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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 04/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049 /2022 R.G. avente ad oggetto”Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare vertente
[...]
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 13, codice fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro C.F._1
TIRNETTA
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Controparte_1
Milano, e per essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta da CP_2 in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino RUSSO CP_3
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 7 giugno 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25 novembre 2022 ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito chiedendo a questo Tribunale di dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi contestando la mancanza di legittimazione ad agire della
[...]
per omessa comunicazione della cessione di credito agli Controparte_4
opponenti, la nullità della fideiussione del sig. perché corrispondenti allo Parte_1 schema contrattuale predisposto dall'ABI, l'inidoneità del contratto di mutuo condizionato ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e violazione dei principi di buona fede contrattuale, l'illegittimità del regime finanziario
1 dell'ammortamento alla francese, e contestando la correttezza degli importi richiesti con il precetto.
Ha anche chiesto di rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro e conseguentemente, condannare la alla Controparte_4 ripetizione della somma di € 14.304,27 ovvero qualunque altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali.
Ha riferito che, in data 24.11.2004, era stato stipulato dalla sig.ra a rogiti Persona_1 del Notaio , un mutuo fondiario della somma originaria di € 150.000,00 con Persona_2
la rep. n. 22772, racc. n. 6351, garantito da fino al limite di Controparte_5 Parte_1
€ 219.000,00.
La sig.ra ha effettuato negli anni successivi alla stipula del mutuo diversi Pt_1
pagamenti nei confronti della (già Controparte_6 Controparte_7
e, per essa, della anche durante la pendenza del procedimento esecutivo CP_3
immobiliare R.G. n. 107/2014 Es. Imm. che è stata estinta ed ha successivamente intrapreso altra procedura esecutiva mobiliare n. 185/2021 R.G. sempre riconducibile al mutuo fondiario, per cui la sig.ra ha pagato gran parte del mutuo ed inoltre la Pt_1
Banca, ha ricevuto più della somma originaria corrisposta.
In data 14.12.2021 è stato depositato ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. con cui si è contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, per i motivi anzidetti.
Ha formulato anche istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 185/2021 R.G.
Mob.; in esclusivo subordine, in caso di omessa sospensiva, ha chiesto di assegnare le somme pignorate nella misura di 1/5, considerato che il conto corrente è alimentato esclusivamente da pensione.
Si è costituita in giudizio la società opposta ricostruendo la vicenda storica e contestando dettagliatamente ogni punto.
Ha riferito che la mutuataria, nel tempo, ha formulato proposte di definizione transattiva, non onorate per cui è stata promossa, avanti il Tribunale di Sciacca, l'espropriazione immobiliare del cespite cauzionale, iscritta al n.107/2014 R.E.
Anche dopo l'avvio della espropriazione immobiliare, la mutuataria, ha avanzato ulteriore offerta transattiva, anche questa solo parzialmente adempiuta.
2 Frattanto, nell'ambito della suddetta procedura esecutiva, aggiudicato il cespite pignorato, all'udienza del 18/09/2020, è stato approvato il progetto di distribuzione, nel quale l'esponente ha trovato utile collocazione per un importo che non ha soddisfatto integralmente i crediti vantati, per cui è stata promossa la procedura esecutiva presso terzi n.185/2021 R.E., nei confronti dei medesimi Sigg. e , per il Persona_1 Parte_1 recupero della complessiva somma di €.61.848,39, quale esposizione residua ex mutuo fondiario al 31/12/2020, come da atto di precetto, notificato il 31/05-08/06/2021.
Proposta l'opposizione il GE ha respinto l'inibitoria e fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, al quale ha interposto reclamo, iscritto al n.594/2022 Parte_1
RGC, affidato alle medesime argomentazioni dell'opposizione, chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata e la sospensione della procedura esecutiva presso terzi.
Il Tribunale di Sciacca con ordinanza collegiale rep.n.545/2022 del 29/11/2022, ha rigettato il reclamo e condannato il Sig. alla refusione delle spese giudiziali Pt_1
liquidate in €.1.500,00 oltre accessori.
Ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Acquista documentazione conferente, rigettata la richiesta di CTU contabile, disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la causa all'udienza del 7 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata da Pt_1
con lo stesso contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 24.11.2004, dalla sig.ra
[...]
a rogiti del Notaio della somma originaria di € Persona_1 Persona_2
150.000,00 con la rep. n. 22772, racc. n. 6351. Controparte_5
Si condivide quanto già rilevato dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione, ossia che la tutela fa riferimento alla fideiussione omnibus, e non ad una fideiussione specifica, come nel caso che ci occupa, nel quale la parte per invocare la nullità avrebbe dovuto introdurre in allegazione in giudizio un'autonoma fattispecie con autonomi fatti, volti a censurare l'esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990.
3 La declaratoria di nullità invocata non può operare per meri automatismi, che risulterebbero incongrui, atteso che “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n.
287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa….' (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass.
n.3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)” (Cassazione Civile sez. I
26/9/2019 n.24044), ma, sul presupposto della coincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, accertando l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio, ipotizzandosi l'alternativa di una nullità parziale ex art. 1419 c.c.
Appare priva di valenza probatoria la produzione del testo di e Testimone_1 [...]
, riferentesi alle fideiussioni specifiche, asseritamente conformi allo schema Parte_2
ABI, dal 2005 al 2022, per la maggior parte non leggibili ed in ogni caso non inferibili al caso che ci occupa, in ogni caso si ritiene che parte ricorrente è onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della L. n. 287 del 1990, nello specifico il fidejussore
, padre della mutuataria avrebbe in ogni caso prestato la Parte_1 Persona_1
garanzia, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico personale al mutuo fondiario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia nonché la disponibilità a coadiuvare e supportare la mutuataria nell'adempimento delle proposte transattive formulate nel corso degli anni.
Da ultimo anche la Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401 ha ribadito che le fideiussioni specifiche, avendo un oggetto determinato, sono escluse dall'ambito di applicazione della nullità derivata dall'accertamento dell'Antitrust.
Va, dunque, rigettata tale eccezione.
2) Assenza di legittimazione ad agire della perché non v'è Controparte_4
prova delle varie cessioni da parte dei vari istituti di credito e società veicolo che si sono susseguite fino ad oggi e non vi è prova dell'avvenuta notifica della cessione del credito al debitore.
Innanzi tutto la società oggi istante è già presente nell'esecuzione immobiliare
RG107/2014 tanto che il piano di riparto prevede l'attribuzione delle somme ricavate dalla vendita proprio a favore di ed è agli atti la dichiarazione di Controparte_4
4 , in nome e per conto di One srl che tra i crediti compresi nella CP_5 Parte_3
cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei Controparte_4
confronti di derivanti dal rapporto di finanziamento identificato a Persona_1 sofferenza come rapporto numero 3200002285, l'estratto del contratto di cessione, tra
[...]
e con la indicazione della posizione NDG Controparte_4 Controparte_8
62107192, certificato dal Not. di Velletri del 06/12/2022, la Persona_3
dichiarazione della cessione, intervenuta tra e Controparte_4 Controparte_8
rilasciata il 07/12/2020, avente ad oggetto la posizione NDG 62107192, il Persona_1
potere di firma del funzionario, Dr.ssa e la procura del Not. Persona_4 CP_9
21/12/2012.
In ogni caso la cessione del credito in parola rientra in una più vasta operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi degli artt. 1 e 4 Legge n. 130/1999 e dell'art. 58
i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione Pt_4
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, giusto avviso di pubblicazione del
30/11/2018 prodotto in giudizio dalla società opposta.
L'art. 58 T.U.B., deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari introdotta dagli art. 1260 e ss. c.c., onerando l'Istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione soltanto mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione dell'operazione negoziale sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, non essendo necessaria né la notifica nè l'accettazione da parte dei debitori ceduti.
Va, pertanto, rigettato anche tale motivo.
3.- Indeterminatezza delle condizioni contrattuali e violazione dei principi di buona fede contrattuale e applicazione del metodo di ammortamento alla francese.
Si condivide al riguardo quanto espresso dal Tribunale di Sciacca nell'ordinanza di rigetto del reclamo” Totalmente infondata è anche la deduzione relativa all'illegittimità del metodo di ammortamento alla francese che genererebbe dei costi occulti.
È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale.
La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute
5 nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo.
Va quindi rigettata l'eccezione relativa al metodo di ammortamento alla francese che non genera, all'evidenza, né costi occulti né alcun effetto anatocistico illegittimo.”
Va rigettata anche l'asserita difformità del TAEG pattuito rispetto a quello effettivamente applicato che in ogni caso, non può condurre alla nullità prevista dall'art.117 comma 6
TUB ed alla sanzione disposta dal successivo comma 7, poiché il TAEG non costituisce un elemento negoziale del contratto.
4-Sulla carenza di titolo esecutivo-natura “condizionata” del mutuo-
L'art.1 del contratto di mutuo recita testualmente “La predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal alla parte finanziata che ne rilascia quietanza CP_10 riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo del mutuo”
A tale dichiarazione relativa a fatti sfavorevoli al dichiarante, dallo stesso sottoscritta con la firma del contratto contenente la relativa clausola, può essere attribuita efficacia di confessione stragiudiziale fatta alla controparte (si veda Corte di cassazione n. 3497 del
1953: la confessione stragiudiziale può risultare anche da atto scritto, nella specie contenente dichiarazioni liberatorie rilasciate da una parte all'altra prima e fuori del giudizio).
L'articolo 2735 primo comma c.c., attraverso il richiamo alla efficacia probatoria della confessione giudiziale disciplinata dall'articolo 2733 c.c., attribuisce efficacia di prova piena contro colui che l'ha fatta alla confessione stragiudiziale fatta alla parte o a colui che la rappresenta.
Ne consegue che la dichiarazione resa alla Banca creditrice da al Persona_1
momento della stipula del contratto di finanziamento, in cui il mutuatario ha dichiarato di avere ricevuto la somma mutuata, costituisce prova piena della erogazione in suo favore, ad opera del Banco di Sicilia, della somma di denaro oggetto del finanziamento contestualmente alla stipula dell'atto pubblico.
L'elemento reale del contratto di mutuo viene ormai inteso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte come disponibilità giuridica, non come consegna fisica e materiale del denaro: “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante,
6 e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi
e delle condizioni contrattuali (Cass., sez. I civ., Ord.,n. 25632 del 27/10/2017).
In altre parole, al mutuante compete provare di aver erogato al mutuatario le somme pattuite, non anche l'inesistenza di fatti ostativi alla loro utilizzazione, verificandosi, altrimenti, un'ingiustificata inversione dell'onere della prova.
Sintomatica della disponibilità giuridica è la facoltà di disporre della somma, ad esempio concedendola in garanzia all'Istituto di credito mediante deposito su un conto infruttifero, per l'adempimento degli incombenti pattuiti nel mutuo.
A ciò si aggiunga che il rilascio di quietanza da parte dei soggetti mutuatari (avente valore confessorio), pure versata in atti e posta a fondamento dell'atto di intervento originariamente spiegato dall'Istituto di credito cedente, unitamente all'assunzione dell'obbligo di rimborsare il capitale, incrementato degli interessi secondo un certo piano di ammortamento, bastano per affermare che il contratto in questione ha i requisiti di un titolo esecutivo ex artt. 474 c.p.c. e 2700 c.c. , essendovi una “obbligazione di somma di denaro” risultante da “atto pubblico”.
5-Sulla indeterminatezza del credito intimato-
L'opponente lamenta che l'importo dell'atto di precetto notificato in data 26.5.2021 per complessivi € 62.050,89 non pare tenere conto dell'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 107/2014 R.G., della somma in precedenza alla stessa assegnata di €
9.810,00 (quale cauzione trattenuta, a seguito di aggiudicazione e per mancata corresponsione del saldo), nonché dei pagamenti effettuati in corso di procedura esecutiva dalla sig.ra Essendo estraneo alla procedura immobiliare, è stato Pt_1 Parte_1
disposto il deposito del rendiconto di tutti i pagamenti effettuati e delle somme incassate a seguito della procedura esecutiva.
A tal riguardo parte opposta ha ridepositato:
30) Nota di precisazione del credito, depositata nella PEI 107/2014 RE, con la quale viene chiesta la collocazione del complessivo credito di €.196.801,28, di cui €.173.068,09 in via ipotecaria, ed €.23.733,19, in via chirografaria;
31) Conteggio ex art.2855 c.c., allegato alla nota di precisazione del credito, con la indicazione del capitale residuo al 30/09/2008, in via ipotecaria di €.122.185,29,
7 corrispondente alla 47° rata del piano di ammortamento, a sua volta allegato sotto la lettera
“C” al mutuo fondiario in (Cfr.All.n.2 fasc.cost.), nonché dei versamenti Parte_5
già decurtati, rinvenienti dalle diverse proposte transattive mai completamente rispettate ed adempiute, queste ultime pure in atti (Cfr.All.n.4-5-8fasc.cost.),;
32) Progetto di distribuzione approvato nella PEI n.107/2014 RE, avverso il quale nessuna osservazione né opposizione è stata mai formulata e/o proposta dall'esecutata;
33) N.3 bonifici, eseguiti dal professionista delegato della PEI 107/2014 RE, per complessivi
€.93.175,38, rispettivamente di €.74.993,22, del 10/12/2019 ex art. 41 TUB, di
€.17.182,16, del 23/09/2020 da riparto finale, e di €.1.000,00 del 27/11/2020, da fondo residuo.
Si ritiene con tale produzione che parte opposta ha dato prova del proprio credito e che avrebbe dovuto essere a carico dell'opponente che assume veste sostanziale e processuale di attore dare prova della non debenza, in tutto o in parte (originaria o sopravvenuta) del credito azionato.
Va rigettata, pertanto, la proposta opposizione e le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1049/2022 respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna , a rifondere le spese processuali sostenute dalla convenuta che Parte_1 liquida in complessivi € 1.500,00 oltre Iva e Cpa;
Così deciso a Sciacca 3 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049 /2022 R.G. avente ad oggetto”Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare vertente
[...]
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n. 13, codice fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro C.F._1
TIRNETTA
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Controparte_1
Milano, e per essa, quale mandataria, (nuova denominazione assunta da CP_2 in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino RUSSO CP_3
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 7 giugno 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25 novembre 2022 ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito chiedendo a questo Tribunale di dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi contestando la mancanza di legittimazione ad agire della
[...]
per omessa comunicazione della cessione di credito agli Controparte_4
opponenti, la nullità della fideiussione del sig. perché corrispondenti allo Parte_1 schema contrattuale predisposto dall'ABI, l'inidoneità del contratto di mutuo condizionato ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e violazione dei principi di buona fede contrattuale, l'illegittimità del regime finanziario
1 dell'ammortamento alla francese, e contestando la correttezza degli importi richiesti con il precetto.
Ha anche chiesto di rideterminare integralmente il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari al rendimento minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro e conseguentemente, condannare la alla Controparte_4 ripetizione della somma di € 14.304,27 ovvero qualunque altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali.
Ha riferito che, in data 24.11.2004, era stato stipulato dalla sig.ra a rogiti Persona_1 del Notaio , un mutuo fondiario della somma originaria di € 150.000,00 con Persona_2
la rep. n. 22772, racc. n. 6351, garantito da fino al limite di Controparte_5 Parte_1
€ 219.000,00.
La sig.ra ha effettuato negli anni successivi alla stipula del mutuo diversi Pt_1
pagamenti nei confronti della (già Controparte_6 Controparte_7
e, per essa, della anche durante la pendenza del procedimento esecutivo CP_3
immobiliare R.G. n. 107/2014 Es. Imm. che è stata estinta ed ha successivamente intrapreso altra procedura esecutiva mobiliare n. 185/2021 R.G. sempre riconducibile al mutuo fondiario, per cui la sig.ra ha pagato gran parte del mutuo ed inoltre la Pt_1
Banca, ha ricevuto più della somma originaria corrisposta.
In data 14.12.2021 è stato depositato ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. con cui si è contestato il diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, per i motivi anzidetti.
Ha formulato anche istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 185/2021 R.G.
Mob.; in esclusivo subordine, in caso di omessa sospensiva, ha chiesto di assegnare le somme pignorate nella misura di 1/5, considerato che il conto corrente è alimentato esclusivamente da pensione.
Si è costituita in giudizio la società opposta ricostruendo la vicenda storica e contestando dettagliatamente ogni punto.
Ha riferito che la mutuataria, nel tempo, ha formulato proposte di definizione transattiva, non onorate per cui è stata promossa, avanti il Tribunale di Sciacca, l'espropriazione immobiliare del cespite cauzionale, iscritta al n.107/2014 R.E.
Anche dopo l'avvio della espropriazione immobiliare, la mutuataria, ha avanzato ulteriore offerta transattiva, anche questa solo parzialmente adempiuta.
2 Frattanto, nell'ambito della suddetta procedura esecutiva, aggiudicato il cespite pignorato, all'udienza del 18/09/2020, è stato approvato il progetto di distribuzione, nel quale l'esponente ha trovato utile collocazione per un importo che non ha soddisfatto integralmente i crediti vantati, per cui è stata promossa la procedura esecutiva presso terzi n.185/2021 R.E., nei confronti dei medesimi Sigg. e , per il Persona_1 Parte_1 recupero della complessiva somma di €.61.848,39, quale esposizione residua ex mutuo fondiario al 31/12/2020, come da atto di precetto, notificato il 31/05-08/06/2021.
Proposta l'opposizione il GE ha respinto l'inibitoria e fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, al quale ha interposto reclamo, iscritto al n.594/2022 Parte_1
RGC, affidato alle medesime argomentazioni dell'opposizione, chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata e la sospensione della procedura esecutiva presso terzi.
Il Tribunale di Sciacca con ordinanza collegiale rep.n.545/2022 del 29/11/2022, ha rigettato il reclamo e condannato il Sig. alla refusione delle spese giudiziali Pt_1
liquidate in €.1.500,00 oltre accessori.
Ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Acquista documentazione conferente, rigettata la richiesta di CTU contabile, disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la causa all'udienza del 7 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata da Pt_1
con lo stesso contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 24.11.2004, dalla sig.ra
[...]
a rogiti del Notaio della somma originaria di € Persona_1 Persona_2
150.000,00 con la rep. n. 22772, racc. n. 6351. Controparte_5
Si condivide quanto già rilevato dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione, ossia che la tutela fa riferimento alla fideiussione omnibus, e non ad una fideiussione specifica, come nel caso che ci occupa, nel quale la parte per invocare la nullità avrebbe dovuto introdurre in allegazione in giudizio un'autonoma fattispecie con autonomi fatti, volti a censurare l'esistenza di prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice per le modalità di applicazione uniforme dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/1990.
3 La declaratoria di nullità invocata non può operare per meri automatismi, che risulterebbero incongrui, atteso che “dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n.
287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa….' (Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass.
n.3640 del 13/02/2009; Cass. n. 13486 del 20/06/2011)” (Cassazione Civile sez. I
26/9/2019 n.24044), ma, sul presupposto della coincidenza delle condizioni del singolo contratto con il testo espressivo del cartello restrittivo della concorrenza, accertando l'incidenza delle singole clausole rispetto alla tenuta dell'intero negozio, ipotizzandosi l'alternativa di una nullità parziale ex art. 1419 c.c.
Appare priva di valenza probatoria la produzione del testo di e Testimone_1 [...]
, riferentesi alle fideiussioni specifiche, asseritamente conformi allo schema Parte_2
ABI, dal 2005 al 2022, per la maggior parte non leggibili ed in ogni caso non inferibili al caso che ci occupa, in ogni caso si ritiene che parte ricorrente è onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art.2 della L. n. 287 del 1990, nello specifico il fidejussore
, padre della mutuataria avrebbe in ogni caso prestato la Parte_1 Persona_1
garanzia, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico personale al mutuo fondiario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia nonché la disponibilità a coadiuvare e supportare la mutuataria nell'adempimento delle proposte transattive formulate nel corso degli anni.
Da ultimo anche la Cassazione civile sez. I, 15/07/2024, n.19401 ha ribadito che le fideiussioni specifiche, avendo un oggetto determinato, sono escluse dall'ambito di applicazione della nullità derivata dall'accertamento dell'Antitrust.
Va, dunque, rigettata tale eccezione.
2) Assenza di legittimazione ad agire della perché non v'è Controparte_4
prova delle varie cessioni da parte dei vari istituti di credito e società veicolo che si sono susseguite fino ad oggi e non vi è prova dell'avvenuta notifica della cessione del credito al debitore.
Innanzi tutto la società oggi istante è già presente nell'esecuzione immobiliare
RG107/2014 tanto che il piano di riparto prevede l'attribuzione delle somme ricavate dalla vendita proprio a favore di ed è agli atti la dichiarazione di Controparte_4
4 , in nome e per conto di One srl che tra i crediti compresi nella CP_5 Parte_3
cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei Controparte_4
confronti di derivanti dal rapporto di finanziamento identificato a Persona_1 sofferenza come rapporto numero 3200002285, l'estratto del contratto di cessione, tra
[...]
e con la indicazione della posizione NDG Controparte_4 Controparte_8
62107192, certificato dal Not. di Velletri del 06/12/2022, la Persona_3
dichiarazione della cessione, intervenuta tra e Controparte_4 Controparte_8
rilasciata il 07/12/2020, avente ad oggetto la posizione NDG 62107192, il Persona_1
potere di firma del funzionario, Dr.ssa e la procura del Not. Persona_4 CP_9
21/12/2012.
In ogni caso la cessione del credito in parola rientra in una più vasta operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi degli artt. 1 e 4 Legge n. 130/1999 e dell'art. 58
i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione Pt_4
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, giusto avviso di pubblicazione del
30/11/2018 prodotto in giudizio dalla società opposta.
L'art. 58 T.U.B., deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari introdotta dagli art. 1260 e ss. c.c., onerando l'Istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione soltanto mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione dell'operazione negoziale sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, non essendo necessaria né la notifica nè l'accettazione da parte dei debitori ceduti.
Va, pertanto, rigettato anche tale motivo.
3.- Indeterminatezza delle condizioni contrattuali e violazione dei principi di buona fede contrattuale e applicazione del metodo di ammortamento alla francese.
Si condivide al riguardo quanto espresso dal Tribunale di Sciacca nell'ordinanza di rigetto del reclamo” Totalmente infondata è anche la deduzione relativa all'illegittimità del metodo di ammortamento alla francese che genererebbe dei costi occulti.
È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale.
La nota formula matematica del piano di ammortamento alla francese viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute
5 nelle rate e il prestito, in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo.
Va quindi rigettata l'eccezione relativa al metodo di ammortamento alla francese che non genera, all'evidenza, né costi occulti né alcun effetto anatocistico illegittimo.”
Va rigettata anche l'asserita difformità del TAEG pattuito rispetto a quello effettivamente applicato che in ogni caso, non può condurre alla nullità prevista dall'art.117 comma 6
TUB ed alla sanzione disposta dal successivo comma 7, poiché il TAEG non costituisce un elemento negoziale del contratto.
4-Sulla carenza di titolo esecutivo-natura “condizionata” del mutuo-
L'art.1 del contratto di mutuo recita testualmente “La predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal alla parte finanziata che ne rilascia quietanza CP_10 riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo del mutuo”
A tale dichiarazione relativa a fatti sfavorevoli al dichiarante, dallo stesso sottoscritta con la firma del contratto contenente la relativa clausola, può essere attribuita efficacia di confessione stragiudiziale fatta alla controparte (si veda Corte di cassazione n. 3497 del
1953: la confessione stragiudiziale può risultare anche da atto scritto, nella specie contenente dichiarazioni liberatorie rilasciate da una parte all'altra prima e fuori del giudizio).
L'articolo 2735 primo comma c.c., attraverso il richiamo alla efficacia probatoria della confessione giudiziale disciplinata dall'articolo 2733 c.c., attribuisce efficacia di prova piena contro colui che l'ha fatta alla confessione stragiudiziale fatta alla parte o a colui che la rappresenta.
Ne consegue che la dichiarazione resa alla Banca creditrice da al Persona_1
momento della stipula del contratto di finanziamento, in cui il mutuatario ha dichiarato di avere ricevuto la somma mutuata, costituisce prova piena della erogazione in suo favore, ad opera del Banco di Sicilia, della somma di denaro oggetto del finanziamento contestualmente alla stipula dell'atto pubblico.
L'elemento reale del contratto di mutuo viene ormai inteso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte come disponibilità giuridica, non come consegna fisica e materiale del denaro: “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante,
6 e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi
e delle condizioni contrattuali (Cass., sez. I civ., Ord.,n. 25632 del 27/10/2017).
In altre parole, al mutuante compete provare di aver erogato al mutuatario le somme pattuite, non anche l'inesistenza di fatti ostativi alla loro utilizzazione, verificandosi, altrimenti, un'ingiustificata inversione dell'onere della prova.
Sintomatica della disponibilità giuridica è la facoltà di disporre della somma, ad esempio concedendola in garanzia all'Istituto di credito mediante deposito su un conto infruttifero, per l'adempimento degli incombenti pattuiti nel mutuo.
A ciò si aggiunga che il rilascio di quietanza da parte dei soggetti mutuatari (avente valore confessorio), pure versata in atti e posta a fondamento dell'atto di intervento originariamente spiegato dall'Istituto di credito cedente, unitamente all'assunzione dell'obbligo di rimborsare il capitale, incrementato degli interessi secondo un certo piano di ammortamento, bastano per affermare che il contratto in questione ha i requisiti di un titolo esecutivo ex artt. 474 c.p.c. e 2700 c.c. , essendovi una “obbligazione di somma di denaro” risultante da “atto pubblico”.
5-Sulla indeterminatezza del credito intimato-
L'opponente lamenta che l'importo dell'atto di precetto notificato in data 26.5.2021 per complessivi € 62.050,89 non pare tenere conto dell'esito della procedura esecutiva immobiliare n. 107/2014 R.G., della somma in precedenza alla stessa assegnata di €
9.810,00 (quale cauzione trattenuta, a seguito di aggiudicazione e per mancata corresponsione del saldo), nonché dei pagamenti effettuati in corso di procedura esecutiva dalla sig.ra Essendo estraneo alla procedura immobiliare, è stato Pt_1 Parte_1
disposto il deposito del rendiconto di tutti i pagamenti effettuati e delle somme incassate a seguito della procedura esecutiva.
A tal riguardo parte opposta ha ridepositato:
30) Nota di precisazione del credito, depositata nella PEI 107/2014 RE, con la quale viene chiesta la collocazione del complessivo credito di €.196.801,28, di cui €.173.068,09 in via ipotecaria, ed €.23.733,19, in via chirografaria;
31) Conteggio ex art.2855 c.c., allegato alla nota di precisazione del credito, con la indicazione del capitale residuo al 30/09/2008, in via ipotecaria di €.122.185,29,
7 corrispondente alla 47° rata del piano di ammortamento, a sua volta allegato sotto la lettera
“C” al mutuo fondiario in (Cfr.All.n.2 fasc.cost.), nonché dei versamenti Parte_5
già decurtati, rinvenienti dalle diverse proposte transattive mai completamente rispettate ed adempiute, queste ultime pure in atti (Cfr.All.n.4-5-8fasc.cost.),;
32) Progetto di distribuzione approvato nella PEI n.107/2014 RE, avverso il quale nessuna osservazione né opposizione è stata mai formulata e/o proposta dall'esecutata;
33) N.3 bonifici, eseguiti dal professionista delegato della PEI 107/2014 RE, per complessivi
€.93.175,38, rispettivamente di €.74.993,22, del 10/12/2019 ex art. 41 TUB, di
€.17.182,16, del 23/09/2020 da riparto finale, e di €.1.000,00 del 27/11/2020, da fondo residuo.
Si ritiene con tale produzione che parte opposta ha dato prova del proprio credito e che avrebbe dovuto essere a carico dell'opponente che assume veste sostanziale e processuale di attore dare prova della non debenza, in tutto o in parte (originaria o sopravvenuta) del credito azionato.
Va rigettata, pertanto, la proposta opposizione e le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1049/2022 respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna , a rifondere le spese processuali sostenute dalla convenuta che Parte_1 liquida in complessivi € 1.500,00 oltre Iva e Cpa;
Così deciso a Sciacca 3 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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