TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/11/2024, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
VG 2066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. FECIT ANNAMARIA
e da
, Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. FECIT ANNAMARIA ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
la signora e il signor hanno avuto una relazione sentimentale Parte_1 Parte_2 dalla quale, in data 20/09/2021, è nato a [...] il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
la relazione sentimentale tra i ricorrenti è cessata, tanto che gli stessi vivono ormai da tempo separati;
le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c del 28/10/2024, hanno adito il presente Tribunale rappresentando di essere giunti a un accordo per la regolamentazione dei rapporti dell'affidamento del minore del diritto di visita paterno, e del contributo del padre al suo mantenimento;
in particolare, il suddetto accordo prevede: “1) il figlio minore , che avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione Per_1 sita in San Bassano, Via Campo n. 22, viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che, in ossequio ai principi della bigenitorialità, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio. I genitori eserciteranno in modo autonomo e separato la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
SINO ALL'OTTOBRE 2025 (COMPRESO)
Il signor potrà vedere il bambino a settimane alterne: Parte_2
• il sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
• la domenica dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
La signora si farà carico di accompagnare il figlio presso l'abitazione del padre e di riprenderlo al termine Pt_1 della visita, in quanto il signor è attualmente sprovvisto di patente di Guida e di autovettura. Parte_2
A PARTIRE DAL MESE NOVEMBRE 2025
Il signor potrà vedere il bambino a settimane alterne dal sabato alle ore 13.00 alla domenica alle ore Parte_2
19.00.
Il signor dovrà prelevare il bambino dall'abitazione materna e provvedere a riaccompagnarlo ivi al Parte_2 termine della visita. Qualora egli non possieda un'autovettura e/o non sia in possesso di patente di guida dovrà, comunque, attivarsi per reperire una persona di sua fiducia che provveda, in sua vece, a tali incombenti.
Le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale.
A partire dall'estate 2026 il signor potrà trascorrere con un periodo di 15 giorni non consecutivi, Parte_2 Per_1 frazionati in periodi di massimo sette giorni ciascuno.
3) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore, entro e non oltre il giorno 15, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT – FOI, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Parte_1
4) I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per la cura, l'educazione e l'istruzione di . A tale proposito, i ricorrenti si atterranno a quanto indicato nel protocollo vigente presso Per_1 il Tribunale di Cremona, che qui di seguito viene ritrascritto. “I genitori prendono atto che le spese straordinarie sono, in ogni caso, da documentare e suddividere tra i genitori al
50% e da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata. Le spese ordinarie non necessitano di previo consenso tra i genitori;
del pari, alcune voci di spese straordinarie non necessitano il consenso tra i genitori ed altre invece lo impongono.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, questo, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
Il consenso, ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi.
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizioni del medico curante e da indicazioni del codice fiscale della prole sullo scontrino)
a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati, anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici:
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:
a) senza preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico:
b) con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche euniversitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE PER LA CUSTODIA DELLA PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP
a) senza il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, nonché di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO Con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze”.
5) I genitori danno atto che è stata presentata all'INPS domanda per l'invalidità del figlio e, per tale ragione, Per_1 gli stessi hanno acceso presso le Poste Italiane agenzia di San Bassano il libretto ordinario cartaceo n. 000054387755 intestato a , sul quale è stata versata la somma di euro 50,00. Controparte_1
Nel caso in cui la predetta domanda di invalidità venga accettata, con la percezione da parte di della Per_1 relativa pensione, il signor autorizza, sin d'ora, la signora alla gestione ordinaria Parte_2 Parte_1
e straordinaria delle somme ivi depositate, autorizzandola, altresì, ad effettuare l' estinzione del predetto libretto ordinario cartaceo presso Poste Italiane – agenzia di San Bassano e all' accensione di apposito conto corrente bancario sul quale la stessa potrà operare, nell'interesse del minore, senza benestare del signor e senza alcun Parte_2 obbligo di rendicontazione a quest'ultimo. A tale proposito, il signor si impegna a fornire la Parte_2 massima collaborazione per consentire quanto sopra concordato.
6) L'assegno unico per il figlio minore sarà percepito integralmente dalla signora Il signor Parte_1
si impegna a collaborare per lo svolgimento di tutti gli adempimenti all'uopo necessari. Parte_2
7) Le condizioni sopra esposte avranno effetto tra le parti a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
8) Fatto salvo quanto sopra disposto, le parti, dichiarandosi pienamente soddisfatte dell'accordo, non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra per i fatti indicati in premessa.
9) Le spese del presente procedimento sono sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuno”.
il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando,
1) omologa l'accordo intervenuto tra le parti, inerente alla prole ed ai rapporti economici;
2) Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 18/11/2024 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. FECIT ANNAMARIA
e da
, Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. FECIT ANNAMARIA ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
la signora e il signor hanno avuto una relazione sentimentale Parte_1 Parte_2 dalla quale, in data 20/09/2021, è nato a [...] il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori;
Per_1
la relazione sentimentale tra i ricorrenti è cessata, tanto che gli stessi vivono ormai da tempo separati;
le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c del 28/10/2024, hanno adito il presente Tribunale rappresentando di essere giunti a un accordo per la regolamentazione dei rapporti dell'affidamento del minore del diritto di visita paterno, e del contributo del padre al suo mantenimento;
in particolare, il suddetto accordo prevede: “1) il figlio minore , che avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione Per_1 sita in San Bassano, Via Campo n. 22, viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che, in ossequio ai principi della bigenitorialità, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio. I genitori eserciteranno in modo autonomo e separato la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni afferenti all'ordinaria amministrazione.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
SINO ALL'OTTOBRE 2025 (COMPRESO)
Il signor potrà vedere il bambino a settimane alterne: Parte_2
• il sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
• la domenica dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
La signora si farà carico di accompagnare il figlio presso l'abitazione del padre e di riprenderlo al termine Pt_1 della visita, in quanto il signor è attualmente sprovvisto di patente di Guida e di autovettura. Parte_2
A PARTIRE DAL MESE NOVEMBRE 2025
Il signor potrà vedere il bambino a settimane alterne dal sabato alle ore 13.00 alla domenica alle ore Parte_2
19.00.
Il signor dovrà prelevare il bambino dall'abitazione materna e provvedere a riaccompagnarlo ivi al Parte_2 termine della visita. Qualora egli non possieda un'autovettura e/o non sia in possesso di patente di guida dovrà, comunque, attivarsi per reperire una persona di sua fiducia che provveda, in sua vece, a tali incombenti.
Le festività natalizie e pasquali saranno equamente divise tra i genitori nel rispetto del criterio dell'alternanza annuale.
A partire dall'estate 2026 il signor potrà trascorrere con un periodo di 15 giorni non consecutivi, Parte_2 Per_1 frazionati in periodi di massimo sette giorni ciascuno.
3) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore, entro e non oltre il giorno 15, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT – FOI, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Parte_1
4) I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per la cura, l'educazione e l'istruzione di . A tale proposito, i ricorrenti si atterranno a quanto indicato nel protocollo vigente presso Per_1 il Tribunale di Cremona, che qui di seguito viene ritrascritto. “I genitori prendono atto che le spese straordinarie sono, in ogni caso, da documentare e suddividere tra i genitori al
50% e da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata. Le spese ordinarie non necessitano di previo consenso tra i genitori;
del pari, alcune voci di spese straordinarie non necessitano il consenso tra i genitori ed altre invece lo impongono.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, questo, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
Il consenso, ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi.
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizioni del medico curante e da indicazioni del codice fiscale della prole sullo scontrino)
a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati, anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici:
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:
a) senza preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico:
b) con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche euniversitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE PER LA CUSTODIA DELLA PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP
a) senza il preventivo accordo: spese per il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, nonché di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO Con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze”.
5) I genitori danno atto che è stata presentata all'INPS domanda per l'invalidità del figlio e, per tale ragione, Per_1 gli stessi hanno acceso presso le Poste Italiane agenzia di San Bassano il libretto ordinario cartaceo n. 000054387755 intestato a , sul quale è stata versata la somma di euro 50,00. Controparte_1
Nel caso in cui la predetta domanda di invalidità venga accettata, con la percezione da parte di della Per_1 relativa pensione, il signor autorizza, sin d'ora, la signora alla gestione ordinaria Parte_2 Parte_1
e straordinaria delle somme ivi depositate, autorizzandola, altresì, ad effettuare l' estinzione del predetto libretto ordinario cartaceo presso Poste Italiane – agenzia di San Bassano e all' accensione di apposito conto corrente bancario sul quale la stessa potrà operare, nell'interesse del minore, senza benestare del signor e senza alcun Parte_2 obbligo di rendicontazione a quest'ultimo. A tale proposito, il signor si impegna a fornire la Parte_2 massima collaborazione per consentire quanto sopra concordato.
6) L'assegno unico per il figlio minore sarà percepito integralmente dalla signora Il signor Parte_1
si impegna a collaborare per lo svolgimento di tutti gli adempimenti all'uopo necessari. Parte_2
7) Le condizioni sopra esposte avranno effetto tra le parti a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
8) Fatto salvo quanto sopra disposto, le parti, dichiarandosi pienamente soddisfatte dell'accordo, non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra per i fatti indicati in premessa.
9) Le spese del presente procedimento sono sostenute dalle parti in ragione del 50% ciascuno”.
il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando,
1) omologa l'accordo intervenuto tra le parti, inerente alla prole ed ai rapporti economici;
2) Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 18/11/2024 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato