Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 3842
CASS
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Intervenuta abolitio criminis

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che l'abrogazione del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, fa salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, derogando al principio di retroattività della 'lex mitior'. Pertanto, le condotte contestate continuano ad avere rilevanza penale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla situazione reddituale e sottoscrizione DSU

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata telematicamente all'INPS integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, anche se non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.igs. 7 marzo 2005, n. 82, purché l'irrituale sottoscrizione non determini l'inesistenza della richiesta. La domanda ha prodotto effetti giuridici, determinando l'erogazione di più rate del reddito di cittadinanza. Le ulteriori doglianze sono generiche e non confrontano criticamente le argomentazioni dei giudici di appello.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in relazione all'omessa comunicazione dell'acquisto di un motociclo

    La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la Corte di appello ha motivato in modo congruo e logico che il OL risultava intestatario del motociclo immatricolato in costanza della percezione del reddito di cittadinanza, comportando una variazione patrimoniale non dichiarata. Le circostanze dell'acquisto da parte del padre e dell'intestazione della polizza assicurativa non incidevano sulla consapevolezza del OL in merito alla comproprietà, desumibile dal libretto di circolazione. Il ricorrente, con una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede una rivisitazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Intervenuta abolitio criminis

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che l'abrogazione del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, fa salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, derogando al principio di retroattività della 'lex mitior'. Pertanto, le condotte contestate continuano ad avere rilevanza penale.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione sulla situazione reddituale e dolo specifico

    La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che la falsa attestazione contenuta in un'istanza inoltrata telematicamente all'INPS integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, anche se non sottoscritta con le modalità previste dall'art. 65, comma 1, d.igs. 7 marzo 2005, n. 82, purché l'irrituale sottoscrizione non determini l'inesistenza della richiesta. La domanda ha prodotto effetti giuridici, determinando l'erogazione di più rate del reddito di cittadinanza. Le ulteriori doglianze relative al dolo specifico sono generiche e non confrontano criticamente le argomentazioni dei giudici di appello, risolvendosi in una richiesta di riesame del merito preclusa in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la condotta integrasse il reato contestato, nelle sue componenti oggettive e soggettive, in linea con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 3842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3842
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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