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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 623/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 623/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Martina Taddei
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Silva Fronza ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 10 febbraio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Coredo (TN) in data 3 agosto 1985, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo,
Parte II, Serie A, N. 22, Anno 1985, e che dalla loro unione sono nate le figlie
1 , il 6 febbraio 1988, e , il 23 dicembre 1992, entrambe maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 12 marzo 2009 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 25 febbraio 2009, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I coniugi hanno rappresentato che, con decreto di modifica delle condizioni di separazione datato 9 marzo 2011, il Tribunale di Trento ha disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie da € 300,00 a € 150,00 al mese, importo confermato anche in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Trento;
attualmente le figlie sono divenute economicamente autosufficienti ma permane l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra l'assegno di mantenimento, Pt_1 CP_1 attualmente rivalutato a € 213,47.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. lavora come dipendente e dal 2024 Pt_1
come artigiano con partita Iva (cfr. dichiarazioni dei redditi sub docc.
7-9 allegati al ricorso) mentre la sig.ra lavora come dipendente (cfr. dichiarazioni dei CP_1
redditi sub docc. 10-12 allegati al ricorso).
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1) Il sig. corrisponde alla sig.ra Pt_1
che accetta, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai Pt_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8 della L. n. 898/1970 la somma complessiva di Euro 5.000,00. L'importo verrà corrisposto sul conto corrente della sig.ra - IBAN: Parte_3
[...] – ABI BANCA: 08304, BIC: CCRTIT2T76A) contestualmente al deposito del presente ricorso (cfr. all. 13);
2) Con il corretto adempimento di quanto sopra i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto di debito - credito in essere tra loro, con la conseguenza che i medesimi non avranno più nulla a pretendere l'uno verso l'altra per alcuna ragione o titolo discendente dal loro matrimonio.
3) Con spese legali integralmente compensate”.
2 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 25 febbraio 2009) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data
12 marzo 2009, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – entrambe le figlie sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti – ed essendo equa la somma corrisposta a titolo di assegno divorzile una tantum dal sig. alla sig.ra Pt_1 Pt_2
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
) a Coredo (TN) in data 3 agosto 1985, trascritto nel Registro C.F._2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo, Parte II, Serie A, N. 22, Anno 1985, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 623/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 10 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Martina Taddei
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Silva Fronza ricorrenti
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c., depositato in data 10 febbraio 2025, i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Coredo (TN) in data 3 agosto 1985, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo,
Parte II, Serie A, N. 22, Anno 1985, e che dalla loro unione sono nate le figlie
1 , il 6 febbraio 1988, e , il 23 dicembre 1992, entrambe maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno allegato che tra loro è intervenuta separazione personale omologata con decreto di data 12 marzo 2009 di questo Tribunale, con udienza innanzi al
Presidente in data 25 febbraio 2009, e che da allora essi non hanno più ripreso la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
I coniugi hanno rappresentato che, con decreto di modifica delle condizioni di separazione datato 9 marzo 2011, il Tribunale di Trento ha disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto alla moglie da € 300,00 a € 150,00 al mese, importo confermato anche in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Trento;
attualmente le figlie sono divenute economicamente autosufficienti ma permane l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra l'assegno di mantenimento, Pt_1 CP_1 attualmente rivalutato a € 213,47.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. lavora come dipendente e dal 2024 Pt_1
come artigiano con partita Iva (cfr. dichiarazioni dei redditi sub docc.
7-9 allegati al ricorso) mentre la sig.ra lavora come dipendente (cfr. dichiarazioni dei CP_1
redditi sub docc. 10-12 allegati al ricorso).
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno domandato congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le seguenti conclusioni: “1) Il sig. corrisponde alla sig.ra Pt_1
che accetta, a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai Pt_2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8 della L. n. 898/1970 la somma complessiva di Euro 5.000,00. L'importo verrà corrisposto sul conto corrente della sig.ra - IBAN: Parte_3
[...] – ABI BANCA: 08304, BIC: CCRTIT2T76A) contestualmente al deposito del presente ricorso (cfr. all. 13);
2) Con il corretto adempimento di quanto sopra i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto di debito - credito in essere tra loro, con la conseguenza che i medesimi non avranno più nulla a pretendere l'uno verso l'altra per alcuna ragione o titolo discendente dal loro matrimonio.
3) Con spese legali integralmente compensate”.
2 La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da almeno sei mesi dalla loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale (in data 25 febbraio 2009) nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto di data
12 marzo 2009, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole – entrambe le figlie sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti – ed essendo equa la somma corrisposta a titolo di assegno divorzile una tantum dal sig. alla sig.ra Pt_1 Pt_2
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
) a Coredo (TN) in data 3 agosto 1985, trascritto nel Registro C.F._2
degli Atti di Matrimonio del Comune di Coredo, Parte II, Serie A, N. 22, Anno 1985, alle condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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