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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3203 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3203/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, posta in decisione con decreto reso in data 9.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] Novembre n. .158, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA
LENTINI N. 28, presso lo studio dell'avv. BENEDETTO MONICA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA ADDA
N. 9/F, presso lo studio dell'avv. SCALORA MARZIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 31.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 30/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
20.7.2018.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 20.7.2018 in Comune di Floridia;
- che dall'unione è nata la figlia il 28.11.2018; Per_1
- di essersi separati con sentenza di omologa della separazione (n. 105/2024) emessa da questo
Tribunale in data 16.1.2024, depositata il 18.1.2024 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Floridia;
2) La figlia minore sarà affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento paritario tra i genitori e consequenziale mantenimento diretto della piccola.
Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie concordate e sostenute in favore della figlia, secondo le linee guida sul mantenimento dei figli adottare dal
Tribunale di Siracusa, ove sono tendenzialmente indicate le varie voci e le modalità di richiesta e di rimborso.
L'assegno unico sarà richiesto nella misura del 50% ciascuno.
3) la casa familiare continuerà ad essere assegnata al padre atteso che la SI.ra vive in Pt_1
altra abitazione condotta in affitto;
4) al fine di rendere possibile il collocamento paritario la SI.ra si impegna a Pt_1
comunicare al padre le giornate in cui avrà il riposo di lavoro. Tutto ciò al fine di stabilire anticipatamente, i pernotti e le ore della giornata in cui la piccola dovrà stare con la madre ed il padre.
La piccola pernotterà tutte le notti presso la casa familiare con il padre, sino a Per_1
quando la piccola non si adatterà alla nuova abitazione della madre.
La SI.ra , a fronte dei nuovi orari di lavoro, terrà con sé la piccola, se previsto in Pt_1
base ai turni settimanali, il pomeriggio libero dal lavoro e la domenica, a settimane alterne con il padre, dalle ore 10 circa del mattino alle ore 19,00-20:00 della sera sempre secondo le eSIenze della minore. In seguito al trasferimento presso il Centro Commerciale Archimede la SI.ra terrà con sé la piccola il pomeriggio libero nonché la giornata libera, in Pt_1
ragione dei suoi turni di lavoro. La SI.ra , provvederà ad accompagnare la minore Pt_1
alla terapia nei pomeriggi liberi dal lavoro. La SI.ra accompagnerà la figlia tutte le Pt_1
mattine a scuola e si impegnerà a riprenderla se le è possibile in base ai turni di lavoro, in caso contrario le parti incaricheranno persona terza che sarà pagata al 50%.
Resta inteso tra i coniugi che la scelta dei giorni di pernottamento, tenuto anche conto delle
pagina 2 di 4 eSIenze lavorative, deve tradursi nell'interesse esclusivo della piccola (per fare un Per_1
esempio: la piccola pernotterà presso il padre se la SI.ra è di turno di pomeriggio Pt_1
o nei giorni invernali in cui la piccola esegue le terapie presso l'abitazione del padre).
Durante le vacanze natalizie le parti si organizzeranno tenuto conto delle loro eSIenze lavorative e facendo in modo che la picciola trascorra il Natale (almeno i giorni del 24 e del
25 Dicembre) con un genitore ed il Capodanno (almeno i giorni del 31 Dicembre e dell'1
Gennaio) con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni la piccola trascorrerà con il padre o la madre, il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'angelo; durante le vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori una settimana, Per_1
anche non consecutiva, da stabilirsi concordemente tra le parti evitando che la settimana dell'uno interferisca con quella dell'altro. Nel solo caso di coincidenza delle giornate di ferie
i giorni saranno divisi tra i coniugi in parti uguali. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. inoltre, godrà della presenza di entrambi i genitori nel Per_1
giorno del suo compleanno ovvero, qualora ciò non possa avvenire per qualsiasi ragione, la stessa in detta occasione potrà, ad anni alterni, pranzare con il padre e cenare con la madre
o viceversa. Ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con la figlia che, a a sua volta, trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma
e con il padre il giorno della Festa del Papà.
- I coniugi si obbligano, altresì, a versare sul libretto postale della piccola la somma Per_1
di Euro 2.500,00 ciascuno entro il 23/07/2028 atteso che, per motivi di necessità, hanno avuto bisogno di utilizzare i risparmi della piccola per un importo complessivo di Euro 5.000.00.
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
All'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 31.12.2024).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 105/2024 del Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 3 di 4 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 20.7.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Floridia dell'anno 2018 (Anno 2018 – n. 27
– Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Floridia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3203/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, posta in decisione con decreto reso in data 9.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] Novembre n. .158, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA
LENTINI N. 28, presso lo studio dell'avv. BENEDETTO MONICA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA ADDA
N. 9/F, presso lo studio dell'avv. SCALORA MARZIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 31.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 30/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
20.7.2018.
pagina 1 di 4 Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 20.7.2018 in Comune di Floridia;
- che dall'unione è nata la figlia il 28.11.2018; Per_1
- di essersi separati con sentenza di omologa della separazione (n. 105/2024) emessa da questo
Tribunale in data 16.1.2024, depositata il 18.1.2024 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Floridia;
2) La figlia minore sarà affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento paritario tra i genitori e consequenziale mantenimento diretto della piccola.
Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie concordate e sostenute in favore della figlia, secondo le linee guida sul mantenimento dei figli adottare dal
Tribunale di Siracusa, ove sono tendenzialmente indicate le varie voci e le modalità di richiesta e di rimborso.
L'assegno unico sarà richiesto nella misura del 50% ciascuno.
3) la casa familiare continuerà ad essere assegnata al padre atteso che la SI.ra vive in Pt_1
altra abitazione condotta in affitto;
4) al fine di rendere possibile il collocamento paritario la SI.ra si impegna a Pt_1
comunicare al padre le giornate in cui avrà il riposo di lavoro. Tutto ciò al fine di stabilire anticipatamente, i pernotti e le ore della giornata in cui la piccola dovrà stare con la madre ed il padre.
La piccola pernotterà tutte le notti presso la casa familiare con il padre, sino a Per_1
quando la piccola non si adatterà alla nuova abitazione della madre.
La SI.ra , a fronte dei nuovi orari di lavoro, terrà con sé la piccola, se previsto in Pt_1
base ai turni settimanali, il pomeriggio libero dal lavoro e la domenica, a settimane alterne con il padre, dalle ore 10 circa del mattino alle ore 19,00-20:00 della sera sempre secondo le eSIenze della minore. In seguito al trasferimento presso il Centro Commerciale Archimede la SI.ra terrà con sé la piccola il pomeriggio libero nonché la giornata libera, in Pt_1
ragione dei suoi turni di lavoro. La SI.ra , provvederà ad accompagnare la minore Pt_1
alla terapia nei pomeriggi liberi dal lavoro. La SI.ra accompagnerà la figlia tutte le Pt_1
mattine a scuola e si impegnerà a riprenderla se le è possibile in base ai turni di lavoro, in caso contrario le parti incaricheranno persona terza che sarà pagata al 50%.
Resta inteso tra i coniugi che la scelta dei giorni di pernottamento, tenuto anche conto delle
pagina 2 di 4 eSIenze lavorative, deve tradursi nell'interesse esclusivo della piccola (per fare un Per_1
esempio: la piccola pernotterà presso il padre se la SI.ra è di turno di pomeriggio Pt_1
o nei giorni invernali in cui la piccola esegue le terapie presso l'abitazione del padre).
Durante le vacanze natalizie le parti si organizzeranno tenuto conto delle loro eSIenze lavorative e facendo in modo che la picciola trascorra il Natale (almeno i giorni del 24 e del
25 Dicembre) con un genitore ed il Capodanno (almeno i giorni del 31 Dicembre e dell'1
Gennaio) con l'altro genitore;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni la piccola trascorrerà con il padre o la madre, il giorno di Pasqua o il giorno del lunedì dell'angelo; durante le vacanze estive trascorrerà con ciascuno dei due genitori una settimana, Per_1
anche non consecutiva, da stabilirsi concordemente tra le parti evitando che la settimana dell'uno interferisca con quella dell'altro. Nel solo caso di coincidenza delle giornate di ferie
i giorni saranno divisi tra i coniugi in parti uguali. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. inoltre, godrà della presenza di entrambi i genitori nel Per_1
giorno del suo compleanno ovvero, qualora ciò non possa avvenire per qualsiasi ragione, la stessa in detta occasione potrà, ad anni alterni, pranzare con il padre e cenare con la madre
o viceversa. Ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con la figlia che, a a sua volta, trascorrerà con la madre il giorno della Festa della Mamma
e con il padre il giorno della Festa del Papà.
- I coniugi si obbligano, altresì, a versare sul libretto postale della piccola la somma Per_1
di Euro 2.500,00 ciascuno entro il 23/07/2028 atteso che, per motivi di necessità, hanno avuto bisogno di utilizzare i risparmi della piccola per un importo complessivo di Euro 5.000.00.
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
All'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 31.12.2024).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 105/2024 del Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
pagina 3 di 4 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 20.7.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Floridia dell'anno 2018 (Anno 2018 – n. 27
– Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Floridia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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