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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 719/23 (ivi riunita la causa R.G. n. 720/23)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nelle cause promosse con appelli depositati in data 22 dicembre 2023 da
(P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Institore Avv. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni CP_1
Ruberto e Maria Giovanna Conti, in virtù delle procure allegate ai rispettivi atti di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante/appellata incidentale-
Contro
(C.F.: ), CP_3 C.F._2 Controparte_4
(C.F.: , (C.F.: C.F._3 Controparte_5
), (C.F.: C.F._4 Parte_2
), (C.F.: C.F._5 Parte_3
, (C.F.: C.F._6 Parte_4
), (C.F.: C.F._7 Parte_5
), CAMPIONE (C.F.: C.F._8 Pt_6
, (C.F.: C.F._9 Parte_7
), COPPA (C.F.: ), C.F._10 Pt_4 C.F._11
CUSAN (C.F.: ), C.F.: Pt_8 C.F._12 Parte_9
), (C.F. C.F._13 Parte_10
, (C.F.: C.F._14 Parte_11
), (C.F.: C.F._15 Parte_12
), (C.F.: C.F._16 Parte_13
, (C.F.: C.F._17 Parte_14
), (C.F.: C.F._18 Parte_15
), (C.F.: C.F._19 Parte_16
), (C.F.: C.F._20 Parte_17
, (C.F.: C.F._21 Parte_18
), (C.F.: C.F._22 Parte_19
), (C.F.: C.F._23 Parte_20
), (C.F.: ), C.F._24 Parte_21 C.F._25
(C.F. ), Parte_22 C.F._26 Pt_23
(C.F.: , (C.F.:
[...] C.F._27 Parte_24
), (C.F.: C.F._28 Parte_25
pag. 2/22 ), (C.F.: C.F._29 Parte_26
), (C.F.: , C.F._30 Parte_27 C.F._31
(C.F.: ), Parte_28 C.F._32 Parte_29
(C.F.: ), (C.F.: C.F._33 Parte_30
), (C.F.: C.F._34 Parte_31
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Beniamino C.F._35
Nordio, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC: Email_2
- appellati/appellanti incidentali nelle cause nn. 719/23 e 720/23-
Oggetto: appelli avverso le sentenze n. 628 e 629 del 2023 del Tribunale di
Venezia – sezione Lavoro
In punto: trattamento retributivo delle ferie.
Causa trattata all'udienza del 17 aprile 2025.
Conclusioni per nella causa R.G.N. 719/23: “nel Parte_1
merito
- In riforma della sentenza n. 628/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 705/2022, notificata il 4.12.2023, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via istruttoria
- Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi sui capitoli articolati in fatto del presente ricorso ai nn. da 1 a 39, da intendersi espunti di ogni espressione implicante giudizi e/o valutazioni ivi riportati per fluidità di narrativa,
pag. 3/22 preceduto dalla locuzione “Vero che”. - Si indica a teste a prova diretta e contraria il Sig. . - Con rifusione delle spese di lite Testimone_1
per entrambi i gradi del giudizio. - Con riserva di ogni ulteriore istanza, eccezione e produzione.”
Conclusioni nella causa riunita R.G.N. 720/23: “nel merito
- In riforma della sentenza n. 629/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 724/2022, notificata il 4.12.2023, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via istruttoria
- Senza inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede essere ammessi alla prova per interpello e testi sui capitoli articolati in fatto del presente ricorso ai nn. da 1 a 33, da intendersi espunti di ogni espressione implicante giudizi e/o valutazioni ivi riportati per fluidità di narrativa, preceduto dalla locuzione “Vero che”. - Si indica a teste a prova diretta e contraria il Sig. . - Con rifusione delle spese di lite Testimone_1
per entrambi i gradi del giudizio. - Con riserva di ogni ulteriore istanza, eccezione e produzione.”
Conclusioni per parti appellate nella causa R.G.N 719/23: “NEL MERITO - dichiararsi inammissibile o, in via subordinata, rigettarsi l'appello formulato da per tutte le ragioni sopra esposte e, Parte_1
contestualmente e conseguentemente in via subordinata e condizionata al rigetto della declaratoria di inammissibilità, riformarsi la sentenza n.
pag. 4/22 628/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa inter partes dal Giudice
Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 705/2022, nella parte in cui 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) in punto condanna spese legali del primo grado di giudizio nell'ulteriore importo di € 9.849,36 ovvero € 6.075,52
(senza fase istruttoria) nel differente maggior importo di giustizia;
3) in punto “accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea 2003/88 da parte della Società resistente in relazione al pagamento della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso”; 4) in punto decorrenza - dies a quo - della domanda dei ricorrenti non dalla data indicata in ricorso ma da quella successivamente precisata in I udienza del 28.9.22 (data di assunzione ovvero differente data di giustizia, e quindi luglio 2007 come da
Cassazione n.26246/22); 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. con espressa formulazione della domanda di condanna in forma specifica, secondo gli importi indicati ricorso o previa CTU contabile. - Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i valori medi, ovvero I valori minimi o quelli ritenuti di giustizia, del DM 55/14 scaglione 5-26 mila - secondo la domanda più alta dei ricorrenti), con riduzione del 30% per la prima parte e maggiorazione del 30% dalla seconda parte e fino alla decima parte e maggiorazione del 10% dall'undicesima in poi, oltre accessori di legge e c.u., come da nota spese allegata sub doc. 4. - Con condanna al risarcimento alle spese per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato;
pag. 5/22 IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Conclusioni nella causa riunita R.G.N. 720/23: “NEL MERITO - dichiararsi inammissibile o, in via subordinata, rigettarsi l'appello formulato da per tutte le ragioni sopra esposte e, Parte_1
contestualmente e conseguentemente in via subordinata e condizionata al rigetto della declaratoria di inammissibilità, riformarsi la sentenza
n.629/2023, pubblicata in data 20.10.2023, resa interpartes dal Giudice
Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n.724/2022, notificata il 4.12.2023, nella parte in cui 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) in punto condanna spese legali del primo grado di giudizio nell'ulteriore importo di
€ 11.217,88 ovvero € 7.690,16 (senza fase istruttoria) ovvero nel differente importo di giustizia;
3) in punto “accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea
2003/88 da parte della Società resistente in relazione al pagamento della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso”; 4) in punto decorrenza - dies a quo - della domanda dei ricorrenti non dalla data indicata in ricorso ma da quella successivamente precisata in I udienza del
28.9.22 (data di assunzione ovvero differente data di giustizia, e quindi luglio 2007 come da Cassazione n.26246/22) 5) violazione dell'art. 112
c.p.c. con espressa formulazione della domanda di condanna in forma specifica secondo gli importi indicati in ricorso o previa C.T.U. contabile. -
Con ogni ulteriore effetto di legge. - Con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio secondo i valori medi del DM 55/14 scaglione
pag. 6/22
5-26 mila - secondo la domanda più alta dei ricorrenti) - con riduzione del
30% per la prima parte e maggiorazione del 30% dalla seconda parte e fino alla decima parte e maggiorazione del 10% dall'undicesima in poi, oltre accessori di legge e c.u., come da nota spese allegata sub doc. 4. -
Con condanna al risarcimento al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo l'importo di euro mille o differente importo di giustizia o equità per ciascun appellato;
IN VIA ISTRUTTORIA […]”
Svolgimento del processo
Con autonomi ricorsi in appello depositato in data 22 dicembre 2023 la ha impugnato le sentenze n.628/23 e 629/23 del Parte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con le quali ha accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di condotta e di riserva e di assenza dalla residenza di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale CP_6
dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area
[...]
contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, calcolando la retribuzione media sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 e condannando a corrispondere ai ricorrenti le differenze Parte_1
retributive conseguenti oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
pag. 7/22 Con memorie depositate il 5 aprile 2025 si sono costituiti gli appellati chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere l'impugnazione formulando appello incidentale .
La cause, previa loro riunione, sono state discusse e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decise in modo non definitivo con contestuale lettura del dispositivo, venendo disposto il prosieguo del giudizio invitando le parti a formulare conteggi condivisi in ordine all'incidenza delle indennità individuate con la sentenza impugnata utili per il computo del trattamento retributivo per ciascuna giornata di ferie nei limiti di 28 giorni annuali per ciascun lavoratore appellante incidentale con riferimento al periodo di causa.
Motivi della decisione
1) Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, rigettata l'eccezione di prescrizione siccome non decorrente in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012 accoglieva la domanda dei ricorrenti (dipendenti dell'appellante con mansioni di macchinista), ritenendo inammissibile, peraltro, a modificazione dell'originaria domanda che era stata limitata sul presupposto che si fosse consumato la prescrizione nel corso del rapporto.
Il giudice rigettava anche l'eccezione di nullità del ricorso essendo le voci retributive esattamente specificate nell'atto introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne (anche collettive) deve essere pag. 8/22 adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Riteneva che per i macchinisti esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Cont Utilizzazione Professionale” [acronimo c.d. indennità di utilizzazione professionale (nella quale sono confluite le indennità di utilizzazione/condotta e l'indennità di riserva/ disponibilità/ traghetto) corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni, delle ore e chilometri], nonché quella di assenza dalla residenza” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di macchinista anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 12,80). A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema Corte (n.
13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della
CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
pag. 9/22 2) Impugna la sentenza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Con il secondo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione operante per i crediti maturati in data anteriore all'11 luglio 2017. Pur consapevole dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25246 del 2022 afferma che La L. 28.6.2012 n. 92 nel modificare l'art. 18 St. Lav. “ha mantenuto inalterata la tutela reintegratoria piena in caso di licenziamento cd. ritorsivo, discriminatorio, ingiustificato o sproporzionato (art. 18, comma 1 e 4, St. Lav.). Di talché il lavoratore a cui è applicabile il nuovo art. 18 St. Lav. non può invocare
l'esistenza di un “metus” nei confronti del datore di lavoro tale da impedirgli l'esercizio dei propri diritti in costanza di rapporto di lavoro, giacché il recesso del datore in ipotesi irrogato al dipendente che abbia intimato al datore l'adempimento (ad es. per il pagamento della retribuzione) costituirebbe un licenziamento ritorsivo punito anche in seguito alla Riforma Fornero con la tutela reintegratoria.”.
Col terzo motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE. Sostiene
l'insussistenza di un principio di “onnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina pag. 10/22 della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione. Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie. Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività
(pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di
€ 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale. Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie. Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive. Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie.
pag. 11/22 Con il quarto motivo si duole dell'errata quantificazione del credito in relazione al criterio di calcolo adottato per ritenere sussistente il diritto alle differenze retributive.
In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26x12, e quindi 312).
3) con l'appello incidentale i lavoratori si dolgono della parziale erroneità della sentenza in quanto: 1) non ha espressamente statuito che le giornate di ferie che devono essere riconosciute e pagate per ciascun anno di servizio degli appellati sono 28 all'anno; 2) non liquidate correttamente le spese legali del primo grado di giudizio nell'ulteriore importo di € 9.849,36 ovvero € 6.075,52 (senza fase istruttoria) nel differente maggior importo di giustizia;
3) non statuito sulla domanda tesa ad “accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea 2003/88 da parte della resistente in relazione al pagamento Pt_1
della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso”; 4) in punto decorrenza - dies a quo - della domanda dei ricorrenti non dalla data indicata in ricorso, ma da quella successivamente precisata all' udienza del
28.9.22 (data di assunzione ovvero differente data di giustizia, e quindi luglio 2007 come da Cassazione n.26246/22); 5) violato l'art. 112 c.p.c. con espressa formulazione della domanda di condanna in forma specifica, secondo gli importi indicati ricorso o previa CTU contabile.
4) Gli appelli principali sono infondati.
pag. 12/22 4.1) Va premesso che non è oggetto di impugnazione la statuizione del primo giudice che, pure a fronte di una condanna generica, ha condannato la società al pagamento degli accessori nei termini sopra precisati.
4.2) Quanto alla riproposizione della doglianza relativa alla pretesa nullità del ricorso di primo grado va rilevato che non integra tale vizio dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nel rito del lavoro la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso. La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione
(cfr. Cass. n. 3143/2019).
Non ricorrono tali condizioni nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
pag. 13/22 4.3) Con riferimento al secondo motivo l'appellante pur richiamando l'arresto giurisprudenziale del giudice di legittimità che ha già ritenuto non fondata la tesi qui riproposta dalla parte, non prende posizione sugli argomenti sottesi a tale arresto. In particolare, nella parte in cui si afferma:
“5.1. È risaputo che la prescrizione, in quanto modalità generale di estinzione (per non esercizio per un tempo determinato dalla legge) dei diritti, sia istituto che invera il principio di certezza del diritto, in riferimento particolare alla sua decorrenza, ossia al momento in cui il diritto medesimo possa essere fatto valere. Giova qui sottolinearne la fondamentale importanza, prima ancora che sul piano normativo ordinamentale, sul piano della stessa civiltà giuridica di un Paese, quale principio di affidabilità per tutti: sull'effettività dei diritti e sulla loro tutela, sulle relazioni familiari e sociali, sulle transazioni economiche e finanziarie. E come esso si rifletta sulla stessa attrattività di uno Stato, per investimenti e iniziative di intrapresa economica in senso lato, in un sistema di relazioni e di scambi internazionali da tempo strettamente interconnesso, nella crescente contendibilità tra ordinamenti, soprattutto nel mondo del lavoro e delle imprese. Se questo è allora il tema, occorre che sia garantita una conoscenza, in termini di generalità e di sicura predeterminazione, di quali siano le regole che presiedono all'accesso dei diritti, alla loro tutela e alla loro estinzione. Pertanto, dovendo ora tali regole essere conformate ad una disciplina dei rapporti di lavoro
(instaurati con datori in possesso dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 18, ottavo e nono comma l. 300/1970, nel testo novellato dall'art.
1, comma 42, lett. b) l. 92/2012 e pure richiamato dall'art. 1, terzo comma
d.lgs. 23/2015) più flessibilmente modulata in ordine alle tutele previste, a
pag. 14/22 seconda delle vari ipotesi di licenziamento (queste pure suscettibili di una diversa qualificazione, rispetto alla domanda, in sede giurisdizionale), il criterio di individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore deve soddisfare un'esigenza di conoscibilità chiara, predeterminata e di semplice identificazione.”.
4.4) Con riguardo al terzo motivo va rammentato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea. Tale norma dispone che “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze W. (C-155/10) e L. (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in pag. 15/22 quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali
è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.). Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano
è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale
(art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è
pag. 16/22 inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n.
13972/2024 in relazione alle cd. indennità di utilizzazione professionale
(IUP), l'indennità per assenza dalla residenza) le cui motivazioni sono condivise dal collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. . analoga considerazione vale per le ulteriori indennità in relazione alle quali vi è controversia (in tale senso si rinvia tra le altre anche aa Cass. n.18160 del 2023).
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva
– non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non
è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto pag. 17/22 erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile. Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile. Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, un'indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il
Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n.
457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.). Osserva la
Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro. Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza pag. 18/22 che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o all'intera clausola regolatrice dell'istituto.
4.5) Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nell'esaminare il precedente motivo di gravame.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili - quali quelle oggetto di causa -, legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza
GCUE (cfr. C-385/17, T. H., punto 37). Osserva la Corte, inoltre, che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
5) Quanto agli appelli incidentali, allo stato, il collegio reputa che non siano fondati il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello e debba essere accolto, invece, il quinto motivo, restando impregiudicato la valutazione del primo motivo.
A tale riguardo si osserva quanto segue.
5.1) Quanto al primo motivo formulato nei seguenti testuali termini:
“chiede, se del caso, la riforma della sentenza nella parte in cui non ha specificato che il diritto al pagamento di 28 giornate di ferie all'anno per i ricorrenti e odierni appellanti. Si ritiene che le quattro settimane debbano essere intese come 28 giorni di ferie effettivi e che devono essere retribuite
pag. 19/22 per ogni anno. Quindi quattro settimane equivalgono a 28 giorni pieni di ferie a prescindere dalla circostanza per cui il lavoratore presti attività lavorativa in cinque o in sei giorni alla settimana.”, vale quanto già sopra ritenuto esaminando il terzo motivo degli appelli principali. Il giudice, infatti, ha già chiarito che la spettanza si modula sulla base di 4 settimane di ferie all'anno, e quindi in 28 giorni secondo l'interpretazione offerta dalla stessa giurisprudenza di legittimità sopra citata (Cass. 20216 del
2022).
5.2) il terzo motivo non ha ragione d'essere. La sentenza in tutta la sua articolazione prende a riferimento i principi di diritto eurounitario in materia antidiscriminatoria: dopo aver premesso che i lavoratori fondavano la loro pretesa denunciando il “comportamento discriminatorio” del datore di lavoro ha argomentato la propria decisione con ampiezza di richiami giurisprudenziali proprio alla direttiva 2003/88. In tale senso risulta del tutto coerente la motivazione con la richiesta di accertamento della sua violazione, senza che per ciò sia necessaria enunciare nel dispositivo di sentenza tale conclusione che, invece, si ricava da tutto la trama argomentativa della sentenza (peraltro resa con motivazione contestuale).
5.3) Anche il quarto motivo del gravame dei lavoratori è infondato. Il giudice veneziano ha chiarito i termini della preclusione determinatasi affermando: “E' invece inammissibile la modifica delle domande richiesta da parte ricorrente alla prima udienza, con la quale si è inteso estendere
l'oggetto del ricorso a tutto il periodo lavorato dai ricorrenti alle dipendenze di , laddove in ricorso le pretese erano state Parte_1
specificamente delimitate nel tempo, con riferimento alle date di interruzione del termine di prescrizione con diffide stragiudiziali;
la
pag. 20/22 modifica non può trovare fondamento nella recente statuizione della Corte di Cassazione n. 26246/22 a proposito dell'operatività della prescrizione in corso di rapporto a seguito dell'entrata in vigore della L. 92/12, in quanto la pronuncia non ha determinato alcun mutamento giurisprudenziale consolidato, considerato che a seguito dell'entrata in vigore della cd. Legge Fornero la giurisprudenza di legittimità non si era ancora mai espressa sullo specifico punto, mentre a livello di giurisprudenza di merito vi erano orientamenti contrastanti sui quali ben parte ricorrente avrebbe potuto fondare una domanda più ampia sotto il profilo temporale fin dal ricorso introduttivo.”.
Gli appellanti incidentali articolano la doglianza nei seguenti termini:
“Relativamente, quindi, alla questione del dies a quo i ricorrenti non avevano voluto allargare in maniera importante la domanda, ma proprio il dictum della corte di cassazione (mai pronunciatasi in precedenza), intervenuto dopo il deposito del ricorso e prima della prima udienza di comparizione delle parti, aveva fornito una evidente possibilità ai ricorrenti di estendere la domanda, indicando nella data di assunzione il termine o, comunque, lasciando al giudice l'indicazione del termine, così come indicato proprio dalla sentenza della corte di cassazione.”. si tratta di deduzione palesemente inammissibile ed infondata. Il principio della domanda ex art.112 c.p.c. impone alla parte che agisce di delimitarne l'oggetto. In questo caso tale perimetrazione è avvenuta anche con riguardo alla finestra temporale rispetto alla quale la domanda era stata svolta.
Come correttamente puntualizzato dal primo giudice, la questione interpretativa risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.26246 del
2022 non giustifica alcuna “riapertura” dei termini: la parte aveva l'onere pag. 21/22 di dedurre quanto ritenuto utile per la propria posizione senza attendere che la Corte Suprema si esprimesse.
5.4) Va accolto, invece, il quinto motivo tenuto conto delle conclusioni formulate coi ricorsi di primo grado. Il giudice ha ritenuto che la domanda si limitasse ad una richiesta di condanna generica, mentre il chiaro tenore della deduzione indica espressamente in valori monetari secondo il conteggio elaborato dai ricorrenti gli importi dovuti in forza del riconoscimento nel computo della retribuzione delle ferie delle indennità della cui rilevanza si discute.
6) Ciò posto, e considerato che il motivo in ordine alla non corretta liquidazione delle spese di lite del primo grado deve essere esaminato all'esito del giudizio, risulta necessario verificare la misura degli importi che in forza del riconoscimento conseguito con la sentenza impugnata risultano dovuti. In tale senso è stata emessa l'ordinanza a cui si è fatto cenno in premessa.
p.q.m.
La Corte, pronunciando in modo non definitivo, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- impregiudicata ogni determinazione in relazione al secondo motivo di appello incidentale, rigetta il primo, il terzo ed il quarto motivo di appello incidentale, accoglie il quinto motivo di appello incidentale e, per l'effetto, dichiara dovute le differenze retributive nella misura da determinare come da separata ordinanza.
Venezia, 17 aprile 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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