Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 19546/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott. Caterina di Martino Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19546/2021 R.Gen.Aff.Cont tra
, (C.F. e P.I. Parte_1
, P.IVA_1
con sede in Napoli alla Via Aquila n. 144, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Luca Giordano
n. 23, presso lo studio dell'avv. Saverio Siniscalchi (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura C.F._1
speciale in calce, rilasciata su foglio separato
- ATTRICE -
e ex L. 452/87, Controparte_1
(P.I. , con sede in Napoli al Vico II S. Nicola alla Dogana n. 9, P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via F. del Carretto n. 26, presso lo studio degli avv.ti Andrea Napolitano (CF. ) e C.F._2
(C.F. ), dai quali è rappresentato e CP_2 C.F._3
difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
- CONVENUT
O -
Oggetto: appalto pubblico
Conclusioni tratte dalle comparse conclusionali:
Per l'attore:
“previo accertamento dell'illegittimità dell'atto di risoluzione - recesso del
14 giugno 2021 del contratto di appalto pubblico di servizi oggetto di causa
– e, ove occorra, previa disapplicazione dello stesso – condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 1453, 1° co., c.c., a dare esatto adempimento a tutti gli obblighi scaturenti a suo carico dal contratto medesimo, integralmente e tempestivamente eseguendo le prestazioni ivi dedotte”
Per il convenuto:
“1) rigettare la domanda attorea perchè inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto;
2) in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale , e rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta
2.1) accertare e dichiarare le nullità dei contratti di affidamento alla
dei servizi oggetto di causa ed in particolare del contratto Parte_3
del 27/12/2007, perchè sottoscritto in violazione delle norme sui contratti
Parte pubblici;
con conseguente condanna della alla restituzione di quanto indebitamente percepito in forza di tale contratto, provvisoriamente quantificato in € 2.948.880,00 oltre interessi e rivalutazione;
ovvero alla restituzione dell'utile d'impresa illegittimamente percepito, pari al 10% del corrispettivo;
ovvero alla diversa somma che il Tribunale riterrà equo determinare;
2.2) in ordine al contratto di appalto del 2020, accertare e dichiarare risolto alla data del 13/07/2021 il contratto di appalto tra il
Parte Commissario Coordinatore - e la Controparte_3
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 2 r.g. 19546/2021 Pt_2
per grave inadempimento dell'appaltatrice; con conseguente condanna della
Parte cooperativa al risarcimento dei danni cagionati al Commissario/ committente quantificati nella somma pari ai corrispettivi indebitamente percepiti dall'1/1/2019 fino alla risoluzione del contratto del 13/7/2021; ovvero alla diversa somma che il Tribunale riterrà equo determinare;
2.3) in via alternativa e/o subordinata, in ogni caso accertare e dichiarare risolto il suddetto contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta per il legittimo esercizio del potere potestativo di recesso esercitato dal Commissario
Coordinatore con provvedimento del 14/6/21 e decorrenza dal 13/7/2021; 3) condannare la al pagamento di spese e onorari del Parte_3
presente giudizio e del sub procedimento cautelare.”
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
1. L'attore premetteva quanto segue, sul funzionamento delle società cooperative di lavoratori socialmente utili, con riferimento ai fatti di causa.
- Il decreto-legge 04.09.1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 03.11.1987 n. 452, disciplina, tra l'altro, il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana, per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 02.08.1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.09.1984, n. 618. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione di tale programma, sono sottoposte dalla legge a gestione commissariale, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 2543 c.c. e dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577,
e successive modificazioni.
La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'interno.
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 3 r.g. 19546/2021 CSN-CUS
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è poi nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.
Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi Parte amministrativi, contabili e consultivi (d'ora in poi “ , odierno convenuto) di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi delle singole cooperative.
- L'attuale legale rappresentante della Parte_3 Parte_1
Parte (d'ora in poi ), fin dall'inizio dell'attività del centro unico servizi, aveva prestato la sua opera al fine di permettere l'assolvimento dei servizi previsti dalla legge in favore delle cooperative.
- Questi aveva creato una struttura che, a partire dal 01.07.1987, in forza di un contratto sottoscritto con il primo commissario coordinatore (il dott. ), aveva iniziato ad eseguire in via esclusiva i Persona_1
Parte servizi che le legge attribuisce al Parte
- I servizi erano svolti in regime di monocommittenza per il nel senso che, fino al 2019, il CUS non aveva nessuna struttura autonoma
Parte rispetto a , ma coincideva totalmente con quest'ultima, eccezion fatta, ovviamente, per la figura del commissario coordinatore.
- Tale rapporto contrattuale era rinnovato con contratto del 27.12.2007,
Parte con l'affidamento, fino al 31.12.2018, alla le attività amministrative, contabili e fiscali di tutto il sistema delle cooperative e di tutti i soci impiegati nei lavori socialmente utili.
- Le cooperative commissariate, a seguito di fusioni per incorporazione, avvenute nel 2011, oggi sono due: la cooperativa “25 giugno”, convenzionata con il e la cooperativa “La Primavera Controparte_4
III”, convenzionata con la Controparte_5
2. A fondamento della domanda deduceva che:
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 4 r.g. 19546/2021 Pt_2
- Con determina n. 01 del 31.07.2018 del commissario coordinatore p.t., dott. veniva indetta gara ad evidenza pubblica Persona_2
mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, per l'individuazione di un soggetto in forma societaria o Parte cooperativa in grado di assicurare i medesimi servizi già affidati a
(tenuta della contabilità delle cooperative, dei lavori dei soci in servizio, archiviazione ottica di tutto l'archivio cartaceo e assistenza di segreteria al commissario), per un periodo di cinque anni. Il relativo disciplinare di gara veniva approvato con la determina n. 2 del 01.10.2018.
- Con le determine n. 5 del 08.01.2019 e n. 11 del 28.02.2019 il contratto
Parte in essere con era prorogato (rispettivamente di 60 gg. e fino al
30.06.2019), nelle more dell'espletamento della gara. Parte
- Alla gara partecipavano, oltre che , futura aggiudicataria e attrice, anche la la quale era rappresentata in tutta la procedura dal CP_6
dott. Persona_3
- L'offerta della veniva esclusa per mancata prova di uno dei CP_6 requisiti del disciplinare di gara e per l'inutile decorso del termine di regolarizzazione della domanda di partecipazione.
Parte
- L'aggiudicazione provvisoria in favore di era disposta con determina n. 14 del 01.04.2019, alla quale faceva seguito, con determina n. 18 del 20.01.2020, l'aggiudicazione definitiva.
- Il contratto di appalto era sottoscritto con decorrenza 01.04.2019 e durata quinquennale.
- Con decreto del 30.11.2020 il Ministero dello Sviluppo Economico nominava il dott. all'incarico di commissario Persona_3
coordinatore (vale a dire del medesimo professionista che aveva Parte partecipato, perdendo, alla gara d'appalto aggiudicata al , in veste di delegato della concorrente . CP_6
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 5 r.g. 19546/2021 Parte_2
- Sin dai suoi primi atti, il nuovo commissario assumeva un atteggiamento
[...]
Parte ostile verso , ad esempio lasciando impagate le prestazioni rese per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2021:
n. 6 del 12.04.2021 per € 24.369,67 (servizi resi nel mese di febbraio
2021);
n. 7 del 12.04.2021 per € 24.337,17 (servizi resi nel mese di marzo
2021);
n. 8 del 05.05.2021 per € 24.337,17 (servizi resi nel mese di aprile
2021);
n. 9 del 03.06.2021 per € 24.337,17 (servizi resi nel mese di maggio
2021). Parte Per conseguire il pagamento la dovette adire l'A.G. con un ricorso monitorio.
Parte Successivamente il commissario coordinatore inviava a la comunicazione di risoluzione e recesso del 14.06.2021.
- In tale missiva il dott. OM, facendo pretestuoso riferimento a non meglio specificate “gravi inadempienze”, mai prima contestate e non specificate nella missiva, che a suo avviso avrebbero costituito
“motivo di risoluzione del contratto per giusta causa”, dichiarava, appunto, risolto il contratto;
nella medesima missiva il commissario coordinatore riteneva di poter dichiarare risolto il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e, ancora, esercitava il recesso ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto, dichiarando espressamente la propria intenzione di assumere la gestione diretta dei servizi appaltati.
3. Si costituiva il convenuto che eccepiva:
- con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/11/2020, il dott. OM veniva nominato Commissario Coordinatore delle cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili costituite con la L.
452 del 1987;
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 6 r.g. 19546/2021 Pt_2
- il Commissario Coordinatore, tra gli altri, ha il compito specifico di
"coordinare e controllare" l'attività svolta dai commissari governativi delle cooperative, fornendo a queste i servizi loro necessari, per i quali devono obbligatoriamente avvalersi della struttura di coordinamento;
- tra le "criticità" riscontrate dal nuovo Commissario Coordinatore al momento dell'insediamento vi era la gestione, affidata alla
[...]
dei servizi di tenuta della contabilità delle Parte_1
cooperative ed elaborazione delle buste paga degli 836 soci/lavoratori, con i conseguenti adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali;
- come riconosciuto dalla stessa Cooperativa, il dott. ancora Parte_5
oggi suo legale rappresentante, aveva svolto tale attività sin dall'01.07.1987 (e quindi per 34 anni) in virtù di un contratto con l'allora
Commissario Coordinatore, senza che fosse stata mai svolta alcuna procedura selettiva ad evidenza pubblica. Nel 2007, l'incarico affidato al dott. da oltre 20 anni, gli veniva ulteriormente rinnovato fino Parte_5
al 31.12.2018, quindi, per oltre 11 anni, questa volta quale legale Parte rappresentante della . Anche in questo caso, l'affidamento avveniva senza alcuna procedura ad evidenza pubblica e, quindi, da tale circostanza, parte convenuta eccepiva la nullità del contratto.
- Solo in prossimità della suddetta scadenza contrattuale, con determina n.
1 del 31.07.2018, il Commissario Coordinatore bandiva gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei medesimi servizi per 5 anni.
Escluse le altre 2 offerte presentate, la gara veniva aggiudicata nuovamente alla con determina Controparte_3
del 01.04.2019 (a servizio ampiamente scaduto), ma l'aggiudicazione definitiva veniva deliberata con efficacia retroattiva solo il 20.01.2020.
- In sede di controlli sull'esecuzione del contratto da parte dalla attrice si evidenziavano gravi inadempienze contrattuali, Parte_3
grossolani errori professionali e un costo ingiustificato del servizio che determinano un grave danno per la collettività.
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 7 r.g. 19546/2021 Pt_2
- Tali inadempienze erano sfuggite al R.U.P., dott. , Persona_4
funzionario esterno incaricato proprio della verifica della regolare Parte esecuzione del servizio affidato alla , che fino al mese di marzo
2021 aveva sempre attestato la "regolare esecuzione" dell'appalto ma, a Parte seguito delle "criticità" allo stesso evidenziate dal con nota del
29.04.2021, sospendeva le certificazioni relative ai mesi di febbraio e marzo 2021 in attesa del rilascio di nuove certificazioni, e rassegnava le dimissioni "per incarichi sopraggiunti".
- In mancanza della necessaria certificazione di regolare esecuzione e in ragione delle "criticità" rilevate, il Commissario sospendeva il
Parte pagamento delle fatture emesse della per i servizi svolti nei mesi di febbraio-marzo 2021 e chiedeva a quest'ultima chiarimenti sui criteri utilizzati per la redazione delle buste paga dei soci/lavoratori e nella redazione dei bilanci 2019 e 2020 delle cooperative.
- In mancanza di adeguate motivazioni il Commissario avviava il procedimento che portava alla risoluzione e/o recesso dal contratto di Parte appalto con , comunicata con nota prot. 115 del 14.06.2021.
- Considerato il preavviso contrattuale, il contratto si risolveva con decorrenza dal 13.07.2021, con espresso invito a predisporre, per tale data, la consegna di tutta la documentazione in possesso della cooperativa appaltatrice (data base, archivi, documenti contabili, ecc.) per consentire il subentro nel servizio e nelle attività ad esso connesse. Parte
- non provvedeva, però, alla consegna della suddetta documentazione, costringendo il Commissario ad agire giudizialmente;
- parte attrice notificava decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale delle
Imprese nei confronti del commissario per € 97.381,18 per il mancato pagamento dei ratei mensili relativi al periodo febbraio-maggio 2021.
Nei confronti di tale ingiunzione il commissario proponeva opposizione rilevando l'inesistenza del credito ingiunto per i medesimi motivi che hanno determinato la risoluzione del contratto;
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 8 r.g. 19546/2021 CSN-CUS
- La risoluzione per eccessiva onerosità, pure prospettata, era imputata al fatto che nel corso degli anni il numero delle unità lavorative oggetto delle prestazioni di servizi della società attrice era diminuito da 836 a
638, con la migliore convenienza per la convenuta ad internalizzare il servizio
*****
4. Il processo.
Si rammenta che, in corso di causa, è stato instaurato un giudizio cautelare ex
Parte art. art. 669 quater, art. 670 e art. 700 c.p.c. da parte del al fine di Parte ottenere dal l'immediata consegna di tutta la documentazione relativa ai servizi ad essa appaltati con contratto del 27.01.2020 ed in particolare i data base, gli archivi informatici e tutta la documentazione contabile e/o amministrativa delle cooperative "25 Giugno" e "La Primavera III". Tale giudizio cautelare, a seguito dell'integrale consegna documentale, veniva dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere con ordinanza del 07.12.2021.
Si dà atto che nel corso del processo è scaduto il termine dell'affidamento del servizio in appalto, come affermato dall'attore nelle conclusioni della comparsa conclusionale.
5. La decisione.
Preliminarmente, per quanto concerne la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della nullità dei contratti di affidamento alla cooperativa e, in particolare, del contratto del
27.12.2007 in quanto sottoscritto in violazione delle norme sui contratti pubblici, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, come pure sostenuto dall'attore.
Infatti, parte convenuta chiede la declaratoria di nullità del contratto del
2007 per la violazione delle norme pubblicistiche sulla scelta del Parte contraente, essendo il all'epoca, stato scelto senza l'esperimento di una gara di evidenza pubblica.
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 9 r.g. 19546/2021 CSN-CUS
In tal senso, è principio costantemente espresso nelle pronunce Sez. U.
26/7/2019, n. 20403 e 31/7/2018, n. 20350, secondo il quale la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Se così è, il convenuto chiede la nullità del contratto, invero anche eseguito, del 2007, perché sottoscritto in violazione delle norme sulla scelta del contraente pubblico, che impongono alla amministrazione pubblica di agire non come un privato contraente, bensì mediante la valutazione dell'interesse pubblico alla scelta della migliore controparte secondo la disciplina sull'evidenza pubblica.
Ricorre pertanto il caso di cui all'art. 133, c. 1, lettera e), n. 1 del codice del processo amministrativo (d. lgs. 104 del 2010) secondo cui rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: “ e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente
o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative.”
Ancora, si deve dichiarare la inammissibilità della nuova domanda proposta dalla convenuta nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., là dove con riferimento all'imputazione della risoluzione all'inadempimento r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 10 r.g. 19546/2021 Pt_2
dell'attore, introduce per la prima volta una domanda risarcitoria causalmente riferibile alle condotte dell'appaltatore.
Nel merito, l'attore chiede, previo accertamento dell'illegittimità dell'atto di risoluzione - recesso del contratto di appalto pubblico di servizi oggetto di causa – e, ove occorra, previa disapplicazione dello stesso – di condannare il convenuto, ai sensi dell'art. 1453, 1° co., c.c., a dare esatto adempimento a tutti gli obblighi scaturenti a suo carico dal contratto medesimo.
L'attore lamenta, in riferimento alla risoluzione contrattuale per inadempimento, l'assenza dei suoi presupposti di fatto e di diritto, nonché il mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste dall'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 17 del contratto di appalto.
Il convenuto, a contrario, opera una pluriqualificazione della missiva di risoluzione inviata, all. 31 di parte attrice, ora quale risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., ora ex art. 108, comma 3°, del d. lgs.
50/2016, ora ex art. 1467 c.c., ora ex art. 109 d. lgs. 50/2016.
In ordine, alla risoluzione ex art. 108, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, questo prevede che: “Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto”.
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 11 r.g. 19546/2021 Pt_2
A ciò si aggiunga quanto stabilito dall'art. 17 del contratto di appalto: “In ogni caso di riscontro, con frequenza o con caratteristiche di rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenze, mancata rispondenza del servizio ai requisiti e alle prescrizioni del presente Capitolato, il Committente a seguito di relazione del RUP procederà a diffidare l'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché con l'avvertimento che, in caso di inosservanza, si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere delle cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore”.
Ebbene, nel caso di specie, le garanzie partecipative previste dalla legge e dal contratto in favore dell'appaltatore, nel procedimento di risoluzione, sono state del tutto omesse: parte attrice non ha ricevuto alcuna previa contestazione di addebiti per cui non ha potuto presentare le proprie controdeduzioni, secondo quanto stabilito dall'art 108 c. 3 del d.lgs. n. 50 /
2016; né è stata diffidata mediante ingiunzione al fine di provvedere alla rimozione delle cause poste alla base dell'atto di diffida, ai sensi dell'art. 17 del contratto di appalto.
Parte
, infatti, ha ricevuto direttamente la comunicazione – prot. 115/2021 del
14.06.2021 – della risoluzione – recesso del contratto di appalto, senza poter contestare i generici addebiti di inadempimento.
Per quanto concerne l'assenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per addivenire alla risoluzione contrattuale per inadempimento, si tenga presente quanto di seguito specificato.
In primo luogo, è lo stesso attore a riferire che il R.U.P. aveva sempre attestato la regolare esecuzione del servizio.
Inoltre, parte convenuta asserisce di aver chiesto - con nota prot. 116/2021 del 14.06.2021- copia dei bilanci 2019 e 2020 della Cooperativa 25 giugno e r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 12 r.g. 19546/2021 Pt_2
copia dei bilanci 2018-2020 della Cooperativa La Primavera III al fine di ricevere chiarimenti in merito alla sorte delle rimanenze, ma che alcuna Parte giustificazione veniva fornita a tal riguardo da , per cui si vedeva costretta a risolvere immediatamente il contratto.
Tale circostanza risulta essere efficacemente smentita dagli atti allegati dall'attore alle note di trattazione scritta dell'udienza del 07.12.2021 (cfr. documento 41, missiva CSN del 18.06.2021), dai quali si evince non solo che Parte rendeva i richiesti chiarimenti, ma anche che il commissario coordinatore ne prendeva atto con prot. 122/2021 del 21.06.2021 (cfr. doc. 42 Parte missiva del 21.06.2021).
Ancora, come chiaramente si deduce dalla numerazione progressiva del protocollo, la richiesta di chiarimenti, erroneamente dichiarati omessi, risulta essere successiva alla comunicazione di risoluzione-recesso dal contratto di appalto.
Ne consegue che alcuna delle contestazioni dedotte a fondamento della risoluzione per grave inadempimento risulta fondata.
Ma non solo.
Il CUS, in questa sede, fa discendere la legittimità dell'atto di risoluzione per inadempimento anche quale effetto dell'errata elaborazione delle buste paga Parte dei soci-lavoratori da parte della .
In particolare, i dipendenti avrebbero ricevuto una retribuzione lorda globale inferiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva per errori della
Parte Cooperativa nella redazione delle buste paga, con conseguente parziale omissione dei dovuti versamenti da parte delle Cooperative, sia per i contributi previdenziali e assistenziali che per le ritenute fiscali dei lavoratori.
Parte Tuttavia, il in violazione dell'art. 2697 c.c., ha omesso la produzione in giudizio delle buste paga asseritamente ritenute errate, chiedendo di provare il fatto nella sua interezza con la prova orale, con istanza istruttoria disattesa dal g.i. a mezzo di ordinanza che qui si conferma.
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 13 r.g. 19546/2021 Pt_2
La circostanza dedotta, che pure avrebbe potuto legittimare un recesso/risoluzione altrimenti denominato del rapporto contrattuale per i Parte gravi pregiudizi a cui avrebbe esposto il è rimasta quindi assolutamente sprovvista di prova, esistente sul piano della mera asserzione.
Ed infine, pure con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (domanda riconvenzionale alternativa a
Parte quella di risoluzione per inadempimento della ), la stessa risulta infondata.
Si ricorda che, perché si verifichi una patologia funzionale del sinallagma a causa di una sopravvenuta eccessiva onerosità delle prestazioni, è necessaria
l'incidenza sul sinallagma contrattuale di eventi che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva che qualifica un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni,
l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico); e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo, in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza, Cass. 27152 del
22.09.2023.
Inoltre, l'art. 1467, 3° comma c.c. prevede che La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.”.
Ebbene, nella controversia per cui è causa, la riduzione dell'attività svolta dalla cooperativa - a parità di retribuzione riconosciuta ai dipendenti - quale conseguenza della riduzione del numero dei soci-lavoratori non può certo essere ricondotta nell'alveo degli avvenimenti straordinari e imprevedibili, vertendosi nel caso di specie proprio di servizi resi a favore di cooperative di lavoratori, ossia di enti mutualistici senza fine di lucro composti da soci lavoratori, per loro natura fenomenica destinati a diminuire o ad aumentare, o comunque a non essere un numero chiuso.
r.g.a.c. 19546/2021 Pag. 14 r.g. 19546/2021 Pt_2
Non ricorrono quindi i presupposti normativi pure evocati dalla giurisprudenza per affermare la risolubilità per eccessiva onerosità, né invero risultano comportamenti improntati alla buona fede nell'esecuzione del rapporto volti ad adeguare il sinallagma avvalendosi degli strumenti utilizzabili, anche solo per mettere in condizione il contraente, prima di subire la risoluzione, di esercitare le facoltà di cui all'art. 1467, 3° comma c.c.
Ne consegue che anche la domanda riconvenzionale volta a far dichiarare risolto il contratto di appalto per eccessiva onerosità sopravvenuta, va rigettata in quanto infondata.
E'invece fondata l'ultima domanda riconvenzionale della convenuta, il che, di contro, determina il rigetto della domanda attorea, relativa all'accertamento e alla dichiarazione di risoluzione del contratto oggetto di causa per l'esercizio del diritto di recesso ex art. 109 del d. lgs. 50/2016.
In merito, si premette che il diritto di recesso ex art. 109 del d. lgs. 50/2016, richiamato dall'art. 16 del contratto di appalto, e abrogato con d. lgs. 31 marzo 2023, per quanto applicabile ai rapporti pendenti, costituisce in capo alla stazione appaltante, il diritto dell'amministrazione pubblica a recedere dal contratto per una valutazione di convenienza strettamente civilistica, in via unilaterale.
La natura civilistica della valutazione compiuta e dei poteri esercitati è affermata dal Giudice di legittimità, Cass. Sez. Unite, ord. 23600/2017, là dove è anche ribadita la giurisdizione del giudice ordinario.
La disposizione così recita:
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel
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caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
La norma, quindi, nel prevedere un diritto potestativo perfetto in capo alla stazione appaltante al recesso dal contratto di appalto, prevede anche una forfetizzazione a monte in favore della parte che subisce il recesso, di tipo indennitario, per compensare l'esercizio di un diritto riconosciuto ad nutum e connaturato proprio al mutamento dell'interesse pubblico a sostenere determinati rapporti contrattuali di durata, esposti perciò solo agli effetti delle sopravvenienze nel tempo.
Nel caso di specie è avvenuto che, con preavviso di giorni 30, in data 14 giugno 2021, la stazione appaltante ha comunicato il recesso dal contratto a far data dal 13 luglio 2021, motivandolo, pur non essendo strettamente dovuta a ciò, con la circostanza della migliore convenienza ad internalizzare il servizio in ragione della diminuzione dei volumi di attività da svolgere e quindi con i minori costi che avrebbe sostenuto.
Ne consegue che, per questa ragione, il contratto per cui vi è causa è risolto ai sensi dell'art. 109 d. lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile in virtù di comunicazione del 14/6/21 e con decorrenza dal 13/7/2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori medi per le cause di valore indeterminabile di media complessità, anche per la fase cautelare (per questa di bassa complessità) esauritasi in unica istanza.
p.q.m.
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il tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo generale affari civili 19546/2021 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese, rigettando ogni altra domanda:
- Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del GA con riferimento alla domanda di cui al capo 2.1. delle conclusioni di parte convenuta;
- Rigetta la domanda attorea;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta dichiara legittimo il recesso esercitato dalla società ai sensi dell'art. 109
d. lgs. 50/2016 ratione temporis applicabile, in virtù di comunicazione del 14/6/21 e con decorrenza dal 13/7/21, giusta determina n. 18 del
20.01.2020;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di causa che qui si liquidano in euro 3.320,00 per la fase cautelare ed euro 10.860,00 per il merito, oltre accessori di legge e spese vive.
Così deciso in Napoli, 04.02.2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
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