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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/09/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 5300/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 5300/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 21.5.2025 da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MARAGNA NICOLA
e da
(C.F. , con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._2
MASCIADRI MILA e LORENZON SILVIA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi in data 15 luglio 2000 e iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di MB DE (PD) nell'anno 2000, al nr. 22, Parte II, Serie A, ordinando le annotazioni di rito.
2. IN MERITO AI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI:
pagina 1 di 5 a) Il IG. corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, alla IG.ra Parte_1
la somma mensile di Euro 1.350,00, da versarsi entro il giorno 15 di Parte_2 ciascun mese oltre a corrisponderle, ogni anno, quanto dalla stessa dovuto a titolo di imposte per il predetto assegno.
b) Il IG. si impegna sin d'ora a trasferire alla IG.ra , la Parte_1 Parte_2 quale si impegna ad accettare, entro 90 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile e delle pertinenze così identificati catastalmente: Comune di MB DE (PD), Via Ronchi Sinistra, Foglio 32, particella 825, sub 8 e sub 9.
Il predetto passaggio di proprietà avverrà a cura e spese del IG. e con la Parte_1 stipula dell'atto, la IG.ra dichiara di non aver più nulla a che pretendere Parte_2 dal IG. a qualsivoglia titolo o ragione derivante dall'intercorsa separazione Parte_1 personale sino alla data di cessione.
Si precisa, inoltre, che la cessione verrà fatta nello stato di fatto e di diritto in cui i cespiti si trovano, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza e servitù ivi compresi tutti gli arredi presenti e che l'immobile è gravato da mutuo ipotecario nr. 25005010124 concesso da . Controparte_1
Si precisa che detta operazione è da ritenersi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (ciò anche ai fini dell'applicazione dell'art.19 della L.74 del 06/03/1987) per cui i coniugi riconoscono non farsi luogo ad alcun conguaglio e si rilasciano reciproca quietanza liberatoria.
Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, ragione e/o causa l'atto di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile sopra descritto in esecuzione del presente accordo di divorzio non dovesse concludersi entro il termine previsto, salvo diversi accordi tra le parti, le condizioni di divorzio di cui al presente ricorso dovranno essere riviste e/o modificate.
Il IG. a titolo di obbligazione naturale in favore della moglie si Parte_1 impegna, inoltre, a pagare per intero la rata del mutuo residuo sulla casa familiare sino alla sua estinzione oltre a rispettare gli altri accordi - già presi in sede di separazione.
3. IN MERITO AI FIGLI:
a) per quanto concerne il figlio minore – che è tutt'oggi minorenne – Per_1 confermarsi l'affido condiviso, con residenza prevalente presso la madre pagina 2 di 5 nell'immobile sito in via Ronchi Sinistra n.35/3 a MB DE (PD) con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità di seguito indicate, salvo diverso accordo tra i genitori:
i) infrasettimanalmente ogni volta che vorrà e potrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio con i propri impegni di lavoro, previo Per_1 preavviso alla SI.ra ; Parte_2
ii) un fine settimana ogni due, dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore19,00;
iii) per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre e per il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv) l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni;
v) durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordare preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
b) Nulla sull'affidamento delle figlie maggiori e , entrambe Per_2 Per_3 maggiorenni.
c) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento dei due figli: (che pur essendo maggiorenne Per_2 non è ancora autosufficiente) e la somma di Euro 1.500,00 (Euro 750,00 a Per_1 figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova.
d) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle eIGenze morali e materiali del figlio minore ed esonerano il Presidente dall'ascolto dello Per_1 stesso.
4. Spese legali interamente compensate.
5. Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando espressamente all'impugnazione della stessa.
Conclusioni del P.M.: Dichiara di intervenire
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21.5.2025, e Parte_1 CP_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario a MB DE (PD)
[...] in data 15.7.2000, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di MB pagina 3 di 5 DE (PD) al nr.22, Parte II, Serie A, anno 2000, e che dall'unione coniugale erano nati i figli in data 12.12.2000, , in data il 24.10.2006 e in data Per_3 Per_2 Per_1
8.8.2008, chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con i provvedimenti conseguenti.
Con note scritte depositate in data 18.9.2025 i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L.898/70 e successive modificazioni.
Infatti risulta dai documenti prodotti che i coniugi sono comparsi in data 1.7.2020 davanti al Presidente del Tribunale di Padova, nel procedimento di separazione consensuale, omologata dal Tribunale con decreto n. cron. 5838/2020 del 1/3.7.2020 ed è incontestato che la separazione perduri ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel predetto procedimento di separazione consensuale e che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe non appaiono in contrasto con gli interessi dei figli e va pertanto preso atto delle stesse.
Quanto alle pattuizioni descritte al punto 2b) delle condizioni di divorzio, va osservato che esse ineriscono rapporti lasciati all'autonomia negoziale delle parti, sui quali nulla deve statuire il Tribunale.
Attesa la natura del giudizio, vi sono i presupposti per la compensazione delle spese, come richiesta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 15.7.2000, trascritto nei Registri dello stato civile del Controparte_2
Comune di MB DE (PD) nell'anno 2000, al nr. 22, Parte II, Serie A;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
pagina 4 di 5 4) compensa le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di conIGlio il 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. BARBARA DE MUNARI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 5300/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 21.5.2025 da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MARAGNA NICOLA
e da
(C.F. , con il patrocinio degli avv. Parte_2 C.F._2
MASCIADRI MILA e LORENZON SILVIA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi in data 15 luglio 2000 e iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di MB DE (PD) nell'anno 2000, al nr. 22, Parte II, Serie A, ordinando le annotazioni di rito.
2. IN MERITO AI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI:
pagina 1 di 5 a) Il IG. corrisponderà, a titolo di assegno divorzile, alla IG.ra Parte_1
la somma mensile di Euro 1.350,00, da versarsi entro il giorno 15 di Parte_2 ciascun mese oltre a corrisponderle, ogni anno, quanto dalla stessa dovuto a titolo di imposte per il predetto assegno.
b) Il IG. si impegna sin d'ora a trasferire alla IG.ra , la Parte_1 Parte_2 quale si impegna ad accettare, entro 90 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile e delle pertinenze così identificati catastalmente: Comune di MB DE (PD), Via Ronchi Sinistra, Foglio 32, particella 825, sub 8 e sub 9.
Il predetto passaggio di proprietà avverrà a cura e spese del IG. e con la Parte_1 stipula dell'atto, la IG.ra dichiara di non aver più nulla a che pretendere Parte_2 dal IG. a qualsivoglia titolo o ragione derivante dall'intercorsa separazione Parte_1 personale sino alla data di cessione.
Si precisa, inoltre, che la cessione verrà fatta nello stato di fatto e di diritto in cui i cespiti si trovano, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza e servitù ivi compresi tutti gli arredi presenti e che l'immobile è gravato da mutuo ipotecario nr. 25005010124 concesso da . Controparte_1
Si precisa che detta operazione è da ritenersi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (ciò anche ai fini dell'applicazione dell'art.19 della L.74 del 06/03/1987) per cui i coniugi riconoscono non farsi luogo ad alcun conguaglio e si rilasciano reciproca quietanza liberatoria.
Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, ragione e/o causa l'atto di trasferimento della quota di proprietà dell'immobile sopra descritto in esecuzione del presente accordo di divorzio non dovesse concludersi entro il termine previsto, salvo diversi accordi tra le parti, le condizioni di divorzio di cui al presente ricorso dovranno essere riviste e/o modificate.
Il IG. a titolo di obbligazione naturale in favore della moglie si Parte_1 impegna, inoltre, a pagare per intero la rata del mutuo residuo sulla casa familiare sino alla sua estinzione oltre a rispettare gli altri accordi - già presi in sede di separazione.
3. IN MERITO AI FIGLI:
a) per quanto concerne il figlio minore – che è tutt'oggi minorenne – Per_1 confermarsi l'affido condiviso, con residenza prevalente presso la madre pagina 2 di 5 nell'immobile sito in via Ronchi Sinistra n.35/3 a MB DE (PD) con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità di seguito indicate, salvo diverso accordo tra i genitori:
i) infrasettimanalmente ogni volta che vorrà e potrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio con i propri impegni di lavoro, previo Per_1 preavviso alla SI.ra ; Parte_2
ii) un fine settimana ogni due, dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore19,00;
iii) per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre e per il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
iv) l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni;
v) durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordare preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.
b) Nulla sull'affidamento delle figlie maggiori e , entrambe Per_2 Per_3 maggiorenni.
c) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo per il mantenimento dei due figli: (che pur essendo maggiorenne Per_2 non è ancora autosufficiente) e la somma di Euro 1.500,00 (Euro 750,00 a Per_1 figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il 15 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova.
d) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle eIGenze morali e materiali del figlio minore ed esonerano il Presidente dall'ascolto dello Per_1 stesso.
4. Spese legali interamente compensate.
5. Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando espressamente all'impugnazione della stessa.
Conclusioni del P.M.: Dichiara di intervenire
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21.5.2025, e Parte_1 CP_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario a MB DE (PD)
[...] in data 15.7.2000, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di MB pagina 3 di 5 DE (PD) al nr.22, Parte II, Serie A, anno 2000, e che dall'unione coniugale erano nati i figli in data 12.12.2000, , in data il 24.10.2006 e in data Per_3 Per_2 Per_1
8.8.2008, chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con i provvedimenti conseguenti.
Con note scritte depositate in data 18.9.2025 i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.2 e 3, n.2, lett. b), L.898/70 e successive modificazioni.
Infatti risulta dai documenti prodotti che i coniugi sono comparsi in data 1.7.2020 davanti al Presidente del Tribunale di Padova, nel procedimento di separazione consensuale, omologata dal Tribunale con decreto n. cron. 5838/2020 del 1/3.7.2020 ed è incontestato che la separazione perduri ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel predetto procedimento di separazione consensuale e che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe non appaiono in contrasto con gli interessi dei figli e va pertanto preso atto delle stesse.
Quanto alle pattuizioni descritte al punto 2b) delle condizioni di divorzio, va osservato che esse ineriscono rapporti lasciati all'autonomia negoziale delle parti, sui quali nulla deve statuire il Tribunale.
Attesa la natura del giudizio, vi sono i presupposti per la compensazione delle spese, come richiesta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 15.7.2000, trascritto nei Registri dello stato civile del Controparte_2
Comune di MB DE (PD) nell'anno 2000, al nr. 22, Parte II, Serie A;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
pagina 4 di 5 4) compensa le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di conIGlio il 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
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