Articolo 1 della Legge 17 giugno 1982, n. 557
Articolo 2
Versione
31 agosto 1982
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, ed il protocollo addizionale, adottati a Strasburgo rispettivamente il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.
Entrata in vigore il 31 agosto 1982