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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4750/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4750 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 12.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Pisa, via Livia Gereschi n. 30, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. DARIO COLUCCI che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponenti contro
(P.I. ) e per essa (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
MARCO PESENTI ed elettivamente domiciliata in Pontasserchio, via Che Guevara n. 23, presso lo studio dell'Avv. NICOLA MORICONI, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Cessione dei crediti”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con decreto ingiuntivo n. 1648/2021 del 25.10.2021 (R.g.n. 3581/2021), il Tribunale di Pisa ha ingiunto ad e a il pagamento, in solido, della somma di euro Parte_1 Parte_2
16.509,25 (oltre interessi e spese del procedimento) in favore di per Controparte_1
1 inadempimento delle obbligazioni restitutorie assunte in forza del contratto di prestito personale concluso con SS S.p.A. in data 6.8.2018 (n. 19489779).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, gli ingiunti hanno adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Pisa, disattese ogni contraria domanda ed eccezioni promosse dalla difesa avversaria: - in via preliminare ed in rito, accogliere l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda giudiziale per la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 bis D.lgs. n. 28/2010 modificato dalla
Legge n. 98/2013 e per l'effetto sospendere il procedimento giudiziario al fine di poter esperire il suddetto procedimento;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile e nullo il decreto ingiuntivo per inesistenza della procura;
- in via principale, previa sospensione dell'odierno procedimento onde consentire alle parti di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione: a) Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dalla b) dichiarare il difetto di capacità Controparte_1 processuale del procuratore dell'opposta e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti e di tutta l'attività processuale posta in essere, non riferibile giuridicamente alla ricorrente;
c) accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva di e per essa la sua mandataria Controparte_1 speciale per quanto in motivazione ed in accoglimento dell'opposizione Controparte_2 proposta dall'attore opponente per le causali di cui in motivazione, oltre che dichiarare illegittimo il credito dovuto per indeterminatezza dell'ammontare della sorte capitale e degli interessi;
- nel merito e, in ogni caso, dichiarare l'infondatezza del procedimento monitorio per le motivazioni di cui in premessa ed accogliere la presente opposizione, dichiarando nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
1648/2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo nei confronti degli attori-opponenti. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti. Il tutto con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge”
A sostegno delle domande svolte, gli opponenti hanno eccepito, in sintesi: - la carenza di procura in favore di , nonché il difetto di procura in capo al difensore (avv. Francesco Controparte_2
Bua) che ha chiesto e ottenuto il d.i. opposto, con conseguente nullità del titolo monitorio;
- la carenza di prova del dedotto acquisto del credito da parte di;
- l'invalidità della Controparte_1 procura ex art 77 c.p.c., non risultando l'inserimento di nel gruppo Controparte_1 CP_3
e nella società SS PA;
- l'omessa sottoscrizione della procura alle liti;
- il difetto di
[...]
2 titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria;
- l'omessa pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale ovvero la sua allegazione nel presente giudizio;
- che essi opponenti non sono stati resi edotti della cessione del credito e neppure del mutamento della denominazione delle società a vario titolo coinvolte;
- che gli estratti della cessione dei crediti non consentono l'individuazione specifica del diritto di credito ceduto;
- l'indeterminatezza del contratto di cessione ex art 1346 c.c.; - il difetto di legittimazione attiva di perché la procura speciale del 9.12.2020 (rilasciata Controparte_2
da ) recherebbe la denominazione di , quale mandataria, senza Controparte_1 Parte_3
prova del cambio di denominazione sociale;
- che si tratterebbe, in ogni caso, di procura generica;
- che non sussistono i requisiti per l'accoglimento della (eventuale) istanza ex art 648 c.p.c.
In data 16.05.2022 si è costituita , la quale ha contestato le eccezioni e Controparte_1
deduzioni avversarie chiedendo, in via pregiudiziale, concedersi termine per la mediazione obbligatoria e, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art 648 c.p.c.; nel merito, la opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i.
Con ordinanza del 22.6.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
La causa è stata istruita in via documentale.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice in data 5.6.2024.
Precisate le conclusioni con deposito di note di trattazione in vista dell'udienza cartolare del 12.12.2024, in pari data la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione (art. 645 c.p.c.) al decreto ingiuntivo n. 1648/2021 del
25.10.2021 (R.g.n. 1648/2021), con cui il Tribunale di Pisa ha ingiunto ad e Parte_1
il pagamento, in solido, di euro 16.509,25, oltre interessi e spese del procedimento, Parte_2
per inadempimento alle obbligazioni restitutorie assunte da entrambi i coobbligati in forza del contratto di prestito personale concluso con SS S.p.A. n. 19489779, in data 6.8.2018 (all. 3 al ricorso per d.i.).
2. In limine litis, si deve osservare che la difesa opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale, né ha eccepito di avere esattamente o integralmente adempiuto, né – infine – ha contestato la pretesa creditoria nel suo ammontare. L'opposizione è dunque volta a denunciare, sotto plurimi concorrenti profili, la “carenza di legittimazione attiva” della ingiungente, impregiudicato il merito del diritto di credito azionato in sede monitoria.
3 3. Tanto chiarito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
4. In primo luogo, è provata per tabulas l'esistenza di una valida procura (per atto pubblico del 9.12.2020, rep. 42351/racc. 15678) in favore di , quale mandataria di Controparte_2 [...]
(all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta). CP_1
Dalla lettura del documento, si ricava che ha conferito mandato, con effetti Controparte_1 dall'1.1.2021, a , per il compimento di una serie di attività tutte connesse alla gestione, Parte_3 all'incasso e all'eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante verso i terzi, elencate analiticamente. Nell'occasione, la mandante è stata rappresentata dal proprio legale rappresentante pro tempore e gli atti da compiere sono nel complesso determinati, non residuando così margini per la ventilata indeterminatezza dell'oggetto.
Inoltre, la circostanza che il potere rappresentativo sia stato conferito a non è idonea ad Parte_3
incidere sulla validità del negozio, atteso che si tratta di mero cambio della denominazione societaria che, come noto, non comporta la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico (cfr. visura allegata dalla difesa opposta).
5. Con riferimento all'eccepito difetto di procura in favore dell'avv. Francesco Bua, che ha chiesto e ottenuto il d.i. opposto, si devono tenere due distinti profili.
Da un lato, si osserva che con la procura per atto pubblico del 9.12.2020, al punto 12, l'avv. è CP_4
stato espressamente dotato del potere di nominare eventuali sub procuratori, per la gestione e la CP_ riscossione dei crediti di .
Sotto tale angolo prospettico, nessuna censura può essere mossa all'operato del difensore espressamente delegato dalla titolare del diritto di credito, il quale ha individuato altro difensore cui affidare il ricorso monitorio.
Dall'altro lato, si rileva che, in effetti, la opposta non ha allegato né in sede monitoria né nel presente giudizio la procura in tesi conferita dall'avv. all'avv. BUA. Cionondimeno, in tema di vizi della CP_4
procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo, la Suprema Corte afferma costantemente che
“L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore;
l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso
4 sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stata
o no legittimamente emessa” (Cass. civ., sez. VI, sent 3 ottobre 2014, n. 20943). Tali principi sono di evidenza applicabili al caso che ne occupa, con la conseguenza che il presente giudizio di opposizione –
a cognizione piena - ben può avere ad oggetto l'accertamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, e ciò nonostante l'omesso deposito, in quella sede, della procura alle liti in favore del difensore al tempo incaricato.
6. E' irrilevante l'omessa pubblicazione dell'avvenuta cessione del credito in Gazzetta Ufficiale. Invero, dalla lettura del contratto di cessione del 18.11.2020 (all. 4 al ricorso monitorio) si evince che il diritto di credito per cui è causa è stato ceduto da SS PA (cedente) a (cessionaria, nella CP_1
denominazione assunta prima del cambio di denominazione di cui all'allegato 1 al ricorso monitorio); il negozio, per espressa volontà dei paciscenti, è stato regolato dalle disposizioni di cui alla Legge
21.2.1991 n. 52 e di cui agli artt. 1260 c.c., onde l'inapplicabilità dell'invocato regime di cui alla disciplina di settore (art 58 TUB, applicabile alle “cessioni in blocco”).
Come rilevato dalla difesa opposta, il contratto si è perfezionato alla data della sottoscrizione e da tale momento ha iniziato a produrre i suoi effetti;
ai fini della comunicazione al debitore ceduto (elemento esterno alla fattispecie negoziale), per giurisprudenza pacifica dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la notifica è da ritenersi validamente eseguita anche (e direttamente) con la notifica del decreto ingiuntivo.
A prescindere, quindi, dalla validità o meno delle notifiche in atti (all. 5, 6, 8 e 9 al ricorso per d.i.), rispetto alle quali, a ben vedere, non vi è prova che le ricevute di consegna del plico siano riferibili univocamente alle missive prodotte, l'eccepita omessa notifica non pregiudica comunque la conclusione del contratto di cessione del credito.
La cessionaria è dunque titolare del diritto di credito azionato.
7. Venendo all'eccepita indeterminatezza del contratto di cessione per omessa individuazione del diritto di credito ceduto, è appena il caso di rammentare che detto contratto non risulta soggetto a forme sacramentali al fine specifico della sua validità, onde la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione possono essere provate con qualunque mezzo di prova.
5 Nella specie, la difesa opposta ha depositato (all. 6 al fascicolo della opposta) una copia dell'elenco dei crediti ceduti, tra cui rientra quello in esame (con indicazione del numero esatto del contratto di prestito personale da cui ha tratto origine la pretesa creditoria).
8. Sotto altro profilo, la difesa opponente ha assunto che i sig.ri on erano a conoscenza Pt_1 Pt_2
CP_ del cambio di denominazione da in , né erano stati notiziati del CP_1 Controparte_1
conferimento del mandato da ad Controparte_1 Controparte_2
L'eccezione non coglie nel segno.
Infatti, nessuna norma di legge prescrive la comunicazione al debitore ceduto del mero cambio di denominazione sociale, agevolmente verificabile tramite visura camerale (considerato che, come si è detto, tale operazione non determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico, cfr. all. 1 al fascicolo della opposta).
Inoltre, per quanto concerne il conferimento del mandato da ad Controparte_1 [...]
emerge dalla lettura dei documenti allegati (n. 2 e 3 al fascicolo della opposta) che Controparte_2
– nella scansione diacronica - ha mutato denominazione in Controparte_1 Controparte_1
a seguito della assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale al Repertorio n.
[...]
83246/16717 del Notaio di Milano, e con procura notarile del 9/12/2020, Rep. n. 42351 Persona_1
- Racc. n. 15678, ha conferito mandato (all. 2 al ricorso per d.i.) a infine, quest'ultima Parte_3
( n seguito al cambiamento di denominazione avvenuto per assemblea in Controparte_2
data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165, cfr. all. 3), con procura notarile del 9.12.2020 (Rep. n.
42352 - Racc. n. 15679) ha nominato in proprio e nella qualità di procuratore speciale della
[...]
(già nonché della (già Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 Pt_3
l'avv. conferendole tutti i poteri di cui alla procura in esame.
[...] Controparte_5
Trattandosi, nello specifico, di procura per la mera gestione del diritto di credito, senza mutamento del titolare del rapporto sostanziale (sempre ), a nulla rileva che i debitori non Controparte_1
ne siano stati resi edotti.
9. Da ultimo, la opponente ha dedotto (peraltro genericamente) la violazione dei canoni di correttezza, buona fede e trasparenza da parte della opposta, senza tuttavia dimostrare di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria. E mentre la opposta ha dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale (del quale ha allegato lo svolgimento, con deposito degli estratti conto, rimasti incontestati) e dedotto l'altrui inadempimento, gli opponenti non hanno neppure allegato di avere adempiuto ovvero (ove mai) il ricorrere di un'ipotesi di eccezione ex art. 1460 c.c., spiegando le proprie difese unicamente sul piano
6 della “legittimazione ad agire” di (cfr. tra tutte Cass. civ., Sez. Un., Controparte_1
30.10.2001, n. 13533: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
10. Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del d.i. opposto (in assenza di prova documentale dell'effettivo pagamento dell'importo indicato).
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente (art 91 c.p.c.), che con la propria condotta inadempiente ha dato luogo al presente giudizio e alla precedente fase monitoria;
dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), dei parametri medi di riferimento (con applicazione dei minimi alla fase di istruzione/trattazione, di natura meramente documentale e di bassa complessità) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA la parte opponente alla refusione in favore della opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 25 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4750 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 12.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Pisa, via Livia Gereschi n. 30, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. DARIO COLUCCI che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponenti contro
(P.I. ) e per essa (P.I. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
MARCO PESENTI ed elettivamente domiciliata in Pontasserchio, via Che Guevara n. 23, presso lo studio dell'Avv. NICOLA MORICONI, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Cessione dei crediti”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con decreto ingiuntivo n. 1648/2021 del 25.10.2021 (R.g.n. 3581/2021), il Tribunale di Pisa ha ingiunto ad e a il pagamento, in solido, della somma di euro Parte_1 Parte_2
16.509,25 (oltre interessi e spese del procedimento) in favore di per Controparte_1
1 inadempimento delle obbligazioni restitutorie assunte in forza del contratto di prestito personale concluso con SS S.p.A. in data 6.8.2018 (n. 19489779).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, gli ingiunti hanno adito l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Pisa, disattese ogni contraria domanda ed eccezioni promosse dalla difesa avversaria: - in via preliminare ed in rito, accogliere l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda giudiziale per la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 bis D.lgs. n. 28/2010 modificato dalla
Legge n. 98/2013 e per l'effetto sospendere il procedimento giudiziario al fine di poter esperire il suddetto procedimento;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile e nullo il decreto ingiuntivo per inesistenza della procura;
- in via principale, previa sospensione dell'odierno procedimento onde consentire alle parti di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione: a) Revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto attesa l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto del credito asserito dalla b) dichiarare il difetto di capacità Controparte_1 processuale del procuratore dell'opposta e per l'effetto dichiarare la nullità della procura alle liti e di tutta l'attività processuale posta in essere, non riferibile giuridicamente alla ricorrente;
c) accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva di e per essa la sua mandataria Controparte_1 speciale per quanto in motivazione ed in accoglimento dell'opposizione Controparte_2 proposta dall'attore opponente per le causali di cui in motivazione, oltre che dichiarare illegittimo il credito dovuto per indeterminatezza dell'ammontare della sorte capitale e degli interessi;
- nel merito e, in ogni caso, dichiarare l'infondatezza del procedimento monitorio per le motivazioni di cui in premessa ed accogliere la presente opposizione, dichiarando nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.
1648/2021 perché infondato, ingiusto ed illegittimo nei confronti degli attori-opponenti. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti. Il tutto con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore antistatario, oltre spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge”
A sostegno delle domande svolte, gli opponenti hanno eccepito, in sintesi: - la carenza di procura in favore di , nonché il difetto di procura in capo al difensore (avv. Francesco Controparte_2
Bua) che ha chiesto e ottenuto il d.i. opposto, con conseguente nullità del titolo monitorio;
- la carenza di prova del dedotto acquisto del credito da parte di;
- l'invalidità della Controparte_1 procura ex art 77 c.p.c., non risultando l'inserimento di nel gruppo Controparte_1 CP_3
e nella società SS PA;
- l'omessa sottoscrizione della procura alle liti;
- il difetto di
[...]
2 titolarità del diritto di credito in capo alla cessionaria;
- l'omessa pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale ovvero la sua allegazione nel presente giudizio;
- che essi opponenti non sono stati resi edotti della cessione del credito e neppure del mutamento della denominazione delle società a vario titolo coinvolte;
- che gli estratti della cessione dei crediti non consentono l'individuazione specifica del diritto di credito ceduto;
- l'indeterminatezza del contratto di cessione ex art 1346 c.c.; - il difetto di legittimazione attiva di perché la procura speciale del 9.12.2020 (rilasciata Controparte_2
da ) recherebbe la denominazione di , quale mandataria, senza Controparte_1 Parte_3
prova del cambio di denominazione sociale;
- che si tratterebbe, in ogni caso, di procura generica;
- che non sussistono i requisiti per l'accoglimento della (eventuale) istanza ex art 648 c.p.c.
In data 16.05.2022 si è costituita , la quale ha contestato le eccezioni e Controparte_1
deduzioni avversarie chiedendo, in via pregiudiziale, concedersi termine per la mediazione obbligatoria e, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art 648 c.p.c.; nel merito, la opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i.
Con ordinanza del 22.6.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
La causa è stata istruita in via documentale.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio, il fascicolo è stato assegnato a questo giudice in data 5.6.2024.
Precisate le conclusioni con deposito di note di trattazione in vista dell'udienza cartolare del 12.12.2024, in pari data la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione (art. 645 c.p.c.) al decreto ingiuntivo n. 1648/2021 del
25.10.2021 (R.g.n. 1648/2021), con cui il Tribunale di Pisa ha ingiunto ad e Parte_1
il pagamento, in solido, di euro 16.509,25, oltre interessi e spese del procedimento, Parte_2
per inadempimento alle obbligazioni restitutorie assunte da entrambi i coobbligati in forza del contratto di prestito personale concluso con SS S.p.A. n. 19489779, in data 6.8.2018 (all. 3 al ricorso per d.i.).
2. In limine litis, si deve osservare che la difesa opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale, né ha eccepito di avere esattamente o integralmente adempiuto, né – infine – ha contestato la pretesa creditoria nel suo ammontare. L'opposizione è dunque volta a denunciare, sotto plurimi concorrenti profili, la “carenza di legittimazione attiva” della ingiungente, impregiudicato il merito del diritto di credito azionato in sede monitoria.
3 3. Tanto chiarito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
4. In primo luogo, è provata per tabulas l'esistenza di una valida procura (per atto pubblico del 9.12.2020, rep. 42351/racc. 15678) in favore di , quale mandataria di Controparte_2 [...]
(all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta). CP_1
Dalla lettura del documento, si ricava che ha conferito mandato, con effetti Controparte_1 dall'1.1.2021, a , per il compimento di una serie di attività tutte connesse alla gestione, Parte_3 all'incasso e all'eventuale recupero dei crediti vantati dalla mandante verso i terzi, elencate analiticamente. Nell'occasione, la mandante è stata rappresentata dal proprio legale rappresentante pro tempore e gli atti da compiere sono nel complesso determinati, non residuando così margini per la ventilata indeterminatezza dell'oggetto.
Inoltre, la circostanza che il potere rappresentativo sia stato conferito a non è idonea ad Parte_3
incidere sulla validità del negozio, atteso che si tratta di mero cambio della denominazione societaria che, come noto, non comporta la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico (cfr. visura allegata dalla difesa opposta).
5. Con riferimento all'eccepito difetto di procura in favore dell'avv. Francesco Bua, che ha chiesto e ottenuto il d.i. opposto, si devono tenere due distinti profili.
Da un lato, si osserva che con la procura per atto pubblico del 9.12.2020, al punto 12, l'avv. è CP_4
stato espressamente dotato del potere di nominare eventuali sub procuratori, per la gestione e la CP_ riscossione dei crediti di .
Sotto tale angolo prospettico, nessuna censura può essere mossa all'operato del difensore espressamente delegato dalla titolare del diritto di credito, il quale ha individuato altro difensore cui affidare il ricorso monitorio.
Dall'altro lato, si rileva che, in effetti, la opposta non ha allegato né in sede monitoria né nel presente giudizio la procura in tesi conferita dall'avv. all'avv. BUA. Cionondimeno, in tema di vizi della CP_4
procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo, la Suprema Corte afferma costantemente che
“L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore;
l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso
4 sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stata
o no legittimamente emessa” (Cass. civ., sez. VI, sent 3 ottobre 2014, n. 20943). Tali principi sono di evidenza applicabili al caso che ne occupa, con la conseguenza che il presente giudizio di opposizione –
a cognizione piena - ben può avere ad oggetto l'accertamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, e ciò nonostante l'omesso deposito, in quella sede, della procura alle liti in favore del difensore al tempo incaricato.
6. E' irrilevante l'omessa pubblicazione dell'avvenuta cessione del credito in Gazzetta Ufficiale. Invero, dalla lettura del contratto di cessione del 18.11.2020 (all. 4 al ricorso monitorio) si evince che il diritto di credito per cui è causa è stato ceduto da SS PA (cedente) a (cessionaria, nella CP_1
denominazione assunta prima del cambio di denominazione di cui all'allegato 1 al ricorso monitorio); il negozio, per espressa volontà dei paciscenti, è stato regolato dalle disposizioni di cui alla Legge
21.2.1991 n. 52 e di cui agli artt. 1260 c.c., onde l'inapplicabilità dell'invocato regime di cui alla disciplina di settore (art 58 TUB, applicabile alle “cessioni in blocco”).
Come rilevato dalla difesa opposta, il contratto si è perfezionato alla data della sottoscrizione e da tale momento ha iniziato a produrre i suoi effetti;
ai fini della comunicazione al debitore ceduto (elemento esterno alla fattispecie negoziale), per giurisprudenza pacifica dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la notifica è da ritenersi validamente eseguita anche (e direttamente) con la notifica del decreto ingiuntivo.
A prescindere, quindi, dalla validità o meno delle notifiche in atti (all. 5, 6, 8 e 9 al ricorso per d.i.), rispetto alle quali, a ben vedere, non vi è prova che le ricevute di consegna del plico siano riferibili univocamente alle missive prodotte, l'eccepita omessa notifica non pregiudica comunque la conclusione del contratto di cessione del credito.
La cessionaria è dunque titolare del diritto di credito azionato.
7. Venendo all'eccepita indeterminatezza del contratto di cessione per omessa individuazione del diritto di credito ceduto, è appena il caso di rammentare che detto contratto non risulta soggetto a forme sacramentali al fine specifico della sua validità, onde la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione possono essere provate con qualunque mezzo di prova.
5 Nella specie, la difesa opposta ha depositato (all. 6 al fascicolo della opposta) una copia dell'elenco dei crediti ceduti, tra cui rientra quello in esame (con indicazione del numero esatto del contratto di prestito personale da cui ha tratto origine la pretesa creditoria).
8. Sotto altro profilo, la difesa opponente ha assunto che i sig.ri on erano a conoscenza Pt_1 Pt_2
CP_ del cambio di denominazione da in , né erano stati notiziati del CP_1 Controparte_1
conferimento del mandato da ad Controparte_1 Controparte_2
L'eccezione non coglie nel segno.
Infatti, nessuna norma di legge prescrive la comunicazione al debitore ceduto del mero cambio di denominazione sociale, agevolmente verificabile tramite visura camerale (considerato che, come si è detto, tale operazione non determina la nascita di un nuovo soggetto giuridico, cfr. all. 1 al fascicolo della opposta).
Inoltre, per quanto concerne il conferimento del mandato da ad Controparte_1 [...]
emerge dalla lettura dei documenti allegati (n. 2 e 3 al fascicolo della opposta) che Controparte_2
– nella scansione diacronica - ha mutato denominazione in Controparte_1 Controparte_1
a seguito della assemblea straordinaria del 20 aprile 2020 di cui al verbale al Repertorio n.
[...]
83246/16717 del Notaio di Milano, e con procura notarile del 9/12/2020, Rep. n. 42351 Persona_1
- Racc. n. 15678, ha conferito mandato (all. 2 al ricorso per d.i.) a infine, quest'ultima Parte_3
( n seguito al cambiamento di denominazione avvenuto per assemblea in Controparte_2
data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165, cfr. all. 3), con procura notarile del 9.12.2020 (Rep. n.
42352 - Racc. n. 15679) ha nominato in proprio e nella qualità di procuratore speciale della
[...]
(già nonché della (già Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 Pt_3
l'avv. conferendole tutti i poteri di cui alla procura in esame.
[...] Controparte_5
Trattandosi, nello specifico, di procura per la mera gestione del diritto di credito, senza mutamento del titolare del rapporto sostanziale (sempre ), a nulla rileva che i debitori non Controparte_1
ne siano stati resi edotti.
9. Da ultimo, la opponente ha dedotto (peraltro genericamente) la violazione dei canoni di correttezza, buona fede e trasparenza da parte della opposta, senza tuttavia dimostrare di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria. E mentre la opposta ha dato prova dell'esistenza del rapporto contrattuale (del quale ha allegato lo svolgimento, con deposito degli estratti conto, rimasti incontestati) e dedotto l'altrui inadempimento, gli opponenti non hanno neppure allegato di avere adempiuto ovvero (ove mai) il ricorrere di un'ipotesi di eccezione ex art. 1460 c.c., spiegando le proprie difese unicamente sul piano
6 della “legittimazione ad agire” di (cfr. tra tutte Cass. civ., Sez. Un., Controparte_1
30.10.2001, n. 13533: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
10. Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del d.i. opposto (in assenza di prova documentale dell'effettivo pagamento dell'importo indicato).
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente (art 91 c.p.c.), che con la propria condotta inadempiente ha dato luogo al presente giudizio e alla precedente fase monitoria;
dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), dei parametri medi di riferimento (con applicazione dei minimi alla fase di istruzione/trattazione, di natura meramente documentale e di bassa complessità) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA la parte opponente alla refusione in favore della opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 25 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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