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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/11/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile,
in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 752/2025 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 17.3.2025 e notificato in pari data a mezzo pec da:
(C.F. ), con domicilio fiscale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante p.t. , Parte_2
rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Renata Ranucci, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attrice-opponente;
contro
, (P. Iva. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Tolmezzo (UD),
rappr. e difesa dai procc. e domm. avv.ti Paola Radaelli e Daniele
Funghini, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
1 convenuta-opposta;
avente ad oggetto: altri contratti d'opera.
Causa iscritta a ruolo il 21.3.2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza dell'11.11.2025, sostituita da note scritte, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice opponente: “Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con accoglimento dell'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, chiede dichiarare nullo il decreto ingiuntivo Pt_1
opposto con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.”
per parte convenuta opposta: “L'opposizione proposta è
pretestuosa, infondata e meramente dilatoria, e si confida nel suo integrale rigetto, con la condanna di controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE.
otteneva dal Tribunale di Udine il D.I. Controparte_2
n. 83/2025 del 31.01-3.02.2025 con il quale si ingiungeva a
[...]
il pagamento della somma di €. 17.564,15, oltre interessi Parte_1
moratori come ivi specificati e spese di lite, quale corrispettivo delle forniture di prodotti oggetto delle fatture nn. 1952/2022, 86/2023,
863/2023 e 864/2023 dell'importo totale di €. 22.258,90, dedotto l'acconto versato di €. 4.694,74.
2 Ha proposto opposizione che ha eccepito Controparte_3
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito a favore del
Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e, nel merito, ha contestato l'inefficacia probatoria delle fatture e rilevato l'assenza di prova della sussistenza del credito vantato da controparte,
precisando che le parti non hanno mai sottoscritto alcun contratto di fornitura o similari.
ha resistito alle eccezioni e domande Controparte_1
avversarie, instando per la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 83/2025 ex art. 648 c.p.c., concessa con ordinanza del 23.04.2025.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del
16.10.2025, preso atto dell'impossibilità di esperire il prescritto tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del legale rappresentante della società opponente, il difensore di quest'ultima ha eccepito, altresì, il mancato esperimento della mediazione ed insistito sulle eccezioni ed istanze già svolte, cui si è opposto il difensore di Controparte_1
La causa, ritenuta matura per la decisione già sulla scorta delle produzioni documentali acquisite, è stata rinviata ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza dell'11.11.2025, sostituita, su conforme richiesta delle parti, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
L'opposizione è palesemente infondata e va respinta.
3 Preliminarmente si rileva che la controversia non rientra per materia in nessuna di quelle elencate all'art. 5, comma 1, del D. Lgs.
n. 28/2010, trattandosi di un contratto di compravendita di beni mobili, mentre, per quanto eventualmente riguarda la negoziazione assistita, la stessa è espressamente esclusa per i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, dall'art. 3, comma 3 lett. a), del
D.L. n. 132/2014, sicchè l'eccezione di improponibilità della domanda va disattesa.
Parimenti va respinta l'eccezione di incompetenza per territorio, trovando applicazione nel caso di specie il forum destinatae
solutionis visto che il credito azionato, puntualmente indicato nelle fatture azionate in via monitoria, è senz'altro certo nel suo ammontare, liquido ed esigibile.
La sussistenza del credito risulta ampiamente provata dalla documentazione che è stata prodotta da a Controparte_1
sostegno della sua pretesa, costituita non solo dalle quattro fatture sopra indicate, ma dai relativi documenti di trasporto della merce,
dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e non disconosciuta dall'opponente, dalle relative conferme d'ordine e, da ultimo, dal pagamento di €. 4.694,74 da parte di a parziale Parte_1
estinzione del credito, di cui la creditrice ha dato atto detraendolo dall'ammontare complessivo delle fatture.
Il D.I. va, pertanto, confermato e le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i
4 parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento con riguardo a tutte e quattro le fasi processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 752/2025 R.G., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1) respinge l'opposizione proposta da avverso Parte_1
il D.I. n. 83/2025 emesso da questo Tribunale il 31.01.2025 e depositato il 3.02.2025 che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio che liquida in €. 5.100,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed
IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 12.11.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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