Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/06/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 04588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01681/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Cantiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS-, notificato il successivo 8 marzo, contenente il divieto di accesso a manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (DASPO);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Vista l’ordinanza cautelare n. 861 del 28 aprile 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Gianmario Palliggiano, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 29 marzo 2022, -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione, il decreto n. -OMISSIS-, notificato il successivo 8 marzo, col quale la Questura di Caserta ha disposto a suo carico il divieto di accesso a manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (DASPO).
Ha dedotto la seguente articolata censura: Manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione dell’art. 6 della L. 13 dicembre 1989 n. 401.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Caserta si sono costituite in giudizio con atto depositato il 19 aprile 2022; con memoria depositata in pari data, hanno argomentato per la legittimità dell’operato dell’amministrazione.
Con ordinanza n. 861 del 28 aprile 2022, è stata respinta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza straordinaria del 15 maggio 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
A conclusione dell’udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
In materia, come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, per l'applicazione della misura di prevenzione del DASPO, l'art. 6 della l. n. 401/1989 richiede la sussistenza di elementi di fatto che risultino fondanti la condotta violenta posta in essere.
Occorre la presenza di elementi oggettivamente riscontrabili, tali da denotare l'effettiva commissione delle condotte tacciate di pericolosità e violenza. Gli elementi di fatto devono altresì risultare gravi, precisi e concordanti e devono essere analizzati secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico, improntato al criterio dell'elevata attendibilità. Ciò in quanto il divieto irrogato tramite DASPO presenta natura interdittiva atipica e, pertanto, deve fondarsi su una situazione di pericolosità sociale specifica, ossia sulla pericolosità che derivi dal verificarsi di ben individuate condotte in occasione di manifestazioni sportive, generatrici di tumulto, allarme o pericolo (ex multis, TAR Campania, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 5475).
Nella fattispecie in esame, l’apprezzamento della Questura fa leva sui fatti accaduti al termine dell'incontro svoltosi il 26 gennaio 2022 nello stadio comunale “A. Scalzone” in Casal di Principe, tra “ASD Casal di Principe e EDM Carditese”, valevole per il campionato di “Prima categoria”, conclusosi con il punteggio di 2-2, fatti nei quali anche il ricorrente, unitamente ad altri, ha avuto un ruolo rilevante.
Dai rilievi delle forze dell’ordine, depositati agli atti del presente giudizio, risulta infatti che -OMISSIS-, calciatore con la maglia numero 7 dell’ASD Casal di Principe, si rendeva responsabile, in concorso con altri calciatori e dirigenti della società di calcio, di condotte intimidatorie nei confronti dell’arbitro designato, -OMISSIS-. Costui, al termine dell’incontro, era costretto a rifugiarsi nello spogliatoio tanto che, temendo per la propria incolumità, allertava le forze di polizia contattate per telefono.
In conseguenza di questo episodio, il giudice sportivo ha peraltro irrogato al ricorrente la sanzione della squalifica per quattro giornate.
In quell’occasione, dalla relazione della Questura, emerge che il ricorrente ha assunto una condotta intimidatoria e minacciosa nei confronti del direttore di gara, inserita a pieno in un contesto più ampio di partecipazione attiva ad episodi di violenza collettiva che ha creato una seria turbativa alla sicurezza ed all’ordine pubblici. L’episodio, per le sue modalità, giustifica pienamente l’emissione del DASPO nei suoi confronti, anche riguardo al contenuto specifico della misura, dovendo considerarsi le finalità di tutela preventiva della misura e la necessità di evitare la reiterazione dei comportamenti vietati in occasione di eventi sportivi.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nel presente provvedimento menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 - svoltasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis. cod. proc. amm. - con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.