Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 468/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MORSELLI GIORGIA, (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FABBRICINI Controparte_1 C.F._2
STEFANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 07/02/2025;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 23/04/2020; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 07/05/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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1. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa della madre, sita in UO RA (MO), Via Della Chiesa n. 24, int.3 ove la figlia manterrà anche la residenza anagrafica. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. Assegnare la già casa familiare sita in UO RA (MO) Via Della Chiesa n. 24, int.3 alla sig.ra , con ogni arredo e pertinenza, che la continuerà ad abitare Parte_1
unitamente ai figli e Persona_1 Persona_2
3. Regolare i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e la figlia come a seguire:
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : Per_1
- il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola (in caso di vacanza scolastica il padre si recherà a prendere la figlia a casa della madre previo accordo) fino alle 21.30, con accompagnamento a casa della madre e a settimane alterne anche il mercoledì dall'uscita da scuola (in caso di vacanza scolastica il padre si recherà a prendere la figlia a casa della madre previo accordo) fino al mattino seguente con accompagnamento a scuola (in caso di vacanza scolastica il padre riporterà la figlia a casa della madre previo accordo);
- a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle 19.30. Per quanto riguarda i trasporti della figlia i genitori li gestiranno in modo alternato previo accordo.
I genitori, per le festività, regoleranno le visite come segue:
- vacanze natalizie: il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, la Vigilia di Natale dalle ore
10.00 con pernottamento a scelta e il giorno di Santo Stefano dalle ore 10.00 alle ore 19.30 e ad anni alterni, previo accordo con la madre, dal 27 dicembre sino al 01 gennaio e dal 1 gennaio fino alla ripresa della scuola occupandosi dei relativi trasporti.
- vacanze pasquali: il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9.00 alle ore 19.30, occupandosi dei relativi trasporti, nonché altri due giorni con pernottamento dalle 10.00 alle ore 19.30 da concordare tra i genitori.
pagina 2 di 5 - vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
L'indicazione delle giornate che la figlia trascorrerà con uno o l'altro dei genitori potrà subire variazioni in base a esigenze lavorative e/o eventuali giorni di riposo e/o permessi che i genitori dovessero eventualmente osservare, e ciò al fine di permettere ad entrambi di avere un concreto e soddisfacente rapporto con , nel preminente interesse della stessa. Il ricorso ad una baby- Per_1
sitter dovrà essere limitato ai soli casi in cui nessuno dei due genitori possa, per esigenze lavorative proprie, occuparsi della figlia in assenza dell'altro.
Ogni variazione in merito al piano di visite dovrà essere concordata dai genitori, con congruo anticipo, tramite sms/whatsapp/email.
4. Disporre che il sig. provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta, Controparte_1
mediante versamento alla sig.ra dell'importo di Euro 350,00 mensili (per Parte_1
12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle già note coordinate, detto contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo dall'anno successivo dell'omologa dei presenti accordi.
5. Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1
necessarie per la figlia come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Persona_1
Modena, qui di seguito specificate:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 5 * spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale continui ad essere percepito al 100% dalla sig. , così come le detrazioni fiscali per la figlia. Parte_1
7. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di avere già regolato prima d'ora ogni loro rapporto economico derivante dal rapporto di convivenza pertanto rinunciano, ora e per sempre, a pretendere alcunché l'uno dall'altra.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore.
In caso di contrasti le parti si impegnano a coltivare percorsi di mediazione familiare e/o sostegno alla genitorialità, onde ridurre ed eliminare ogni forma di conflitto dovesse insorgere tra loro. I contatti diretti tra i genitori dovranno essere limitati e condizionati ad argomenti/necessità che riguarderanno esclusivamente la figlia.
9. Le parti prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ed il passaporto propri e della figlia , espletando, a semplice richiesta, Persona_1
ogni incombente a ciò necessario.
Le spese legali e processuali si intendono compensate tra le parti.
pagina 4 di 5 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata in [...] - ROMANIA il 29/10/1988 e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...]
[...]
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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