Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
ALESSANDRIA (AL), il 30/11/1975, residente in V. PORTA SOPRANA
11/2 GENOVA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SNAIDERBAUR MARIA TERESA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
VOGHERA (PV), il 17/06/1960, residente in [...]10
RIVANAZZANO TERME, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. SNAIDERBAUR MARIA TERESA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._2
procura in atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 31.10.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in SALE il 02/09/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 19/06/2019 dal Tribunale di Pavia e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SALE il
02/09/2001 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento della prole
2 e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Il figlio, ormai maggiorenne ma non autosufficiente economicamente anche a causa della invalidità, vive con la madre;
2. Il sig. si obbliga a corrispondere al figlio la somma di Euro 100,00 Pt_2
mensili entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, somma di rivalutarsi annualmente secondo gli indidi Istat, oltre alla quota del
50% delle spese straordinarie necessarie mediche sino al raggiungimento della autosufficienza economica;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 7, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 28.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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