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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3898 EL ruolo generale di volontaria giurisdizione ELl'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato GREGORIS SARA
e
PALMA FABIO, C.F. nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato GREGORIS SARA
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni ELle parti:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La casa familiare sita a AN EL PP, Via Emiliani n. 16, Scala A, Interno 01, unitamente ai mobili e arredi, e in proprietà ELla sig.ra è a lei assegnata;
Parte_1
3) La sig.ra si fa carico in via esclusiva il mantenimento ELla figlia , Parte_1 Per_1
maggiorenne studentessa non autosufficiente;
pagina 1 di 3 4) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto e/o pretesa economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Conclusioni EL Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento ELle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AN EL PP (VI) in data 14/07/1990, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito ELl'udienza EL 06/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento ELle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità ELla crisi EL loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità ELla prosecuzione ELla convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale ELle parti;
-concordemente le parti hanno stabilito che la sig.ra si farà carico in via esclusiva EL Parte_1
mantenimento ELla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione ELla casa coniugale, sita in AN EL PP,
Via Emiliani n. 16, Scala A, Interno 01 in favore di quale genitore convivente con Parte_1
la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti ELl'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento EL matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo EL Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data ELla comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni ELle parti in ordine allo scioglimento EL vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di pagina 2 di 3 separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e MA BI, uniti in Parte_1
matrimonio in AN EL PP (VI) in data 14/07/1990 con atto trascritto al n. 100, parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica EL dispositivo ELla presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di AN EL PP (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini ELl'annotazione ELlo scioglimento ELla comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione EL giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio EL 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3898 EL ruolo generale di volontaria giurisdizione ELl'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato GREGORIS SARA
e
PALMA FABIO, C.F. nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato GREGORIS SARA
e con l'intervento EL
PUBBLICO MINISTERO, in persona EL Procuratore ELla Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni ELle parti:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2) La casa familiare sita a AN EL PP, Via Emiliani n. 16, Scala A, Interno 01, unitamente ai mobili e arredi, e in proprietà ELla sig.ra è a lei assegnata;
Parte_1
3) La sig.ra si fa carico in via esclusiva il mantenimento ELla figlia , Parte_1 Per_1
maggiorenne studentessa non autosufficiente;
pagina 1 di 3 4) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto e/o pretesa economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Conclusioni EL Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento ELle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AN EL PP (VI) in data 14/07/1990, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito ELl'udienza EL 06/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento ELle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità ELla crisi EL loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità ELla prosecuzione ELla convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale ELle parti;
-concordemente le parti hanno stabilito che la sig.ra si farà carico in via esclusiva EL Parte_1
mantenimento ELla figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione ELla casa coniugale, sita in AN EL PP,
Via Emiliani n. 16, Scala A, Interno 01 in favore di quale genitore convivente con Parte_1
la figlia maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti ELl'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento EL matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo EL Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data ELla comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni ELle parti in ordine allo scioglimento EL vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di pagina 2 di 3 separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e MA BI, uniti in Parte_1
matrimonio in AN EL PP (VI) in data 14/07/1990 con atto trascritto al n. 100, parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica EL dispositivo ELla presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di AN EL PP (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini ELl'annotazione ELlo scioglimento ELla comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione EL giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio EL 15/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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