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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/04/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 300 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 05/04/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. LILIA D'ALESSANDRO in sostituzione dell'avv LUCCI
FEDERICO e per l'avv. ANNAMARIA TORGE in sostituzione dell'avv. CP_1
BARONE CARMINE . L'avv. D'ALESSANDRO chiede la decisione riportandosi al ricorso e con vittoria di spese. L'avv. TORGE si riporta alle memoria in atti
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Avezano 05/04/2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 300 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. LUCCI FEDERICO ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA SARAGAT N.58 CP_1 P.IVA_1
C/O DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO Controparte_2
67100 con l'avv. BARONE CARMINE ( ), dal CP_1 C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.4.2023 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei
- 2 - requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (pensione invalidità L. 118/1971) con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU ha ritenuto che la ricorrente, risulta affetta da una serie di patologie invalidanti croniche a carattere evolutivo di natura poliatrosica degenerativa prevalentemente a carico vertebrale conseguenti ad osteoporosi, pluridiscopatie cervico-dorso-lombari e responsabili, di episodi ricorrenti di sciatalgie e lombo-cervico-brachialgie complicati da sintomi cefalgici ed episodi di vertigini. A tali patologie si associano anche, la la Meniscopatia bilaterale , polineuropatia sensitivo motoria diabetica a carico delle articolazioni metatarsiche
,degli arti superiori ed inferiori , sofferenza radicolare del soma L5-S1.la Sindrome del tunnel carpale bilaterale ed infine la retinopatia diabetica É evidente, che tali patologie sono bastanti a determinare un significativo impatto sia sull'attività lavorativa che sulla vita di relazione della ricorrente . Il riscontro poi delle patologie di natura psichiatrica : deficit cognitivo e sindrome depressiva con significativi disturbi dell'umore con alterazione del ciclo sonno-veglia. rende valido il ricorso della per le condizioni di inabilità totale che esse provocano a danno, della Parte_1
propria autonomia personale tali, da configurare una difficoltà persistente a svolgere
i compiti e le funzioni propri di un soggetto di pari età”
Lo stesso CTU ha quindi così concluso:” Ritengo la Sig.ra meritevole Parte_1
dell'inabilità permanente lavorativa totale al 100% e quindi, del beneficio della pensione di inabilità civile (L. 118/1971 ex. Art. 2 e 12) a partire dal Gennaio 2022
- 3 - La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal CTU appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di ATP, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambi le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità L. 118/1971 a decorrere dal Gennaio
2022;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente CP_1
delle spese di lite che liquida per entrambe le fasi del giudizio in €. 3.600,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 5 aprile 2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
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