TAR Milano, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 10
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto d’istruttoria. Difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione della legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 23 e dell’allegato 2 delle norme tecniche del PGT del Comune di Baranzate

    Il Collegio ha ritenuto che la legge regionale n. 8/2013, all'art. 5 comma 1, si riferisce specificamente alla "nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931" (AWP e VL), e non all'attività di raccolta delle scommesse. Pertanto, l'obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili non è applicabile al caso di specie. Anche il richiamo all'art. 23 delle N.T.A. del PGT non è conferente, poiché la norma è applicabile all'insediamento di nuove attività o a mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti, mentre nel caso in esame si tratta di un punto di raccolta scommesse interno a un esercizio già esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 10
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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