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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/09/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1278/2024, promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CORNACCHIA CLAUDIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
14/04/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. e dall'Avv. PRIVITERA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 7 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 16/09/2024,
11/02/2025, 19/02/20025).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 09/04/2025, come segue:
Per parte ricorrente : “NEL MERITO: che vengano accolte le seguenti Pt_1
CONCLUSIONI
1. Che pronunci la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di letto, tetto e mensa;
Per_ Per_
2. Che affidi i figli minori , , e , esclusivamente Per_1 Per_3 Per_4 alla madre, con collocamento presso la residenza della stessa;
3. Che il diritto di visita del padre ai minori venga regolamentato in modo tale che questi possa tenere con sé i figli solo dalle ore 10.00 alle ore 20.00 della domenica,
a fine settimana alternati, senza pernottamenti, in tutti i periodi dell'anno, vacanze comprese, ciò in quanto questi non dispone di un'abitazione stabile e idonea ad accogliere i cinque figli minori, solo previa valutazione positiva delle effettive capacità genitoriali del padre stesso;
4. Che imponga al marito di versare alla moglie un assegno mensile dell'importo che verrà ritenuto di giustizia e, comunque, non inferiore ad € 1.000,00, a titolo di concorso al mantenimento dei figli cinque minori, mediante bonifico bancario o ricarica di carta ricaricabile, entro il giorno 5 del mese, oltre all'assegno unico percepito dallo stesso, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da Linee
Guida in uso presso il Tribunale di Varese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
5. Che ponga a carico del marito un assegno di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della moglie, da versare alla stessa, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 del mese, fino a quando questa non avrà reperito un'attività lavorativa e, comunque, per il tempo massimo di dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Varese. Che, inoltre,
pagina 2 di 7 preveda che il marito versi alla moglie l'importo eventualmente da questi percepito
a titolo di assegno unico per la stessa;
6. Che stabilisca che i coniugi si diano reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per loro e per i figli minori;
7. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria: la difesa di parte ricorrente chiede che: il Tribunale voglia ordinare al convenuto di produrre ed esibire copia dei movimenti bancari e le buste paga degli ultimi tre anni;
voglia il Tribunale adito incaricare i Servizi Sociali territorialmente competente di relazionare circa le condizioni sociali del nucleo familiare ed i rapporti del convenuto con la prole, al fine di verificarne le effettive capacità genitoriali. ”;
Per parte resistente “Si chiede che CP_1
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istaza, eccezione e difesa, voglia
In via principale: dichiarare la cessazione della materia del contendere essendo stata pronunciata la sentenza irrevocabile di divorzio tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
ttrascritta dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luino;
Parte_1
In via subordinata: Pers Per_
- affidare i minori , , e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_3 Per_4 collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
- stabilire a carico del Sig. un assegno mensile a titolo di contributo per i minori CP_1 pari ad € 100,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo in uso presso Codesto Tribunale;
- Disporre che il padre possa vedere liberamente i figli, revocando l'incarico ai Servizi
Sociali, di norma tutte le domeniche dalle 9,00 alle 18,00;
- Rigettare la richiesta della ricorrente di contribuzione al suo mantenimento da parte del resistente.
Si producono: 1) procura;
2) sentenza di divorzio;
3) ricevute di pagamento;
4) nuovo codice del diritto di famiglia 5) attestazione di Per_8 Persona_9
pagina 3 di 7 disoccupazione; 6) ricevute bonifici mantenimento figli;
7) contratto di locazione;
8) revoca mandato.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024 la parte ricorrente sig.ra Parte_2 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale nei
[...] confronti della parte resistente sig. , in relazione al matrimonio Controparte_1 contratto in ZEMAMRA (MAROCCO) in data 04/01/2010, come da relativo Atto di
Matrimonio , trascritto in Italia presso il Comune di Luino (VA), al n. 14, parte Per_8
II, serie C, dell'anno 2023; da tale unione sono nati 5 figli: in data Persona_10
06.05.2013, in data 22.10.2014, in data 05.08.2016, Persona_11 Persona_12
in data 23.11.20 18 e , in data 19.11.2019. Persona_13 Persona_14
La parte ricorrente ha chiesto, quali condizioni di separazione, l'affido esclusivo della prole a sé, con collocamento prevalente presso di sé, con diritto di frequentazione paterna a domeniche alterne, dalle 10.00 alle 20.00, senza pernotti neppure durante le vacanze;
contributo economico paterno per € 1.000,00 complessivi mensili per i 5 figli, oltre al 505 delle spese straordinarie, oltre ad € 250,00 mensili di mantenimento per la moglie,; autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per la prole;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che la famiglia abita in Luino in immobile di proprietà del marito, ma soggetto a esecuzione immobiliare forzata a causa del mancato pagamento dei ratei di mutuo;
che la ricorrente è inoccupata, dedita alla famiglia, svolgendo lavori domestici occasionali presso altre famiglie;
che la stessa percepisce il 50% del complessivo A.U.U. spettante pe ri figli;
che il marito è autista in Milano, sconosciuto il salario, ma quantificabile in circa .€ 20.00,00 annui come da ultima dichiaraizone Isee depositata;
che la ricorrente vive in condizione di povertà, con aiuti dei servizi sociali territoriali.
pagina 4 di 7 Attivato il contraddittorio, depositata dalla ricorrente la memoria ex art. 473bis.17 n.
1 c.p.c., si è costituito tardivamente in data 06/11/2024 per l'udienza 06/11/2024 il resistente , aderendo alla separazione personale e domandando Controparte_1 però l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre e contribuzione economica paterna per complessivi € 200,00 mensili per i 5 figli, oltre al
50% delle spese straordinarie;
ha domandato altresì che, al momento del suo reperimento di una soluzione abitativa, i figli siano collocati prevalentemente presso di lui.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza 14/01/2025.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
In data 19/02/2025 è pervenuta memoria del P.M., con aggiornamento in ordine ai procedimenti penali pendenti, indicando che gli stessi sono stati archiviati o sarebbe stata presentata istanza in tal senso, nelle more della valutazione del GIP.
Con comparsa di nuovo difensore 04/04/2025, il resistente ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla separazione personale, allegando e documentando che le parti sono già divorziate con sentenza marocchina.
Acquisita la prima relazione del Servizio Sociale, alla successiva udienza
09/04/2025, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa in ordine all'eccezione pregiudiziale sollevata.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
1) L'eccezione
L'eccezione svolta da parte convenuta è fondata e deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla separazione personale delle parti, essendo le stesse già divorziate in Marocco.
pagina 5 di 7 È infatti documentale (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore) che fra le parti, entrambe cittadine marocchine, è stata pronunciata sentenza n.
298 del 24/12/2024, di divorzio.
Ed invero, la stessa risulta correttamente e congruamente esitata, riconoscibile in
Italia a norma dell'art. 64 della legge n. 218/1995, possedendo tutti i presupposti di legge: correttamente il giudice marocchino ha conosciuto della controversia divorzile diretta, in quanto entrambi i coniugi sono cittadini il contraddittorio è stato correttamente Per_8 instaurato, tanto che la moglie si è anche costituita in giudizio, difendendosi tramite un avvocato nominato;
è passata in giudicato;
non vi sono fra le parti contrarie pronunce italiane e non pende un processo in Italia, precedentemente instaurato avente ad oggetto le medesime questioni. Invero su tale ultimo punto è appena il caso di rimarcare la differenza di oggetto d e di accertamento fra la presente causa di separazione e quella di divorzio, di talché il presente giudizio, pur precedentemente instaurato, non è ostativo alla riconoscibilità della sentenza divorzile successivamente intervenuta.
Infine, il contenuto della sentenza marocchina non è contrario all'ordine pubblico.
La ricorrenza cumulativa dei requisiti di legge rende la pronuncia riconoscibile, e le parti devono quindi intendersi divorziate anche in Italia (come peraltro attesta, ad abundantiam, anche la già intervenuta trascrizione del divorzio presso i competenti uffici dello Stato Civile del Comune di Luino (VA), atto n. 6, parte II, serie C dell'anno 2025 – cfr. doc. esibito e depositato 09/04/2025).
Poiché il divorzio è intervenuto in corso di causa, la separazione non sarà dichiarata inammissibile (cosa che accadrebbe laddove difettassero i requisiti ad origine), bensì deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della sopravvenienza intervenuta.
Ogni ulteriore questione, domandata quale condizione della separazione personale, risulta dunque assorbita dalla precedente statuizione.
Poiché risultano interessati 5 figli minorenni della coppia, ritiene il Collegio di segnalare la posizione degli stessi alla competente Procura della Repubblica presso il pagina 6 di 7 tribunale pe ri Minorenni, per ogni valutazione di competenza ed eventuale prosecuzione degli interventi del Servizio Sociale disposti.
2) Le spese di lite
La natura della controversia e il particolare esito della lite, conseguente ad attivazione di procedimento marocchino divorzile successivamente alla notifica del presente giudizio di separazione personale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine alla separazione personale delle parti, risultando le stesse già divorziate;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali incaricati, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per ogni valutazione di competenza ed eventuale prosecuzione degli interventi del Servizio Sociale disposti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 05/06/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1278/2024, promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CORNACCHIA CLAUDIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
14/04/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. e dall'Avv. PRIVITERA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 7 Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 16/09/2024,
11/02/2025, 19/02/20025).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 09/04/2025, come segue:
Per parte ricorrente : “NEL MERITO: che vengano accolte le seguenti Pt_1
CONCLUSIONI
1. Che pronunci la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di letto, tetto e mensa;
Per_ Per_
2. Che affidi i figli minori , , e , esclusivamente Per_1 Per_3 Per_4 alla madre, con collocamento presso la residenza della stessa;
3. Che il diritto di visita del padre ai minori venga regolamentato in modo tale che questi possa tenere con sé i figli solo dalle ore 10.00 alle ore 20.00 della domenica,
a fine settimana alternati, senza pernottamenti, in tutti i periodi dell'anno, vacanze comprese, ciò in quanto questi non dispone di un'abitazione stabile e idonea ad accogliere i cinque figli minori, solo previa valutazione positiva delle effettive capacità genitoriali del padre stesso;
4. Che imponga al marito di versare alla moglie un assegno mensile dell'importo che verrà ritenuto di giustizia e, comunque, non inferiore ad € 1.000,00, a titolo di concorso al mantenimento dei figli cinque minori, mediante bonifico bancario o ricarica di carta ricaricabile, entro il giorno 5 del mese, oltre all'assegno unico percepito dallo stesso, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da Linee
Guida in uso presso il Tribunale di Varese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
5. Che ponga a carico del marito un assegno di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della moglie, da versare alla stessa, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 del mese, fino a quando questa non avrà reperito un'attività lavorativa e, comunque, per il tempo massimo di dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Varese. Che, inoltre,
pagina 2 di 7 preveda che il marito versi alla moglie l'importo eventualmente da questi percepito
a titolo di assegno unico per la stessa;
6. Che stabilisca che i coniugi si diano reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per loro e per i figli minori;
7. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria: la difesa di parte ricorrente chiede che: il Tribunale voglia ordinare al convenuto di produrre ed esibire copia dei movimenti bancari e le buste paga degli ultimi tre anni;
voglia il Tribunale adito incaricare i Servizi Sociali territorialmente competente di relazionare circa le condizioni sociali del nucleo familiare ed i rapporti del convenuto con la prole, al fine di verificarne le effettive capacità genitoriali. ”;
Per parte resistente “Si chiede che CP_1
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istaza, eccezione e difesa, voglia
In via principale: dichiarare la cessazione della materia del contendere essendo stata pronunciata la sentenza irrevocabile di divorzio tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
ttrascritta dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luino;
Parte_1
In via subordinata: Pers Per_
- affidare i minori , , e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_3 Per_4 collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
- stabilire a carico del Sig. un assegno mensile a titolo di contributo per i minori CP_1 pari ad € 100,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo in uso presso Codesto Tribunale;
- Disporre che il padre possa vedere liberamente i figli, revocando l'incarico ai Servizi
Sociali, di norma tutte le domeniche dalle 9,00 alle 18,00;
- Rigettare la richiesta della ricorrente di contribuzione al suo mantenimento da parte del resistente.
Si producono: 1) procura;
2) sentenza di divorzio;
3) ricevute di pagamento;
4) nuovo codice del diritto di famiglia 5) attestazione di Per_8 Persona_9
pagina 3 di 7 disoccupazione; 6) ricevute bonifici mantenimento figli;
7) contratto di locazione;
8) revoca mandato.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024 la parte ricorrente sig.ra Parte_2 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale nei
[...] confronti della parte resistente sig. , in relazione al matrimonio Controparte_1 contratto in ZEMAMRA (MAROCCO) in data 04/01/2010, come da relativo Atto di
Matrimonio , trascritto in Italia presso il Comune di Luino (VA), al n. 14, parte Per_8
II, serie C, dell'anno 2023; da tale unione sono nati 5 figli: in data Persona_10
06.05.2013, in data 22.10.2014, in data 05.08.2016, Persona_11 Persona_12
in data 23.11.20 18 e , in data 19.11.2019. Persona_13 Persona_14
La parte ricorrente ha chiesto, quali condizioni di separazione, l'affido esclusivo della prole a sé, con collocamento prevalente presso di sé, con diritto di frequentazione paterna a domeniche alterne, dalle 10.00 alle 20.00, senza pernotti neppure durante le vacanze;
contributo economico paterno per € 1.000,00 complessivi mensili per i 5 figli, oltre al 505 delle spese straordinarie, oltre ad € 250,00 mensili di mantenimento per la moglie,; autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per la prole;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che la famiglia abita in Luino in immobile di proprietà del marito, ma soggetto a esecuzione immobiliare forzata a causa del mancato pagamento dei ratei di mutuo;
che la ricorrente è inoccupata, dedita alla famiglia, svolgendo lavori domestici occasionali presso altre famiglie;
che la stessa percepisce il 50% del complessivo A.U.U. spettante pe ri figli;
che il marito è autista in Milano, sconosciuto il salario, ma quantificabile in circa .€ 20.00,00 annui come da ultima dichiaraizone Isee depositata;
che la ricorrente vive in condizione di povertà, con aiuti dei servizi sociali territoriali.
pagina 4 di 7 Attivato il contraddittorio, depositata dalla ricorrente la memoria ex art. 473bis.17 n.
1 c.p.c., si è costituito tardivamente in data 06/11/2024 per l'udienza 06/11/2024 il resistente , aderendo alla separazione personale e domandando Controparte_1 però l'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre e contribuzione economica paterna per complessivi € 200,00 mensili per i 5 figli, oltre al
50% delle spese straordinarie;
ha domandato altresì che, al momento del suo reperimento di una soluzione abitativa, i figli siano collocati prevalentemente presso di lui.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, con ordinanza 14/01/2025.
Con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
In data 19/02/2025 è pervenuta memoria del P.M., con aggiornamento in ordine ai procedimenti penali pendenti, indicando che gli stessi sono stati archiviati o sarebbe stata presentata istanza in tal senso, nelle more della valutazione del GIP.
Con comparsa di nuovo difensore 04/04/2025, il resistente ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla separazione personale, allegando e documentando che le parti sono già divorziate con sentenza marocchina.
Acquisita la prima relazione del Servizio Sociale, alla successiva udienza
09/04/2025, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa in ordine all'eccezione pregiudiziale sollevata.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
1) L'eccezione
L'eccezione svolta da parte convenuta è fondata e deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla separazione personale delle parti, essendo le stesse già divorziate in Marocco.
pagina 5 di 7 È infatti documentale (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore) che fra le parti, entrambe cittadine marocchine, è stata pronunciata sentenza n.
298 del 24/12/2024, di divorzio.
Ed invero, la stessa risulta correttamente e congruamente esitata, riconoscibile in
Italia a norma dell'art. 64 della legge n. 218/1995, possedendo tutti i presupposti di legge: correttamente il giudice marocchino ha conosciuto della controversia divorzile diretta, in quanto entrambi i coniugi sono cittadini il contraddittorio è stato correttamente Per_8 instaurato, tanto che la moglie si è anche costituita in giudizio, difendendosi tramite un avvocato nominato;
è passata in giudicato;
non vi sono fra le parti contrarie pronunce italiane e non pende un processo in Italia, precedentemente instaurato avente ad oggetto le medesime questioni. Invero su tale ultimo punto è appena il caso di rimarcare la differenza di oggetto d e di accertamento fra la presente causa di separazione e quella di divorzio, di talché il presente giudizio, pur precedentemente instaurato, non è ostativo alla riconoscibilità della sentenza divorzile successivamente intervenuta.
Infine, il contenuto della sentenza marocchina non è contrario all'ordine pubblico.
La ricorrenza cumulativa dei requisiti di legge rende la pronuncia riconoscibile, e le parti devono quindi intendersi divorziate anche in Italia (come peraltro attesta, ad abundantiam, anche la già intervenuta trascrizione del divorzio presso i competenti uffici dello Stato Civile del Comune di Luino (VA), atto n. 6, parte II, serie C dell'anno 2025 – cfr. doc. esibito e depositato 09/04/2025).
Poiché il divorzio è intervenuto in corso di causa, la separazione non sarà dichiarata inammissibile (cosa che accadrebbe laddove difettassero i requisiti ad origine), bensì deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce della sopravvenienza intervenuta.
Ogni ulteriore questione, domandata quale condizione della separazione personale, risulta dunque assorbita dalla precedente statuizione.
Poiché risultano interessati 5 figli minorenni della coppia, ritiene il Collegio di segnalare la posizione degli stessi alla competente Procura della Repubblica presso il pagina 6 di 7 tribunale pe ri Minorenni, per ogni valutazione di competenza ed eventuale prosecuzione degli interventi del Servizio Sociale disposti.
2) Le spese di lite
La natura della controversia e il particolare esito della lite, conseguente ad attivazione di procedimento marocchino divorzile successivamente alla notifica del presente giudizio di separazione personale, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere in ordine alla separazione personale delle parti, risultando le stesse già divorziate;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali incaricati, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per ogni valutazione di competenza ed eventuale prosecuzione degli interventi del Servizio Sociale disposti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 05/06/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 7 di 7