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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/03/2024, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Annalisa Giusti GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 583 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 29/03/2023 da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
Piceno, Via Francesco Ricci n. 59, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
Geraldine Testa, e , nato il [...] a [...] e residente ad Ascoli CP_1
Piceno, Via Francesco Ricci n. 59, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avvocato C.F._2
Cristina Perozzi
Avente ad oggetto: omologa separazione consensuale coniugi;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. non si oppone all'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29/03/2023 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 05/01/2018 avevano contratto matrimonio civile in Ascoli Piceno, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2018, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione era nata la figlia ( 14-4-2019 ); Per_1
1 - il rapporto matrimoniale si era incrinato irrimediabilmente e non era possibile ricomporre l'unità
coniugale per incompatibilità di carattere ed inconciliabili scelte di vita;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione consensuale tra essi coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. la figlia minore verrà collocata con la madre cui va assegnata la casa coniugale Per_1
ancorchè il padre si alternerà con modalità paritetiche nei giorni in cui la madre è impegnata in servizio;
3. affido condiviso della figlia minore con assunzione congiunta fra i genitori delle decisioni di rilievo relative alla vita della stessa;
4. nulla su eventuale mantenimento fra i coniugi perché entrambi sono lavorativamente occupati ed autosufficienti;
5. il padre provvederà al mantenimento diretto della figlia minore in regime di collocamento turnario.
Le spese straordinarie saranno assunte a metà fra i genitori come per regolamento e protocollo di intesa Tribunale di Ascoli Piceno / COA di Ascoli Piceno cui far riferimento. L'assegno unico verrà ripartito tra i genitori al 50% secondo la normativa vigente.
6. Il padre eserciterà il proprio diritto di permanenza genitoriale con la minore nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
- nei giorni in cui la madre sarà in servizio ed a fine settimana alternati.
Resta inteso che i genitori potranno concordare anche altri giorni ed altre modalità sempre tenuto conto degli impegni della minore e degli impegni personali/lavorativi degli stessi.
Nei giorni in cui la minore starà con il padre, il padre si assicurerà che la stessa faccia i compiti, impegnandosi, inoltre, ad accompagnarla alle varie attività pomeridiane scolastiche e/o extra scolastiche.
La minore trascorrerà le vacanze natalizie e quelle estive in base al principio dell'alternanza (la vigilia di Natale con uno e il giorno di Natale con l'altro, idem per il 31 dicembre ed il 1 gennaio, per il 5 gennaio ed il 6 gennaio, per pasqua, e per altre eventuali festività).
Per le vacanze estive si continuerà a seguire il regime sopra riportato, salvo diversi accordi fra i genitori.
Durante la settimana, quando il padre sarà libero dal servizio, si occuperà e sarà CP_1
2 responsabile della gestione completa di mentre di contro quando non sarà in servizio, la Per_1
madre si occuperà della gestione completa della figlia minore. Parte_2
7. Il comunicherà entro la firma del presente ricorso l'indirizzo della nuova abitazione CP_1
presso cui andrà a risiedere;
8. I ricorrenti si rilasciano reciprocamente il consenso ai documenti validi per l'espatrio nonché al documento in favore della figlia minore che potrà viaggiare solo in compagnia di uno dei due genitori per brevi viaggi di vacanza;
9. Nel caso di vendita della casa coniugale, la coniuge riconosce al Parte_1
la somma di 30.000 euro come quota parte maggiore versata dal marito CP_1
all'acquisto della stessa.
10. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono con spese legali compensate ed espressa rinuncia al vincolo di solidarietà ex Art.
13 Legge professionale forense.
Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 14-6-2023 (
con successivi rinvii dapprima al 24-1-2024 e poi al 27-3-2024 ) l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note,
nonché il parere del P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, non esistendo più
una comunione materiale e spirituale tra le parti, sicchè sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli della figlia minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo,
come sopra riportate e trascritte;
3 manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 28-3-2024.
Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
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