Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza dell'8.1.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10635/2023 R.G. vertente tra
C.F. con il patrocinio dell'avv. VENERUSO ROSA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO Controparte_1
DIODATA
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 l'istante indicato in epigrafe deduceva di svolgere l'attività di marittimo con contratto di arruolamento iscritto nel registro del Turno Generale;
che dal
16/12/2022 al 24/01/2023 aveva svolto la mansione di per la società sulla Pt_2 CP_2
motonave EG ER;
che dopo lo sbarco del 24/01/2023 il 13/02/2023 lamentava dolori alla fascia lombare ed era dovuto ricorrere alle cure del Dott. che , con certificato Persona_1
cartaceo diagnosticava: lombalgia acuta;
che i certificati cartacei rilasciati dal medico di base venivano trasmessi all' a mezzo servizio postale;
che in particolare i certificati di prolungamento CP_1
dal 16/03/2023 al 13/04/2023 erano stati trasmessi in via telematica dal Dott;
che aveva Per_1
assolto agli obblighi amministrativi inviando la comunicazione integrativa dalla quale si evince la data di sbarco e l'inizio della malattia;
che l' , tuttavia , dopo aver aperto la pratica di malattia CP_1
con n. 2300470452, a far data dal 25 gennaio 2023, aveva cominciato a rifiutare il pagamento della indennità di malattia in virtù di un protocollo del 19 luglio 2019 che prescrive l'invio delle certificazioni mediche in modalità telematica per cui con comunicazione del 14 gennaio 2024 l' CP_1 rigettava la richiesta di malattia complementare per i seguenti motivi :” Il periodo di malattia non è
Tutto ciò premesso , l'istante deducendo di aver diritto alla liquidazione della malattia complementare nella misura di € 4398,24 cosi determinata : 56 giorni x € 78,54 ( indennità giornaliera corrispondente al 75% della retribuzione), ritenendo ingiustificata la condotta dell' che rifiutava CP_1
il pagamento della indennità di malattia complementare in virtù di un protocollo del 19 luglio 2019 che prescrive l'invio delle certificazioni mediche in modalità telematica, tenuto conto che la prassi di alcun medici di famiglia di trasmissione in via cartacea dei certificati non poteva escludere il diritto dell'istante, di adiva il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo di :
--accertare e dichiarare che il sig. ha diritto alla liquidazione della indennità di Parte_1
malattia complementare per il periodo dal 15/02/2023 fino al 13/04/2023;
-condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma CP_1 di € 4398,24, salvo errori e/od omissioni, quale indennità di malattia spettante oltre interessi per il ritardato pagamento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda sul presupposto che le certificazioni CP_1
del medico di famiglia rilasciate al ricorrente non erano idonee a provare la pretesa essendo necessario che la malattia venisse certificata dai medici del S.A.S.N., cioè i medici incaricati ai sensi del D.P.R.
n. 620/80 di certificare la malattia del personale navigante .
Fissata udienza in modalità cartolare , acquisite le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza resa nel termine di legge.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via generale va detto che l'indennità di malattia complementare è un istituto del settore marittimo la cui disciplina normativa è dettata dall'art. 7 del Regio Decreto legge 1918 del 1937, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831. La copertura assicurativa del lavoratore decorre dal quarto giorno successivo alla data della denuncia, nella misura del 75% della retribuzione in godimento nei trenta giorni precedenti l'imbarco. L'indennità è soggetta a tassazione IRPEF;
il marittimo deve, quindi, trasmettere il certificato medico di apertura della malattia all'INPS Settore
Navigazione entro due giorni dal rilascio. La denuncia deve essere inviata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, presentata direttamente alla Sede dell'Istituto previdenziale. L'armatore – e per lui il comandante della nave - deve trasmettere la notifica della retribuzione corrisposta al lavoratore nei trenta giorni precedenti lo sbarco. Dal 2014 la malattia viene CP_ retribuita dalla sede compartimentale ove risulta essere iscritta la nave. Ai sensi dell'art. 10 e 11 del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, qualora la malattia del marittimo insorga durante l'imbarco, l'indennità comincia a decorrere dal giorno successivo allo sbarco ed invero qualora la malattia insorga dopo lo sbarco, ovvero entro i 28 giorni successivi allo sbarco, l'indennità di malattia inizia a decorrere dal quarto giorno successivo alla data della denuncia di malattia dopo lo sbarco.
Per quanto riguarda i marittimi iscritti al cd. turno generale, ossia coloro i quali hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco con uno specifico armatore, l'assistenza sanitaria è demandata al Ministero della Salute per gli eventi morbosi manifestatisi durante l'imbarco
(malattia fondamentale) e al SSN, nel caso di eventi morbosi manifestatisi entro 28 giorni dallo sbarco
(malattia complementare).
Nel caso di specie, la malattia del ricorrente, marittimo iscritto a turno generale, afferisce ad un periodo di malattia complementare, essendo l'evento morboso, come si evince dal raffronto tra gli estratti del libretto di navigazione ed il certificato di inizio malattia, insorto entro i 28 giorni dallo sbarco.
Il diniego da parte dell' di corrispondere il trattamento di malattia per il periodo dedotto in CP_1
ricorso si fonda sia sul mancato invio telematico della certificazione di malattia sia sulla contestazione della idoneità della documentazione sanitaria a fondare la pretesa.
In particolare, l' ha contestato l'assenza nella certificazione rilasciata di una qualsivoglia CP_1 valutazione o validazione dello stato di malattia in quanto, testualmente, “le presenti informazioni vengono inviate ai Medici Sasn preposti alla certificazione medico- legale per l'eventuale riconoscimento di malattia complementare e relativo indennizzo. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge (non valido ai sensi dell'art. 3 punto 1 del D.M. 22.
02.1984). Nel caso in esame, risultano rilasciate dal medico di base del SSN dott. Persona_1
certificazioni di malattia relative al periodo sopra indicato con la diagnosi di lombalgia acuta.
A prescindere dalla formale titolarità del potere di emissione di tale tipologia di attestazione, ovvero se in capo al SSN o al S.A.S.N., bisogna rilevare come la certificazione rilasciata al ricorrente provenga pur sempre da un pubblico ufficiale ovvero da un medico di base, appartenente, in quanto tale al SSN e, come tale, dotato di potestà certificativa.
Per completezza, deve poi osservarsi che è specificato nel messaggio Hermes 610/2020 che
“..nell'eventualità in cui il lavoratore marittimo si faccia rilasciare la certificazione telematica di malattia da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tale certificazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, può essere considerata sufficiente anche senza la validazione SASN, esclusivamente nei casi di indennità di malattia complementare e per la sola categoria dei marittimi cosiddetti “a turno generale” (come è nel caso del ricorso de quo)”: appare, dunque, che lo stesso ente consideri sufficiente la certificazione redatta dal medico del SSN. Nel merito, poi, sebbene in tali certificati sia espresso da parte del sottoscrittore il convincimento che la loro redazione non rientri tra le sue funzioni, in essi sono presenti tutti gli elementi indispensabili ai fini di una esaustiva attestazione dello stato di malattia, esame obiettivo, diagnosi e prognosi, nella specie di 56 giorni.
In particolare, nei certificati è riportata una diagnosi di lombalgia acuta;
tali prognosi appaiono adeguate rispetto alla patologia riscontrata ed alla tipologia delle mansioni lavorative svolte dal ricorrente.
Deve, poi, escludersi che la trasmissione all' di tali certificazioni a mezzo raccomandate CP_1
CP_ (allegate dallo stesso e non attraverso le modalità telematiche prescritte dalla vigente normativa, precluda il riconoscimento del rivendicato trattamento di malattia. Trattasi, tuttavia, di un eventuale vizio procedimentale che in sede di giurisdizione ordinaria non costituisce un elemento ostativo al riconoscimento del diritto laddove ne ricorrano le condizioni, rientrando la relativa valutazione nell'ambito dell'ordinario sindacato rimesso all'autorità giudiziaria.
Alla luce delle precedenti considerazioni, sussiste pertanto il diritto al pagamento dell'indennità di malattia complementare per il periodo suddetto dal 15.2. al 13.4.2023, in quanto il ricorrente è stato costretto ad un periodo di astensione dall'attività lavorativa per inabilità temporanea assoluta disposta e certificata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Del resto il fatto che l' abbia corrisposto al lavoratore l'indennità per altri periodi laddove la CP_1
documentazione sanitaria è stata trasmessa con modalità cartacea ha ingenerato nello stesso lavoratore il ragionevole affidamento dell'idoneità della procedura adottata per ottenere la corresponsione dell'indennità in parola.
Pertanto l' deve essere condannato a pagare l'indennità di malattia anche per il periodo richiesto CP_1
in questa sede ovvero dal 15.2. al 13.4.2023 per un totale di gg. 56 oltre agli interessi di legge;
tenuto conto che l'indennità giornaliera è pari ad euro 78,54 la domanda va accolta in conformità a quanto richiesto nella misura di € 4.398,24 cosi determinata : 56 giorni x € 78,54 per il periodo a far data dal 15/02/2023 al 13/04/2023 .
Di conseguenza, va dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione della indennità di malattia giornaliera pari ad euro 4398,24 con la condanna dell' , al pagamento in suo favore della predetta CP_1
somma, oltre interessi dalla maturazione al saldo .
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza .
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara il diritto dell'istante a fruire dell'indennità di Parte_1
CP_ malattia complementare per il periodo dedotto e per l'effetto condanna l' al pagamento della stessa nella misura di legge per il periodo dal 15 febbraio al 13 aprile 2023 per gg. 56 nella misura di euro 4.398,24 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo . CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.050,00 oltre iva , cpa e spese generali come per legge con attribuzione. Si comunichi.
Napoli,7/02/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella