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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 01/09/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1124/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT.N.
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e N. 1124/21 R.G. composto dai Magistrati: N. CRON.
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
N. REP.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa, con ricorso depositato in data 10.11.2021
da
(c.f. , nato a _1 CodiceFiscale_1 Oggetto: cessazione
Belluno il giorno 1.11.1963 e residente nella frazione di Soccher in Ponte effetti civili del nelle Alpi (BL) via Dolada n. 22/A, difeso e rappresentato dall'Avv. matrimonio Tiziana Noro del Foro di Belluno (c.f. ), per CodiceFiscale_2
procura allegata al ricorso
ATTORE
contro
(c.f. ), nata a [...]
CP_1 CodiceFiscale_3
(GE) il giorno 7.10.1972 e residente a [...],
difesa e rappresentata dall'Avv. Laura Vittoria De Biasi del Foro di
1 Belluno (c.f. ), per procura allegata alla CodiceFiscale_4
comparsa di costituzione
CONVENUTA
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio.
Causa iscritta a ruolo in data 10.11.2021 al n. 1124/21 di R.G. e decisa in
Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni del ricorrente:
L'adito Tribunale, nella persona del designato Giudice, voglia
- rigettata ogni domanda di controparte, anche oggetto della memoria di costituzione del 3.01.2022, della memoria di costituzione in giudizio del
14.03.2022 nonché delle note congiunte, di cui al verbale di udienza del
6.04.2022 e della memoria n. 1 del 5.05.2022, in quanto infondata in fatto ed in diritto, disporre che:
1) sia pronunciata la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 30.06.1996, tra i ORi _1
e , con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...] CP_1
Comune di Belluno di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) sia confermata l'assegnazione al OR della casa _1
coniugale, sita nella frazione di Soccher via Dolada n. 22/A Ponte nelle
Alpi (BL);
3) sia confermato che la figlia minore venga affidata Persona_1
alla responsabilità di entrambi i genitori, con residenza presso la madre,
2 in Belluno, loc. Cavarzano via Rivetta n. 28, ove la stessa si è trasferita dopo la separazione;
4) sia confermato che CE sti a con il papà a fine settimana alterni, dal venerdì sera, prima di cena, alla domenica sera, dopo cena;
nella settimana il cui il week-end spetta al padre, starà con il papà il Per_1
lunedì, dal termine delle lezioni scolastiche sino al martedì mattina;
nella settimana in cui il week-end spetta alla madre, starà con il papà il Per_1
giovedì, dal termine delle lezioni, sino al venerdì mattina;
5) sia confermato che, durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé una settimana durante le vacanze di Natale e, in particolare, Per_1
ad anni alternati, dal mattino del 25/12 alle ore 10.00 al 31/12 alle ore
10.00, mentre per l'anno successivo dal 31/12 alle ore 10.00 al 6/01 alle ore 10.00;
6) sia confermato che, durante le festività pasquali, la minore Per_1
trascorrerà, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, dividendo a metà i rimanenti giorni di vacanza;
7) sia confermato che il padre, d'estate, terrà con sé per quindici Per_1
giorni anche non consecutivi, comunicando il periodo alla ORa CP_1
entro il 30 aprile di ogni anno;
8) sia confermato che il OR corrisponderà alla ORa _1
, entro i primi cinque giorni di ogni mese, tramite bonifico CP_1
bancario, a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie, la somma globale di euro 550.00 (euro 275,00 a figlia); tale somma sarà
annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT,
3 con verifica annuale presso la Camera di Commercio di Belluno, a partire dal mese di maggio 2025;
9) sia confermato che saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie, che verranno sostenute nell'interesse delle figlie, secondo il protocollo di intesa sottoscritto al riguardo tra la Presidenza del Tribunale di Belluno e quella dell'Ordine
Forense locale attualmente in vigore, che si considera parte integrante del presente atto;
10) sia confermato che gli eventuali assegni familiari e/o l'assegno unico saranno a favore della ORa;
CP_1
11) sia confermato che entrambi i coniugi risultano autosufficienti, onde non sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento di assegno divorzile iure proprio a favore di alcuno dei coniugi;
12) i coniugi prestino il proprio assenso al rilascio del passaporto o di altro documento idoneo all'espatrio, anche per la figlia minore;
13) con vittoria di spese e competenze, oltre alle spese generali, CA e
Iva.
Conclusioni della convenuta:
1) Sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30/6/1996 a Belluno, trascritto agli atti dello stato civile del
Comune di Belluno al n. 53, Parte II, Serie A, tra i ORi CP_1
e sia ordinato all'Ufficiale di stato civile _1
competente di provvedere alle trascrizioni e annotazioni di rito;
2) Sia confermato l'affido condiviso della figlia minore , di 16 anni, Per_1
alla responsabilità di entrambi i genitori;
la figlia minore continuerà ad
4 avere residenza e dimora abituale presso la madre in Belluno, loc.
Cavarzano, via della Rivetta 28, e vedrà il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera o dall'uscita di scuola, a seconda dei suoi impegni scolastici e sociali, fino alla domenica sera dopo cena, con onere del padre di prenderla da casa e riportarvela;
stante l'età della minore,
adolescente e pienamente in grado di organizzare i propri impegni scolastici, sportivi e sociali, durante la settimana sarà libera di frequentare il padre quando lo vorrà, previo accordo con lo stesso e la madre, senza imposizione di giornate predeterminate, ciò per preferenza della minore;
comunque, indicativamente almeno un pomeriggio alla settimana;
3) quest'ultima, inoltre, starà con il padre: una settimana durante le vacanze di Natale con il consueto frazionamento del periodo dal 24/12 al
31/12 e dal 31/12 al 7/1 ad anni alternati;
la metà delle vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua;
per 3-4 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione dei periodi di permanenza esclusiva della figlia presso ciascun genitore entro il 30
maggio;
4) Sia confermata l'assegnazione della casa coniugale al sig. _1
mentre la ORa e le figlie continueranno a vivere nella CP_1
abitazione in locazione in Belluno, via della Rivetta;
5) Sia obbligato il sig. ex art. 337 ter, 4° co., stante _1
l'importante sperequazione di capacità economica, finanziaria e patrimoniale tra i genitori, a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore l'importo complessivo di euro
5 500,00 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, da aggiornare secondo gli indici ISTAT dal gennaio 2025; qualora , Per_1
terminate le scuole superiori decidesse di frequentare l'università come la
Per_ sorella maggiore il padre sia tenuto al suo mantenimento come infra stabilito per la sorella;
6) sia obbligato il sig. ex art. ex art. 337 ter, 4° co., stante la _1
sperequazione di capacità economica, finanziaria e patrimoniale tra i genitori, a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non economicamente sufficiente in quanto impegnata negli studi universitari, l'importo complessivo di euro 500,00 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, da aggiornare secondo gli indici ISTAT dal gennaio 2025, di cui euro 300 mensili da
Per_ versare direttamente alla figlia ed euro 200 da versare alla ORa
per i periodi di tempo (almeno 4 mesi all'anno) in cui la figlia CP_1
continua a dimorare presso la residenza materna;
7) con riferimento alle spese straordinarie il padre sarà, inoltre, tenuto a corrisponderle nella misura del 60% mentre la madre nella misura del
40%, per le ragioni già dette, applicandosi il protocollo del Tribunale di
Belluno;
8) sia stabilito che l'assegno unico per i figli continui ad essere percepito dalla sola ORa in luogo degli assegni familiari che la stessa CP_1
percepiva;
9) siano obbligati i genitori a prestare il loro assenso al rilascio del passaporto e di ogni documento idoneo all'espatrio anche per le figlie minori.
6 Ogni altra domanda di controparte disattesa.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, anche in ragione del mancato spontaneo deposito in giudizio della documentazione relativa alle somme liquide e/o investite a disposizione del sig. nonché dei _1
plurimi solleciti necessari per il deposito che hanno comportato un prolungamento dei tempi processuali.
Conclusioni per il P.M.: conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.11.2021, il sig. _1
adìva il tribunale di Belluno chiedendo fosse pronunciata la
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra dalla quale affermava di vivere legalmente separato a CP_1
seguito della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
Il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario a
Per_ Belluno in data 30.6.1996, e che dall'unione erano nate le figlie nata a EL (BL) il 2.5.2005, e , nata a [...] il [...]. Per_1
Il ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale, omologata in data 27.07.2020, con decreto depositato il 28.07.2020, come di seguito riportate:
- assegnazione al marito della casa coniugale, di esclusiva proprietà dello stesso, avendo scelto la ORa di trasferirsi in un'altra CP_1
abitazione, vicina al suo posto di lavoro, in località Cavarzano, a
Belluno;
- riconoscimento del diritto del OR di tenere con sé le _1
7 figlie, a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera e, nella settimana il cui il week-end spetta al padre, il lunedì, dal termine delle lezioni scolastiche sino al martedì mattina;
nella settimana in cui il week-
end spetta alla madre, il giovedì, dal termine delle lezioni, sino al venerdì
mattina, oltre alle vacanze natalizie e pasquali, secondo il principio dell'alternanza, divise a metà e, durante le vacanze estive, 15 giorni,
anche non consecutivi con il padre;
- un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie,
posto a carico del OR pari a euro 550.00 (euro 275.00 a _1
figlia), da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica e/o scolastica, sportiva, ludica o di svago, previamente concordate e comunque documentate, con obbligo di rimborso entro 30
giorni dalla presentazione delle stesse;
- assegni familiari e/o assegno unico a favore della ORa;
CP_1
- nessun assegno di mantenimento a favore del coniuge, avendo entrambi dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere;
- i coniugi hanno altresì dato atto, nel ricorso per separazione consensuale, di aver definito, con una separata scrittura privata, di pari data, contemporaneamente sottoscritta, la divisione dei risparmi e di ogni bene in comproprietà nonché le eventuali obbligazioni, eventualmente oggetto della comunione de residuo, dandosi reciprocamente atto di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, ragione e/o causa per qualsivoglia rapporto obbligatorio, reale e/o di altra natura tra loro fin qui intercorso, che dichiarano estinti a tutti gli effetti di legge, o,
se del caso, vi rinunziano.
8 Con memoria di costituzione e risposta del 3.1.2022 si costituiva la resistente che, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore delle due figlie, da euro
550.00 a euro 700.00.
All'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, tenutasi in data 13.1.2022, la Presidente, dopo essersi riservata, disponeva la prosecuzione del giudizio, alle condizioni in vigore a seguito della separazione personale, ma con applicazione del protocollo del Tribunale
di Belluno per le spese straordinarie;
nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il pubblico ministero interveniva in giudizio.
Si costituivano le parti, insistendo nelle rispettive domande.
A seguito del deposito delle istanze istruttorie, in giudice non ammetteva le prove orali proposte e disponeva l'audizione delle figlie minori, ordinando all'attore il deposito della documentazione inerente la sua posizione economica e patrimoniale..
Avvenuto il deposito della documentazione, all'udienza di trattazione scritta del giorno 10.4.2024 il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in premessa, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, termini scaduti in data 1.7.2024.
Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data
22.1.2025.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dalla documentazione prodotta risulta che , _1
nato a [...] il giorno 1.11.1963, e nata a [...] CP_1
(GE) il giorno 7.10.1972, hanno contratto matrimonio concordatario a
Belluno in data 30.6.1996.
Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie nata a [...] il
2.5.2005, e , nata a [...] il [...]. Per_1
Dall'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale, i coniugi hanno condotto vita autonoma, senza mai ristabilire la convivenza.
Con decreto n. 550/2020 depositato in data 28.7.2020 il tribunale di
Belluno ha omologato la separazione dei coniugi.
Sulla base di tali premesse, considerato il proposito manifestato di non ripristinare i normali rapporti per la profondità del dissidio, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Pertanto, dato che la separazione legale si è protratta oltre il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato della legge 6.5.2015 n. 55, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.- Procedendo all'esame delle ulteriori domande, si deve innanzitutto dare atto che le parti hanno formulato conclusioni sostanzialmente conformi in merito all'affidamento della figlia Per_1
Per_ (poiché la figlia è divenuta maggiorenne e frequenta l'università),
all'assegnazione dell'abitazione familiare ed all'attribuzione dell'assegno
10 unico.
Infatti, entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore alla responsabilità di entrambi i Per_1
genitori; la figlia continuerà ad avere residenza e dimora abituale presso l'abitazione della madre in Belluno, loc. Cavarzano, via della Rivetta 28,
e resterà con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera, prima di cena, sino alla domenica sera dopo cena, con onere del padre di prenderla da casa e riportarvela;
stante l'età della minore, in grado di organizzare i propri impegni scolastici, sportivi e sociali, durante la settimana sarà
libera di frequentare il padre quando lo vorrà, previo accordo con lo stesso e la madre, senza imposizione di giornate predeterminate, e comunque indicativamente almeno per un giorno alla settimana, dal termine delle lezioni scolastiche sino alla mattina del giorno successivo.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé per una settimana durante Per_1
le vacanze natalizie, e, in particolare, ad anni alternati, dal mattino del
25/12 alle ore 10.00 al 31/12 alle ore 10.00, mentre per l'anno successivo dal 31/12 alle ore 10.00 al 6/01 alle ore 10.00; durante le festività
pasquali, la minore trascorrerà, ad anni alternati, il giorno di Per_1
Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore,
dividendo a metà i rimanenti giorni di vacanza;
d'estate, il padre terrà
con sé per quindici giorni anche non consecutivi, comunicando il Per_1
periodo alla ORa entro il 30 aprile di ogni anno. CP_1
Va altresì confermata l'assegnazione al OR della casa _1
coniugale, sita nella frazione di Soccher via Dolada n. 22/A a Ponte nelle
11 Alpi (BL), mentre la ORa e le figlie continueranno a vivere CP_1
nella abitazione in locazione in Belluno, via della Rivetta n. 28.
Si conferma anche l'attribuzione dell'assegno unico, in misura integrale, a favore della sig.ra . CP_1
3.- L'oggetto del contendere è quindi limitato soltanto alla domanda avente ad oggetto il contributo del padre al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie in favore delle figlie.
Quanto al contributo al mantenimento, si deve ricordare che, in sede di separazione consensuale (28.7.2020), le parti avevano previsto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di _1
euro 550, pari ad euro 275 per ciascuna figlia, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere da giugno 2021.
Nell'odierno giudizio, l'attore ha chiesto la conferma dell'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie nella misura già stabilita in sede di separazione, mentre la convenuta ne ha chiesto l'aumento ad euro
500 per ciascuna figlia, oltre all'imposizione del 60% delle spese straordinarie a carico dell'attore (poi indicato nel 70% nella comparsa conclusionale, pg. 10-11).
Con l'ordinanza del 14.1.2021 la Presidente ha confermato provvisoriamente le condizioni previste in sede di separazione,
disponendo l'applicazione del protocollo del tribunale di Belluno sulle spese straordinarie.
Ciò premesso, l'attore ha dedotto che, dall'epoca della separazione,
la più importante modifica che si è verificata, in merito alle risorse economiche dei coniugi, è la propria rilevante riduzione dell'entrata
12 mensile, in quanto egli nel 2020 lavorava ancora nella Polizia di Stato e percepiva uno stipendio mensile di euro 2.100,00 per 13 mensilità, oltre ad altri emolumenti e premi produzione, mentre successivamente, dopo essere andato in pensione, ha visto ridursi le proprie entrate, percependo un assegno mensile di euro 1.820,00 per 13 mensilità (v. doc. 5, 6, 7, 8 e
34 dell'attore); la seconda modifica è costituita dalla maggiore entrata mensile a favore della ORa , che, al tempo della separazione, CP_1
godeva degli assegni familiari per le figlie, per un importo globale di euro 207,00, mentre ora percepisce in via esclusiva l'assegno unico, che ammonta ad euro 356.00 mensili.
L'attore è proprietario dell'appartamento ove vive e di quello sottostante, in località Soccher di Ponte nelle Alpi, quest'ultimo non locato, nonché di alcune quote di terreni agricoli e di una stalla diroccata in località Domegge di provenienza ereditaria.
Il OR ha un'assicurazione sulla vita di euro 50.000,00, _1
ove sono beneficiarie le sue figlie (v. doc. 35 dell'attore); un conto corrente, con un saldo di euro 2.764,35 (v. doc. 36, 38, 39, 40
dell'attore); un fondo titoli presso Unicredit di euro 51.000,00; un conto titoli BNL di euro 204.525,77 (v. doc. 43 dell'attore).
La convenuta lavora con rapporto part-time presso la Casa di Riposo
di Cavarzano, con uno stipendio di circa euro 1.500 al mese (v. doc. 7-
19, 20-22, 39-43, 47 della convenuta); abita in una casa in locazione a
Cavarzano, con un canone di euro 500 mensili (v. doc. 23 della convenuta), ed è nuda proprietaria dell'immobile in cui vivono i propri genitori.
13 Dal confronto delle situazioni dei coniugi, emerge quindi il permanere di una differenza nelle rispettive condizioni economiche.
Ciò premesso, va ricordato che, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento, è sufficiente tenere conto delle complessive risultanze in ordine alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti,
quali emergono dalla documentazione acquisita, senza la necessità di una rigorosa ricostruzione contabile (v. Cass. 19.3.2002 n. 3974, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 17.6.2009 n. 1408),
non essendo richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (v. Cass. 12.1.2017 n. 605, Cass. ord. 20.1.2021 n. 975).
Nel quadro complessivo così delineato – tenuto conto delle accresciute esigenze di vita delle figlie (v. Cass. ord.
6.8.2020 n. 16739,
Cass. ord.
1.3.2018 n. 4811), del parziale mantenimento diretto da parte del padre, dell'assegno unico percepito della madre, e della svalutazione monetaria intervenuta dall'epoca della separazione (circa 17%) – appare necessario adeguare ad euro 350,00 l'importo mensile dovuto dal convenuto a titolo di contributo a favore di ciascuna figlia (con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza).
Si deve quindi porre a carico dell'attore – in attuazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter c.c. – l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (sino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica), la somma di euro 350 ciascuna, in valori attuali, da versare direttamente all'avente diritto per quanto riguarda la figlia maggiore
Per_
ed alla convenuta per la figlia minore , entro il giorno 5 di Per_1
14 ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Va infine confermato l'obbligo di entrambi i genitori di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore delle figlie, sino a quando non saranno divenute economicamente indipendenti,
secondo le disposizioni del Protocollo sulle spese straordinarie vigente nel tribunale di Belluno.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta con ricorso depositato in data 10.11.2021, da _1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Belluno in data 30.6.1996 da , nato a _1
Belluno il giorno 1.11.1963, e nata a [...] il CP_1
giorno 7.10.1972, iscritto nei registri di stato civile del Comune di
Belluno (atti di matrimonio, parte II, serie A, al numero 53 dell'anno
1996), ordinando all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza;
2) conferma l'affidamento condiviso della figlia minore alla Per_1
responsabilità di entrambi i genitori;
la figlia continuerà ad avere residenza e dimora abituale presso l'abitazione della madre in Belluno,
loc. Cavarzano, via della Rivetta n. 28, e resterà con il padre a fine
15 settimana alternati, dal venerdì sera, prima di cena, sino alla domenica sera dopo cena, con onere del padre di prenderla da casa e riportarvela;
durante la settimana la figlia potrà frequentare il padre quando lo vorrà,
previo accordo con lo stesso e la madre, senza imposizione di giornate predeterminate, e comunque indicativamente almeno per un giorno alla settimana, dal termine delle lezioni scolastiche sino alla mattina del giorno successivo;
3) il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana durante le Per_1
vacanze natalizie, e, in particolare, ad anni alternati, dal mattino del
25/12 alle ore 10.00 al 31/12 alle ore 10.00, mentre per l'anno successivo dal 31/12 alle ore 10.00 al 6/01 alle ore 10.00; durante le festività
pasquali, la minore trascorrerà, ad anni alternati, il giorno di Per_1
Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, dividendo a metà i rimanenti giorni di vacanza;
d'estate, il padre terrà
con sé per quindici giorni anche non consecutivi, comunicando il Per_1
periodo alla ORa entro il 30 aprile di ogni anno;
CP_1
4) conferma l'assegnazione al OR della casa coniugale, _1
sita nella frazione di Soccher via Dolada n. 22/A a Ponte nelle Alpi (BL);
5) conferma l'attribuzione dell'assegno unico per le figlie, in misura integrale, a favore della sig.ra ; CP_1
6) pone a carico dell'attore l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (sino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica), l'importo di euro 350
ciascuna, in valori attuali (così rideterminato con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza), da versare direttamente all'avente diritto
16 Per_ per quanto riguarda la figlia maggiore ed alla convenuta per la figlia minore , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Per_1
annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal
1° gennaio 2026;
7) conferma l'obbligo di entrambi i genitori di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore delle figlie, sino a quando non saranno divenute economicamente indipendenti, secondo le disposizioni del Protocollo sulle spese straordinarie vigente nel tribunale di Belluno;
8) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Belluno, 17.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
Umberto Giacomelli
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT.N.
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di Consiglio e N. 1124/21 R.G. composto dai Magistrati: N. CRON.
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
N. REP.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa, con ricorso depositato in data 10.11.2021
da
(c.f. , nato a _1 CodiceFiscale_1 Oggetto: cessazione
Belluno il giorno 1.11.1963 e residente nella frazione di Soccher in Ponte effetti civili del nelle Alpi (BL) via Dolada n. 22/A, difeso e rappresentato dall'Avv. matrimonio Tiziana Noro del Foro di Belluno (c.f. ), per CodiceFiscale_2
procura allegata al ricorso
ATTORE
contro
(c.f. ), nata a [...]
CP_1 CodiceFiscale_3
(GE) il giorno 7.10.1972 e residente a [...],
difesa e rappresentata dall'Avv. Laura Vittoria De Biasi del Foro di
1 Belluno (c.f. ), per procura allegata alla CodiceFiscale_4
comparsa di costituzione
CONVENUTA
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio.
Causa iscritta a ruolo in data 10.11.2021 al n. 1124/21 di R.G. e decisa in
Camera di Consiglio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni del ricorrente:
L'adito Tribunale, nella persona del designato Giudice, voglia
- rigettata ogni domanda di controparte, anche oggetto della memoria di costituzione del 3.01.2022, della memoria di costituzione in giudizio del
14.03.2022 nonché delle note congiunte, di cui al verbale di udienza del
6.04.2022 e della memoria n. 1 del 5.05.2022, in quanto infondata in fatto ed in diritto, disporre che:
1) sia pronunciata la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 30.06.1996, tra i ORi _1
e , con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...] CP_1
Comune di Belluno di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) sia confermata l'assegnazione al OR della casa _1
coniugale, sita nella frazione di Soccher via Dolada n. 22/A Ponte nelle
Alpi (BL);
3) sia confermato che la figlia minore venga affidata Persona_1
alla responsabilità di entrambi i genitori, con residenza presso la madre,
2 in Belluno, loc. Cavarzano via Rivetta n. 28, ove la stessa si è trasferita dopo la separazione;
4) sia confermato che CE sti a con il papà a fine settimana alterni, dal venerdì sera, prima di cena, alla domenica sera, dopo cena;
nella settimana il cui il week-end spetta al padre, starà con il papà il Per_1
lunedì, dal termine delle lezioni scolastiche sino al martedì mattina;
nella settimana in cui il week-end spetta alla madre, starà con il papà il Per_1
giovedì, dal termine delle lezioni, sino al venerdì mattina;
5) sia confermato che, durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé una settimana durante le vacanze di Natale e, in particolare, Per_1
ad anni alternati, dal mattino del 25/12 alle ore 10.00 al 31/12 alle ore
10.00, mentre per l'anno successivo dal 31/12 alle ore 10.00 al 6/01 alle ore 10.00;
6) sia confermato che, durante le festività pasquali, la minore Per_1
trascorrerà, ad anni alternati, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, dividendo a metà i rimanenti giorni di vacanza;
7) sia confermato che il padre, d'estate, terrà con sé per quindici Per_1
giorni anche non consecutivi, comunicando il periodo alla ORa CP_1
entro il 30 aprile di ogni anno;
8) sia confermato che il OR corrisponderà alla ORa _1
, entro i primi cinque giorni di ogni mese, tramite bonifico CP_1
bancario, a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie, la somma globale di euro 550.00 (euro 275,00 a figlia); tale somma sarà
annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT,
3 con verifica annuale presso la Camera di Commercio di Belluno, a partire dal mese di maggio 2025;
9) sia confermato che saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie, che verranno sostenute nell'interesse delle figlie, secondo il protocollo di intesa sottoscritto al riguardo tra la Presidenza del Tribunale di Belluno e quella dell'Ordine
Forense locale attualmente in vigore, che si considera parte integrante del presente atto;
10) sia confermato che gli eventuali assegni familiari e/o l'assegno unico saranno a favore della ORa;
CP_1
11) sia confermato che entrambi i coniugi risultano autosufficienti, onde non sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento di assegno divorzile iure proprio a favore di alcuno dei coniugi;
12) i coniugi prestino il proprio assenso al rilascio del passaporto o di altro documento idoneo all'espatrio, anche per la figlia minore;
13) con vittoria di spese e competenze, oltre alle spese generali, CA e
Iva.
Conclusioni della convenuta:
1) Sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30/6/1996 a Belluno, trascritto agli atti dello stato civile del
Comune di Belluno al n. 53, Parte II, Serie A, tra i ORi CP_1
e sia ordinato all'Ufficiale di stato civile _1
competente di provvedere alle trascrizioni e annotazioni di rito;
2) Sia confermato l'affido condiviso della figlia minore , di 16 anni, Per_1
alla responsabilità di entrambi i genitori;
la figlia minore continuerà ad
4 avere residenza e dimora abituale presso la madre in Belluno, loc.
Cavarzano, via della Rivetta 28, e vedrà il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera o dall'uscita di scuola, a seconda dei suoi impegni scolastici e sociali, fino alla domenica sera dopo cena, con onere del padre di prenderla da casa e riportarvela;
stante l'età della minore,
adolescente e pienamente in grado di organizzare i propri impegni scolastici, sportivi e sociali, durante la settimana sarà libera di frequentare il padre quando lo vorrà, previo accordo con lo stesso e la madre, senza imposizione di giornate predeterminate, ciò per preferenza della minore;
comunque, indicativamente almeno un pomeriggio alla settimana;
3) quest'ultima, inoltre, starà con il padre: una settimana durante le vacanze di Natale con il consueto frazionamento del periodo dal 24/12 al
31/12 e dal 31/12 al 7/1 ad anni alternati;
la metà delle vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua;
per 3-4 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione dei periodi di permanenza esclusiva della figlia presso ciascun genitore entro il 30
maggio;
4) Sia confermata l'assegnazione della casa coniugale al sig. _1
mentre la ORa e le figlie continueranno a vivere nella CP_1
abitazione in locazione in Belluno, via della Rivetta;
5) Sia obbligato il sig. ex art. 337 ter, 4° co., stante _1
l'importante sperequazione di capacità economica, finanziaria e patrimoniale tra i genitori, a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore l'importo complessivo di euro
5 500,00 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, da aggiornare secondo gli indici ISTAT dal gennaio 2025; qualora , Per_1
terminate le scuole superiori decidesse di frequentare l'università come la
Per_ sorella maggiore il padre sia tenuto al suo mantenimento come infra stabilito per la sorella;
6) sia obbligato il sig. ex art. ex art. 337 ter, 4° co., stante la _1
sperequazione di capacità economica, finanziaria e patrimoniale tra i genitori, a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma non economicamente sufficiente in quanto impegnata negli studi universitari, l'importo complessivo di euro 500,00 fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, da aggiornare secondo gli indici ISTAT dal gennaio 2025, di cui euro 300 mensili da
Per_ versare direttamente alla figlia ed euro 200 da versare alla ORa
per i periodi di tempo (almeno 4 mesi all'anno) in cui la figlia CP_1
continua a dimorare presso la residenza materna;
7) con riferimento alle spese straordinarie il padre sarà, inoltre, tenuto a corrisponderle nella misura del 60% mentre la madre nella misura del
40%, per le ragioni già dette, applicandosi il protocollo del Tribunale di
Belluno;
8) sia stabilito che l'assegno unico per i figli continui ad essere percepito dalla sola ORa in luogo degli assegni familiari che la stessa CP_1
percepiva;
9) siano obbligati i genitori a prestare il loro assenso al rilascio del passaporto e di ogni documento idoneo all'espatrio anche per le figlie minori.
6 Ogni altra domanda di controparte disattesa.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, anche in ragione del mancato spontaneo deposito in giudizio della documentazione relativa alle somme liquide e/o investite a disposizione del sig. nonché dei _1
plurimi solleciti necessari per il deposito che hanno comportato un prolungamento dei tempi processuali.
Conclusioni per il P.M.: conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.11.2021, il sig. _1
adìva il tribunale di Belluno chiedendo fosse pronunciata la
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra dalla quale affermava di vivere legalmente separato a CP_1
seguito della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
Il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario a
Per_ Belluno in data 30.6.1996, e che dall'unione erano nate le figlie nata a EL (BL) il 2.5.2005, e , nata a [...] il [...]. Per_1
Il ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione consensuale, omologata in data 27.07.2020, con decreto depositato il 28.07.2020, come di seguito riportate:
- assegnazione al marito della casa coniugale, di esclusiva proprietà dello stesso, avendo scelto la ORa di trasferirsi in un'altra CP_1
abitazione, vicina al suo posto di lavoro, in località Cavarzano, a
Belluno;
- riconoscimento del diritto del OR di tenere con sé le _1
7 figlie, a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera e, nella settimana il cui il week-end spetta al padre, il lunedì, dal termine delle lezioni scolastiche sino al martedì mattina;
nella settimana in cui il week-
end spetta alla madre, il giovedì, dal termine delle lezioni, sino al venerdì
mattina, oltre alle vacanze natalizie e pasquali, secondo il principio dell'alternanza, divise a metà e, durante le vacanze estive, 15 giorni,
anche non consecutivi con il padre;
- un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie,
posto a carico del OR pari a euro 550.00 (euro 275.00 a _1
figlia), da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica e/o scolastica, sportiva, ludica o di svago, previamente concordate e comunque documentate, con obbligo di rimborso entro 30
giorni dalla presentazione delle stesse;
- assegni familiari e/o assegno unico a favore della ORa;
CP_1
- nessun assegno di mantenimento a favore del coniuge, avendo entrambi dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere;
- i coniugi hanno altresì dato atto, nel ricorso per separazione consensuale, di aver definito, con una separata scrittura privata, di pari data, contemporaneamente sottoscritta, la divisione dei risparmi e di ogni bene in comproprietà nonché le eventuali obbligazioni, eventualmente oggetto della comunione de residuo, dandosi reciprocamente atto di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo, ragione e/o causa per qualsivoglia rapporto obbligatorio, reale e/o di altra natura tra loro fin qui intercorso, che dichiarano estinti a tutti gli effetti di legge, o,
se del caso, vi rinunziano.
8 Con memoria di costituzione e risposta del 3.1.2022 si costituiva la resistente che, non opponendosi alla domanda di divorzio, chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore delle due figlie, da euro
550.00 a euro 700.00.
All'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, tenutasi in data 13.1.2022, la Presidente, dopo essersi riservata, disponeva la prosecuzione del giudizio, alle condizioni in vigore a seguito della separazione personale, ma con applicazione del protocollo del Tribunale
di Belluno per le spese straordinarie;
nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Il pubblico ministero interveniva in giudizio.
Si costituivano le parti, insistendo nelle rispettive domande.
A seguito del deposito delle istanze istruttorie, in giudice non ammetteva le prove orali proposte e disponeva l'audizione delle figlie minori, ordinando all'attore il deposito della documentazione inerente la sua posizione economica e patrimoniale..
Avvenuto il deposito della documentazione, all'udienza di trattazione scritta del giorno 10.4.2024 il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in premessa, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, termini scaduti in data 1.7.2024.
Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data
22.1.2025.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dalla documentazione prodotta risulta che , _1
nato a [...] il giorno 1.11.1963, e nata a [...] CP_1
(GE) il giorno 7.10.1972, hanno contratto matrimonio concordatario a
Belluno in data 30.6.1996.
Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie nata a [...] il
2.5.2005, e , nata a [...] il [...]. Per_1
Dall'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale, i coniugi hanno condotto vita autonoma, senza mai ristabilire la convivenza.
Con decreto n. 550/2020 depositato in data 28.7.2020 il tribunale di
Belluno ha omologato la separazione dei coniugi.
Sulla base di tali premesse, considerato il proposito manifestato di non ripristinare i normali rapporti per la profondità del dissidio, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Pertanto, dato che la separazione legale si è protratta oltre il termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato della legge 6.5.2015 n. 55, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.- Procedendo all'esame delle ulteriori domande, si deve innanzitutto dare atto che le parti hanno formulato conclusioni sostanzialmente conformi in merito all'affidamento della figlia Per_1
Per_ (poiché la figlia è divenuta maggiorenne e frequenta l'università),
all'assegnazione dell'abitazione familiare ed all'attribuzione dell'assegno
10 unico.
Infatti, entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore alla responsabilità di entrambi i Per_1
genitori; la figlia continuerà ad avere residenza e dimora abituale presso l'abitazione della madre in Belluno, loc. Cavarzano, via della Rivetta 28,
e resterà con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì sera, prima di cena, sino alla domenica sera dopo cena, con onere del padre di prenderla da casa e riportarvela;
stante l'età della minore, in grado di organizzare i propri impegni scolastici, sportivi e sociali, durante la settimana sarà
libera di frequentare il padre quando lo vorrà, previo accordo con lo stesso e la madre, senza imposizione di giornate predeterminate, e comunque indicativamente almeno per un giorno alla settimana, dal termine delle lezioni scolastiche sino alla mattina del giorno successivo.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé per una settimana durante Per_1
le vacanze natalizie, e, in particolare, ad anni alternati, dal mattino del
25/12 alle ore 10.00 al 31/12 alle ore 10.00, mentre per l'anno successivo dal 31/12 alle ore 10.00 al 6/01 alle ore 10.00; durante le festività
pasquali, la minore trascorrerà, ad anni alternati, il giorno di Per_1
Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore,
dividendo a metà i rimanenti giorni di vacanza;
d'estate, il padre terrà
con sé per quindici giorni anche non consecutivi, comunicando il Per_1
periodo alla ORa entro il 30 aprile di ogni anno. CP_1
Va altresì confermata l'assegnazione al OR della casa _1
coniugale, sita nella frazione di Soccher via Dolada n. 22/A a Ponte nelle
11 Alpi (BL), mentre la ORa e le figlie continueranno a vivere CP_1
nella abitazione in locazione in Belluno, via della Rivetta n. 28.
Si conferma anche l'attribuzione dell'assegno unico, in misura integrale, a favore della sig.ra . CP_1
3.- L'oggetto del contendere è quindi limitato soltanto alla domanda avente ad oggetto il contributo del padre al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie in favore delle figlie.
Quanto al contributo al mantenimento, si deve ricordare che, in sede di separazione consensuale (28.7.2020), le parti avevano previsto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di _1
euro 550, pari ad euro 275 per ciascuna figlia, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere da giugno 2021.
Nell'odierno giudizio, l'attore ha chiesto la conferma dell'obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie nella misura già stabilita in sede di separazione, mentre la convenuta ne ha chiesto l'aumento ad euro
500 per ciascuna figlia, oltre all'imposizione del 60% delle spese straordinarie a carico dell'attore (poi indicato nel 70% nella comparsa conclusionale, pg. 10-11).
Con l'ordinanza del 14.1.2021 la Presidente ha confermato provvisoriamente le condizioni previste in sede di separazione,
disponendo l'applicazione del protocollo del tribunale di Belluno sulle spese straordinarie.
Ciò premesso, l'attore ha dedotto che, dall'epoca della separazione,
la più importante modifica che si è verificata, in merito alle risorse economiche dei coniugi, è la propria rilevante riduzione dell'entrata
12 mensile, in quanto egli nel 2020 lavorava ancora nella Polizia di Stato e percepiva uno stipendio mensile di euro 2.100,00 per 13 mensilità, oltre ad altri emolumenti e premi produzione, mentre successivamente, dopo essere andato in pensione, ha visto ridursi le proprie entrate, percependo un assegno mensile di euro 1.820,00 per 13 mensilità (v. doc. 5, 6, 7, 8 e
34 dell'attore); la seconda modifica è costituita dalla maggiore entrata mensile a favore della ORa , che, al tempo della separazione, CP_1
godeva degli assegni familiari per le figlie, per un importo globale di euro 207,00, mentre ora percepisce in via esclusiva l'assegno unico, che ammonta ad euro 356.00 mensili.
L'attore è proprietario dell'appartamento ove vive e di quello sottostante, in località Soccher di Ponte nelle Alpi, quest'ultimo non locato, nonché di alcune quote di terreni agricoli e di una stalla diroccata in località Domegge di provenienza ereditaria.
Il OR ha un'assicurazione sulla vita di euro 50.000,00, _1
ove sono beneficiarie le sue figlie (v. doc. 35 dell'attore); un conto corrente, con un saldo di euro 2.764,35 (v. doc. 36, 38, 39, 40
dell'attore); un fondo titoli presso Unicredit di euro 51.000,00; un conto titoli BNL di euro 204.525,77 (v. doc. 43 dell'attore).
La convenuta lavora con rapporto part-time presso la Casa di Riposo
di Cavarzano, con uno stipendio di circa euro 1.500 al mese (v. doc. 7-
19, 20-22, 39-43, 47 della convenuta); abita in una casa in locazione a
Cavarzano, con un canone di euro 500 mensili (v. doc. 23 della convenuta), ed è nuda proprietaria dell'immobile in cui vivono i propri genitori.
13 Dal confronto delle situazioni dei coniugi, emerge quindi il permanere di una differenza nelle rispettive condizioni economiche.
Ciò premesso, va ricordato che, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento, è sufficiente tenere conto delle complessive risultanze in ordine alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti,
quali emergono dalla documentazione acquisita, senza la necessità di una rigorosa ricostruzione contabile (v. Cass. 19.3.2002 n. 3974, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 17.6.2009 n. 1408),
non essendo richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (v. Cass. 12.1.2017 n. 605, Cass. ord. 20.1.2021 n. 975).
Nel quadro complessivo così delineato – tenuto conto delle accresciute esigenze di vita delle figlie (v. Cass. ord.
6.8.2020 n. 16739,
Cass. ord.
1.3.2018 n. 4811), del parziale mantenimento diretto da parte del padre, dell'assegno unico percepito della madre, e della svalutazione monetaria intervenuta dall'epoca della separazione (circa 17%) – appare necessario adeguare ad euro 350,00 l'importo mensile dovuto dal convenuto a titolo di contributo a favore di ciascuna figlia (con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza).
Si deve quindi porre a carico dell'attore – in attuazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter c.c. – l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (sino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica), la somma di euro 350 ciascuna, in valori attuali, da versare direttamente all'avente diritto per quanto riguarda la figlia maggiore
Per_
ed alla convenuta per la figlia minore , entro il giorno 5 di Per_1
14 ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Va infine confermato l'obbligo di entrambi i genitori di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore delle figlie, sino a quando non saranno divenute economicamente indipendenti,
secondo le disposizioni del Protocollo sulle spese straordinarie vigente nel tribunale di Belluno.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa proposta con ricorso depositato in data 10.11.2021, da _1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Belluno in data 30.6.1996 da , nato a _1
Belluno il giorno 1.11.1963, e nata a [...] il CP_1
giorno 7.10.1972, iscritto nei registri di stato civile del Comune di
Belluno (atti di matrimonio, parte II, serie A, al numero 53 dell'anno
1996), ordinando all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di eseguire le prescritte annotazioni della presente sentenza;
2) conferma l'affidamento condiviso della figlia minore alla Per_1
responsabilità di entrambi i genitori;
la figlia continuerà ad avere residenza e dimora abituale presso l'abitazione della madre in Belluno,
loc. Cavarzano, via della Rivetta n. 28, e resterà con il padre a fine
15 settimana alternati, dal venerdì sera, prima di cena, sino alla domenica sera dopo cena, con onere del padre di prenderla da casa e riportarvela;
durante la settimana la figlia potrà frequentare il padre quando lo vorrà,
previo accordo con lo stesso e la madre, senza imposizione di giornate predeterminate, e comunque indicativamente almeno per un giorno alla settimana, dal termine delle lezioni scolastiche sino alla mattina del giorno successivo;
3) il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana durante le Per_1
vacanze natalizie, e, in particolare, ad anni alternati, dal mattino del
25/12 alle ore 10.00 al 31/12 alle ore 10.00, mentre per l'anno successivo dal 31/12 alle ore 10.00 al 6/01 alle ore 10.00; durante le festività
pasquali, la minore trascorrerà, ad anni alternati, il giorno di Per_1
Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, dividendo a metà i rimanenti giorni di vacanza;
d'estate, il padre terrà
con sé per quindici giorni anche non consecutivi, comunicando il Per_1
periodo alla ORa entro il 30 aprile di ogni anno;
CP_1
4) conferma l'assegnazione al OR della casa coniugale, _1
sita nella frazione di Soccher via Dolada n. 22/A a Ponte nelle Alpi (BL);
5) conferma l'attribuzione dell'assegno unico per le figlie, in misura integrale, a favore della sig.ra ; CP_1
6) pone a carico dell'attore l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (sino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica), l'importo di euro 350
ciascuna, in valori attuali (così rideterminato con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza), da versare direttamente all'avente diritto
16 Per_ per quanto riguarda la figlia maggiore ed alla convenuta per la figlia minore , entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Per_1
annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere dal
1° gennaio 2026;
7) conferma l'obbligo di entrambi i genitori di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie in favore delle figlie, sino a quando non saranno divenute economicamente indipendenti, secondo le disposizioni del Protocollo sulle spese straordinarie vigente nel tribunale di Belluno;
8) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Belluno, 17.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
Umberto Giacomelli
17