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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 01/07/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALEOTAFIORE Parte_1 C.F._1 CARLO, elettivamente domiciliata in Belluno via Roma n. 15, presso lo studio dell'avv. Da Col Alessandra, nonché presso il domicilio digitale dell'Avv. Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di Belluno, e dal dott. C.F._2 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, Belluno, fax 0437/292256 – PEC:
Email_2
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accogliere Il ricorso ed accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'articolo 1, comma 12 della legge 13 luglio 2015 numero 107 per i periodi richiesti in ricorso e quindi ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 per ciascun anno scolastico tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
pagina 1 di 8 Condannare il convenuto al pagamento a favore della ricorrente tramite la succitata Carta CP_1 elettronica per i seguenti anni scolastici delle seguenti somme quale contributo alla formazione dei ricorrenti:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 €. 2.000,00; Parte_1
o per gli anni scolastici accertati in corso di causa e gli importi anche maggiori accertati in corso di causa a favore dei ricorrenti, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di maturazione dei crediti al saldo. Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“ In via preliminare di rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge;
- in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del a Controparte_1 favore della
[...]
Controparte_6
- sempre in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione della Carta del docente per la decadenza e/o per il difetto di interesse ad agire. Nel merito: in via preliminare:
- dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti, nei limiti prescrizionali quinquennali;
in via principale:
- rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
- in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M- 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 16/06/2023 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente assunta dal convenuto, in servizio presso CP_1
Istituti scolastici nella provincia di Belluno, di appartenere al profilo professionale del personale educativo, classe di concorso PP (educatori nei convitti ed educandati), di non aver fruito negli anni scolastici indicati in epigrafe della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del pagina 2 di 8 docente»), in quanto ad avviso del convenuto la stessa sarebbe connessa all'attività didattica CP_1 cui sarebbero estranei gli educatori, non appartenenti al personale docente.
2. La difesa dell'amministrazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del GO, la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti retributivi spettanti all'istante e nel merito resisteva al ricorso, evidenziando che parte ricorrente non apparteneva al profilo professionale del personale docente ma a quello del personale educativo, il quale – come ribadito anche da Corte Cost. n. 1/2022 – era inserito nell'area professionale del personale docente ai soli fini del trattamento economico, stante la separatezza dei ruoli dei docenti e degli educatori e la previsione del CCNL Comparto Scuola, il cui art. 25 collocava il personale educativo nell'ambito dell'area professionale del personale docente, ma ai successivi art. 26 e art. 27 disciplinava la funzione docente e quella educativa individuando per la prima delle funzioni espressamente (e tassativamente) precisate.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, vertendosi nel caso di specie in tema di attribuzione di diritti retributivi o assimilati, mentre con riferimento all'eccezione di prescrizione, la stessa appare non riferita alla ricorrente, ma all'altro attore nel frattempo deceduto, per il quale si è dichiarata l'interruzione del processo. Quanto al merito della domanda, deve rammentarsi che l'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione pagina 3 di 8 della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, la contestazione mossa dal convenuto alla spettanza alla CP_1 parte ricorrente del bonus in oggetto si fonda sulla insuperabile differenza tra il ruolo del personale docente – al quale detto bonus è attribuito dalla legge – e il personale educativo, che ne sarebbe escluso in ragione della equiparabilità tra i due profili solo ai fini retributivi sancita dalla contrattazione collettiva di settore.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che l'evoluzione giurisprudenziale ha visto da una parte la Corte d'Appello di IR
(nella sentenza depositata il 9 giugno 2022, RG 540/2021) fare propria la tesi secondo la quale il quadro normativo degli educatori e la contrattazione collettiva in materia distinguono tra la vera e propria funzione didattica, affidata ai docenti (a cui sono richieste competenze specifiche nelle singole materie e sulla relativa didattica, cfr. art. 26 Ccnl quadriennio 2006/2009), e la funzione educativa, che
è di supporto ed è affidata agli educatori (a cui sono richieste, invece, competenze trasversali, di tipo psicopedagogico, metodologico e organizzativo-relazionale, cfr. artt. da 127 a 131 del medesimo Ccnl).
Detto Giudice ha concluso che, sebbene entrambe le figure di docenti ed educatori siano assimilate dall'art. 25 nella dizione complessiva di “personale docente”, o di “area docente”, al fine del trattamento normativo ed economico, la diversa configurazione delle mansioni di docenti ed educatori impediva l'attribuzione ai secondi del bonus in argomento.
Va però soggiunto che la Consulta, nella sentenza n. 1/2022 invocata da parte resistente, nel giudicare legittima l'individuazione di educatori ed educatrici e la riserva di posti in educandati maschili e femminili, ha precisato che la funzione educativa, come confermato dalla disciplina di fonte negoziale,
è intesa «alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa» (art. 128, comma 1, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007), ma nulla ha stabilito con riferimento alla non riconducibilità alla funzione docente dell'attività svolta da tali soggetti.
Va infine ricordato che, con decisione successiva a quella della Corte territoriale sopra ricordata, e con decisione precedente rispetto alla nota pronuncia (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) con la quale la Corte di Cassazione che ha ritenuto di dover disapplicare il ricordato art. 1, co. 121 della L. pagina 4 di 8 107/2015 in quanto contrastante con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), riconoscendo anche a tali docenti il ricordato beneficio, la Suprema Corte ha così stabilito (sentenza del 31/10/2022, n.
32104):
“(…) 2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art.
25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio
e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento". pagina 5 di 8
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto
a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. CP_7 prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri CP_7 che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. pagina 6 di 8
Deve dunque, condividendo questo giudicante l'esaustiva e convincente motivazione della Suprema
Corte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ritenersi che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, va assimilato a quest'ultimo nelle attività di formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, sicché va collocato dal punto di vista contrattual collettivo all'interno dell'area professionale del personale docente, con l'ovvia conclusione che il bonus in argomento spetti anche al personale educativo cui la ricorrente appartiene.
5. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica, realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , CP_1 la Suprema Corte, nel 2023, ha stabilito che nei confronti del beneficiario che non abbia tempestivamente fruito del beneficio va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici dal 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 con il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi minimi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio pagina 7 di 8 ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 84/2023 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l Parte_2
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23 e condanna il convenuto a mettere a disposizione della CP_1 parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al procuratore CP_1 costituito, che si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 656,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Belluno, in data 01/07/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALEOTAFIORE Parte_1 C.F._1 CARLO, elettivamente domiciliata in Belluno via Roma n. 15, presso lo studio dell'avv. Da Col Alessandra, nonché presso il domicilio digitale dell'Avv. Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di Belluno, e dal dott. C.F._2 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, Belluno, fax 0437/292256 – PEC:
Email_2
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accogliere Il ricorso ed accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'articolo 1, comma 12 della legge 13 luglio 2015 numero 107 per i periodi richiesti in ricorso e quindi ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 per ciascun anno scolastico tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
pagina 1 di 8 Condannare il convenuto al pagamento a favore della ricorrente tramite la succitata Carta CP_1 elettronica per i seguenti anni scolastici delle seguenti somme quale contributo alla formazione dei ricorrenti:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 €. 2.000,00; Parte_1
o per gli anni scolastici accertati in corso di causa e gli importi anche maggiori accertati in corso di causa a favore dei ricorrenti, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla data di maturazione dei crediti al saldo. Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre iva, cpa e spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“ In via preliminare di rito:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguenza di legge;
- in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del a Controparte_1 favore della
[...]
Controparte_6
- sempre in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità della domanda di attribuzione della Carta del docente per la decadenza e/o per il difetto di interesse ad agire. Nel merito: in via preliminare:
- dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti, nei limiti prescrizionali quinquennali;
in via principale:
- rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;
- in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M- 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 16/06/2023 , come sopra rappresentata, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente assunta dal convenuto, in servizio presso CP_1
Istituti scolastici nella provincia di Belluno, di appartenere al profilo professionale del personale educativo, classe di concorso PP (educatori nei convitti ed educandati), di non aver fruito negli anni scolastici indicati in epigrafe della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del pagina 2 di 8 docente»), in quanto ad avviso del convenuto la stessa sarebbe connessa all'attività didattica CP_1 cui sarebbero estranei gli educatori, non appartenenti al personale docente.
2. La difesa dell'amministrazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del GO, la prescrizione quinquennale degli eventuali crediti retributivi spettanti all'istante e nel merito resisteva al ricorso, evidenziando che parte ricorrente non apparteneva al profilo professionale del personale docente ma a quello del personale educativo, il quale – come ribadito anche da Corte Cost. n. 1/2022 – era inserito nell'area professionale del personale docente ai soli fini del trattamento economico, stante la separatezza dei ruoli dei docenti e degli educatori e la previsione del CCNL Comparto Scuola, il cui art. 25 collocava il personale educativo nell'ambito dell'area professionale del personale docente, ma ai successivi art. 26 e art. 27 disciplinava la funzione docente e quella educativa individuando per la prima delle funzioni espressamente (e tassativamente) precisate.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, vertendosi nel caso di specie in tema di attribuzione di diritti retributivi o assimilati, mentre con riferimento all'eccezione di prescrizione, la stessa appare non riferita alla ricorrente, ma all'altro attore nel frattempo deceduto, per il quale si è dichiarata l'interruzione del processo. Quanto al merito della domanda, deve rammentarsi che l'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione pagina 3 di 8 della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, la contestazione mossa dal convenuto alla spettanza alla CP_1 parte ricorrente del bonus in oggetto si fonda sulla insuperabile differenza tra il ruolo del personale docente – al quale detto bonus è attribuito dalla legge – e il personale educativo, che ne sarebbe escluso in ragione della equiparabilità tra i due profili solo ai fini retributivi sancita dalla contrattazione collettiva di settore.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che l'evoluzione giurisprudenziale ha visto da una parte la Corte d'Appello di IR
(nella sentenza depositata il 9 giugno 2022, RG 540/2021) fare propria la tesi secondo la quale il quadro normativo degli educatori e la contrattazione collettiva in materia distinguono tra la vera e propria funzione didattica, affidata ai docenti (a cui sono richieste competenze specifiche nelle singole materie e sulla relativa didattica, cfr. art. 26 Ccnl quadriennio 2006/2009), e la funzione educativa, che
è di supporto ed è affidata agli educatori (a cui sono richieste, invece, competenze trasversali, di tipo psicopedagogico, metodologico e organizzativo-relazionale, cfr. artt. da 127 a 131 del medesimo Ccnl).
Detto Giudice ha concluso che, sebbene entrambe le figure di docenti ed educatori siano assimilate dall'art. 25 nella dizione complessiva di “personale docente”, o di “area docente”, al fine del trattamento normativo ed economico, la diversa configurazione delle mansioni di docenti ed educatori impediva l'attribuzione ai secondi del bonus in argomento.
Va però soggiunto che la Consulta, nella sentenza n. 1/2022 invocata da parte resistente, nel giudicare legittima l'individuazione di educatori ed educatrici e la riserva di posti in educandati maschili e femminili, ha precisato che la funzione educativa, come confermato dalla disciplina di fonte negoziale,
è intesa «alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa» (art. 128, comma 1, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007), ma nulla ha stabilito con riferimento alla non riconducibilità alla funzione docente dell'attività svolta da tali soggetti.
Va infine ricordato che, con decisione successiva a quella della Corte territoriale sopra ricordata, e con decisione precedente rispetto alla nota pronuncia (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) con la quale la Corte di Cassazione che ha ritenuto di dover disapplicare il ricordato art. 1, co. 121 della L. pagina 4 di 8 107/2015 in quanto contrastante con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), riconoscendo anche a tali docenti il ricordato beneficio, la Suprema Corte ha così stabilito (sentenza del 31/10/2022, n.
32104):
“(…) 2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art.
25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio
e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento". pagina 5 di 8
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto
a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. CP_7 prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri CP_7 che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. pagina 6 di 8
Deve dunque, condividendo questo giudicante l'esaustiva e convincente motivazione della Suprema
Corte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ritenersi che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, va assimilato a quest'ultimo nelle attività di formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, sicché va collocato dal punto di vista contrattual collettivo all'interno dell'area professionale del personale docente, con l'ovvia conclusione che il bonus in argomento spetti anche al personale educativo cui la ricorrente appartiene.
5. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica, realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , CP_1 la Suprema Corte, nel 2023, ha stabilito che nei confronti del beneficiario che non abbia tempestivamente fruito del beneficio va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici dal 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 con il sistema della Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. Su detta somma andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
6. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi minimi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio pagina 7 di 8 ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 84/2023 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l Parte_2
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3 tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23 e condanna il convenuto a mettere a disposizione della CP_1 parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al procuratore CP_1 costituito, che si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 656,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Belluno, in data 01/07/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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