TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15519/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. NOVIELLO NICOLA e avv. Parte_1
CAVALLO ANTONIO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. MARIALUIGIA FERRANTE come da procura in atti
- resistenti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 9.1.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 11/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di “pensione gestione ” ed ha chiesto la condanna dell' al CP_2 CP_3
pagamento alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2020;
- l' ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che le somme dovute al CP_2
beneficiario sono state tutte puntualmente pagate dall' alle scadenze stabilite CP_2
“ma inspiegabilmente l'Istituto di credito del beneficiario le restituiva all' ( Ente CP_1 materialmente esecutore dei pagamenti) in data 10.03.2020”, presumibilmente a causa di una richiesta di cambio di conto corrente fatta dall'intestatario in data 30.01.2020;
- l' ha inoltre dedotto che era stato “autorizzato e disposto il bonifico delle CP_2
somme dovute - € 1.213,00 - in favore del beneficiario, con valuta 22.05.04, mediante un' operazione di liquidazione straordinaria effettuata fuori procedura” ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
- l' costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva posto CP_1
che la prestazione in godimento è la “RENDITA viene direttamente erogata CP_2 dall' ; CP_2
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato la liquidazione intervenuta e documentata dall' e si è associata alla richiesta di declaratoria di cessata la CP_2
materia del contendere e la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il 2 fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che l' ha liquidato CP_2 la prestazione in esame dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. liquidazione del 27.5.2024 in atti alla produzione dell' ); CP_2
- sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite in considerazione della circostanza che, da un lato, non sussiste alcuna legittimazione passiva dell' rispetto alla domanda formulata dalla parte ricorrente, e dall'altro, in CP_1
ragione del fatto che il ricorrente non ha in alcun modo contestato quanto dedotto dall' in ordine alla richiesta di cambio di conto corrente che ha impedito in CP_2
concreto l'accredito della somma e dell'assenza di prova di responsabilità in capo all' sul ritardo nel pagamento CP_2
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 13.2.2025 IL GIUDICE
d.ssa STEFANIA COPPO
3