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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12563/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPIN Parte_1 C.F._1
FRANCA MARIA, elettivamente domiciliata in VIA BROCCAINDOSSO, 32 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. VOLPIN FRANCA MARIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPIN FRANCA CP_1 C.F._2
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BROCCAINDOSSO, 32 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. VOLPIN FRANCA MARIA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24.10.2024 la SI.ra (nata a Parte_1
Bologna il 17/06/1962) e il SI. (nato a [...] il [...]) proponevano CP_1 domanda di separazione.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/06/2001 a Bologna, con atto trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 237, Parte I, Ufficio 01 dell'anno 2001, con scelta da parte dei coniugi del regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato un figlio: (nato a [...] il [...]) ormai Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). pagina 1 di 3 Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) I coniugi vivranno separatamente, come già fanno, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. La casa coniugale sita a Bologna in via Tolmino n. 30, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata con tutti gli arredi al marito che provvederà al pagamento di tutte le utenze e oneri fiscali mentre la moglie si è già trasferita ad abitare in altra abitazione portando con sé i propri effetti personali, dando atto che i coniugi hanno regolato in separata sede gli accordi relativi all'immobile casa coniugale.
2) Il SInor si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della moglie, da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese per 12 mensilità, a partire dal mese di novembre 2024 la somma di € 250,00;
3) i coniugi sono proprietari al 50% ciascuno di un immobile sito a Madonna dei Fornelli che hanno posto in vendita stabilendo che fino al momento del rogito provvederanno a dividere al 50% ciascuno le spese per le utenze di acqua e luce.
4) L'autovettura Mercedes classe 180B targata FT543EK resta in proprietà esclusiva al SInor
[...]
CP_1
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto economico patrimoniale in dipendenza o non dal matrimonio e di nulla avere a pretendere per qualsivoglia titolo
e ragione, ad eccezione di quanto convenuto con i presenti accordi ed in particolare al patto 2 e di aver già provveduto a dividere tra loro ogni bene mobile (fondi comuni ed investimenti).
6) Spese legali del presente procedimento al 50% tra i coniugi.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio minore della coppia, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare.
Si precisa, poi, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, oltre alla espressa volontà manifestata delle parti, si assume che le spese relative al presente procedimento siano da intendersi compensate tra le parti.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio concordatario in data 16/06/2001 a Bologna, con atto trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 237, Parte I, Ufficio 01 dell'anno 2001, con scelta da parte dei coniugi del regime patrimoniale della separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 dà atto che i coniugi vivranno separatamente, come già fanno, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. La casa coniugale sita a Bologna in via Tolmino n. 30, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata con tutti gli arredi al marito che provvederà al pagamento di tutte le utenze e oneri fiscali mentre la moglie si è già trasferita ad abitare in altra abitazione portando con sé i propri effetti personali, dando atto che i coniugi hanno regolato in separata sede gli accordi relativi all'immobile casa coniugale;
dà atto che il SI. si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie, da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese per 12 mensilità, a partire dal mese di novembre 2024 la somma di € 250,00; dà atto che i coniugi sono proprietari al 50% ciascuno di un immobile sito a Madonna dei Fornelli che hanno posto in vendita stabilendo che fino al momento del rogito provvederanno a dividere al 50% ciascuno le spese per le utenze di acqua e luce;
dà atto che l'autovettura Mercedes classe 180B targata FT543EK resta in proprietà esclusiva al SInor
CP_1 dà atto che i coniugi dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto economico patrimoniale in dipendenza o non dal matrimonio e di nulla avere a pretendere per qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto convenuto con i presenti accordi ed in particolare al patto 2 e di aver già provveduto a dividere tra loro ogni bene mobile (fondi comuni ed investimenti).
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12563/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPIN Parte_1 C.F._1
FRANCA MARIA, elettivamente domiciliata in VIA BROCCAINDOSSO, 32 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. VOLPIN FRANCA MARIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOLPIN FRANCA CP_1 C.F._2
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BROCCAINDOSSO, 32 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. VOLPIN FRANCA MARIA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24.10.2024 la SI.ra (nata a Parte_1
Bologna il 17/06/1962) e il SI. (nato a [...] il [...]) proponevano CP_1 domanda di separazione.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/06/2001 a Bologna, con atto trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 237, Parte I, Ufficio 01 dell'anno 2001, con scelta da parte dei coniugi del regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato un figlio: (nato a [...] il [...]) ormai Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc). pagina 1 di 3 Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) I coniugi vivranno separatamente, come già fanno, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. La casa coniugale sita a Bologna in via Tolmino n. 30, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata con tutti gli arredi al marito che provvederà al pagamento di tutte le utenze e oneri fiscali mentre la moglie si è già trasferita ad abitare in altra abitazione portando con sé i propri effetti personali, dando atto che i coniugi hanno regolato in separata sede gli accordi relativi all'immobile casa coniugale.
2) Il SInor si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della moglie, da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese per 12 mensilità, a partire dal mese di novembre 2024 la somma di € 250,00;
3) i coniugi sono proprietari al 50% ciascuno di un immobile sito a Madonna dei Fornelli che hanno posto in vendita stabilendo che fino al momento del rogito provvederanno a dividere al 50% ciascuno le spese per le utenze di acqua e luce.
4) L'autovettura Mercedes classe 180B targata FT543EK resta in proprietà esclusiva al SInor
[...]
CP_1
5) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto economico patrimoniale in dipendenza o non dal matrimonio e di nulla avere a pretendere per qualsivoglia titolo
e ragione, ad eccezione di quanto convenuto con i presenti accordi ed in particolare al patto 2 e di aver già provveduto a dividere tra loro ogni bene mobile (fondi comuni ed investimenti).
6) Spese legali del presente procedimento al 50% tra i coniugi.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio minore della coppia, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori. In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare.
Si precisa, poi, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, oltre alla espressa volontà manifestata delle parti, si assume che le spese relative al presente procedimento siano da intendersi compensate tra le parti.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio concordatario in data 16/06/2001 a Bologna, con atto trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 237, Parte I, Ufficio 01 dell'anno 2001, con scelta da parte dei coniugi del regime patrimoniale della separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 dà atto che i coniugi vivranno separatamente, come già fanno, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. La casa coniugale sita a Bologna in via Tolmino n. 30, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata con tutti gli arredi al marito che provvederà al pagamento di tutte le utenze e oneri fiscali mentre la moglie si è già trasferita ad abitare in altra abitazione portando con sé i propri effetti personali, dando atto che i coniugi hanno regolato in separata sede gli accordi relativi all'immobile casa coniugale;
dà atto che il SI. si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie, da versarsi entro il giorno 1 (uno) di ogni mese per 12 mensilità, a partire dal mese di novembre 2024 la somma di € 250,00; dà atto che i coniugi sono proprietari al 50% ciascuno di un immobile sito a Madonna dei Fornelli che hanno posto in vendita stabilendo che fino al momento del rogito provvederanno a dividere al 50% ciascuno le spese per le utenze di acqua e luce;
dà atto che l'autovettura Mercedes classe 180B targata FT543EK resta in proprietà esclusiva al SInor
CP_1 dà atto che i coniugi dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto economico patrimoniale in dipendenza o non dal matrimonio e di nulla avere a pretendere per qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto convenuto con i presenti accordi ed in particolare al patto 2 e di aver già provveduto a dividere tra loro ogni bene mobile (fondi comuni ed investimenti).
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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