 2019 n. 10543)
Pertanto, in considerazione:
• del termine di prescrizione decennale;
• del fatto che il precedente atto interruttivo era stato ricevuto dal
[...]
in data 14 marzo 2006; Pt_1
• della conseguenza che, in assenza di altri atti interruttivi, il termine di prescrizione scadeva il 14 marzo 2016;
• dell'inesistenza di altri atti idonei ad interrompere la prescrizione ricevuti dal debitore prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 10 ottobre 2016, non resta che concludere per l'estinzione del credito a seguito di intervenuta prescrizione.
Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.
Spese dei due gradi di giudizio disciplinate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tabelle previste dal D.M. n. 55 del
2014 e successivi aggiornamenti, per causa rientrante nel III scaglione di valore. Identica disciplina per le spese di CTU, come liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa, in riforma della sentenza n. 448/2021 del 30 luglio 2021 del Tribunale di
Caltanissetta
R E V O C A
Il decreto ingiuntivo n. 377/2016 del 30 settembre 2016 del Tribunale Civile di
Caltanissetta
C O N D A N N A
e (e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
a rifondere a le spese dei due Controparte_3 Parte_1 gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 6.5000,00 (€ 3.500,00 per il primo grado, € 3.000,00 per il secondo), oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
7 CPA come per legge.
Caltanissetta, camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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