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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/09/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1836/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1836/2022, promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Alessandro POMO, giusta procura alle Parte_1 liti in atti;
-opponente-
CONTRO
“ quale mandataria e Controparte_1 procuratrice di in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bruno, giusta mandato in atti
-opposta-
E
Avv. Vincenzo SCIANANDRONE;
Controparte_3
Dott. ; Controparte_4
e Controparte_5 CP_6
Controparte_7
-opposti contumaci-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4 giugno 2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'ordinanza del 27 gennaio 2022 resa all'esito dell'opposizione ex art. 617, II comma, c.p.c., proposta dinanzi alla G.E. dott.ssa Maria Teresa Moscatelli (R.G.
Es. Imm.388/2017) da avverso il provvedimento ex art. 512 c.p.c. con cui la Parte_1
g.e., in accoglimento delle osservazioni mosse al progetto di distribuzione, ha rimesso gli atti al p.d. per la modifica dello stesso progetto di riparto con esclusione del credito vantato dall'odierna opponente, poiché non sorretto da titolo esecutivo. Parte_1
Segnatamente, nel termine assegnato dalla G.E., l'opponente ha introdotto il presente giudizio di merito, giusta atto di citazione del 14 aprile 2022 con cui ha reiterato le contestazioni mosse nella fase cautelare in ordine alla idoneità del titolo su si fonda il suo intervento e sulla irrilevanza, ai fini della partecipazione alla distribuzione, della omessa spedizione in forma esecutiva del titolo in questione.
In particolare, la società attrice ha ampiamente argomentato in ordine alla mera irregolarità conseguente alla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva, irregolarità peraltro sanata dal successivo deposito.
Sulla scorta di tali doglianze, l'opponente ha chiesto di “- previa revoca dell'ordinanza del G.E. del
26/1/2021, comunicata l'8/2/2021, dichiarare l'esecutività del progetto di distribuzione redatto dal P.D. dott. il 15/9/2020, ovvero, ammettere il credito di “ di Euro 53.653,50 alla Persona_1 Parte_1 distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva immobiliare
n.388/2017 RG – Tribunale di Trani e, per l'effetto, ordinare e/o condannare i creditori intervenuti CP_3
, dott. e “ , alla restituzione, in favore di
[...] Controparte_4 Controparte_2
“ , di quanto da loro percepito in virtù del progetto di distribuzione del 9-10/3/2022, in Parte_1 esubero rispetto al progetto di distribuzione del 15/9/2020.”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita soltanto , Controparte_2 reiterando l'eccezione di inammissibilità dell'azione, in ragione del conflitto di interesse in capo all'avv. Scianandrone (originario difensore dell'attrice oltre che di altra creditrice concorrente) e contestando specificamente le avverse doglianze. L'istituto di credito ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
Nessuna delle altre parti, pur regolarmente evocate in giudizio, ha inteso costituirsi e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'esito della c.d. appendice scritta, la causa è stata istruita in via meramente documentale;
è stata
2 formulata proposta conciliativa che tuttavia non è stata accettata da parte attrice.
Sicchè, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4 giugno 2025 (la seconda svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
*****
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito illustrate.
Come innanzi rilevato, nella presente controversia la società opponente ha contestato la propria esclusione dal progetto di distribuzione adottato nell'ambito della Proc. Esec. Imm. n. 388/2017, esclusione fondata sulla mancanza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Orbene, dalle complessive emergenze processuali, risulta che:
- l'odierna attrice ha spiegato intervento nella procedura esecutiva RG 388/2017 promossa in danno di , giusta ricorso depistato il 29 agosto 2018, in virtù dell'atto del Controparte_7
23/2/2007 per notaio di con il quale la ” ha Persona_2 CP_2 Controparte_7 concesso ipoteca in favore di nei cui confronti si è riconosciuta debitrice Parte_1 della somma di Euro 53.653,50, , a saldo del compenso per la calcolazione, direzione lavori e accatastamento di un fabbricato per civile abitazione, sito in alla via Trani, eretto sul suolo CP_2 identificato nel NCEU del Comune di al fg.31, p.lla 3565; CP_2
- all'udienza ex art. 569 c.p.c. tenutasi il successivo 8 novembre 2018, la debitrice esecutata non è comparsa e nulla ha dedotto in merito all'intervento;
- sono state delegate le operazioni di vendita e, completata la vendita, in data 15 settembre 2020
è stato depositato il progetto di distribuzione che prevede(va) l'assegnazione alla odierna attrice, in via privilegiata, della somma di € 50.000,00 e di € 2.822,68 in via chirografaria;
- la ha sollevato contestazioni ex art. 512 c.p.c. al progetto Controparte_2 di distribuzione, facendo rilevare la mancanza di un titolo esecutivo valido ed efficace a sostegno dell'intervento della , chiedendone l'esclusione dalla distribuzione;
Parte_1
- in accoglimento delle osservazioni formulate, con ordinanza del 26 gennaio 2021, comunicata il successivo 8 febbraio 2021, la G.E. ha “…ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal creditore intervenuto , atteso che l'intervento del 29.8.2018, Controparte_2 per il cui credito vi è riconoscimento e soddisfazione per euro 50.000,00, in sede di riparto, era spiegato sulla base della sola iscrizione di ipoteca volontaria del 23.2.2017, a garanzia del credito relativo alla parcella n.1 del
3
9.2.2017 emessa dalla nei confronti della ditta odierno debitore, senza che Parte_1 Controparte_7 alcun successivo titolo sia stato formato in relazione al predetto credito, né richiesta l'instaurazione della procedura di riconoscimento ex art.499 co. 5 c.p.c., rispetto alla quale ha funzione solo propedeutica la notifica al debitore ex art.499 co. 3 c.p.c., per tali ragioni, in accoglimento della proposta opposizione ex art.512 c.p.c., il progetto di distribuzione va riformulato senza riconoscimento delle somme per intervento del creditore intervenuto
[...] del 29.8.2018”; Parte_1
- avverso il ridetto provvedimento è stata proposta opposizione ex art. 617, secondo comma,
c.p.c. e la relativa domanda cautelare è stata respinta, giusta ordinanza del 27 gennaio 2022, comunicata il 1° febbraio 2022;
- l'atto notarile su cui si fonda l'intervento dell'odierna attrice è stato munito di formula esecutiva in data 10 febbraio 2021, vale a dire ben oltre il momento in chi è stato spiegato l'intervento.
E' altresì circostanza pacifica che l'atto di intervento è stata notificato al debitore esecutato ma alcuna istanza ex art. 499 comma 5 c.p.c. è stata avanzata dall'interventore.
A fronte di tali emergenze processuali, mette conto rimarcare che, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza che ha risolto la controversia distributiva ex art. 512
c.p.c., il credito vantato dal creditore intervenuto, fondato su un atto pubblico, è privo della formula esecutiva e che, pertanto, non sussistono i presupposti per riconoscere in capo al creditore odierno opponente il diritto di partecipare alla distribuzione del ricorrente.
In proposito, deve osservarsi che, mancando la spedizione del titolo in forma esecutiva (art. 475 cod. proc. civ.), il creditore intervenuto deve essere considerato alla stregua di un creditore privo di titolo esecutivo (sine titulo) e tale mancanza può (e deve) essere verificata anche d'ufficio dal
Giudice (Cass. ord. n. 15605/2017).
Come noto, la mancanza del titolo esecutivo in capo al creditore intervenuto comporta che il l'odierno opponente avrebbe dovuto sottoporsi al sub-procedimento di verifica dei crediti disciplinato dai commi quinto e sesto dell'art. 499 cod. proc. civ. Tale sub procedimento costituisce un incombente necessario, un passaggio obbligato e anzi indefettibile, per il soddisfacimento del creditore intervenuto senza titolo esecutivo, tanto nella forma più diretta dell'accesso immediato alla distribuzione del ricavato quanto attraverso la mera prenotazione della distribuzione garantita dal meccanismo dell'accantonamento, tant'è che, qualora il momento dell'intervento (successivo all'udienza deputata alla verifica dei crediti o all'udienza in cui questa deve essere fissata) precluda la possibilità di disconoscimento del credito non titolato, il creditore sine titulo deve ritenersi equiparato a quello disconosciuto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 774 del
4 19/01/2016).
L'errato intervento da parte del creditore intervenuto, invero, a ben vedere, ha inciso sulla possibilità di aprire d'ufficio il sub procedimento di verifica previsto dell'art. 499 cpc ed il creditore odierno opponente neppure ha chiesto lo svolgimento di tale udienza di verifica, con il corollario che, allo stato, le doglianze dell'opponente appaiono del tutto inidonee ad essere accolte.
È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in mancanza dell'espletamento del sub procedimento di verifica summenzionato il creditore sprovvisto di titolo esecutivo non può partecipare alla distribuzione del ricavato. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “Il sub- procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo, previsto dall'art. 499, commi 5 e
6, c.p.c., costituisce requisito per l'accesso degli stessi alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico
6 processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché compete "ex officio" al giudice, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita udienza per la comparizione del debitore e dei suddetti creditori, disponendone la notifica a cura di una delle parti;
in difetto, è onere dello stesso creditore interessato avanzare tempestiva istanza affinché l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo, con la conseguenza che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica del credito, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte”(Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022).
Nel caso concreto, il creditore è intervenuto con atto depositato in data antecedentemente all'udienza 569 c.p.c. e all'adozione dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
In tale occasione, il G.E. dell'epoca non fissò l'udienza di verifica dei crediti (art. 499, commi 5 e
6, cod. proc. civ.).
Ebbene, come correttamente osservato dal GE nell'ordinanza in questa sede impugnata, in mancanza di ciò, era onere del creditore interessato – e, quindi, del creditore che ha dispiegato l'intervento – avanzare tempestivamente la predetta istanza affinché l'udienza si potesse svolgere durante la fase liquidativa del processo esecutivo: e tanto non solo perché l'art. 499, comma 5, cod. proc. civ. ne prescrive la celebrazione entro 60 giorni dall'ordinanza di vendita, ma soprattutto perché la verifica dei crediti è – si ripete – funzionale alla regolarità e celerità della ripartizione.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, la riscontrata omissione da parte del creditore intervenuto odierno opponente, sprovvisto del titolo esecutivo, non consente, pertanto, la partecipazione alla distribuzione del ricavato con il corollario che l'opposizione deve essere
5 integralmente respinta, poiché infondata.
Né tantomeno coglie nel segno la tesi dell'opponente secondo cui la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva integrerebbe una mera irregolarità formale.
Al riguardo viene in rilievo il principio di diritto per cui “In tema di espropriazione immobiliare, il creditore che interviene in base ad un titolo esecutivo acquisisce una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante ed è dunque onerato, nel termine all'uopo fissato dal giudice, di depositare l'originale del titolo medesimo (o la copia del provvedimento, regolarmente spedita in forma esecutiva, se si tratti di un titolo giudiziale), che deve restare acquisito al fascicolo della procedura esecutiva quanto meno sino al momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme), su disposizione del giudice, nell'ipotesi in cui il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva”
(Cass. Sez. III n. 13163/2017).
Del pari, le modifiche apportate dalla riforma c.d. Cartabia all'art. 475 c.p.c. non possono trovare applicazione alla procedura esecutiva cui accede il presente giudizio, stante il chiaro tenore della disciplina intertemporale.
*****
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
si procede alla liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività in concreto svolta, secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 come da ultimo modificato, scaglione di valore fino da € 26.000,01 a € 52.000,00 in base al valore del credito di cui all'atto di intervento, parametri medi per le fasi 1, 2, minimi per la fase istruttoria stante la natura documentale della controversia, massimi per la fase 4 di fatto resa necessaria dal contegno processuale di parte opponente che non ha inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dalla precedente G.I.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara la contumacia di Avv. Vincenzo SCIANANDRONE, CP_3
Dott. , e
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e Controparte_7
2. rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2022, comunicata il successivo 1° febbraio 2022;
3. condanna l'opponente al pagamento in favore del procuratore antistatario della società opponente, avv. Giovanni Bruno, delle spese processuali del giudizio che
6 si liquidano in € 8.166,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani, in data 16 settembre 2025
La Giudice
Diletta Calò
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 1836/2022, promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Alessandro POMO, giusta procura alle Parte_1 liti in atti;
-opponente-
CONTRO
“ quale mandataria e Controparte_1 procuratrice di in Controparte_2 persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Bruno, giusta mandato in atti
-opposta-
E
Avv. Vincenzo SCIANANDRONE;
Controparte_3
Dott. ; Controparte_4
e Controparte_5 CP_6
Controparte_7
-opposti contumaci-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4 giugno 2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'ordinanza del 27 gennaio 2022 resa all'esito dell'opposizione ex art. 617, II comma, c.p.c., proposta dinanzi alla G.E. dott.ssa Maria Teresa Moscatelli (R.G.
Es. Imm.388/2017) da avverso il provvedimento ex art. 512 c.p.c. con cui la Parte_1
g.e., in accoglimento delle osservazioni mosse al progetto di distribuzione, ha rimesso gli atti al p.d. per la modifica dello stesso progetto di riparto con esclusione del credito vantato dall'odierna opponente, poiché non sorretto da titolo esecutivo. Parte_1
Segnatamente, nel termine assegnato dalla G.E., l'opponente ha introdotto il presente giudizio di merito, giusta atto di citazione del 14 aprile 2022 con cui ha reiterato le contestazioni mosse nella fase cautelare in ordine alla idoneità del titolo su si fonda il suo intervento e sulla irrilevanza, ai fini della partecipazione alla distribuzione, della omessa spedizione in forma esecutiva del titolo in questione.
In particolare, la società attrice ha ampiamente argomentato in ordine alla mera irregolarità conseguente alla mancata spedizione del titolo in forma esecutiva, irregolarità peraltro sanata dal successivo deposito.
Sulla scorta di tali doglianze, l'opponente ha chiesto di “- previa revoca dell'ordinanza del G.E. del
26/1/2021, comunicata l'8/2/2021, dichiarare l'esecutività del progetto di distribuzione redatto dal P.D. dott. il 15/9/2020, ovvero, ammettere il credito di “ di Euro 53.653,50 alla Persona_1 Parte_1 distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva immobiliare
n.388/2017 RG – Tribunale di Trani e, per l'effetto, ordinare e/o condannare i creditori intervenuti CP_3
, dott. e “ , alla restituzione, in favore di
[...] Controparte_4 Controparte_2
“ , di quanto da loro percepito in virtù del progetto di distribuzione del 9-10/3/2022, in Parte_1 esubero rispetto al progetto di distribuzione del 15/9/2020.”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita soltanto , Controparte_2 reiterando l'eccezione di inammissibilità dell'azione, in ragione del conflitto di interesse in capo all'avv. Scianandrone (originario difensore dell'attrice oltre che di altra creditrice concorrente) e contestando specificamente le avverse doglianze. L'istituto di credito ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese da distrarsi in favore del Difensore antistatario.
Nessuna delle altre parti, pur regolarmente evocate in giudizio, ha inteso costituirsi e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'esito della c.d. appendice scritta, la causa è stata istruita in via meramente documentale;
è stata
2 formulata proposta conciliativa che tuttavia non è stata accettata da parte attrice.
Sicchè, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4 giugno 2025 (la seconda svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
*****
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito illustrate.
Come innanzi rilevato, nella presente controversia la società opponente ha contestato la propria esclusione dal progetto di distribuzione adottato nell'ambito della Proc. Esec. Imm. n. 388/2017, esclusione fondata sulla mancanza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Orbene, dalle complessive emergenze processuali, risulta che:
- l'odierna attrice ha spiegato intervento nella procedura esecutiva RG 388/2017 promossa in danno di , giusta ricorso depistato il 29 agosto 2018, in virtù dell'atto del Controparte_7
23/2/2007 per notaio di con il quale la ” ha Persona_2 CP_2 Controparte_7 concesso ipoteca in favore di nei cui confronti si è riconosciuta debitrice Parte_1 della somma di Euro 53.653,50, , a saldo del compenso per la calcolazione, direzione lavori e accatastamento di un fabbricato per civile abitazione, sito in alla via Trani, eretto sul suolo CP_2 identificato nel NCEU del Comune di al fg.31, p.lla 3565; CP_2
- all'udienza ex art. 569 c.p.c. tenutasi il successivo 8 novembre 2018, la debitrice esecutata non è comparsa e nulla ha dedotto in merito all'intervento;
- sono state delegate le operazioni di vendita e, completata la vendita, in data 15 settembre 2020
è stato depositato il progetto di distribuzione che prevede(va) l'assegnazione alla odierna attrice, in via privilegiata, della somma di € 50.000,00 e di € 2.822,68 in via chirografaria;
- la ha sollevato contestazioni ex art. 512 c.p.c. al progetto Controparte_2 di distribuzione, facendo rilevare la mancanza di un titolo esecutivo valido ed efficace a sostegno dell'intervento della , chiedendone l'esclusione dalla distribuzione;
Parte_1
- in accoglimento delle osservazioni formulate, con ordinanza del 26 gennaio 2021, comunicata il successivo 8 febbraio 2021, la G.E. ha “…ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal creditore intervenuto , atteso che l'intervento del 29.8.2018, Controparte_2 per il cui credito vi è riconoscimento e soddisfazione per euro 50.000,00, in sede di riparto, era spiegato sulla base della sola iscrizione di ipoteca volontaria del 23.2.2017, a garanzia del credito relativo alla parcella n.1 del
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9.2.2017 emessa dalla nei confronti della ditta odierno debitore, senza che Parte_1 Controparte_7 alcun successivo titolo sia stato formato in relazione al predetto credito, né richiesta l'instaurazione della procedura di riconoscimento ex art.499 co. 5 c.p.c., rispetto alla quale ha funzione solo propedeutica la notifica al debitore ex art.499 co. 3 c.p.c., per tali ragioni, in accoglimento della proposta opposizione ex art.512 c.p.c., il progetto di distribuzione va riformulato senza riconoscimento delle somme per intervento del creditore intervenuto
[...] del 29.8.2018”; Parte_1
- avverso il ridetto provvedimento è stata proposta opposizione ex art. 617, secondo comma,
c.p.c. e la relativa domanda cautelare è stata respinta, giusta ordinanza del 27 gennaio 2022, comunicata il 1° febbraio 2022;
- l'atto notarile su cui si fonda l'intervento dell'odierna attrice è stato munito di formula esecutiva in data 10 febbraio 2021, vale a dire ben oltre il momento in chi è stato spiegato l'intervento.
E' altresì circostanza pacifica che l'atto di intervento è stata notificato al debitore esecutato ma alcuna istanza ex art. 499 comma 5 c.p.c. è stata avanzata dall'interventore.
A fronte di tali emergenze processuali, mette conto rimarcare che, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza che ha risolto la controversia distributiva ex art. 512
c.p.c., il credito vantato dal creditore intervenuto, fondato su un atto pubblico, è privo della formula esecutiva e che, pertanto, non sussistono i presupposti per riconoscere in capo al creditore odierno opponente il diritto di partecipare alla distribuzione del ricorrente.
In proposito, deve osservarsi che, mancando la spedizione del titolo in forma esecutiva (art. 475 cod. proc. civ.), il creditore intervenuto deve essere considerato alla stregua di un creditore privo di titolo esecutivo (sine titulo) e tale mancanza può (e deve) essere verificata anche d'ufficio dal
Giudice (Cass. ord. n. 15605/2017).
Come noto, la mancanza del titolo esecutivo in capo al creditore intervenuto comporta che il l'odierno opponente avrebbe dovuto sottoporsi al sub-procedimento di verifica dei crediti disciplinato dai commi quinto e sesto dell'art. 499 cod. proc. civ. Tale sub procedimento costituisce un incombente necessario, un passaggio obbligato e anzi indefettibile, per il soddisfacimento del creditore intervenuto senza titolo esecutivo, tanto nella forma più diretta dell'accesso immediato alla distribuzione del ricavato quanto attraverso la mera prenotazione della distribuzione garantita dal meccanismo dell'accantonamento, tant'è che, qualora il momento dell'intervento (successivo all'udienza deputata alla verifica dei crediti o all'udienza in cui questa deve essere fissata) precluda la possibilità di disconoscimento del credito non titolato, il creditore sine titulo deve ritenersi equiparato a quello disconosciuto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 774 del
4 19/01/2016).
L'errato intervento da parte del creditore intervenuto, invero, a ben vedere, ha inciso sulla possibilità di aprire d'ufficio il sub procedimento di verifica previsto dell'art. 499 cpc ed il creditore odierno opponente neppure ha chiesto lo svolgimento di tale udienza di verifica, con il corollario che, allo stato, le doglianze dell'opponente appaiono del tutto inidonee ad essere accolte.
È, infatti, pacifico nella giurisprudenza di legittimità che in mancanza dell'espletamento del sub procedimento di verifica summenzionato il creditore sprovvisto di titolo esecutivo non può partecipare alla distribuzione del ricavato. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “Il sub- procedimento di verifica dei crediti dei creditori intervenuti senza titolo esecutivo, previsto dall'art. 499, commi 5 e
6, c.p.c., costituisce requisito per l'accesso degli stessi alla distribuzione del ricavato e presidia un interesse pubblico
6 processuale alla regolarità e celerità della ripartizione, sicché compete "ex officio" al giudice, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione, fissare un'apposita udienza per la comparizione del debitore e dei suddetti creditori, disponendone la notifica a cura di una delle parti;
in difetto, è onere dello stesso creditore interessato avanzare tempestiva istanza affinché l'udienza si svolga durante la fase liquidativa del processo esecutivo, con la conseguenza che, una volta iniziata la fase distributiva, non possono essere accolte né la richiesta volta alla fissazione dell'udienza di verifica del credito, né quella volta alla rimessione in termini del creditore rimasto inerte”(Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 15996 del 18/05/2022).
Nel caso concreto, il creditore è intervenuto con atto depositato in data antecedentemente all'udienza 569 c.p.c. e all'adozione dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita.
In tale occasione, il G.E. dell'epoca non fissò l'udienza di verifica dei crediti (art. 499, commi 5 e
6, cod. proc. civ.).
Ebbene, come correttamente osservato dal GE nell'ordinanza in questa sede impugnata, in mancanza di ciò, era onere del creditore interessato – e, quindi, del creditore che ha dispiegato l'intervento – avanzare tempestivamente la predetta istanza affinché l'udienza si potesse svolgere durante la fase liquidativa del processo esecutivo: e tanto non solo perché l'art. 499, comma 5, cod. proc. civ. ne prescrive la celebrazione entro 60 giorni dall'ordinanza di vendita, ma soprattutto perché la verifica dei crediti è – si ripete – funzionale alla regolarità e celerità della ripartizione.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, la riscontrata omissione da parte del creditore intervenuto odierno opponente, sprovvisto del titolo esecutivo, non consente, pertanto, la partecipazione alla distribuzione del ricavato con il corollario che l'opposizione deve essere
5 integralmente respinta, poiché infondata.
Né tantomeno coglie nel segno la tesi dell'opponente secondo cui la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva integrerebbe una mera irregolarità formale.
Al riguardo viene in rilievo il principio di diritto per cui “In tema di espropriazione immobiliare, il creditore che interviene in base ad un titolo esecutivo acquisisce una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante ed è dunque onerato, nel termine all'uopo fissato dal giudice, di depositare l'originale del titolo medesimo (o la copia del provvedimento, regolarmente spedita in forma esecutiva, se si tratti di un titolo giudiziale), che deve restare acquisito al fascicolo della procedura esecutiva quanto meno sino al momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme), su disposizione del giudice, nell'ipotesi in cui il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva”
(Cass. Sez. III n. 13163/2017).
Del pari, le modifiche apportate dalla riforma c.d. Cartabia all'art. 475 c.p.c. non possono trovare applicazione alla procedura esecutiva cui accede il presente giudizio, stante il chiaro tenore della disciplina intertemporale.
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Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
si procede alla liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività in concreto svolta, secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 come da ultimo modificato, scaglione di valore fino da € 26.000,01 a € 52.000,00 in base al valore del credito di cui all'atto di intervento, parametri medi per le fasi 1, 2, minimi per la fase istruttoria stante la natura documentale della controversia, massimi per la fase 4 di fatto resa necessaria dal contegno processuale di parte opponente che non ha inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dalla precedente G.I.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dichiara la contumacia di Avv. Vincenzo SCIANANDRONE, CP_3
Dott. , e
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e Controparte_7
2. rigetta l'opposizione proposta avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2022, comunicata il successivo 1° febbraio 2022;
3. condanna l'opponente al pagamento in favore del procuratore antistatario della società opponente, avv. Giovanni Bruno, delle spese processuali del giudizio che
6 si liquidano in € 8.166,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani, in data 16 settembre 2025
La Giudice
Diletta Calò
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