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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
GIUDICE DOTT. ANGELO ANTONIO GENISE
SENTENZA
Causa RG 28/2021
tra
, rappresentata e difesa dall' Avv.to Paolo Bonalume Parte_1
E
contumace. Controparte_1
Conclusioni come in atti.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato al la Controparte_1 Parte_1
(C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in persona del Procuratore Avv. P.IVA_1
rappresentata e difesa prima dagli Avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Parte_2
Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene, presso lo Studio (LMS) dei quali, sito in in Milano, al Corso Magenta 84, eleggeva anche domicilio, e poi dal solo Avv. Paolo Bonalume, chiedeva la condanna di parte convenuta al pagamento dei seguenti crediti, dei quali la stessa sosteneva essere divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati alla stessa parte convenuta:
1) € 75.600,42 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società Eni S.p.A., e Lake
Securitisations S.r.l., che ha, a propria volta, acquistato i crediti da Enel Energia S.p.A.;
2) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, sino al saldo;
3). gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
4). € 3.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 77 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio.
Con successiva memoria la stessa attrice dichiarava che tra le parti era intercorso un accordo transattivo, interamente rispettato dal convenuto e concludeva chiedendo l'estinzione del giudizio.
Il non si costituiva. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 28 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini 190 Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere;
parte attrice ha , infatti, affermato che tra le arti è intervenuto un accordo transattivo che ha definito la controversia nella sua interezza;
ha, al riguardo affermato la Suprema Corte: “ … il giudice il quale ritenga perfezionato un accordo conciliativo fra le parti non può più pronunciare alcuna sentenza di condanna. Delle due, infatti, l'una: -) se si pronuncia una condanna, vuoi dire che tra le parti pendeva una lite;
e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo;
-) se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo.”( così Cass . 12899/2021)
In conclusione deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, attese le ragioni dell'estinzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, dichiara estinto il giudizio, compensando le relative spese.
Così deciso in Cosenza il 29 maggio 2025
Il Giudice
Angelo Antonio Genise