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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Corte Appello Torino
1^ Sezione Civile
\
R.G. N. 1222/2022
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto:
Contratti bancari
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in sede di appello da
in persona del legale rappresentante, con sede in San Damiano D'Asti, P.IVA AR
ed il SI nato a [...] il [...], ivi residente, cod. fisc. P.IVA_1 AR
in qualità di garante fideiussore della entrambi rappresentati e difesi C.F._1 AR
in forza di procure speciali entrambe in data 18.9.2020 dall'avv. Riccardo Bistolfi, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Acqui Terme, via Giuseppe Mazzini n. 31, -Parti appellanti - contro
, in persona del legale rappresentante, con sede in Asti , cod. fisc. AR
e P.IVA , rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, notaio P.IVA_2 P.IVA_3
del 7.12.2012, in atti, dagli avv.ti Francesca Marinetti e Riccardo Marinetti, presso il Persona_1
cui stiudio in Asti Corso Dante n. 16 è elettivamente domiciliata,
- Parte appellata ed appellante incidentale condizionata –
Udienza Collegiale di p.c. del 16.4.2024.
Conclusioni delle parti
Per parti appellanti:
“contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza numero 567/2022, pubblicata in data 20 luglio
2022 dal Tribunale di Asti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino: in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117 TUB, ovvero
1 ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore a quelli legali, in quanto mai pattuiti contrattualmente;
sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare illegittimi gli addebiti eseguiti dalla sul conto corrente numero 28040 a titolo di AR
commissione di messa a disposizione fondi nei diciannove mesi di vigenza del contratto di apertura di credito;
sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'illegittimità delle somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo a far data dall'accensione del rapporto di conto corrente numero 28040 e fino al 31 dicembre 2013; sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, determinare il saldo effettivo del conto corrente numero 28040 ricalcolando il medesimo per tutta la durata con interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117 TUB senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, espungendo le commissioni di messa a disposizione fondi e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare, buon ultimo ex art.2033 cod. civ., la in persona AR
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 121.269,73, ovvero negli importi maggiori ovvero minori diversamente emergenti ad esito dell'istruttoria, da maggiorarsi con gli interessi legali moratori a decorrere dalla domanda al saldo effettivo, da compensarsi eventualmente con il debito residuo;
sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” del nominativo della alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, dichiarare tenuta e AR
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a AR
procedere a quanto necessario all'immediata cancellazione del nominativo della società istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva, nonché al risarcimento dei danni che si chiede vengano liquidati in una somma non inferiore al doppio dell'importo illegittimamente segnalato (pari ad euro 242.539,46 = 121.269,73 x 2), ovvero ed in ogni caso, in via equitativa dal Giudice, ma che, in ogni caso, dovrà tener conto dei seguenti tre criteri: 1) la gravità della colpa della banca segnalante;
2) la durata della segnalazione;
3) l'ammontare del debito erroneamente segnalato;
sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del sesto motivo di impugnazione, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla banca, in quanto decaduta dalla possibilità di far valere le sue pretese nei confronti del SI;
in ogni AR
2 caso, con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.”
Per parte appellata ed appellante incidentale condizionata:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione. Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Nel merito, in via principale, respingere l'appello e le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate, confermando la pronuncia oggetto di gravame. Nel merito, in via subordinata, - in ipotesi di accoglimento, anche parziale, del primo e/o secondo e/o terzo e/o quarto
e/o quinto motivo di appello avversario, ridurre le richieste di parte appellante nella misura ritenuta di
Giustizia e compensare l'eventuale debito/credito tra le parti, con condanna della e AR
del sig. quale garante, in solido tra di loro e per le causali e titoli di giudizio, a AR
corrispondere alla quanto residuerà a suo favore, operata la AR
compensazione; in ipotesi di accoglimento del sesto motivo di gravame avversario, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla ed in riforma del capo AR
della pronuncia del Tribunale di Asti n. 567/2022 rg. N.ro 1072/2022 rep. del 20/07/2022 impugnato, accertare e dichiarare la validità ed efficacia delle clausole sub. 2, 6, 8 della garanzia personale rilasciata dal sig. in data 06/08/2014 e per cui è giudizio, con ogni conseguenziale statuizione di AR
legge. In ogni caso, con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con tempestivo atto di citazione, la società ed il SI , avevano AR AR
proposto opposizione al decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) del Tribunale di Asti n.
628/2020, emesso il 23.6.2020, notificato ad entrambi il 9.7.2020, su iniziativa della AR
Con detto provvedimento era stato ingiunto, alla società quale debitrice principale ed al SI
[...]
in qualità di fidejussore, il pagamento della somma di € 279.115,08 oltre interessi al AR
tasso convenzionale del 13% dal 15.2.2020 al saldo, quale debito rinveniente dall'esposizione del conto corrente n. 28040 aperto il 22.4.2010 e sul quale era confluita la somma di cui al contratto di apertura di credito del 23.4.2010 per € 250.000,00 di capitale.
Quanto al SI , la banca ricorrente aveva chiesto l'emissione dell'ingiunzione anche AR
a suo carico sulla base della fidejussione omnibus rilasciata in data 6.8.2014 fino alla concorrenza di €
670.000,00.
3 Gli opponenti avevano lamentato: la nullità ex artt. 1322 e 1419 CC della fidejussione e, con riguardo a quest'ultima, anche l'intervenuta decadenza ex art. 1957 CC della banca garantita, a procedere nei confronti del fidejussore;
era stata eccepita anche la nullità ex artt. 1325 e 1418 CC del contratto di apertura di credito per difetto di causa (allegando che si trattasse di mutuo di scopo il cui obiettivo sarebbe stato quello del ripianamento di debiti pregressi della società nei confronti della banca); era stata eccepita la nullità ex art. 117 TUB per avere la banca applicato interessi a tasso ultralegale in assenza di valida pattuizione, era stata contestata l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi per l'intera durata del rapporto ed anche il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri.
Con l'accoglimento delle domande, parte opponente aveva anche chiesto che il Tribunale di Asti accertasse l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi effettuata dalla AR
Con la costituzione nel giudizio, la banca convenuta aveva affermato la regolarità e la rispondenza a legge dei documenti contrattuali, aveva confermato di aver sempre applicato nel corso del rapporto le convenzioni sottoscritte e per contro, aveva eccepito la genericità delle allegazioni, anche in fatto, di parte attrice rilevando come oggetto della domanda di ingiunzione era solo ed esclusivamente il rapporto di conto corrente (al quale aveva avuto accesso l'apertura di credito per € 250 mila) e non anche altri rapporti ai quali l'opponente aveva fatto riferimento. La convenuta si era opposta inoltre alla sospensione della provvisoria esecuzione sia per l'assenza di presupposti giuridici sia per le peculiari condizioni della società debitrice, già destinataria di altre e consistenti richieste di pagamento (aveva richiamato un pignoramento con essa banca in qualità di terza pignorata).
La aveva infine contestato, ed in ogni caso, anche la correttezza delle somme AR
come quantificate da parte attrice.
Il Tribunale, accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, aveva invitato le parti a provvedervi assegnando il relativo termine per l'adempimento, risultato comunque negativo.
La causa è stata quindi istruita oltre che con produzioni documentali anche con una CTU (che non ha ricompreso il quesito relativo all'accertamento della lamentata usura per le insufficienti allegazioni sul punto) all'esito della quale il Tribunale di Asti ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato gli opponenti a pagare alla banca convenuta la complessiva somma di € 245.794,18 oltre interessi dalla domanda al saldo, al tasso convenzionale, ha posto a carico di parte attrice le spese di lite, che ha liquidate in € 11.954,45, ha compensato fra entrambe le parti le spese di CTU ed ha rigettato ogni altra domanda.
4 Il primo giudice ha chiarito che l'eccezione di nullità della fidejussione rilasciata da per AR
la asserita violazione della normativa anticoncorrenziale (perché il contratto sottoscritto riproduce pedissequamente le clausole (artt. 2,6 ed 8) del modello ABI sanzionato dalla Banca D'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005) non si estende all'intero contratto sia in virtù del principio di conservazione degli atti ex art. 1419 CC ed anche in assenza di ulteriori argomenti che dimostrino che le parti, in assenza delle clausole viziate, non avrebbero comunque concluso il contratto.
Evidenzia il Tribunale che, oltretutto, “… l'espunzione delle clausole dal contratto determina un evidente miglioramento della sua posizione contrattuale, mentre, dal punto di vista dell'istituto di credito (che comunque nulla ha allegato sul punto) risulta migliore dell'assenza di qualsivoglia garanzia …”.
Il primo giudice ha quindi accertato la nullità delle sole clausole riproducenti quelle sanzionate dalla
Banca D'Italia; non ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 1322 CC e, escludendo la qualità di consumatore di (“… è evidente come nel rilasciare la garanzia abbia AR AR
agito quale professionista tenuto conto che il soggetto in favore del quale si è impegnato era l'omonima società di cui era socio e amministratore…”), richiamati consolidati principi di legittimità, ha confermato la non applicabilità dell'art. 1957 CC stante la previsione di cui all'art. 7 del contratto di fidejussione che prevede l'obbligo del garante di pagamento “a semplice richiesta scritta” della banca creditrice “… a prescindere dalla qualificazione della garanzia in termini di fideiussione o contratto autonomo di garanzia, merita condivisione quanto osservato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent. 26-09-
2017, n. 22346 e Cass. civ. Sez. III Sent., 21/05/2008, n. 13078) in ordine alla incompatibilità tra la necessarietà della richiesta di pagamento giudiziale prescritta dall'articolo 1957 c.c. secondo la sua tradizionale interpretazione e l'inserimento nel negozio di garanzia di una clausola di pagamento a semplice richiesta scritta …”)”.
Il Tribunale di Asti ha inoltre escluso la fondatezza della censura rivolta da parte attrice alla validità del contratto di apertura di credito che, a suo dire, non sarebbe stato un contratto il cui fine era quello di far ottenere liquidità alla società richiedente ma, al contrario, lo strumento per trasformare un credito chirografario in un credito assistito da garanzia ipotecaria. Ha infatti rilevato il giudicante che, intanto, la somma resa disponibile, e della quale la contraente ha avuto immediata disponibilità, era ben superiore al debito esistente;
quindi, che non sono stati allegati elementi utili alla configurazione della fattispecie del mutuo di scopo come affermato.
5 Nel dettaglio delle censure relative ai presunti inadempimenti contrattuali della convenuta, il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza di quelle relative alla richiesta di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117
TUB per assenza di valida convenzione scritta (“… l'indicazione scritta della misura del tasso in questione risulta prevista nel contratto di conto corrente in riferimento al caso di prelievo oltre il limite (non più sussistente dalla scadenza del contratto di apertura di credito) del fido…”) e ciò per il mancato rinnovo, nelle forme di cui all'art. 2 del contratto di apertura di credito del 23.4.2010, di detta convenzione
(rinnovo che, oltretutto, non è stato neppure allegato da parte attrice), chiarendo inoltre che l'elaborato peritale aveva tenuto correttamente conto, espungendole, delle voci addebitate in assenza di valida pattuizione, come da incarico conferito.
Esposto quindi l'excursus legislativo che ha disciplinato la capitalizzazione degli interessi, il Tribunale richiamando i risultati della CTU, ha indicato in € 33.320,90 la somma degli addebiti illegittimi effettuati dalla banca nel corso del rapporto (di cui € 24.771,74 per commissioni e spese ed € 8.549,16 per differenze interessi debitori) e determinato il saldo a debito della correntista in € 245.794,18.
L'appello
La sentenza, notificata ad iniziativa della è stata tempestivamente impugnata AR
da entrambi gli originari opponenti che hanno sottoposto a censura i capi relativi alla quantificazione degli interessi passivi in misura superiore a quella legale, l'illegittimità degli addebiti per commissione messa a disposizione somme in assenza di previsione contrattuale e l'addebito di somme a titolo di interessi da capitalizzazione trimestrale per l'intera durata del rapporto (primo, secondo e terzo motivo di appello, nei quali è indicata la violazione dell'art. 117 -4° comma – TUB) con richiesta di revisione della decisione del primo giudice e rideterminazione del saldo effettivo del rapporto (quarto motivo); con dichiarazione che la segnalazione alla Centrale rischi era illegittima (quinto motivo) e, da ultimo, con accertamento della decadenza ex art. 1957 CC della banca all'azione nei confronti del fidejussore.
Ritengono gli appellanti che il Tribunale non abbia compiutamente verificato la documentazione in atti
(art. 116 cpc) e che, inoltre, non avrebbe correttamente interpretato le risultanze che da essa se ne traggono (art. 1362 CC), violando il disposto dell'art. 117 – 4° comma – TUB che sanziona con la nullità la mancata esposizione del tasso di interesse applicato al rapporto. Con riguardo, specificamente, al terzo motivo di gravame, gli appellanti evidenziano come l'illegittimità della capitalizzazione per l'intera durata del rapporto debba farsi discendere dalla mancata previsione della reciprocità nell'addebito ed
6 accredito di interessi, sul presupposto che, benchè formalmente previsto un tasso creditore, la sua entità (lo 0,012% annuo) sia talmente risibile da renderla di fatto inesistente.
Quali conseguenze dell'accoglimento di detti tre motivi, gli appellanti chiedono che la Corte provveda alla rideterminazione del saldo ed all'accertamento della illegittimità della segnalazione in Centrale rischi e, conclusivamente censurano il capo della sentenza che non ha sancito la decadenza della banca dall'azione nei confronti del fidejussore posto che l'istituto di credito, benchè abbia inviato la diffida in data 17.10.2019, ha agito giudizialmente solo con il deposito del ricorso monitorio, notificato al fidejussore il 9.7.2020, oltre il termine di cui all'art. 1957 CC. E ciò a prescindere dal fatto che il contratto sia qualificabile in termini di contratto autonomo di garanzia e non di fidejussione.
Costituendosi in giudizio la banca argomenta sui singoli motivi di gravame per contestarne la fondatezza, anche in relazione alle risultanze documentali che, conferma essere complete e correttamente valutate dal Tribunale.
In particolare l'appellata chiarisce che il rapporto è sempre stato regolato da norme dettagliate in materia di spese e commissioni (pur non condividendo la decisione del primo giudice con riguardo all'espunzione di parte di esse) e che, il mancato rinnovo del contratto di apertura di credito (rinnovo espressamente regolamentato e rimesso all'iniziativa della parte richiedente che nulla aveva a suo tempo fatto per ottenerne il rinnovo) aveva riportato in essere le condizioni del contratto di apertura del conto corrente non potendosi in alcuna maniera ipotizzare un “affidamento di fatto” anche in relazione al comportamento tenuto dalle parti, e dalla correntista in particolare, successivamente alla scadenza naturale del contratto di apertura di credito del 24.4.2010 (scadenza intervenuta con lo spirare del 4° trimestre 2011).
La condizionatamente all'eventuale accoglimento del sesto motivo di AR
impugnazione (decadenza dell'azione nei confronti del fidejussore ex art. 1957 CC), propone appello incidentale censurando la decisione del Tribunale di Asti laddove il primo giudice, pur dando atto della non coincidenza delle clausole asseritamente nulle rispetto a quelle contenute nello schema ABI sanzionato dalla Banca D'Italia, pur richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte, non tiene conto dell'assenza di prova “… in ordine a molteplici rigorosi presupposti, nonché con riferimento all'effettivo pregiudizio da essa controparte (asseritamente) subito: pregiudizio, la cui sussistenza si contesta, e non solo indimostrato dal sig. , ma neppure dedotto in giudizio…”. AR
7 La mera produzione del provvedimento della Banca D'Italia è infatti insufficiente e, nel caso in esame, “… la garanzia rilasciata dal è stata stipulata a distanza di anni da quel provvedimento, relativo a AR
una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005…”.
Motivi della decisione
Il complessivo impianto argomentativo a critica della sentenza impugnata, è articolato in alcuni motivi attraverso i quali parte appellante contesta (primo motivo) il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità, ex art. 117 TUB, dell'addebito di interessi passivi per la mancanza di valida pattuizione contrattuale;
il riconoscimento degli addebiti di somme a titolo di commissioni messa a disposizione fondi per assenza di idonea pattuizione (secondo motivo); il riconoscimento dell'illegittima capitalizzazione trimestrale, per l'intera durata del rapporto, degli interessi passivi, sul presupposto che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare una valutazione, in concreto, dell'esistenza della reciprocità indispensabile per il riconoscimento, a favore della banca, di interessi a debito (terzo motivo) e, accogliendo questi motivi, parte appellante chiede che sia rideterminato il saldo del conto e sia accertata l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi.
Con specifico ed ulteriore motivo, il fidejussore censura la decisione del primo giudice laddove pur avendo ritenuto la nullità delle clausole di cui ai numeri 2,6 ed 8 della fidejussione ha, per contro, accertato l'infondatezza dell'eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 CC (quinto motivo).
Ritiene la Corte che nessuno dei motivi di appello sia fondato.
Con il primo, l'appellante deduce l'assenza di pattuizione scritta del tasso debitore sul presupposto che l'originaria convenzione contenuta nel contratto di conto corrente sottoscritto il 30.3.2010 sarebbe stata definitivamente superata dagli accordi contenuti nel contratto di apertura di credito del 22.4.2010 scaduto, per decorrenza del termine (19 mesi) e per assenza di rinnovo.
L'allegazione dell'appellante in base alla quale il contratto di conto corrente, sostanzialmente, sarebbe stato “sostituito”, dal successivo di apertura di credito e, alla scadenza di quest'ultimo, non poteva considerarsi più vigente ed operante fra le parti, non convince.
A prescindere dalla diversa funzione delle due convenzioni, non emerge da alcun atto o documento che si sia verificata la risoluzione del contratto di conto corrente a seguito della stipula, oltrettutto a tempo determinato, del contratto di apertura di credito. E bene ha operato il CTU laddove, come correttamente ripreso dal Tribunale, ha applicato il tasso convenuto nel contratto di apertura di credito
(anche nelle sue variazioni convenzionalmente previste) per i numeri extra-fido, fino alla scadenza del
8 termine di vigenza del detto contratto, applicando, per il periodo successivo (a decorrere dal IV trimestre 2011), gli interessi debitori intra-fido al tasso di interesse comunicato negli estratti conto scalari, anche per il periodo successivo alla scadenza del termine dell'apertura di credito del 23 aprile
2010.
Lamenta poi parte appellante con il secondo motivo di gravame, che la domanda relativa all'illegittimo addebito di commissioni messa a disposizione fondi non sia stata accolta per il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto di apertura di credito anche se, in esso, era prevista la condizione che essa sarebbe stata pari allo 0%.
In realtà, se è vero che tale convenzione è contenuta nell'art. III del contratto è altrettanto vero che, al successivo art. XI è riservato alla banca il potere di modificare unilateralmente le condizioni economiche ed alla controparte di recedere dal rapporto. La conclusione cui è pervenuto il CTU sul punto è perciò corretta e correttamente il Tribunale vi ha fatto riferimento del decidere la controversia.
Non ha pregio neanche il terzo motivo con il quale è dedotta la mancanza, effettiva, di reciprocità quale conseguenza della inconsistenza del tasso creditore previsto (lo 0,012%).
La Corte ritiene che la reciprocità del periodo di calcolo degli interessi ai fini dell'anatocismo non richieda affatto che i tassi a favore della banca si equivalgano a quelli a favore del correntista, essendo i superiori tassi di interesse a favore della banca il compenso per la sua attività ed il rilievo che la previsione di un tasso attivo minimo di 0,012 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero.
Constatazione, ovvia che non necessita di motivazione (da ultimo: Cassazione, sez. 1^, 24.4.2024 n.
11014).
Sono assorbiti a questo punto, il quarto ed il quinto motivo di impugnazione.
Con il sesto motivo di appello, impugna il capo della sentenza che, in relazione alla AR
fidejussione dal medesimo sottoscritta, dopo aver ritenuta la nullità delle clausole nn. 2,6 ed 8 per violazione della normativa antitrust, ha però accertato l'inoperatività dell'art. 1957 CC perché la clausola di pagamento “a semplice richiesta” al garante sarebbe incompatibile con la necessità di agire nei confronti del debitore principale per mantenere la garanzia e la banca ha tempestivamente inviato al garante apposita diffida stragiudiziale.
Ritiene la Corte che, pur con argomento differente rispetto a quello esposto dal Tribunale, la doglianza non abbia fondamento.
9 Non può prescindersi nella valutazione di tale profilo, dalla constatazione che la fidejussione di cui si discute è stata sottoscritta il 6.8.2014 ed è quindi, oggettivamente, al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca D'Italia e dal quale è scaturito il provvedimento richiamato dall'attore (pagg. 21-22 dell'atto introduttivo in primo grado); provvedimento al quale viene ricondotta l'illegittimità della fidejussione.
Da ciò consegue la portata non presuntiva del provvedimento n. 55/2005 di Banca e la necessità, al fine di far accertare l'effettiva violazione delle norme di cui all'art. 2 della L. 287/1990, di una attività istruttoria efficace il cui onere, posto in capo a chi denuncia la violazione della normativa antitrust, è strumentale a dare prova dell'uniformità di applicazione delle clausole ritenute, se uniformemente applicate, limitative della concorrenza.
Il SI non ha dedotto alcunchè al fine di dar conto, eventualmente in via indiziaria, AR
dell'esistenza a monte, all'epoca della stipulazione, di una intesa anticoncorrenziale illecita perché oggetto di applicazione uniforme, fra banche, delle tre clausole censurate in precedenza, dalla Banca
D'Italia.
L'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale è elemento costitutivo della configurazione della fattispecie prevista dall'art. 2 della L. 287/1990 ed all'assenza di prova in merito ad essa, consegue il rigetto della domanda.
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, società
e SI , in applicazione del principio della soccombenza, non AR AR
essendovi motivi di compensazione nemmeno parziale.
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, a favore dell'appellata, € 2.195,00 per la fase di studio,
€ 1.276,00 per la fase introduttiva ed € 3.649,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 7.120,00 oltre il rimborso forfetario, l'IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
10
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società in persona del legale rappresentante e dal SI avverso la AR AR
sentenza del Tribunale di Asti 567/2022 pubblicata il 20.7.2022 nei confronti della AR
, in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa,
[...]
-rigetta l'appello;
-condanna la società in persona del legale rappresentante ed il SI AR _1
, in solido, al rimborso delle spese processuali del grado a favore della
[...] AR
, liquidandole in complessivi € 7.120,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
[...]
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
11
1^ Sezione Civile
\
R.G. N. 1222/2022
CRON.
REP.CV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott. Corrado CROCI CONSIGLIERE Oggetto:
Contratti bancari
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in sede di appello da
in persona del legale rappresentante, con sede in San Damiano D'Asti, P.IVA AR
ed il SI nato a [...] il [...], ivi residente, cod. fisc. P.IVA_1 AR
in qualità di garante fideiussore della entrambi rappresentati e difesi C.F._1 AR
in forza di procure speciali entrambe in data 18.9.2020 dall'avv. Riccardo Bistolfi, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Acqui Terme, via Giuseppe Mazzini n. 31, -Parti appellanti - contro
, in persona del legale rappresentante, con sede in Asti , cod. fisc. AR
e P.IVA , rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, notaio P.IVA_2 P.IVA_3
del 7.12.2012, in atti, dagli avv.ti Francesca Marinetti e Riccardo Marinetti, presso il Persona_1
cui stiudio in Asti Corso Dante n. 16 è elettivamente domiciliata,
- Parte appellata ed appellante incidentale condizionata –
Udienza Collegiale di p.c. del 16.4.2024.
Conclusioni delle parti
Per parti appellanti:
“contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza numero 567/2022, pubblicata in data 20 luglio
2022 dal Tribunale di Asti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino: in via principale e nel merito, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità ex art. 117 TUB, ovvero
1 ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura superiore a quelli legali, in quanto mai pattuiti contrattualmente;
sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare illegittimi gli addebiti eseguiti dalla sul conto corrente numero 28040 a titolo di AR
commissione di messa a disposizione fondi nei diciannove mesi di vigenza del contratto di apertura di credito;
sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, accertare e dichiarare la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'illegittimità delle somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per il periodo a far data dall'accensione del rapporto di conto corrente numero 28040 e fino al 31 dicembre 2013; sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, determinare il saldo effettivo del conto corrente numero 28040 ricalcolando il medesimo per tutta la durata con interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117 TUB senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, espungendo le commissioni di messa a disposizione fondi e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare, buon ultimo ex art.2033 cod. civ., la in persona AR
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 121.269,73, ovvero negli importi maggiori ovvero minori diversamente emergenti ad esito dell'istruttoria, da maggiorarsi con gli interessi legali moratori a decorrere dalla domanda al saldo effettivo, da compensarsi eventualmente con il debito residuo;
sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” del nominativo della alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e, per l'effetto, dichiarare tenuta e AR
condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a AR
procedere a quanto necessario all'immediata cancellazione del nominativo della società istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva, nonché al risarcimento dei danni che si chiede vengano liquidati in una somma non inferiore al doppio dell'importo illegittimamente segnalato (pari ad euro 242.539,46 = 121.269,73 x 2), ovvero ed in ogni caso, in via equitativa dal Giudice, ma che, in ogni caso, dovrà tener conto dei seguenti tre criteri: 1) la gravità della colpa della banca segnalante;
2) la durata della segnalazione;
3) l'ammontare del debito erroneamente segnalato;
sempre in via principale e nel merito, in accoglimento del sesto motivo di impugnazione, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria dalla banca, in quanto decaduta dalla possibilità di far valere le sue pretese nei confronti del SI;
in ogni AR
2 caso, con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge.”
Per parte appellata ed appellante incidentale condizionata:
“Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione. Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
Nel merito, in via principale, respingere l'appello e le domande ex adverso proposte siccome inammissibili ed infondate, confermando la pronuncia oggetto di gravame. Nel merito, in via subordinata, - in ipotesi di accoglimento, anche parziale, del primo e/o secondo e/o terzo e/o quarto
e/o quinto motivo di appello avversario, ridurre le richieste di parte appellante nella misura ritenuta di
Giustizia e compensare l'eventuale debito/credito tra le parti, con condanna della e AR
del sig. quale garante, in solido tra di loro e per le causali e titoli di giudizio, a AR
corrispondere alla quanto residuerà a suo favore, operata la AR
compensazione; in ipotesi di accoglimento del sesto motivo di gravame avversario, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla ed in riforma del capo AR
della pronuncia del Tribunale di Asti n. 567/2022 rg. N.ro 1072/2022 rep. del 20/07/2022 impugnato, accertare e dichiarare la validità ed efficacia delle clausole sub. 2, 6, 8 della garanzia personale rilasciata dal sig. in data 06/08/2014 e per cui è giudizio, con ogni conseguenziale statuizione di AR
legge. In ogni caso, con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con tempestivo atto di citazione, la società ed il SI , avevano AR AR
proposto opposizione al decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) del Tribunale di Asti n.
628/2020, emesso il 23.6.2020, notificato ad entrambi il 9.7.2020, su iniziativa della AR
Con detto provvedimento era stato ingiunto, alla società quale debitrice principale ed al SI
[...]
in qualità di fidejussore, il pagamento della somma di € 279.115,08 oltre interessi al AR
tasso convenzionale del 13% dal 15.2.2020 al saldo, quale debito rinveniente dall'esposizione del conto corrente n. 28040 aperto il 22.4.2010 e sul quale era confluita la somma di cui al contratto di apertura di credito del 23.4.2010 per € 250.000,00 di capitale.
Quanto al SI , la banca ricorrente aveva chiesto l'emissione dell'ingiunzione anche AR
a suo carico sulla base della fidejussione omnibus rilasciata in data 6.8.2014 fino alla concorrenza di €
670.000,00.
3 Gli opponenti avevano lamentato: la nullità ex artt. 1322 e 1419 CC della fidejussione e, con riguardo a quest'ultima, anche l'intervenuta decadenza ex art. 1957 CC della banca garantita, a procedere nei confronti del fidejussore;
era stata eccepita anche la nullità ex artt. 1325 e 1418 CC del contratto di apertura di credito per difetto di causa (allegando che si trattasse di mutuo di scopo il cui obiettivo sarebbe stato quello del ripianamento di debiti pregressi della società nei confronti della banca); era stata eccepita la nullità ex art. 117 TUB per avere la banca applicato interessi a tasso ultralegale in assenza di valida pattuizione, era stata contestata l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi per l'intera durata del rapporto ed anche il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri.
Con l'accoglimento delle domande, parte opponente aveva anche chiesto che il Tribunale di Asti accertasse l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi effettuata dalla AR
Con la costituzione nel giudizio, la banca convenuta aveva affermato la regolarità e la rispondenza a legge dei documenti contrattuali, aveva confermato di aver sempre applicato nel corso del rapporto le convenzioni sottoscritte e per contro, aveva eccepito la genericità delle allegazioni, anche in fatto, di parte attrice rilevando come oggetto della domanda di ingiunzione era solo ed esclusivamente il rapporto di conto corrente (al quale aveva avuto accesso l'apertura di credito per € 250 mila) e non anche altri rapporti ai quali l'opponente aveva fatto riferimento. La convenuta si era opposta inoltre alla sospensione della provvisoria esecuzione sia per l'assenza di presupposti giuridici sia per le peculiari condizioni della società debitrice, già destinataria di altre e consistenti richieste di pagamento (aveva richiamato un pignoramento con essa banca in qualità di terza pignorata).
La aveva infine contestato, ed in ogni caso, anche la correttezza delle somme AR
come quantificate da parte attrice.
Il Tribunale, accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, aveva invitato le parti a provvedervi assegnando il relativo termine per l'adempimento, risultato comunque negativo.
La causa è stata quindi istruita oltre che con produzioni documentali anche con una CTU (che non ha ricompreso il quesito relativo all'accertamento della lamentata usura per le insufficienti allegazioni sul punto) all'esito della quale il Tribunale di Asti ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato gli opponenti a pagare alla banca convenuta la complessiva somma di € 245.794,18 oltre interessi dalla domanda al saldo, al tasso convenzionale, ha posto a carico di parte attrice le spese di lite, che ha liquidate in € 11.954,45, ha compensato fra entrambe le parti le spese di CTU ed ha rigettato ogni altra domanda.
4 Il primo giudice ha chiarito che l'eccezione di nullità della fidejussione rilasciata da per AR
la asserita violazione della normativa anticoncorrenziale (perché il contratto sottoscritto riproduce pedissequamente le clausole (artt. 2,6 ed 8) del modello ABI sanzionato dalla Banca D'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005) non si estende all'intero contratto sia in virtù del principio di conservazione degli atti ex art. 1419 CC ed anche in assenza di ulteriori argomenti che dimostrino che le parti, in assenza delle clausole viziate, non avrebbero comunque concluso il contratto.
Evidenzia il Tribunale che, oltretutto, “… l'espunzione delle clausole dal contratto determina un evidente miglioramento della sua posizione contrattuale, mentre, dal punto di vista dell'istituto di credito (che comunque nulla ha allegato sul punto) risulta migliore dell'assenza di qualsivoglia garanzia …”.
Il primo giudice ha quindi accertato la nullità delle sole clausole riproducenti quelle sanzionate dalla
Banca D'Italia; non ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 1322 CC e, escludendo la qualità di consumatore di (“… è evidente come nel rilasciare la garanzia abbia AR AR
agito quale professionista tenuto conto che il soggetto in favore del quale si è impegnato era l'omonima società di cui era socio e amministratore…”), richiamati consolidati principi di legittimità, ha confermato la non applicabilità dell'art. 1957 CC stante la previsione di cui all'art. 7 del contratto di fidejussione che prevede l'obbligo del garante di pagamento “a semplice richiesta scritta” della banca creditrice “… a prescindere dalla qualificazione della garanzia in termini di fideiussione o contratto autonomo di garanzia, merita condivisione quanto osservato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent. 26-09-
2017, n. 22346 e Cass. civ. Sez. III Sent., 21/05/2008, n. 13078) in ordine alla incompatibilità tra la necessarietà della richiesta di pagamento giudiziale prescritta dall'articolo 1957 c.c. secondo la sua tradizionale interpretazione e l'inserimento nel negozio di garanzia di una clausola di pagamento a semplice richiesta scritta …”)”.
Il Tribunale di Asti ha inoltre escluso la fondatezza della censura rivolta da parte attrice alla validità del contratto di apertura di credito che, a suo dire, non sarebbe stato un contratto il cui fine era quello di far ottenere liquidità alla società richiedente ma, al contrario, lo strumento per trasformare un credito chirografario in un credito assistito da garanzia ipotecaria. Ha infatti rilevato il giudicante che, intanto, la somma resa disponibile, e della quale la contraente ha avuto immediata disponibilità, era ben superiore al debito esistente;
quindi, che non sono stati allegati elementi utili alla configurazione della fattispecie del mutuo di scopo come affermato.
5 Nel dettaglio delle censure relative ai presunti inadempimenti contrattuali della convenuta, il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza di quelle relative alla richiesta di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117
TUB per assenza di valida convenzione scritta (“… l'indicazione scritta della misura del tasso in questione risulta prevista nel contratto di conto corrente in riferimento al caso di prelievo oltre il limite (non più sussistente dalla scadenza del contratto di apertura di credito) del fido…”) e ciò per il mancato rinnovo, nelle forme di cui all'art. 2 del contratto di apertura di credito del 23.4.2010, di detta convenzione
(rinnovo che, oltretutto, non è stato neppure allegato da parte attrice), chiarendo inoltre che l'elaborato peritale aveva tenuto correttamente conto, espungendole, delle voci addebitate in assenza di valida pattuizione, come da incarico conferito.
Esposto quindi l'excursus legislativo che ha disciplinato la capitalizzazione degli interessi, il Tribunale richiamando i risultati della CTU, ha indicato in € 33.320,90 la somma degli addebiti illegittimi effettuati dalla banca nel corso del rapporto (di cui € 24.771,74 per commissioni e spese ed € 8.549,16 per differenze interessi debitori) e determinato il saldo a debito della correntista in € 245.794,18.
L'appello
La sentenza, notificata ad iniziativa della è stata tempestivamente impugnata AR
da entrambi gli originari opponenti che hanno sottoposto a censura i capi relativi alla quantificazione degli interessi passivi in misura superiore a quella legale, l'illegittimità degli addebiti per commissione messa a disposizione somme in assenza di previsione contrattuale e l'addebito di somme a titolo di interessi da capitalizzazione trimestrale per l'intera durata del rapporto (primo, secondo e terzo motivo di appello, nei quali è indicata la violazione dell'art. 117 -4° comma – TUB) con richiesta di revisione della decisione del primo giudice e rideterminazione del saldo effettivo del rapporto (quarto motivo); con dichiarazione che la segnalazione alla Centrale rischi era illegittima (quinto motivo) e, da ultimo, con accertamento della decadenza ex art. 1957 CC della banca all'azione nei confronti del fidejussore.
Ritengono gli appellanti che il Tribunale non abbia compiutamente verificato la documentazione in atti
(art. 116 cpc) e che, inoltre, non avrebbe correttamente interpretato le risultanze che da essa se ne traggono (art. 1362 CC), violando il disposto dell'art. 117 – 4° comma – TUB che sanziona con la nullità la mancata esposizione del tasso di interesse applicato al rapporto. Con riguardo, specificamente, al terzo motivo di gravame, gli appellanti evidenziano come l'illegittimità della capitalizzazione per l'intera durata del rapporto debba farsi discendere dalla mancata previsione della reciprocità nell'addebito ed
6 accredito di interessi, sul presupposto che, benchè formalmente previsto un tasso creditore, la sua entità (lo 0,012% annuo) sia talmente risibile da renderla di fatto inesistente.
Quali conseguenze dell'accoglimento di detti tre motivi, gli appellanti chiedono che la Corte provveda alla rideterminazione del saldo ed all'accertamento della illegittimità della segnalazione in Centrale rischi e, conclusivamente censurano il capo della sentenza che non ha sancito la decadenza della banca dall'azione nei confronti del fidejussore posto che l'istituto di credito, benchè abbia inviato la diffida in data 17.10.2019, ha agito giudizialmente solo con il deposito del ricorso monitorio, notificato al fidejussore il 9.7.2020, oltre il termine di cui all'art. 1957 CC. E ciò a prescindere dal fatto che il contratto sia qualificabile in termini di contratto autonomo di garanzia e non di fidejussione.
Costituendosi in giudizio la banca argomenta sui singoli motivi di gravame per contestarne la fondatezza, anche in relazione alle risultanze documentali che, conferma essere complete e correttamente valutate dal Tribunale.
In particolare l'appellata chiarisce che il rapporto è sempre stato regolato da norme dettagliate in materia di spese e commissioni (pur non condividendo la decisione del primo giudice con riguardo all'espunzione di parte di esse) e che, il mancato rinnovo del contratto di apertura di credito (rinnovo espressamente regolamentato e rimesso all'iniziativa della parte richiedente che nulla aveva a suo tempo fatto per ottenerne il rinnovo) aveva riportato in essere le condizioni del contratto di apertura del conto corrente non potendosi in alcuna maniera ipotizzare un “affidamento di fatto” anche in relazione al comportamento tenuto dalle parti, e dalla correntista in particolare, successivamente alla scadenza naturale del contratto di apertura di credito del 24.4.2010 (scadenza intervenuta con lo spirare del 4° trimestre 2011).
La condizionatamente all'eventuale accoglimento del sesto motivo di AR
impugnazione (decadenza dell'azione nei confronti del fidejussore ex art. 1957 CC), propone appello incidentale censurando la decisione del Tribunale di Asti laddove il primo giudice, pur dando atto della non coincidenza delle clausole asseritamente nulle rispetto a quelle contenute nello schema ABI sanzionato dalla Banca D'Italia, pur richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte, non tiene conto dell'assenza di prova “… in ordine a molteplici rigorosi presupposti, nonché con riferimento all'effettivo pregiudizio da essa controparte (asseritamente) subito: pregiudizio, la cui sussistenza si contesta, e non solo indimostrato dal sig. , ma neppure dedotto in giudizio…”. AR
7 La mera produzione del provvedimento della Banca D'Italia è infatti insufficiente e, nel caso in esame, “… la garanzia rilasciata dal è stata stipulata a distanza di anni da quel provvedimento, relativo a AR
una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005…”.
Motivi della decisione
Il complessivo impianto argomentativo a critica della sentenza impugnata, è articolato in alcuni motivi attraverso i quali parte appellante contesta (primo motivo) il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità, ex art. 117 TUB, dell'addebito di interessi passivi per la mancanza di valida pattuizione contrattuale;
il riconoscimento degli addebiti di somme a titolo di commissioni messa a disposizione fondi per assenza di idonea pattuizione (secondo motivo); il riconoscimento dell'illegittima capitalizzazione trimestrale, per l'intera durata del rapporto, degli interessi passivi, sul presupposto che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare una valutazione, in concreto, dell'esistenza della reciprocità indispensabile per il riconoscimento, a favore della banca, di interessi a debito (terzo motivo) e, accogliendo questi motivi, parte appellante chiede che sia rideterminato il saldo del conto e sia accertata l'illegittimità della segnalazione in centrale rischi.
Con specifico ed ulteriore motivo, il fidejussore censura la decisione del primo giudice laddove pur avendo ritenuto la nullità delle clausole di cui ai numeri 2,6 ed 8 della fidejussione ha, per contro, accertato l'infondatezza dell'eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 CC (quinto motivo).
Ritiene la Corte che nessuno dei motivi di appello sia fondato.
Con il primo, l'appellante deduce l'assenza di pattuizione scritta del tasso debitore sul presupposto che l'originaria convenzione contenuta nel contratto di conto corrente sottoscritto il 30.3.2010 sarebbe stata definitivamente superata dagli accordi contenuti nel contratto di apertura di credito del 22.4.2010 scaduto, per decorrenza del termine (19 mesi) e per assenza di rinnovo.
L'allegazione dell'appellante in base alla quale il contratto di conto corrente, sostanzialmente, sarebbe stato “sostituito”, dal successivo di apertura di credito e, alla scadenza di quest'ultimo, non poteva considerarsi più vigente ed operante fra le parti, non convince.
A prescindere dalla diversa funzione delle due convenzioni, non emerge da alcun atto o documento che si sia verificata la risoluzione del contratto di conto corrente a seguito della stipula, oltrettutto a tempo determinato, del contratto di apertura di credito. E bene ha operato il CTU laddove, come correttamente ripreso dal Tribunale, ha applicato il tasso convenuto nel contratto di apertura di credito
(anche nelle sue variazioni convenzionalmente previste) per i numeri extra-fido, fino alla scadenza del
8 termine di vigenza del detto contratto, applicando, per il periodo successivo (a decorrere dal IV trimestre 2011), gli interessi debitori intra-fido al tasso di interesse comunicato negli estratti conto scalari, anche per il periodo successivo alla scadenza del termine dell'apertura di credito del 23 aprile
2010.
Lamenta poi parte appellante con il secondo motivo di gravame, che la domanda relativa all'illegittimo addebito di commissioni messa a disposizione fondi non sia stata accolta per il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto di apertura di credito anche se, in esso, era prevista la condizione che essa sarebbe stata pari allo 0%.
In realtà, se è vero che tale convenzione è contenuta nell'art. III del contratto è altrettanto vero che, al successivo art. XI è riservato alla banca il potere di modificare unilateralmente le condizioni economiche ed alla controparte di recedere dal rapporto. La conclusione cui è pervenuto il CTU sul punto è perciò corretta e correttamente il Tribunale vi ha fatto riferimento del decidere la controversia.
Non ha pregio neanche il terzo motivo con il quale è dedotta la mancanza, effettiva, di reciprocità quale conseguenza della inconsistenza del tasso creditore previsto (lo 0,012%).
La Corte ritiene che la reciprocità del periodo di calcolo degli interessi ai fini dell'anatocismo non richieda affatto che i tassi a favore della banca si equivalgano a quelli a favore del correntista, essendo i superiori tassi di interesse a favore della banca il compenso per la sua attività ed il rilievo che la previsione di un tasso attivo minimo di 0,012 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero.
Constatazione, ovvia che non necessita di motivazione (da ultimo: Cassazione, sez. 1^, 24.4.2024 n.
11014).
Sono assorbiti a questo punto, il quarto ed il quinto motivo di impugnazione.
Con il sesto motivo di appello, impugna il capo della sentenza che, in relazione alla AR
fidejussione dal medesimo sottoscritta, dopo aver ritenuta la nullità delle clausole nn. 2,6 ed 8 per violazione della normativa antitrust, ha però accertato l'inoperatività dell'art. 1957 CC perché la clausola di pagamento “a semplice richiesta” al garante sarebbe incompatibile con la necessità di agire nei confronti del debitore principale per mantenere la garanzia e la banca ha tempestivamente inviato al garante apposita diffida stragiudiziale.
Ritiene la Corte che, pur con argomento differente rispetto a quello esposto dal Tribunale, la doglianza non abbia fondamento.
9 Non può prescindersi nella valutazione di tale profilo, dalla constatazione che la fidejussione di cui si discute è stata sottoscritta il 6.8.2014 ed è quindi, oggettivamente, al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca D'Italia e dal quale è scaturito il provvedimento richiamato dall'attore (pagg. 21-22 dell'atto introduttivo in primo grado); provvedimento al quale viene ricondotta l'illegittimità della fidejussione.
Da ciò consegue la portata non presuntiva del provvedimento n. 55/2005 di Banca e la necessità, al fine di far accertare l'effettiva violazione delle norme di cui all'art. 2 della L. 287/1990, di una attività istruttoria efficace il cui onere, posto in capo a chi denuncia la violazione della normativa antitrust, è strumentale a dare prova dell'uniformità di applicazione delle clausole ritenute, se uniformemente applicate, limitative della concorrenza.
Il SI non ha dedotto alcunchè al fine di dar conto, eventualmente in via indiziaria, AR
dell'esistenza a monte, all'epoca della stipulazione, di una intesa anticoncorrenziale illecita perché oggetto di applicazione uniforme, fra banche, delle tre clausole censurate in precedenza, dalla Banca
D'Italia.
L'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale è elemento costitutivo della configurazione della fattispecie prevista dall'art. 2 della L. 287/1990 ed all'assenza di prova in merito ad essa, consegue il rigetto della domanda.
Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio si pongono a carico della parte appellante, società
e SI , in applicazione del principio della soccombenza, non AR AR
essendovi motivi di compensazione nemmeno parziale.
La liquidazione si effettua secondo le indicazioni desumibili dalla normativa attualmente vigente, tenuto conto dell'attività concretamente svolta in appello, del valore effettivo e della difficoltà della controversia, evidenziandosi che la complessità giuridica della situazione giustifica il riferimento ai valori minimi dello scaglione applicabile.
Si riconoscono pertanto per il presente grado, a favore dell'appellata, € 2.195,00 per la fase di studio,
€ 1.276,00 per la fase introduttiva ed € 3.649,00 per la fase decisionale, e così per l'importo complessivo di € 7.120,00 oltre il rimborso forfetario, l'IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato versato, ex art.13 DPR n.115/2002, considerata l'infondatezza dell'appello.
10
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società in persona del legale rappresentante e dal SI avverso la AR AR
sentenza del Tribunale di Asti 567/2022 pubblicata il 20.7.2022 nei confronti della AR
, in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa,
[...]
-rigetta l'appello;
-condanna la società in persona del legale rappresentante ed il SI AR _1
, in solido, al rimborso delle spese processuali del grado a favore della
[...] AR
, liquidandole in complessivi € 7.120,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
[...]
-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore La Presidente dott.ssa Maria Cristina Faedda dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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