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Ordinanza 13 aprile 2025
Ordinanza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Giudice monocratico, Dott. Francesco Provenzano
ha pronunciato mediante deposito la seguente
ORDINANZA
Ex artt. 700, 669 ter, 669 octies e 614 bis c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. R.G. 130/2025
promosso da
nato in [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a[...] in proprio e nella qualità dei genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato il Persona_1 31/01/2009 in Agrigento, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Calogero Petix per procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
-ricorrenti-
contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rita Salvago
-resistente-
I FATTI
La e , genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2
loro figlio minore , nato ad [...] il [...], depositavano Persona_1
ricorso ex art.700 c.p.c. lamentando la mancata integrale concessione al suddetto loro figlio - alunno della classe III A della scuola secondaria di I grado del plesso Federico
II dell'I.C. Statale “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, affetto da sempre da un
“Disturbo dello spettro dell'autismo livello di supporto 3”, con connotazione di particolare gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, e con certificato
“disturbo pervasivo dello sviluppo;
ipoacusia bilaterale mista”, disabilità che evolvevano in definitiva stabilizzazione della patologia - dell'Assistenza Specialistica all'Autonomia ed alla Comunicazione (ASACOM) di cui alla legge 66/2017, per 30 ore settimanali, per come stabilito dall'organo a ciò preposto, ovvero il G.L.O. (Gruppo di
Lavoro Operativo) ai sensi dall'art.9 comma 10, della citata legge 66/2017.
Contr Rilevavano, in particolare che il , organismo intrascolastico che aveva operato il programma educativo personalizzato (da ora in avanti PEI), previsto per i minori in disagio clinico, ai fini di garantire la loro piena inclusione scolastica, aveva stabilito il fabbisogno di 30 ore di sostegno di assistenza sanitaria ed alla comunicazione per l'alunno ma il , ente che avrebbe dovuto Persona_1 Controparte_1
garantire la corretta applicazione del sussidio, evidenziando una riduzione della copertura finanziaria per tale servizio nella misura del 40%, riduceva l'assistenza
ASACOM da 30 a 18 ore settimanali, salvo poi, su ulteriore richiesta dei ricorrenti, aumentare dall'8.1.2025 la concessione del servizio fino a 24 ore sulle 30 disposte dal
PEI, fino al giugno 2025.
Tale riduzione da parte del delle 30 ore di assistenza stabilite dal Controparte_1
PEI, veniva censurata perché illegittima, rectius illecita, in quanto, di fatto, il CP_1
aveva operato una rimodulazione del PEI, la cui esclusiva competenza, ai sensi dell'art.
Contr 7 Dlgs 66/2017, spettava al , e ciò per mere ragioni di bilancio, facendo riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato 7089/2024 che anteponeva appunto ragioni di bilancio quali limite legittimo all'erogazione dei servizi, così negando il diritto all'inclusione scolastica, operato con il servizio in favore degli alunni degli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM).
Ciò, a giudizio dei ricorrenti, determinava una condotta discriminatoria a danno dei soggetti portatori di handicap (nel caso di specie a danno di ), negando agli Per_1 stessi la piena realizzazione del diritto allo studio ed all'inclusione scolastica;
- li aveva privati, in parte, di servizi essenziali disposti per legge ed assegnati da una commissione medica ad hoc, ovvero di figure professionali che rappresentano gli strumenti dedicati al supporto personalizzato degli studenti con disabilità, per valorizzare le loro peculiari esigenze e capacità, trattandosi di operatori socio-educativi specializzati che affiancano gli alunni con disabilità soprattutto sensoriali oltre che psicofisiche o con disturbi dello spettro autistico, senza le quali gli studenti in condizione di grave fragilità certificata,
pag. 2/15 non avrebbero potuto partecipare alle lezioni didattiche insieme ai loro compagni e vivere a pieno il loro diritto allo studio come tutti.
La riduzione delle ore ASACOM, asserivano sempre i ricorrenti, aveva avuto un significativo impatto sul benessere e sull'apprendimento dell'alunno, soprattutto con riferimento alla sicurezza per sé e per la classe. Erano emersi diversi episodi di aggressività che avevano fatto emergere la necessità di un rapporto 1/1 per tutte le ore di frequenza scolastica in modo da garantire un ambiente scolastico più favorevole al suo benessere psicofisico” (cfr. pag. 3 PEI).
In punto di diritto i ricorrenti ribadivano la giurisdizione dell'AGO, trattandosi della negazione di diritti soggettivi pieni, operata dal Comune di Agrigento in plateale violazione del divieto di procedere a modifiche del PEI, per cui, si verificava una ipotesi di discriminazione indiretta ai sensi dell'art.2 Legge 67 del 2006, ovvero una condotta discriminatoria, in pregiudizio delle persone con disabilità, ponendo queste ultime in una situazione di esclusione ed emarginazione, sia pur parziale, per cui la giurisdizione, in applicazione dell'art. 3 legge 67/2006 che richiamava l'art. 28 Dlgs. 150/2011, era devoluta al Tribunale ordinario del luogo in cui il ricorrente aveva il domicilio ed i cui provvedimenti, in ragione del campo applicativo, ben potevano essere adottati “anche nei confronti della pubblica amministrazione.”
Concludevano pertanto chiedendo l'emissione di ordinanza cautelare urgente, sul presupposto della palese irreparabilità del pregiudizio derivante dall'omesso servizio della funzione educativa, con la condanna del all'immediata e Controparte_1
pronta assegnazione, in favore del predetto di un assistente Persona_1
Contr all'autonomia e alla comunicazione per 30 ore settimanali come previsto dal in ottemperanza al Piano educativo individualizzato (PEI) elaborato per l'anno scolastico
2024/2025, nonché ulteriore condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del chiesto provvedimento di urgenza.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della richiesta di Controparte_1
tutela cautelare esponendo le seguenti ragioni: rilevava, in primo luogo, l'insussistenza di alcuna ipotesi di discriminazione indiretta, perché in tema di interventi per promuovere l'attuazione del principio della parità di pag. 3/15 trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992, l'elaborazione giurisprudenziale aveva rimarcato che tale discriminazione indiretta non potesse ritenersi sussistente nel caso in cui l'atto asseritamente discriminante fosse giustificato da finalità legittime e i mezzi impiegati per il suo raggiungimento fossero appropriati e necessari. (Sentenza
CEDU n.24488/2020). Asseriva inoltre, sempre il Comune resistente, che la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, firmata il 30 marzo 2007, poi ratificata dall'Italia il 15 maggio 2009, all'art.2 aveva introdotto il concetto di
“accomodamento ragionevole”, inteso come la consentita adozione degli adattamenti necessari ed appropriati che non imponessero un onere sproporzionato o eccessivo, posti in essere, ove ve ne fosse la necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.
A conferma dell'assunto, il esponeva che il D.lgs.66/2017, in Controparte_1
esecuzione della delega conferita con la legge 107/2015 art.1 commi 180 e 181, che introduceva norme e principi “per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'art.1, commi 180 e 181 lettera c) della legge
107/2015”, all'art.3 primo comma del suddetto decreto espressamente stabiliva che
Stato, Regioni ed Enti Locali “perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per
l'inclusione scolastica dei bambini, degli alunni e degli studenti di cui al precedente articolo 2 comma 1, tenendo conto del principio di accomodamento ragionevole come definito dall'art.2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi di legge, (sottolineatura del redattore), concetto rinnovato poi al 5° comma dello stesso art.3 del D.lgs 66/2017, che disponeva che gli “Enti territoriali provvedono ad assicurare gli interventi assistenziali e di sostegno necessari e di loro competenza nei limiti delle risorse disponibili.”
In applicazione di tali principi la difesa del resistente sosteneva che le determinazioni del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) che aveva elaborato il PEI, quantificando il fabbisogno orario di assistente alla comunicazione, non generassero l'obbligo per il
Comune di garantire la copertura finanziaria a ciò necessaria, perché ciò avrebbe pag. 4/15 escluso ogni discrezionalità in capo al stesso, tenuto esclusivamente a mettere CP_1
a disposizione le risorse finanziare necessarie a soddisfare il suddetto fabbisogno così come descritto nel PEI.
E ciò, in primo luogo, perché il non poteva ritenersi vincolato, non essendo CP_1
stato coinvolto nel procedimento preordinato alla predisposizione del PEI, e quindi impossibilitato ad operare qualsivoglia riduzione delle ore di assistenza, anche in applicazione dei principi sovranazionali dell'accomodamento ragionevole, sopra richiamati, ma soprattutto anche perché la L. n.107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), all'art.1 Comma 180, aveva espressamente delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per provvedere al riordino, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e con il successivo comma 181, aveva dettato principi e criteri direttivi nel cui rispetto dovevano essere adottati i decreti, apportando integrazioni e modifiche innovative per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea, operando per l'adeguamento della disciplina inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea.
Il D.lgs.66/2017, in esecuzione della suddetta legge delega, recante le norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nel preambolo, richiamava sia la L.n.104/1992 che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti con persone per disabilità ed all'art.3 comma 1 stabiliva il principio dell'accomodamento ragionevole, così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sicchè sia lo Stato che le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, potevano perseguire l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto però di tale principio.
Il successivo 5° comma del decreto 66/2017 ribadiva poi espressamente che gli Enti territoriali avrebbero provveduto ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione pag. 5/15 del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Tale quadro normativo, secondo il resistente, costituiva una normativa CP_1
esplicita, espressa e tassativa che non permetteva interpretazioni diverse per cui, nell'indicare l'obbligo dei Comuni già previsto dall'art.13 della L.n.104/1992 lo correlava alle risorse finanziarie disponibili, non potendo, conseguenzialmente, attribuirsi alcun valore cogente al P.E.I., atto non avente valore di legge, redatto senza la partecipazione dell'Ente interessato, e che non poteva porsi in contrasto con la norma di legge che ha, nella gerarchia delle fonti, valore di rango superiore.
Lo stesso legislatore, peraltro, con il D.lgs. n.62/2024, all'art 17, 5° comma, stabiliva che “l'accomodamento ragionevole” doveva risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.”, ad ulteriore conferma della necessità, legislativamente riconosciuta, di coniugare i diritti del disabile con le risorse finanziarie. Concetto ribadito anche, rilevava il Comune, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7089/2024, che delimitava la nozione di
“accomodamento ragionevole” come quel complesso di modifiche e di adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, afferma che il prudente contemperamento dell'indefettibile diritto fondamentale del disabile alle necessarie misure di inclusione scolastica con i vincoli di finanza pubblica si atteggia in maniera tale che tali misure solidaristiche non possono comportare oneri insopportabilmente sproporzionati o eccessivi, tali da mettere a rischio la copertura finanziaria di politiche nel medio-lungo periodo.
Parte resistente allegava la relazione del Dirigente di settore che evidenziava la difficoltà di reperire ulteriori risorse per il servizio in questione, in forza della rigidità strutturale della spesa corrente del bilancio del comune di Agrigento dovuta all'impossibilità di aumentare le entrate tributarie di competenza per il livello di pag. 6/15 pressione fiscale già ai livelli massimi e l'impossibilità di ulteriore contrazione della spesa già ridotta ai livelli minimi per assicurare i servizi indispensabili previsti dalla legge in assenza di stanziamenti relativi a spese facoltative o non obbligatorie, né la possibilità di accedere ad altri fondi rispetto alle risorse comunali, quali contributi statali e regionali, per garantire l'assistenza richiesta, utilizzata secondo le previsioni normative vigenti, dato che a fronte di una spesa complessiva prevista per l'anno scolastico 2024-2025 in relazione alle ore di assistenza indicate nei PEI di €
1.640.902,00, le somme assegnate dallo Stato per l'anno 2024 erano pari a circa
71.346,52 ( circa il 4% della spesa potenziale), mentre la somma assegnata dal
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali per l'anno 2024 per tutti i comuni del Distretto D01, di cui Agrigento costituisce il Comune capofila, erano pari ad € 163.059,59.” la riduzione delle ore stabilite dal GLO, pertanto, secondo parte resistente, si configurava come atto legittimo sotto il profilo amministrativo perché conforme a legge, e quindi non integrante alcun carattere discriminatorio, avendo il legislatore operato a monte un'adeguata forma di tutela del diritto del disabile all'istruzione, coniugandolo espressamente con l'esigenza di rispettare il principio di contenimento del bilancio, di tal che la riduzione del servizio nella misura del 20% null'altro era che applicazione di tale legge, e che non poteva integrare alcun atto discriminatorio, anche perché nessun servizio ulteriore veniva erogato ai normodotati dal Comune di
Agrigento.
Insisteva quindi nel rigetto della richiesta di tutela cautelare.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
La questione in diritto che si pone all'esame dell'interpretazione giudiziale, attiene, alla luce delle deduzioni delle parti, all'ammissibilità ed alla applicabilità in concreto della collocazione di limiti e paletti, per motivi di indisponibilità economica denunciata dall'ente erogante, nel servizio di assistenza scolastica (ASACOM) a soggetti con disabilità grave e dichiarata, servizio destinato ad attenuare le condizioni psico-fisiche di svantaggio in cui il minore vive, determinando, quindi, una riduzione della partecipazione attiva nel personale percorso di istruzione e formazione.
pag. 7/15 Il diritto preteso dai ricorrenti, riconosciuto dalle diverse leggi sopra esposte
(L.104/1992; D.Lgs 66/2017) consiste nella assicurazione al minore disabile, da parte dello Stato, durante le ore di apprendimento scolastico, degli strumenti di supporto personale elaborati dalla comunità scientifica idonei ad ottimizzare, nei limiti in cui ciò
è consentito dalla specifica patologia di cui il minore è affetto, il servizio di istruzione e formazione, nell'ottica di diminuire il gap con gli altri studenti normodotati e, soprattutto, attenuare se non eliminare i profili di emarginazione del minore abilitato, ai fini del raggiungimento di una uguaglianza di chances.
La legge 104/1992, di oltre un trentennio fa è la prima applicazione sistematica del principio suesposto;
essa all'art.1 afferma che: la Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
L'art.13 delle medesima L.104/1992 assicura l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado,
l'integrazione di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, ed in particolare, al comma 3 prevede nelle scuole di ogni ordine e grado, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, oltre al sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
pag. 8/15 Il suddetto quadro legislativo citato è teso ad assicurare la concreta finalità di supportare un compito che lo Stato ritiene primario per se, ovvero quello di garantire con l'istruzione l'acquisizione della consapevolezza culturale dei cittadini in età scolare e di formazione, elemento fondamentale e scriminante nella vita dell'uomo in generale, oltre che di progresso sociale ed economico.
L'istruzione viene valorizzata come strumento di acquisizione di Cultura che costituisce e crea il progresso morale e materiale dell'uomo, sia nella sua dimensione individuale che sociale.
La cultura è lo strumento per la conquista di spazi di libertà, di autodeterminazione, di ricchezza e di realizzazione dell'uomo, lo affranca da limitazioni e restrizioni, mentali prima ancora che materiali, e ne determina il percorso di vita futura.
L'acquisizione di consapevolezza culturale determina un arricchimento individuale e collettivo che lo Stato promuove per tutti i suoi cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali e sociali, ed anzi a superamento di eventuali differenze in tal senso, per raggiungere l'obiettivo dell'uguaglianza dei cittadini, architrave fondante dei valori dello Stato Costituzionale.
Da tale premessa occorre muovere per la soluzione interpretativa del presente contenzioso, partendo dalla circostanza che l'incidenza di gravi patologie psico fisiche nei minori, fin dalla nascita, come nel caso di specie, determina senza dubbio alcuno un vulnus di questo diritto fondamentale dell'uomo alla crescita ed alla acquisizione della sua consapevolezza culturale che gli preclude ogni sua evoluzione differenziandolo e marginalizzandolo rispetto agli altri normodotati.
E' lì che lo Stato ha l'obbligo di incidere e di intervenire con gli strumenti a sua disposizione per risolvere ove possibile e comunque per attenuare la situazione di svantaggio, e quindi di disuguaglianza, in cui viene a trovarsi il minore con handicap.
E' questo il diritto preteso dai ricorrenti, che, per i motivi suesposti, si innesta direttamente sul diritto all'uguaglianza di cui all'art.3 Cost, principio cardine della
Costituzione, non solo nel riferimento all'uguaglianza formale, di cui al primo comma, quanto piuttosto, nel riferimento all'uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'articolo citato, che affida alla Repubblica il compito concreto della rimozione degli ostacoli frapposti alla realizzazione del sacro principio dell'uguaglianza dei cittadini.
pag. 9/15 Il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e l'assicurazione dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona disabile costituiscono, quindi, l'attuazione di uno dei “principi fondamentali” dello
Stato, quello di uguaglianza, contenuti nei primi dodici articoli della Costituzione.
L'attuazione di tali diritti è quindi norma sovraordinata, proprio perché di tono costituzionale, e per questo motivo destinata a prevalere nei casi di conflitto di norme e di interessi a cui la legislazione ordinaria deve conformarsi.
Il percorso di adeguamento normativo a tal fine, iniziato con la legge 104/1992, ha un suo prosieguo con la legge 67 del 2006, che al fine di garantire alle persone disabili il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, scolpisce la nozione di discriminazione indiretta allorchè una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone, per arrivare poi, in un processo di avvicinamento al focus normativo della questione oggetto di questo giudizio, al D.Lgs
66 del 2017, che, in un'ottica di soluzione organica al problema della disabilità in ambito scolastico, predispone una disciplina completa per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti disabili, con la creazione dei piani educativi individualizzati, (PEI) ovvero dei progetti educativi mirati sul singolo alunno o studente disabile, in maniera da intervenire specificatamente e ottimizzare il risultato sul singolo allievo disabile, piani affidati, nella loro redazione al Gruppo Operativo di Lavoro (GLO), elaborati dalla comunità scientifica nella loro progressiva evoluzione prima e oggetto della legislazione di supporto poi, che hanno cercato di garantire una integrazione del servizio di formazione ed istruzione all'alunno disabile che va dall'assegnazione di un insegnante di sostegno a quella di un assistente alla comunicazione, figure tra loro diverse e complementari, con cui si raggiunge l'obiettivo di fornire al cittadino disabile un approccio conoscitivo adeguato ed efficace, in ragione della sua disabilità, in cui l'insegnante opera sull'apprendimento cognitivo differenziato rispetto ai normodotati e l'assistente ASACOM permette una gestione comportamentale e comunicativa che, nella positiva gestione delle relazioni intersoggettive, tra alunno e docente e tra alunno pag. 10/15 ed i compagni, ottimizza le acquisizioni conoscitive e il percorso formativo del singolo nella sua generalità.
La programmazione del servizio diretta allo scopo sopra esposto non poteva che essere degli addetti ai lavori, educatori e sanitari, senza che possa riconoscersi legittimazione alcuna alla partecipazione all'elaborazione del PEI all'Ente territoriale, come richiesto dal resistente, destinatario ad assolvere l'impegno economico, ma del tutto CP_1
estraneo, per mancanza di specifiche competenze, al meccanismo di protezione previsto dalla normativa in esame.
A quel punto, quello che è il dato scientifico acquisito sulla assistenza ASACOM, presupposto necessario ed indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto, viene quindi normativizzato.
Il diritto preteso dai ricorrenti, pertanto, è il diritto all'istruzione ed alla formazione del loro figlio, gravemente pregiudicato nelle sue facoltà mentali, comportamentali e recettive da uno stato di malattia pregiudizievole e stabilizzata che ne limita le facoltà: il
Disturbo dello spettro dell'autismo livello di supporto 3” con connotazione di particolare gravità e che si realizza con l'attribuzione dell'insegnate di sostegno e delle ore di assistente ASACOM come indicate nel PEI nel quadro di un sistema legislativo di protezione di tono costituzionale, come sopra esposto.
I limiti posti da alcune disposizioni normative e la loro interpretazione.
Parte resistente adduce che è la stessa legge, oltre ad alcune pronunce giurisprudenziali,
a indicare che sussistano comunque in questi casi specifici, dei limiti all'esaudimento di tali esigenze, tali il limite dell'”accomodamento ragionevole” ed il “limite delle risorse disponibili”.
Cioè limiti costituiti dal dover operare l'opportuno contemperamento tra le esigenze dei disabili e l'impegno di spesa a tal fine, che gli enti territoriali vengono costretti ad affrontare.
Sul punto va rilevato che, ferma restando la valenza costituzionale del precetto del superamento delle disabilità costituenti disuguaglianze da superare, non può non rilevarsi che l'interpretazione di tali formulazioni, inserite nell'inciso finale di disposizioni favorevoli e dispensatrici dei servizi descritti, rappresentano, invero, essenzialmente delle clausole di stile.
pag. 11/15 Appare, infatti, di chiara evidenza che il limite delle risorse disponibili e il criterio dell'accomodamento ragionevole sono concetti che anche se inseriti nel testo normativo, non sono altro che la presa d'atto di una realtà ovvia.
Invero, si propugna in maniera dettagliata e specifica la salvaguardia dei diritti dei soggetti svantaggiati nell'ambito del servizio scolastico e di istruzione, si concepiscono ed individuano i servizi che serviranno a raggiungere gli scopi dell'integrazione scolastica, si aggiunge, infine, l'inciso suddetto, come a consacrare l'ovvietà, ovvero il dato materiale che non tutto può farsi nell'immediatezza e che è legittimo il procedere per fasi, non essendo le risorse infinite.
Ma tale limite deve essere il risultato di una valutazione molto più ampia da parte dell'ente erogatore, deve trattarsi della mancanza di fondi ai massimi sistemi, non di aggiustamenti e voci di bilancio minimi.
Non può validamente ritenersi sufficiente a integrare la superiore clausola di salvaguardia l'indicare che le voci di bilancio in essere lasciano scoperti altri servizi e impediscono un equilibrio di bilancio, per mancanza o insufficienza di allocazione di fondi nel capitolo specifico, in primo luogo perché trattasi, in ogni caso, di spese che, quali che esse siano, rimangono relativamente modeste in riferimento alle risorse multiple di un Paese industrializzato, spese di molto inferiori a qualunque altra opera, ad esempio alla realizzazione di opere pubbliche e di appalti di lavori pubblici anche minori del più piccolo dei Comuni, ma soprattutto, perché i servizi di integrazione scolastica sono servizi che vanno garantiti, hic et nunc, la loro omissione crea un danno irreparabile per i piccoli e giovani cittadini svantaggiati, in quanto il tempo dell'istruzione e della formazione degli stessi è quello, è indefettibile, ora o mai più, o si interviene ora o l'intervento tardivo non avrà più effetto, con la conseguenza di danni irreparabili e permanenti, oltre che geometricamente aggravati nel tempo, mentre la disallocazione di una somma di bilancio da un'opera pubblica per essere allocata nei servizi di formazione sopra descritti, ben potrà essere rimpiazzata due o tre anni dopo, senza alcuna alterazione e lesione irreversibile di diritti fondamentali, ed, infine, perché
è “obbligo della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”
(art.3, 2° comma Cost.).
pag. 12/15 Va interpretato infatti in questa ottica Costituzionale l'art.17 5° comma della d.lgs. 62 del 2024 che stabilisce che “l'accomodamento ragionevole” deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo. E parimenti stessa valenza interpretativa va data alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7089/2024, che delimita la nozione di
“accomodamento ragionevole” come quel complesso di modifiche e di adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, e che possano comportare oneri insopportabilmente sproporzionati o eccessivi, tali da mettere a rischio la copertura finanziaria di politiche nel medio-lungo periodo.
Le ipotesi sopra indicate sono, invero, di mero stile e di non concreta verificazione proprio perché le coperture economiche del servizio non potranno mai essere così particolarmente onerose, da comportare realisticamente un onere sproporzionato o eccessivo. La negazione del servizio accampata dal di Agrigento per scarse CP_1
risorse in bilancio, in riferimento a spese relativamente non rilevanti, comporta una inammissibile interpretazione abrogante di una norma che si specchia in un principio fondamentale della Costituzione e realizza altresì la condotta di cui alla legge 67/2006 all'art.2 comma 3, ovvero una discriminazione indiretta, che si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. (Cass.S.U. 25101/2019).
Nessun difetto di giurisdizione infine è configurabile nella fattispecie, atteso che l'approvazione del PEI fa sorgere l'obbligo della Amministrazione di garantire il numero di ore programmato con tale strumento, cui corrisponde il correlato diritto
(soggettivo pieno) dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell'alunno. (In tali termini S.U.
1870/2020).
pag. 13/15 Per tutti i superiori motivi la richiesta attorea va accolta, ricorrendone anche i presupposti di urgenza e di irreparabilità intrinseca del pregiudizio che il minore subisce, privato, per quanto sopra esposto, in itinere dei mezzi necessari alla sua formazione.
Essendo ogni eventuale ritardo nell'esecuzione della presente ordinanza, di grave e irreparabile pregiudizio per il minore, va applicata al la misura Controparte_1
della coarcizione indiretta del pagamento della somma di €.2.000,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza, in favore dei ricorrenti, nella qualità.
P.Q.M.
Visti gli artt.700, 669 ter e 669 octies, 614 bis c.p.c.;, in accoglimento del ricorso depositato il 20.1.2025 da e Parte_1 Pt_2
, come sopra rappresentati e difesi, in proprio e nelle qualità di genitori esercenti
[...]
la potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...] in Persona_1
Agrigento, nei confronti del Controparte_3
[...]
al Comune , in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, CP_1
l'immediata e pronta assegnazione, in favore del predetto Persona_1
frequentante la classe III A - scuola secondaria di I grado- del plesso Federico II dell'I.C. Statale “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per 30 ore settimanali in ottemperanza al Piano educativo individualizzato (PEI) elaborato per il predetto minore per l'anno scolastico 2024/2025;
- In caso di non immediata ottemperanza alla predetta ordinanza
CONDANNA
l'amministrazione resistente al pagamento della somma di € 2.000,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento di urgenza.
FISSA
Il termine di giorni sessanta per l'inizio dell'azione di merito.
Agrigento 13 Aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Provenzano
pag. 14/15 pag. 15/15
Il Giudice monocratico, Dott. Francesco Provenzano
ha pronunciato mediante deposito la seguente
ORDINANZA
Ex artt. 700, 669 ter, 669 octies e 614 bis c.p.c.
nel procedimento iscritto al n. R.G. 130/2025
promosso da
nato in [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a[...] in proprio e nella qualità dei genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato il Persona_1 31/01/2009 in Agrigento, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Calogero Petix per procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
-ricorrenti-
contro
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rita Salvago
-resistente-
I FATTI
La e , genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Parte_1 Parte_2
loro figlio minore , nato ad [...] il [...], depositavano Persona_1
ricorso ex art.700 c.p.c. lamentando la mancata integrale concessione al suddetto loro figlio - alunno della classe III A della scuola secondaria di I grado del plesso Federico
II dell'I.C. Statale “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, affetto da sempre da un
“Disturbo dello spettro dell'autismo livello di supporto 3”, con connotazione di particolare gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, e con certificato
“disturbo pervasivo dello sviluppo;
ipoacusia bilaterale mista”, disabilità che evolvevano in definitiva stabilizzazione della patologia - dell'Assistenza Specialistica all'Autonomia ed alla Comunicazione (ASACOM) di cui alla legge 66/2017, per 30 ore settimanali, per come stabilito dall'organo a ciò preposto, ovvero il G.L.O. (Gruppo di
Lavoro Operativo) ai sensi dall'art.9 comma 10, della citata legge 66/2017.
Contr Rilevavano, in particolare che il , organismo intrascolastico che aveva operato il programma educativo personalizzato (da ora in avanti PEI), previsto per i minori in disagio clinico, ai fini di garantire la loro piena inclusione scolastica, aveva stabilito il fabbisogno di 30 ore di sostegno di assistenza sanitaria ed alla comunicazione per l'alunno ma il , ente che avrebbe dovuto Persona_1 Controparte_1
garantire la corretta applicazione del sussidio, evidenziando una riduzione della copertura finanziaria per tale servizio nella misura del 40%, riduceva l'assistenza
ASACOM da 30 a 18 ore settimanali, salvo poi, su ulteriore richiesta dei ricorrenti, aumentare dall'8.1.2025 la concessione del servizio fino a 24 ore sulle 30 disposte dal
PEI, fino al giugno 2025.
Tale riduzione da parte del delle 30 ore di assistenza stabilite dal Controparte_1
PEI, veniva censurata perché illegittima, rectius illecita, in quanto, di fatto, il CP_1
aveva operato una rimodulazione del PEI, la cui esclusiva competenza, ai sensi dell'art.
Contr 7 Dlgs 66/2017, spettava al , e ciò per mere ragioni di bilancio, facendo riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato 7089/2024 che anteponeva appunto ragioni di bilancio quali limite legittimo all'erogazione dei servizi, così negando il diritto all'inclusione scolastica, operato con il servizio in favore degli alunni degli Assistenti all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM).
Ciò, a giudizio dei ricorrenti, determinava una condotta discriminatoria a danno dei soggetti portatori di handicap (nel caso di specie a danno di ), negando agli Per_1 stessi la piena realizzazione del diritto allo studio ed all'inclusione scolastica;
- li aveva privati, in parte, di servizi essenziali disposti per legge ed assegnati da una commissione medica ad hoc, ovvero di figure professionali che rappresentano gli strumenti dedicati al supporto personalizzato degli studenti con disabilità, per valorizzare le loro peculiari esigenze e capacità, trattandosi di operatori socio-educativi specializzati che affiancano gli alunni con disabilità soprattutto sensoriali oltre che psicofisiche o con disturbi dello spettro autistico, senza le quali gli studenti in condizione di grave fragilità certificata,
pag. 2/15 non avrebbero potuto partecipare alle lezioni didattiche insieme ai loro compagni e vivere a pieno il loro diritto allo studio come tutti.
La riduzione delle ore ASACOM, asserivano sempre i ricorrenti, aveva avuto un significativo impatto sul benessere e sull'apprendimento dell'alunno, soprattutto con riferimento alla sicurezza per sé e per la classe. Erano emersi diversi episodi di aggressività che avevano fatto emergere la necessità di un rapporto 1/1 per tutte le ore di frequenza scolastica in modo da garantire un ambiente scolastico più favorevole al suo benessere psicofisico” (cfr. pag. 3 PEI).
In punto di diritto i ricorrenti ribadivano la giurisdizione dell'AGO, trattandosi della negazione di diritti soggettivi pieni, operata dal Comune di Agrigento in plateale violazione del divieto di procedere a modifiche del PEI, per cui, si verificava una ipotesi di discriminazione indiretta ai sensi dell'art.2 Legge 67 del 2006, ovvero una condotta discriminatoria, in pregiudizio delle persone con disabilità, ponendo queste ultime in una situazione di esclusione ed emarginazione, sia pur parziale, per cui la giurisdizione, in applicazione dell'art. 3 legge 67/2006 che richiamava l'art. 28 Dlgs. 150/2011, era devoluta al Tribunale ordinario del luogo in cui il ricorrente aveva il domicilio ed i cui provvedimenti, in ragione del campo applicativo, ben potevano essere adottati “anche nei confronti della pubblica amministrazione.”
Concludevano pertanto chiedendo l'emissione di ordinanza cautelare urgente, sul presupposto della palese irreparabilità del pregiudizio derivante dall'omesso servizio della funzione educativa, con la condanna del all'immediata e Controparte_1
pronta assegnazione, in favore del predetto di un assistente Persona_1
Contr all'autonomia e alla comunicazione per 30 ore settimanali come previsto dal in ottemperanza al Piano educativo individualizzato (PEI) elaborato per l'anno scolastico
2024/2025, nonché ulteriore condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma di € 1.000,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del chiesto provvedimento di urgenza.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della richiesta di Controparte_1
tutela cautelare esponendo le seguenti ragioni: rilevava, in primo luogo, l'insussistenza di alcuna ipotesi di discriminazione indiretta, perché in tema di interventi per promuovere l'attuazione del principio della parità di pag. 3/15 trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992, l'elaborazione giurisprudenziale aveva rimarcato che tale discriminazione indiretta non potesse ritenersi sussistente nel caso in cui l'atto asseritamente discriminante fosse giustificato da finalità legittime e i mezzi impiegati per il suo raggiungimento fossero appropriati e necessari. (Sentenza
CEDU n.24488/2020). Asseriva inoltre, sempre il Comune resistente, che la
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, firmata il 30 marzo 2007, poi ratificata dall'Italia il 15 maggio 2009, all'art.2 aveva introdotto il concetto di
“accomodamento ragionevole”, inteso come la consentita adozione degli adattamenti necessari ed appropriati che non imponessero un onere sproporzionato o eccessivo, posti in essere, ove ve ne fosse la necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.
A conferma dell'assunto, il esponeva che il D.lgs.66/2017, in Controparte_1
esecuzione della delega conferita con la legge 107/2015 art.1 commi 180 e 181, che introduceva norme e principi “per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'art.1, commi 180 e 181 lettera c) della legge
107/2015”, all'art.3 primo comma del suddetto decreto espressamente stabiliva che
Stato, Regioni ed Enti Locali “perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni per
l'inclusione scolastica dei bambini, degli alunni e degli studenti di cui al precedente articolo 2 comma 1, tenendo conto del principio di accomodamento ragionevole come definito dall'art.2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi di legge, (sottolineatura del redattore), concetto rinnovato poi al 5° comma dello stesso art.3 del D.lgs 66/2017, che disponeva che gli “Enti territoriali provvedono ad assicurare gli interventi assistenziali e di sostegno necessari e di loro competenza nei limiti delle risorse disponibili.”
In applicazione di tali principi la difesa del resistente sosteneva che le determinazioni del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) che aveva elaborato il PEI, quantificando il fabbisogno orario di assistente alla comunicazione, non generassero l'obbligo per il
Comune di garantire la copertura finanziaria a ciò necessaria, perché ciò avrebbe pag. 4/15 escluso ogni discrezionalità in capo al stesso, tenuto esclusivamente a mettere CP_1
a disposizione le risorse finanziare necessarie a soddisfare il suddetto fabbisogno così come descritto nel PEI.
E ciò, in primo luogo, perché il non poteva ritenersi vincolato, non essendo CP_1
stato coinvolto nel procedimento preordinato alla predisposizione del PEI, e quindi impossibilitato ad operare qualsivoglia riduzione delle ore di assistenza, anche in applicazione dei principi sovranazionali dell'accomodamento ragionevole, sopra richiamati, ma soprattutto anche perché la L. n.107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), all'art.1 Comma 180, aveva espressamente delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per provvedere al riordino, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e con il successivo comma 181, aveva dettato principi e criteri direttivi nel cui rispetto dovevano essere adottati i decreti, apportando integrazioni e modifiche innovative per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea, operando per l'adeguamento della disciplina inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea.
Il D.lgs.66/2017, in esecuzione della suddetta legge delega, recante le norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nel preambolo, richiamava sia la L.n.104/1992 che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti con persone per disabilità ed all'art.3 comma 1 stabiliva il principio dell'accomodamento ragionevole, così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sicchè sia lo Stato che le Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa vigente, potevano perseguire l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto però di tale principio.
Il successivo 5° comma del decreto 66/2017 ribadiva poi espressamente che gli Enti territoriali avrebbero provveduto ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione pag. 5/15 del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Tale quadro normativo, secondo il resistente, costituiva una normativa CP_1
esplicita, espressa e tassativa che non permetteva interpretazioni diverse per cui, nell'indicare l'obbligo dei Comuni già previsto dall'art.13 della L.n.104/1992 lo correlava alle risorse finanziarie disponibili, non potendo, conseguenzialmente, attribuirsi alcun valore cogente al P.E.I., atto non avente valore di legge, redatto senza la partecipazione dell'Ente interessato, e che non poteva porsi in contrasto con la norma di legge che ha, nella gerarchia delle fonti, valore di rango superiore.
Lo stesso legislatore, peraltro, con il D.lgs. n.62/2024, all'art 17, 5° comma, stabiliva che “l'accomodamento ragionevole” doveva risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.”, ad ulteriore conferma della necessità, legislativamente riconosciuta, di coniugare i diritti del disabile con le risorse finanziarie. Concetto ribadito anche, rilevava il Comune, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7089/2024, che delimitava la nozione di
“accomodamento ragionevole” come quel complesso di modifiche e di adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, afferma che il prudente contemperamento dell'indefettibile diritto fondamentale del disabile alle necessarie misure di inclusione scolastica con i vincoli di finanza pubblica si atteggia in maniera tale che tali misure solidaristiche non possono comportare oneri insopportabilmente sproporzionati o eccessivi, tali da mettere a rischio la copertura finanziaria di politiche nel medio-lungo periodo.
Parte resistente allegava la relazione del Dirigente di settore che evidenziava la difficoltà di reperire ulteriori risorse per il servizio in questione, in forza della rigidità strutturale della spesa corrente del bilancio del comune di Agrigento dovuta all'impossibilità di aumentare le entrate tributarie di competenza per il livello di pag. 6/15 pressione fiscale già ai livelli massimi e l'impossibilità di ulteriore contrazione della spesa già ridotta ai livelli minimi per assicurare i servizi indispensabili previsti dalla legge in assenza di stanziamenti relativi a spese facoltative o non obbligatorie, né la possibilità di accedere ad altri fondi rispetto alle risorse comunali, quali contributi statali e regionali, per garantire l'assistenza richiesta, utilizzata secondo le previsioni normative vigenti, dato che a fronte di una spesa complessiva prevista per l'anno scolastico 2024-2025 in relazione alle ore di assistenza indicate nei PEI di €
1.640.902,00, le somme assegnate dallo Stato per l'anno 2024 erano pari a circa
71.346,52 ( circa il 4% della spesa potenziale), mentre la somma assegnata dal
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali per l'anno 2024 per tutti i comuni del Distretto D01, di cui Agrigento costituisce il Comune capofila, erano pari ad € 163.059,59.” la riduzione delle ore stabilite dal GLO, pertanto, secondo parte resistente, si configurava come atto legittimo sotto il profilo amministrativo perché conforme a legge, e quindi non integrante alcun carattere discriminatorio, avendo il legislatore operato a monte un'adeguata forma di tutela del diritto del disabile all'istruzione, coniugandolo espressamente con l'esigenza di rispettare il principio di contenimento del bilancio, di tal che la riduzione del servizio nella misura del 20% null'altro era che applicazione di tale legge, e che non poteva integrare alcun atto discriminatorio, anche perché nessun servizio ulteriore veniva erogato ai normodotati dal Comune di
Agrigento.
Insisteva quindi nel rigetto della richiesta di tutela cautelare.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
La questione in diritto che si pone all'esame dell'interpretazione giudiziale, attiene, alla luce delle deduzioni delle parti, all'ammissibilità ed alla applicabilità in concreto della collocazione di limiti e paletti, per motivi di indisponibilità economica denunciata dall'ente erogante, nel servizio di assistenza scolastica (ASACOM) a soggetti con disabilità grave e dichiarata, servizio destinato ad attenuare le condizioni psico-fisiche di svantaggio in cui il minore vive, determinando, quindi, una riduzione della partecipazione attiva nel personale percorso di istruzione e formazione.
pag. 7/15 Il diritto preteso dai ricorrenti, riconosciuto dalle diverse leggi sopra esposte
(L.104/1992; D.Lgs 66/2017) consiste nella assicurazione al minore disabile, da parte dello Stato, durante le ore di apprendimento scolastico, degli strumenti di supporto personale elaborati dalla comunità scientifica idonei ad ottimizzare, nei limiti in cui ciò
è consentito dalla specifica patologia di cui il minore è affetto, il servizio di istruzione e formazione, nell'ottica di diminuire il gap con gli altri studenti normodotati e, soprattutto, attenuare se non eliminare i profili di emarginazione del minore abilitato, ai fini del raggiungimento di una uguaglianza di chances.
La legge 104/1992, di oltre un trentennio fa è la prima applicazione sistematica del principio suesposto;
essa all'art.1 afferma che: la Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
L'art.13 delle medesima L.104/1992 assicura l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado,
l'integrazione di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, ed in particolare, al comma 3 prevede nelle scuole di ogni ordine e grado, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, oltre al sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
pag. 8/15 Il suddetto quadro legislativo citato è teso ad assicurare la concreta finalità di supportare un compito che lo Stato ritiene primario per se, ovvero quello di garantire con l'istruzione l'acquisizione della consapevolezza culturale dei cittadini in età scolare e di formazione, elemento fondamentale e scriminante nella vita dell'uomo in generale, oltre che di progresso sociale ed economico.
L'istruzione viene valorizzata come strumento di acquisizione di Cultura che costituisce e crea il progresso morale e materiale dell'uomo, sia nella sua dimensione individuale che sociale.
La cultura è lo strumento per la conquista di spazi di libertà, di autodeterminazione, di ricchezza e di realizzazione dell'uomo, lo affranca da limitazioni e restrizioni, mentali prima ancora che materiali, e ne determina il percorso di vita futura.
L'acquisizione di consapevolezza culturale determina un arricchimento individuale e collettivo che lo Stato promuove per tutti i suoi cittadini, indipendentemente dalle condizioni personali e sociali, ed anzi a superamento di eventuali differenze in tal senso, per raggiungere l'obiettivo dell'uguaglianza dei cittadini, architrave fondante dei valori dello Stato Costituzionale.
Da tale premessa occorre muovere per la soluzione interpretativa del presente contenzioso, partendo dalla circostanza che l'incidenza di gravi patologie psico fisiche nei minori, fin dalla nascita, come nel caso di specie, determina senza dubbio alcuno un vulnus di questo diritto fondamentale dell'uomo alla crescita ed alla acquisizione della sua consapevolezza culturale che gli preclude ogni sua evoluzione differenziandolo e marginalizzandolo rispetto agli altri normodotati.
E' lì che lo Stato ha l'obbligo di incidere e di intervenire con gli strumenti a sua disposizione per risolvere ove possibile e comunque per attenuare la situazione di svantaggio, e quindi di disuguaglianza, in cui viene a trovarsi il minore con handicap.
E' questo il diritto preteso dai ricorrenti, che, per i motivi suesposti, si innesta direttamente sul diritto all'uguaglianza di cui all'art.3 Cost, principio cardine della
Costituzione, non solo nel riferimento all'uguaglianza formale, di cui al primo comma, quanto piuttosto, nel riferimento all'uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'articolo citato, che affida alla Repubblica il compito concreto della rimozione degli ostacoli frapposti alla realizzazione del sacro principio dell'uguaglianza dei cittadini.
pag. 9/15 Il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e l'assicurazione dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona disabile costituiscono, quindi, l'attuazione di uno dei “principi fondamentali” dello
Stato, quello di uguaglianza, contenuti nei primi dodici articoli della Costituzione.
L'attuazione di tali diritti è quindi norma sovraordinata, proprio perché di tono costituzionale, e per questo motivo destinata a prevalere nei casi di conflitto di norme e di interessi a cui la legislazione ordinaria deve conformarsi.
Il percorso di adeguamento normativo a tal fine, iniziato con la legge 104/1992, ha un suo prosieguo con la legge 67 del 2006, che al fine di garantire alle persone disabili il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, scolpisce la nozione di discriminazione indiretta allorchè una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone, per arrivare poi, in un processo di avvicinamento al focus normativo della questione oggetto di questo giudizio, al D.Lgs
66 del 2017, che, in un'ottica di soluzione organica al problema della disabilità in ambito scolastico, predispone una disciplina completa per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti disabili, con la creazione dei piani educativi individualizzati, (PEI) ovvero dei progetti educativi mirati sul singolo alunno o studente disabile, in maniera da intervenire specificatamente e ottimizzare il risultato sul singolo allievo disabile, piani affidati, nella loro redazione al Gruppo Operativo di Lavoro (GLO), elaborati dalla comunità scientifica nella loro progressiva evoluzione prima e oggetto della legislazione di supporto poi, che hanno cercato di garantire una integrazione del servizio di formazione ed istruzione all'alunno disabile che va dall'assegnazione di un insegnante di sostegno a quella di un assistente alla comunicazione, figure tra loro diverse e complementari, con cui si raggiunge l'obiettivo di fornire al cittadino disabile un approccio conoscitivo adeguato ed efficace, in ragione della sua disabilità, in cui l'insegnante opera sull'apprendimento cognitivo differenziato rispetto ai normodotati e l'assistente ASACOM permette una gestione comportamentale e comunicativa che, nella positiva gestione delle relazioni intersoggettive, tra alunno e docente e tra alunno pag. 10/15 ed i compagni, ottimizza le acquisizioni conoscitive e il percorso formativo del singolo nella sua generalità.
La programmazione del servizio diretta allo scopo sopra esposto non poteva che essere degli addetti ai lavori, educatori e sanitari, senza che possa riconoscersi legittimazione alcuna alla partecipazione all'elaborazione del PEI all'Ente territoriale, come richiesto dal resistente, destinatario ad assolvere l'impegno economico, ma del tutto CP_1
estraneo, per mancanza di specifiche competenze, al meccanismo di protezione previsto dalla normativa in esame.
A quel punto, quello che è il dato scientifico acquisito sulla assistenza ASACOM, presupposto necessario ed indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto, viene quindi normativizzato.
Il diritto preteso dai ricorrenti, pertanto, è il diritto all'istruzione ed alla formazione del loro figlio, gravemente pregiudicato nelle sue facoltà mentali, comportamentali e recettive da uno stato di malattia pregiudizievole e stabilizzata che ne limita le facoltà: il
Disturbo dello spettro dell'autismo livello di supporto 3” con connotazione di particolare gravità e che si realizza con l'attribuzione dell'insegnate di sostegno e delle ore di assistente ASACOM come indicate nel PEI nel quadro di un sistema legislativo di protezione di tono costituzionale, come sopra esposto.
I limiti posti da alcune disposizioni normative e la loro interpretazione.
Parte resistente adduce che è la stessa legge, oltre ad alcune pronunce giurisprudenziali,
a indicare che sussistano comunque in questi casi specifici, dei limiti all'esaudimento di tali esigenze, tali il limite dell'”accomodamento ragionevole” ed il “limite delle risorse disponibili”.
Cioè limiti costituiti dal dover operare l'opportuno contemperamento tra le esigenze dei disabili e l'impegno di spesa a tal fine, che gli enti territoriali vengono costretti ad affrontare.
Sul punto va rilevato che, ferma restando la valenza costituzionale del precetto del superamento delle disabilità costituenti disuguaglianze da superare, non può non rilevarsi che l'interpretazione di tali formulazioni, inserite nell'inciso finale di disposizioni favorevoli e dispensatrici dei servizi descritti, rappresentano, invero, essenzialmente delle clausole di stile.
pag. 11/15 Appare, infatti, di chiara evidenza che il limite delle risorse disponibili e il criterio dell'accomodamento ragionevole sono concetti che anche se inseriti nel testo normativo, non sono altro che la presa d'atto di una realtà ovvia.
Invero, si propugna in maniera dettagliata e specifica la salvaguardia dei diritti dei soggetti svantaggiati nell'ambito del servizio scolastico e di istruzione, si concepiscono ed individuano i servizi che serviranno a raggiungere gli scopi dell'integrazione scolastica, si aggiunge, infine, l'inciso suddetto, come a consacrare l'ovvietà, ovvero il dato materiale che non tutto può farsi nell'immediatezza e che è legittimo il procedere per fasi, non essendo le risorse infinite.
Ma tale limite deve essere il risultato di una valutazione molto più ampia da parte dell'ente erogatore, deve trattarsi della mancanza di fondi ai massimi sistemi, non di aggiustamenti e voci di bilancio minimi.
Non può validamente ritenersi sufficiente a integrare la superiore clausola di salvaguardia l'indicare che le voci di bilancio in essere lasciano scoperti altri servizi e impediscono un equilibrio di bilancio, per mancanza o insufficienza di allocazione di fondi nel capitolo specifico, in primo luogo perché trattasi, in ogni caso, di spese che, quali che esse siano, rimangono relativamente modeste in riferimento alle risorse multiple di un Paese industrializzato, spese di molto inferiori a qualunque altra opera, ad esempio alla realizzazione di opere pubbliche e di appalti di lavori pubblici anche minori del più piccolo dei Comuni, ma soprattutto, perché i servizi di integrazione scolastica sono servizi che vanno garantiti, hic et nunc, la loro omissione crea un danno irreparabile per i piccoli e giovani cittadini svantaggiati, in quanto il tempo dell'istruzione e della formazione degli stessi è quello, è indefettibile, ora o mai più, o si interviene ora o l'intervento tardivo non avrà più effetto, con la conseguenza di danni irreparabili e permanenti, oltre che geometricamente aggravati nel tempo, mentre la disallocazione di una somma di bilancio da un'opera pubblica per essere allocata nei servizi di formazione sopra descritti, ben potrà essere rimpiazzata due o tre anni dopo, senza alcuna alterazione e lesione irreversibile di diritti fondamentali, ed, infine, perché
è “obbligo della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”
(art.3, 2° comma Cost.).
pag. 12/15 Va interpretato infatti in questa ottica Costituzionale l'art.17 5° comma della d.lgs. 62 del 2024 che stabilisce che “l'accomodamento ragionevole” deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all'entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo. E parimenti stessa valenza interpretativa va data alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7089/2024, che delimita la nozione di
“accomodamento ragionevole” come quel complesso di modifiche e di adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, e che possano comportare oneri insopportabilmente sproporzionati o eccessivi, tali da mettere a rischio la copertura finanziaria di politiche nel medio-lungo periodo.
Le ipotesi sopra indicate sono, invero, di mero stile e di non concreta verificazione proprio perché le coperture economiche del servizio non potranno mai essere così particolarmente onerose, da comportare realisticamente un onere sproporzionato o eccessivo. La negazione del servizio accampata dal di Agrigento per scarse CP_1
risorse in bilancio, in riferimento a spese relativamente non rilevanti, comporta una inammissibile interpretazione abrogante di una norma che si specchia in un principio fondamentale della Costituzione e realizza altresì la condotta di cui alla legge 67/2006 all'art.2 comma 3, ovvero una discriminazione indiretta, che si ha quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. (Cass.S.U. 25101/2019).
Nessun difetto di giurisdizione infine è configurabile nella fattispecie, atteso che l'approvazione del PEI fa sorgere l'obbligo della Amministrazione di garantire il numero di ore programmato con tale strumento, cui corrisponde il correlato diritto
(soggettivo pieno) dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell'alunno. (In tali termini S.U.
1870/2020).
pag. 13/15 Per tutti i superiori motivi la richiesta attorea va accolta, ricorrendone anche i presupposti di urgenza e di irreparabilità intrinseca del pregiudizio che il minore subisce, privato, per quanto sopra esposto, in itinere dei mezzi necessari alla sua formazione.
Essendo ogni eventuale ritardo nell'esecuzione della presente ordinanza, di grave e irreparabile pregiudizio per il minore, va applicata al la misura Controparte_1
della coarcizione indiretta del pagamento della somma di €.2.000,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza, in favore dei ricorrenti, nella qualità.
P.Q.M.
Visti gli artt.700, 669 ter e 669 octies, 614 bis c.p.c.;, in accoglimento del ricorso depositato il 20.1.2025 da e Parte_1 Pt_2
, come sopra rappresentati e difesi, in proprio e nelle qualità di genitori esercenti
[...]
la potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...] in Persona_1
Agrigento, nei confronti del Controparte_3
[...]
al Comune , in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, CP_1
l'immediata e pronta assegnazione, in favore del predetto Persona_1
frequentante la classe III A - scuola secondaria di I grado- del plesso Federico II dell'I.C. Statale “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, di un assistente all'autonomia e alla comunicazione per 30 ore settimanali in ottemperanza al Piano educativo individualizzato (PEI) elaborato per il predetto minore per l'anno scolastico 2024/2025;
- In caso di non immediata ottemperanza alla predetta ordinanza
CONDANNA
l'amministrazione resistente al pagamento della somma di € 2.000,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento di urgenza.
FISSA
Il termine di giorni sessanta per l'inizio dell'azione di merito.
Agrigento 13 Aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Provenzano
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