Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, ed il protocollo addizionale, adottati a Strasburgo rispettivamente il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, ed il protocollo addizionale, adottati a Strasburgo rispettivamente il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.