Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01165/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2024, proposto da
Smile S.n.c. di -OMISSIS- e -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Lauteri, Leonardo Lavitola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Baranzate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento, a firma del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Baranzate del 28.03.2024 (Doc. 1), con cui è stata respinta l'istanza/comunicazione avanzata dalla Smile S.n.c. per l'aggiunta di un corner per scommesse sportive all'interno del locale Bar sito in Baranzate, alla via -OMISSIS- n.22, nel quale sono già regolarmente collocati apparecchi per il gioco lecito, nel rilievo che si tratterebbe di una “nuova destinazione d'uso” inammissibile secondo il vigente strumento urbanistico PGT;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o coordinato al precedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baranzate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa NA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Smile S.n.c., titolare di un bar nel Comune di Baranzate, ha ottenuto l’autorizzazione ex art. 88 TULPS prot. 111406 del 4 marzo 2024, per gestire, all’interno del suddetto locale, un “Corner” per la raccolta delle scommesse sportive.
Inoltrava quindi richiesta in data 12.03.2024 al SUAP del Comune di Baranzate per lo svolgimento dell’attività accessoria di “Corner scommesse” all’interno dell’indicato locale di somministrazione. Il Comune, con provvedimento del 28.03.2024 respingeva l’istanza, richiamando la legge Regionale delle Lombardia n. 8 del 21 ottobre 2013, in tema di “nuove installazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” e l'art. 23 delle N.T.A. del Piano delle Regole, secondo cui " Il gruppo funzionale Gf 4b.4 (Sale per scommesse e gioco d’azzardo lecito) è consentito esclusivamente nelle Aree D1 e D3 situate a nord del tracciato autostradale Rho-Monza (A52) e a ovest della strada Varesina (SP 223) previa esposizione delle regole generali che sovrintendono l’esercizio delle sale giochi (autorizzazioni, distanze e simili) ”.
Precisa altresì il Comune che “ l’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VL, il loro trasferimento di sede non è consentito a distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all’ottenimento del prescritto titolo autorizzatorio rilasciato dalla Questura, sulla base delle normativa nazionale vigente” e nel caso in esame “ ad una distanza inferiore di 500 metri è collocata la scuola materna Sacro Cuore in Via Conciliazione al civico 2 ”.
Avverso il provvedimento parte ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:
Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria. Difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione della legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 23 e dell’allegato 2 delle norme tecniche del PGT del Comune di Baranzate: “il corner scommesse” non è riconducibile alle forme di gioco (apparecchi o sistemi di gioco VL) per le quali la legge Regionale ha imposto il rispetto di distanze minime dai luoghi sensibili.
La medesima conclusione per la disciplina urbanistico-edilizia vigente, che si riferisce solo alle sale “ dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VL”.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Oggetto del ricorso è il diniego del Comune di Baranzate all’istanza presentata da parte ricorrente – titolare della licenza prot. n. 4680 del 06/03/2024 per la raccolta delle scommesse ippiche, presso il punto gioco sito a Baranzate (MI), Via -OMISSIS- n. 22/24 – per l’apertura dell’attività accessoria di “Corner scommesse” all’interno del locale di somministrazione di cui è titolare.
Va premesso che l’attività di gestione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, comunemente note come scommesse è autorizzata ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S. “ esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. ”.
Tale attività si distingue dalle attività di gestione dei giochi pubblici mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., comunemente note con il nome di slot machine, di tipo AWP o VL.
2) Il provvedimento di diniego impugnato si fonda sul contrasto con la L.R.8/2013 e la violazione della normativa urbanistica.
La legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 all’art. 5 comma 1 stabilisce Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
La disposizione regionale è quindi precisa nel riferimento alla “ nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931 ”, non alla differente attività di raccolta delle scommesse, per cui l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili è letteralmente applicabile unicamente per i locali dove vengono installati gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps, ossia AWP (lett. a) e VL (lett. b).
Come già evidenziato dalla giurisprudenza (TAR Lombardia – Brescia - n. 111 del 2 febbraio 2021 e n. 429 del 2 maggio 2022), l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili vale solo per gli apparecchi espressamente menzionati dall’art. 5 comma 1 della LR 8/2013 (AWP e VL), in quanto trattandosi di una norma restrittiva della libertà di iniziativa economica, non è ammissibile un’applicazione estesa a fattispecie che non sono considerate dal legislatore parimenti pericolose nell’induzione al gioco compulsivo.
Nel caso in esame la differente attività ludica, nonché la circostanza che non si tratta di una sala, da intendersi quale destinazione autonoma e qualificante la funzione dei locali, ma solo di un semplice spazio all’interno di un bar, porta a ritenere che difetti radicalmente il potere inibitorio, in quanto le due ipotesi non sono equiparabili.
Anche il richiamo all’art. 23 delle N.T.A. del Piano delle Regole non è conferente, perché la norma è applicabile all’insediamento di nuove attività o ad interventi che implichino mutamenti d’uso degli immobili urbanisticamente rilevanti, mentre nel caso in esame oggetto dell’istanza è solo un punto di raccolta scommesse interno ad un esercizio già esistente.
3) Il Collegio conosce l’esistenza di due contrapposti orientamenti sulla estensione ai centri scommesse della normativa dettata per le sale dove vengono installati gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps.
Secondo il primo orientamento, l’attività di scommessa sportiva non rientrerebbero tra i giochi di cui all’art. 110, comma 6, R.D. n. 773/1931, ma va comunque considerata la circostanza che le scommesse costituiscono, del pari, giochi con carattere aleatorio che includono possibilità̀ di vincite in denaro, rispetto ai quali di presentano le medesime necessità di tutela dei soggetti deboli perseguite dalla citata legge regionale (cfr. Cons. Stato sez. V n. 5327 del 2016 che ha specificato come, in ambito nazionale, e in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), l’attività di gestione delle scommesse lecite, prevista dall’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, sia parificata alle sale da gioco disciplinate dall’art. 86 dello stesso regio decreto).
Al contrario, anche recentemente è stato diversamente sostenuto, con argomentazioni che al Collegio appaiono più persuasive, che la disciplina regionale delle distanze da obiettivi sensibili può essere uniforme, e cioè trattare allo stesso modo sale giochi e sale scommesse al fine di prevenire la ludopatia. Tuttavia, poiché tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot/raccolta scommesse su eventi futuri), esiste una certa differenza di base, la scelta di prevedere i limiti distanziometrici solo per le sale giochi, e non anche per le sale scommesse, è legittima, non travalicando in maniera apprezzabile i limiti della discrezionalità legislativa ( Consiglio Stato sez. VI n. 791 del 25.1.2024 e sez. IV n. 2957 del 16.6.2017).
Secondo questa interpretazione, l’imposizione di un limite distanziometrico rispetto a “siti sensibili” per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, atteso che tale “gioco lecito”, come detto, avviene anche e soprattutto a distanza, sicché lo scommettitore, in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica.
Certamente la legge regionale può prevedere espressamente i limiti distanziometri dai luoghi sensibili anche per le sale scommesse (cfr. la legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2014, art. 6 ha stabilito che “ al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta scommesse ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili”, sulla quale si è pronunciato Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1382 del 2023), ma nel caso in esame, il legislatore regionale ha ritenuto di non equiparare le ipotesi, con la conseguenza che il diniego è per violazione della disposizione regionale sopra indicata, nonché delle norme urbanistiche.
4) Il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto impugnato.
Le spese di giudizio possono essere compensate, per la peculiarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del 28.03.2024, a firma del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Baranzate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST LI, Presidente
NA IN, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IN | ST LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.