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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1412/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1412/2022 RG promossa da:
(già Controparte_1 [...]
), P.IVA: con sede in Savigliano (CN), Via Cervino 1, in persona dei soci CP_2 P.IVA_1
amministratori e legali rappresentanti pro tempore e CP_1 Controparte_3
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._1 CP_1
(C.F.: , tutti elettivamente domiciliati in Saluzzo, Via Bagni 1/A, presso lo studio C.F._2
degli avv.ti Giulio Fumero e Nicola Peretti, che li rappresentano e difendono come da procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTI contro
(VAT code RO 17132570), con sede in Rovunari (Romania), Str. Muncii 6, in CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Cuneo, Controparte_5
Corso Nizza 48, presso lo studio dell'avv. Davide Dalmasso, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello
APPELLATA
Contro
pagina 1 di 10 (C.F.: ) CP C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 370/2022 del Tribunale di Cuneo, resa all'esito dei procedimenti riuntiti R.G. 369/2017 e R.G. 397/2017, pubblicata in data 7/04/2022
- Pagamento prestazione contrattuale e responsabilità contrattuale-
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, in riforma della Sentenza del Tribunale di Cuneo 6.4.2022 n. 370/2022, pubblicata il 7.4.2022, emessa tra le parti nei giudizi riuniti R.G. n. 369/2017 e 397/2017, non notificata:
1. accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale sotteso alla domanda di pagamento proposta dalla società è intercorso tra la medesima e il sig. , e di CP_4 CP
conseguenza accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva, in capo alla società opponente, dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio dalla società ricorrente;
2. conseguentemente, respingere la domanda azionata in via monitoria dalla nei CP_4 confronti di “ ora denominata “ Controparte_7 Controparte_1
, nonché dei soci sig.ri e
[...] Controparte_3 CP_1 in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 13.12.2016, n. 2027/2016, mandando assolti gli opponenti da ogni pretesa della ricorrente per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali, oltre CPA e IVA di Legge, e successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore costituito antistatario degli onorari non riscossi e delle spese anticipate ex art. 93 C.p.c.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo rigetto delle istanze e conclusione tutte di parte appellante, confermare in toto la sentenza nr.370/2022 emessa dal Tribunale Civile di Cuneo (nella persona della Dr.ssa Chiara Martello) in data 6/4/2022, pubblicata il 7/4/2022, emessa tra le parti all'esito dei giudizi riuniti nr. RG 369/2017 e 397/2017;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO e DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado.
pagina 2 di 10 Con separati atti di citazione, , da un lato, e la società CP Controparte_1
nonché e in proprio, dall'altro,
[...] Controparte_3 CP_1
proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Cuneo, avverso il decreto ingiuntivo emesso in data
13/12/2016, con il quale veniva intimato alla società, già , Controparte_8 [...]
nonché ai soci illimitatamente responsabili, il pagamento dell'importo Controparte_1
di euro 10.764,00, in favore della per la fornitura di sedici serramenti in alluminio. CP_4
La società e Controparte_1 CP_1 CP_3
eccepivano, in particolare, il loro difetto di titolarità passiva del rapporto contrattuale dedotto
[...]
in giudizio, asserendo che le prestazioni oggetto della fattura n. 201 del 02/03/2016, azionata in via monitoria, erano state commissionate non dalla società, allora bensì da Controparte_2 CP
, quale comproprietario, unitamente alla madre, dell'immobile in Savigliano, dove i serramenti
[...]
erano stati installati, e che era stato concesso in locazione alla società solo in Controparte_2
data successiva, e precisamente a decorrere dal 08/01/2016. Precisavano inoltre gli opponenti come fosse stata sottoscritta una scrittura privata in data 12/11/2015, a mezzo della quale era stato raggiunto un accordo, in merito al riparto delle spese di ristrutturazione dell'immobile, tra la proprietà e la futura conduttrice, prevedendo che quelle relative ai serramenti fossero esclusivamente a carico del locatore.
Riuniti i due giudizi di opposizione, si costituiva la chiedendo la conferma del decreto CP_4
ingiuntivo opposto e deducendo nello specifico l'inopponibilità nei suoi confronti della scrittura privata, inerente al riparto interno delle spese di ristrutturazione del locale tra la società, che l'avrebbe preso in locazione, e la proprietà. Allegava in particolare la che Controparte_2 CP_4
nell'autunno del 2015 , in qualità di socio della aveva CP Controparte_2
commissionato la fornitura e posa in opera dei serramenti di cui alla fattura azionata in via monitoria, al fine di allestire i locali della neocostituita società; che tutti e tre i soci avevano personalmente seguito l'avanzamento dei lavori e le attività di allestimento;
che i serramenti erano quindi stati consegnati nel mese di novembre 2015 e la posa era stata ultimata nel successivo mese di dicembre.
Con sentenza pronunciata in data 07/04/2022 il Tribunale di Cuneo rigettava entrambe le opposizioni, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 2027/2016 R.G., condannando altresì gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore della Pt_1
[...]
2. La sentenza impugnata
[...]
Con la sentenza in questa sede oggetto d'appello, il Tribunale di Cuneo ha anzitutto precisato come la titolarità del rapporto in capo alla società non fosse stata contestata Controparte_2
dall'opponente , bensì dagli altri opponenti, i quali avevano sostenuto la riferibilità della CP
pagina 3 di 10 fornitura unicamente al , nella sua qualità di proprietario dell'immobile, e ciò in forza di un CP
accordo intervenuto tra gli allora soci della riguardo al riparto delle spese di Controparte_2
ristrutturazione.
A tale ultimo proposito, ha ritenuto la sentenza impugnata che, da quanto "dedotto in ambedue le comparse di costituzione risposta depositate dalla società opposta nei rispettivi giudizi - poi riuniti - e dalla documentazione ivi prodotta" (v. pag. 13 sentenza impugnata), sarebbe risultato che la CP_4
si era impegnata per la fornitura dei serramenti nei confronti di , il quale aveva agito
[...] CP
nella qualità di legale rappresentante della neocostituita società, La circostanza Controparte_2
che successivamente receduto dalla compagine sociale, fosse anche legale CP
rappresentante della società, e in tale veste legittimato a spendere il nome della stessa e ad impegnarla verso l'esterno, era altresì dimostrato dalla visura camerale.
Ha pertanto concluso il Tribunale che tali circostanze non erano state espressamente e specificamente contestate dalle parti opponenti, atteso che, all'esito del deposito delle comparse di costituzione risposta della società opposta, gli opponenti avevano omesso di svolgere attività deduttive, di allegazione e contestazione specifica.
Quindi, sulla base di tali considerazioni "e sulla base di quanto disciplinato dalla norma di cui all'art.
115 c.p.c.", doveva ritenersi che il rapporto contrattuale fosse intercorso tra la società opposta e la con conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di titolarità passiva. Controparte_2
Estranee al tema del giudizio erano poi le questioni afferenti al riparto della spesa nei rapporti interni tra gli ex soci, e cioè il diritto di regresso in forza degli accordi interni, non essendosi correttamente instaurato il contraddittorio in ordine alle domande trasversali di condanna proposte nei confronti di
. CP
Per il resto, l'opposizione è stata ritenuta infondata, anche con riferimento alle contestazioni mosse dall'opponente , in ordine all'ammontare dovuto per la fornitura, poiché il non CP CP
aveva fornito alcuna prova "né in ordine all'accordo relativo alla quantificazione del corrispettivo della fornitura, né relativamente alla tempestiva contestazione dei vizi inerenti al materiale consegnato
e alla circostanza che la somma di euro 2.500 corrisposta alla controparte fosse stata erogata a titolo di acconto su un diverso prezzo concordato tra le parti." (v. pag. 15 sentenza impugnata).
Avverso la predetta sentenza, non notificata. hanno interposto appello la società
[...]
nonché i due soci illimitatamente responsabili, Controparte_1 CP_1
e con atto di citazione notificato in data 02/11/2022, chiedendo, in riforma Controparte_3 dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda monitoria proposta nei loro confronti dalla CP_4
con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
[...]
pagina 4 di 10 Si è costituita in giudizio la contestando la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto la CP_4
reiezione.
L'atto d'appello è stato notificato a , di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del CP
08/03/2023.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
3.I motivi d'impugnazione
La pronuncia di primo grado viene impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un rapporto contrattuale tra la e la società, che ha poi mutato la CP_4 Controparte_2
propria denominazione sociale, a seguito del recesso dalla compagine societaria di , in CP
lamentando che il primo Giudice abbia operato un'omessa valutazione e un Controparte_1 grave travisamento delle risultanze istruttorie, oltre ad un'errata applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Osserva l'appellante come spetti a colui, che agisca per l'adempimento, l'onere di provare la fonte negoziale, ossia il titolo su cui fonda la propria pretesa, sicché la avrebbe dovuto provare CP_4
il rapporto contrattuale sorto con la e allegarne l'inadempimento, cosa che non Controparte_1
ha fatto, poiché - difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale di Cuneo - non ha dimostrato la spendita del nome della società da parte di , né poteva operare il principio di non CP
contestazione, dal momento che la società opponente aveva correttamente adempiuto al proprio onere a mezzo dell'atto di citazione in opposizione, con il quale aveva contestato la pretesa creditoria sotto tale profilo, rappresentando di non essere stata la controparte contrattuale della e precisando CP_4
che le prestazioni di cui alla fattura azionata erano state commissionate da , nella sua CP
qualità di proprietario dell'immobile, sito in Savignano, via Cervino n. 1, producendo l'esistenza di una scrittura privata in cui la spesa relativa ai serramenti era stata posta a carico del locatore;
inoltre aveva allegato come nell'autunno del 2015, allorché il contratto era stato concluso, la Controparte_2 non aveva ancora la disponibilità dell'immobile.
Pertanto, muovendo la società opponente e i suoi due soci illimitatamente responsabili, CP_1
e da una ricostruzione dei fatti del tutto incompatibile con quella posta dalla Controparte_3 CP_4
a fondamento della sua domanda, non poteva ritenersi sussistente un obbligo di specifica
[...]
contestazione, a seguito del deposito della comparsa di costituzione risposta della società opposta, poiché diversamente ciascuna parte si troverebbe a dover contestare all'infinito le allegazioni dell'altra.
Il motivo d'impugnazione è fondato.
pagina 5 di 10 Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, poiché non ha considerato, da un lato, le modalità attraverso le quali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sviluppa la dialettica tra le parti, dall'altro, non ha considerato come l'allegazione di fatti, che siano incompatibili, con quelli che saranno oggetto di successiva esplicitazione ad opera della controparte, esoneri dall'onere di un'ulteriore contestazione, che è già insita nella precedente rappresentazione di fatti incompatibili.
Orbene, nel caso di specie, la ha agito con il ricorso monitorio nei confronti della società CP_4
e nei confronti di quelli che ne erano, o ne erano stati, i soci illimitatamente Controparte_1 responsabili, al momento in cui era sorta l'obbligazione, sull'assunto che il contratto di fornitura dei serramenti fosse stato stipulato da quella società. Nel momento in cui la Controparte_1 proponendo l'opposizione, ha contestato quell'assunto, negando che il contratto fosse stato stipulato dalla società e sostenendo che quell'obbligazione era invece stata assunta dai proprietari dell'immobile, che sarebbe poi stato locato a distanza di qualche di mese (nel gennaio del 2016) dalla società, è evidente come le contrarie deduzioni sul punto contenute nella comparsa di costituzione e risposta della non necessitassero di alcuna ulteriore contestazione, valendo unicamente – ed in rapporto CP_4
alle contrarie allegazioni degli opponenti – a definire il thema probandum.
Il primo Giudice avrebbe pertanto dovuto, afferendo il tema controverso tra le parti, anzitutto, all'individuazione del soggetto titolare, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, accertare quale soggetto avesse concluso l'accordo con la per la fornitura e posa dei CP_4
serramenti, assumendosi la correlativa obbligazione di pagamento del prezzo.
Tale accertamento non è stato compiuto, a nulla rilevando a tale proposito il richiamo a quanto sostenuto dalla con la propria comparsa di costituzione in giudizio, trattandosi con ogni CP_4
evidenza di allegazioni della parte, che, una volta escluso, che rispetto ad esse possa valere il principio di cui all'art. 115 c.p.c., risultano prive di qualsivoglia valenza probatoria.
Così pure è inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza, al fatto che , nella sua CP
qualità di socio, fosse munito del potere di assumere obbligazioni per conto della società, poiché occorreva altresì dimostrare che in quel caso aveva effettivamente esercitato quel potere, tenuto conto del fatto che egli rivestiva una duplice veste, e cioè, oltre a quella di socio e amministratore della
[...]
anche quella di comproprietario dell'immobile, in cui i serramenti dovevano essere Controparte_2
installati, per cui gli atti formali o le dichiarazioni negoziali, attraverso le quali era avvenuta la spendita del nome della società, avrebbero dovuto essere specificamente indicati.
Con riguardo agli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, osserva, inoltre,
l'appellante come la sentenza non avrebbe attribuito rilevanza alla scrittura in data 12/11/2015, con la pagina 6 di 10 quale era stato raggiunto un accordo relativo alla suddivisione delle spese di ristrutturazione dell'immobile di via Cervino n. 1, erroneamente ritenendo che quella avesse efficacia esclusivamente nei rapporti interni tra i soci, mentre la medesima avrebbe dovuto essere valutata quale elemento a sostegno del difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione in capo alla società Controparte_1
[...]
Peraltro, le testi sentite nel corso dell'istruttoria, e avevano confermato come vi fosse la CP_9 CP_10
volontà di ripartire le spese relative alla ristrutturazione dell'immobile tra la proprietà e la società, che avrebbe preso in locazione l'immobile, circostanza questa di fatto confermata dallo stesso CP
, il quale, oltre a non disconoscere la propria sottoscrizione, non si era presentato a rendere
[...]
l'interrogatorio formale sul punto.
A ciò si aggiunga che l'acconto di euro 2.500,00, dedotto dalla dal totale dell'importo CP_4
dovuto, era stato versato con bonifico in data 22/02/2016 da con denaro proprio. Per CP
quell'acconto era stata emessa una fattura datata 19/01/2016, intestata alla Controparte_1 società all'epoca non ancora esistente, visto che la modifica della denominazione sociale da
[...]
è rogito del 24/03/2016, a seguito del recesso Controparte_11 Parte_2
del socio , il tutto a dimostrazione di un maldestro tentativo della di far CP CP_4
risultare in capo alla società un debito che non le competeva. Controparte_1
Alcune di tali critiche sono fondate e conducono a ritenere che la che di ciò era onerata, CP_4 non abbia fornito la prova della conclusione del contratto con l'allora Controparte_2
Anzitutto non è corretto ritenere che la scrittura in data 12/11/2015 abbia regolato i rapporti tra gli ex soci, essendo evidente, dal contenuto della medesima, come siano state, invece, dettagliatamente ripartite le spese che erano "a carico della società", e cioè della e quelle che Controparte_2
erano "a carico del locatore", prevedendo, per alcune spese, che fossero integralmente a carico dell'uno o dell'altro, e, per altre, che fossero ripartite nelle percentuali specificamente indicate.
Le spese dei serramenti erano indicate come a carico del locatore.
Tale scrittura, con ogni evidenza, non ha regolato i rapporti interni tra i soci, bensì era volta a disciplinare i rapporti tra la società, di cui all'epoca erano soci , e CP CP_1 CP_3
e la proprietà, rappresentata dal medesimo , comproprietario dell'immobile
[...] CP
unitamente alla madre, . Controparte_12
Quella scrittura, pur non essendo evidentemente opponibile ai terzi, per quanto concerne la titolarità delle obbligazioni in esse indicate, costituisce comunque un elemento che corrobora la ricostruzione fattuale degli opponenti, e Controparte_1 CP_1 Controparte_3
pagina 7 di 10 Peraltro, come già osservato, al momento in cui sarebbe stata assunta l'obbligazione, e cioè nell'autunno 2015, la non aveva ancora preso in locazione l'immobile, cosa che Controparte_2
sarebbe avvenuta solo con il contratto stipulato in data 08/01/2016, registrato il successivo 11/01/2016
(v. doc. 4 appellanti).
In una siffatta situazione, in cui la posizione di era ambivalente, potendo egli agire tanto CP
per conto della società, quanto, in conformità con gli accordi raggiunti con la scrittura del 12/11/2015, come proprietario dell'immobile, non v'è dubbio che la prova della qualità da lui spesa nel raggiungere gli accordi negoziali con la avrebbero dovuto essere particolarmente rigorosa, essendo CP_4
pacifico, per quanto ricostruito dalla stessa che sia stato il a prendere accordi per CP_4 CP
la fornitura dei serramenti.
Tuttavia, quanto dedotto al riguardo dall'odierna appellata con la propria comparsa di costituzione in primo grado, e cioè che: “ si presentò però quale socio della Persona_1 Controparte_2
società a suo dire costituita da poco, che doveva allestire il locale presso cui sarebbe stata a breve avviata l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
…che nei rapporti con la il sig. sempre si qualificò come socio (quale in effetti CP_4 CP era) della compagine nella quale rivestiva il ruolo di amministratore…” (v. Controparte_2
pag. 3 comparsa di costituzione e risposta), è rimasto del tutto sfornito di prova, atteso che nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire alcunché al proposito, per avere assistito direttamente alla fase delle trattative e della stipula del contratto e non essendo stato firmato alcun preventivo o ordine scritto.
Neppure è stata confermata, dai testi addotti dalla escussi in primo grado, la più limitata CP_4
e di per sé non dirimente circostanza (visto che comunque erano in corso i lavori di allestimento dei locali, in cui sarebbe poi stata esercitata l'attività commerciale da parte della , Controparte_2 concernente il fatto che: “Nel corso dei lavori il sig. interloquì, in ordine alla fornitura ed alla CP_4 posa dei serramenti, con tutti i soci, che insieme seguirono direttamente e costantemente l'attività di allestimento del locale, essendo spesso personalmente presenti in loco.” (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Il teste non ha affatto riferito della presenza o di interlocuzioni per il montaggio, avute Testimone_1 anche con gli altri soci, avendo egli affermato di essere andato a portare “… i controtelai da fissare, era in autunno, mi sembra metà ottobre, era presente il signor , con la madre e altri artigiani CP che lavoravano”, a conferma quindi di come quei lavori fossero seguiti dalla proprietà; mentre il teste,
che ha provveduto alla posa dei serramenti, ha genericamente riferito: “Erano presenti i soci Tes_2 della società che doveva aprire i locali, tre soci, non erano sempre tutti presenti.”
pagina 8 di 10 L'unico elemento che residua, a sostegno dell'assunzione dell'obbligazione in capo alla società
[...]
è dunque rappresentato dal fatto che sia stata emessa una fattura (la n. 201 del Controparte_2
02/03/2016) ad essa intestata, inviata via mail all'ASCOM di Savigliano, associazione incaricata della tenuta della contabilità, la quale non sarebbe stata prontamente contestata.
Si tratta di un elemento di per sé insufficiente, in quanto privi di univocità, se si consideri altresì come il pagamento dell'importo di € 2.500,00, in acconto della fornitura, sia stato eseguito in data
22/02/2016, a mezzo bonifico bancario, da un conto personale di acceso presso la Cassa CP di Risparmio di Savigliano S.p.A. (v. doc. 1 ), e a fronte dell'anomala fattura della CP
recante la data del 19/01/2016 - ma il medesimo numero (il 201) di quella emessa poi in CP_4
data 02/03/2016 - che indica come destinataria la e cioè la società con la nuova Controparte_1
ragione sociale, che sarebbe stata modificata il successivo 24/03/2016.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, deve essere revocato nei confronti della
[...]
nonché nei confronti di e nella loro qualità di soci CP_1 CP_1 Controparte_3
illimitatamente responsabili, il decreto ingiuntivo n. 2027/2016 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Cuneo in data 13/12/2016.
4.Le spese del giudizio
In considerazione della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi ad una rinnovata valutazione anche della statuizione in punto spese, dovendo queste, in base al principio di soccombenza, essere poste a carico della e dovendo essere liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore di CP_4 riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), nonché tenuto della natura e del numero delle questioni trattate, per il primo grado in complessivi € 3.387,00, facendo applicazione dei valori medi per la fase di studio ed introduttiva e di quelli minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, considerate le limitate attività di pertinenza di queste due fasi;
e, per il grado d'appello, in complessivi € 3.255,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.200,00 per la fase decisionale), il tutto oltre rimborso spese forfettario ed accessori, ed esposti documentati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_1
nonché da e in proprio, avverso la
[...] CP_1 Controparte_3
sentenza n. 370/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 07/04/2022, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca nei confronti degli appellanti il decreto ingiuntivo n. 2027/2016 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 13/12/2016;
pagina 9 di 10 condanna la a rifondere alla CP_4 Controparte_1
nonché a e in proprio, le spese del doppio
[...] CP_1 Controparte_3
grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, oltre esposti documentati, e, per il presente grado, in €
3.255,00 per compensi ed € 382,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, da distrarsi in favore dell'avv. Giulio Fumero dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1412/2022 RG promossa da:
(già Controparte_1 [...]
), P.IVA: con sede in Savigliano (CN), Via Cervino 1, in persona dei soci CP_2 P.IVA_1
amministratori e legali rappresentanti pro tempore e CP_1 Controparte_3
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._1 CP_1
(C.F.: , tutti elettivamente domiciliati in Saluzzo, Via Bagni 1/A, presso lo studio C.F._2
degli avv.ti Giulio Fumero e Nicola Peretti, che li rappresentano e difendono come da procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTI contro
(VAT code RO 17132570), con sede in Rovunari (Romania), Str. Muncii 6, in CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Cuneo, Controparte_5
Corso Nizza 48, presso lo studio dell'avv. Davide Dalmasso, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello
APPELLATA
Contro
pagina 1 di 10 (C.F.: ) CP C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 370/2022 del Tribunale di Cuneo, resa all'esito dei procedimenti riuntiti R.G. 369/2017 e R.G. 397/2017, pubblicata in data 7/04/2022
- Pagamento prestazione contrattuale e responsabilità contrattuale-
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, in riforma della Sentenza del Tribunale di Cuneo 6.4.2022 n. 370/2022, pubblicata il 7.4.2022, emessa tra le parti nei giudizi riuniti R.G. n. 369/2017 e 397/2017, non notificata:
1. accertare e dichiarare che il rapporto contrattuale sotteso alla domanda di pagamento proposta dalla società è intercorso tra la medesima e il sig. , e di CP_4 CP
conseguenza accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva, in capo alla società opponente, dell'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio dalla società ricorrente;
2. conseguentemente, respingere la domanda azionata in via monitoria dalla nei CP_4 confronti di “ ora denominata “ Controparte_7 Controparte_1
, nonché dei soci sig.ri e
[...] Controparte_3 CP_1 in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e diritto, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo 13.12.2016, n. 2027/2016, mandando assolti gli opponenti da ogni pretesa della ricorrente per i titoli dedotti in giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali, oltre CPA e IVA di Legge, e successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore costituito antistatario degli onorari non riscossi e delle spese anticipate ex art. 93 C.p.c.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo rigetto delle istanze e conclusione tutte di parte appellante, confermare in toto la sentenza nr.370/2022 emessa dal Tribunale Civile di Cuneo (nella persona della Dr.ssa Chiara Martello) in data 6/4/2022, pubblicata il 7/4/2022, emessa tra le parti all'esito dei giudizi riuniti nr. RG 369/2017 e 397/2017;
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO e DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado.
pagina 2 di 10 Con separati atti di citazione, , da un lato, e la società CP Controparte_1
nonché e in proprio, dall'altro,
[...] Controparte_3 CP_1
proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Cuneo, avverso il decreto ingiuntivo emesso in data
13/12/2016, con il quale veniva intimato alla società, già , Controparte_8 [...]
nonché ai soci illimitatamente responsabili, il pagamento dell'importo Controparte_1
di euro 10.764,00, in favore della per la fornitura di sedici serramenti in alluminio. CP_4
La società e Controparte_1 CP_1 CP_3
eccepivano, in particolare, il loro difetto di titolarità passiva del rapporto contrattuale dedotto
[...]
in giudizio, asserendo che le prestazioni oggetto della fattura n. 201 del 02/03/2016, azionata in via monitoria, erano state commissionate non dalla società, allora bensì da Controparte_2 CP
, quale comproprietario, unitamente alla madre, dell'immobile in Savigliano, dove i serramenti
[...]
erano stati installati, e che era stato concesso in locazione alla società solo in Controparte_2
data successiva, e precisamente a decorrere dal 08/01/2016. Precisavano inoltre gli opponenti come fosse stata sottoscritta una scrittura privata in data 12/11/2015, a mezzo della quale era stato raggiunto un accordo, in merito al riparto delle spese di ristrutturazione dell'immobile, tra la proprietà e la futura conduttrice, prevedendo che quelle relative ai serramenti fossero esclusivamente a carico del locatore.
Riuniti i due giudizi di opposizione, si costituiva la chiedendo la conferma del decreto CP_4
ingiuntivo opposto e deducendo nello specifico l'inopponibilità nei suoi confronti della scrittura privata, inerente al riparto interno delle spese di ristrutturazione del locale tra la società, che l'avrebbe preso in locazione, e la proprietà. Allegava in particolare la che Controparte_2 CP_4
nell'autunno del 2015 , in qualità di socio della aveva CP Controparte_2
commissionato la fornitura e posa in opera dei serramenti di cui alla fattura azionata in via monitoria, al fine di allestire i locali della neocostituita società; che tutti e tre i soci avevano personalmente seguito l'avanzamento dei lavori e le attività di allestimento;
che i serramenti erano quindi stati consegnati nel mese di novembre 2015 e la posa era stata ultimata nel successivo mese di dicembre.
Con sentenza pronunciata in data 07/04/2022 il Tribunale di Cuneo rigettava entrambe le opposizioni, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 2027/2016 R.G., condannando altresì gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore della Pt_1
[...]
2. La sentenza impugnata
[...]
Con la sentenza in questa sede oggetto d'appello, il Tribunale di Cuneo ha anzitutto precisato come la titolarità del rapporto in capo alla società non fosse stata contestata Controparte_2
dall'opponente , bensì dagli altri opponenti, i quali avevano sostenuto la riferibilità della CP
pagina 3 di 10 fornitura unicamente al , nella sua qualità di proprietario dell'immobile, e ciò in forza di un CP
accordo intervenuto tra gli allora soci della riguardo al riparto delle spese di Controparte_2
ristrutturazione.
A tale ultimo proposito, ha ritenuto la sentenza impugnata che, da quanto "dedotto in ambedue le comparse di costituzione risposta depositate dalla società opposta nei rispettivi giudizi - poi riuniti - e dalla documentazione ivi prodotta" (v. pag. 13 sentenza impugnata), sarebbe risultato che la CP_4
si era impegnata per la fornitura dei serramenti nei confronti di , il quale aveva agito
[...] CP
nella qualità di legale rappresentante della neocostituita società, La circostanza Controparte_2
che successivamente receduto dalla compagine sociale, fosse anche legale CP
rappresentante della società, e in tale veste legittimato a spendere il nome della stessa e ad impegnarla verso l'esterno, era altresì dimostrato dalla visura camerale.
Ha pertanto concluso il Tribunale che tali circostanze non erano state espressamente e specificamente contestate dalle parti opponenti, atteso che, all'esito del deposito delle comparse di costituzione risposta della società opposta, gli opponenti avevano omesso di svolgere attività deduttive, di allegazione e contestazione specifica.
Quindi, sulla base di tali considerazioni "e sulla base di quanto disciplinato dalla norma di cui all'art.
115 c.p.c.", doveva ritenersi che il rapporto contrattuale fosse intercorso tra la società opposta e la con conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di titolarità passiva. Controparte_2
Estranee al tema del giudizio erano poi le questioni afferenti al riparto della spesa nei rapporti interni tra gli ex soci, e cioè il diritto di regresso in forza degli accordi interni, non essendosi correttamente instaurato il contraddittorio in ordine alle domande trasversali di condanna proposte nei confronti di
. CP
Per il resto, l'opposizione è stata ritenuta infondata, anche con riferimento alle contestazioni mosse dall'opponente , in ordine all'ammontare dovuto per la fornitura, poiché il non CP CP
aveva fornito alcuna prova "né in ordine all'accordo relativo alla quantificazione del corrispettivo della fornitura, né relativamente alla tempestiva contestazione dei vizi inerenti al materiale consegnato
e alla circostanza che la somma di euro 2.500 corrisposta alla controparte fosse stata erogata a titolo di acconto su un diverso prezzo concordato tra le parti." (v. pag. 15 sentenza impugnata).
Avverso la predetta sentenza, non notificata. hanno interposto appello la società
[...]
nonché i due soci illimitatamente responsabili, Controparte_1 CP_1
e con atto di citazione notificato in data 02/11/2022, chiedendo, in riforma Controparte_3 dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda monitoria proposta nei loro confronti dalla CP_4
con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
[...]
pagina 4 di 10 Si è costituita in giudizio la contestando la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto la CP_4
reiezione.
L'atto d'appello è stato notificato a , di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del CP
08/03/2023.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
3.I motivi d'impugnazione
La pronuncia di primo grado viene impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un rapporto contrattuale tra la e la società, che ha poi mutato la CP_4 Controparte_2
propria denominazione sociale, a seguito del recesso dalla compagine societaria di , in CP
lamentando che il primo Giudice abbia operato un'omessa valutazione e un Controparte_1 grave travisamento delle risultanze istruttorie, oltre ad un'errata applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Osserva l'appellante come spetti a colui, che agisca per l'adempimento, l'onere di provare la fonte negoziale, ossia il titolo su cui fonda la propria pretesa, sicché la avrebbe dovuto provare CP_4
il rapporto contrattuale sorto con la e allegarne l'inadempimento, cosa che non Controparte_1
ha fatto, poiché - difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale di Cuneo - non ha dimostrato la spendita del nome della società da parte di , né poteva operare il principio di non CP
contestazione, dal momento che la società opponente aveva correttamente adempiuto al proprio onere a mezzo dell'atto di citazione in opposizione, con il quale aveva contestato la pretesa creditoria sotto tale profilo, rappresentando di non essere stata la controparte contrattuale della e precisando CP_4
che le prestazioni di cui alla fattura azionata erano state commissionate da , nella sua CP
qualità di proprietario dell'immobile, sito in Savignano, via Cervino n. 1, producendo l'esistenza di una scrittura privata in cui la spesa relativa ai serramenti era stata posta a carico del locatore;
inoltre aveva allegato come nell'autunno del 2015, allorché il contratto era stato concluso, la Controparte_2 non aveva ancora la disponibilità dell'immobile.
Pertanto, muovendo la società opponente e i suoi due soci illimitatamente responsabili, CP_1
e da una ricostruzione dei fatti del tutto incompatibile con quella posta dalla Controparte_3 CP_4
a fondamento della sua domanda, non poteva ritenersi sussistente un obbligo di specifica
[...]
contestazione, a seguito del deposito della comparsa di costituzione risposta della società opposta, poiché diversamente ciascuna parte si troverebbe a dover contestare all'infinito le allegazioni dell'altra.
Il motivo d'impugnazione è fondato.
pagina 5 di 10 Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, poiché non ha considerato, da un lato, le modalità attraverso le quali nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sviluppa la dialettica tra le parti, dall'altro, non ha considerato come l'allegazione di fatti, che siano incompatibili, con quelli che saranno oggetto di successiva esplicitazione ad opera della controparte, esoneri dall'onere di un'ulteriore contestazione, che è già insita nella precedente rappresentazione di fatti incompatibili.
Orbene, nel caso di specie, la ha agito con il ricorso monitorio nei confronti della società CP_4
e nei confronti di quelli che ne erano, o ne erano stati, i soci illimitatamente Controparte_1 responsabili, al momento in cui era sorta l'obbligazione, sull'assunto che il contratto di fornitura dei serramenti fosse stato stipulato da quella società. Nel momento in cui la Controparte_1 proponendo l'opposizione, ha contestato quell'assunto, negando che il contratto fosse stato stipulato dalla società e sostenendo che quell'obbligazione era invece stata assunta dai proprietari dell'immobile, che sarebbe poi stato locato a distanza di qualche di mese (nel gennaio del 2016) dalla società, è evidente come le contrarie deduzioni sul punto contenute nella comparsa di costituzione e risposta della non necessitassero di alcuna ulteriore contestazione, valendo unicamente – ed in rapporto CP_4
alle contrarie allegazioni degli opponenti – a definire il thema probandum.
Il primo Giudice avrebbe pertanto dovuto, afferendo il tema controverso tra le parti, anzitutto, all'individuazione del soggetto titolare, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, accertare quale soggetto avesse concluso l'accordo con la per la fornitura e posa dei CP_4
serramenti, assumendosi la correlativa obbligazione di pagamento del prezzo.
Tale accertamento non è stato compiuto, a nulla rilevando a tale proposito il richiamo a quanto sostenuto dalla con la propria comparsa di costituzione in giudizio, trattandosi con ogni CP_4
evidenza di allegazioni della parte, che, una volta escluso, che rispetto ad esse possa valere il principio di cui all'art. 115 c.p.c., risultano prive di qualsivoglia valenza probatoria.
Così pure è inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza, al fatto che , nella sua CP
qualità di socio, fosse munito del potere di assumere obbligazioni per conto della società, poiché occorreva altresì dimostrare che in quel caso aveva effettivamente esercitato quel potere, tenuto conto del fatto che egli rivestiva una duplice veste, e cioè, oltre a quella di socio e amministratore della
[...]
anche quella di comproprietario dell'immobile, in cui i serramenti dovevano essere Controparte_2
installati, per cui gli atti formali o le dichiarazioni negoziali, attraverso le quali era avvenuta la spendita del nome della società, avrebbero dovuto essere specificamente indicati.
Con riguardo agli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, osserva, inoltre,
l'appellante come la sentenza non avrebbe attribuito rilevanza alla scrittura in data 12/11/2015, con la pagina 6 di 10 quale era stato raggiunto un accordo relativo alla suddivisione delle spese di ristrutturazione dell'immobile di via Cervino n. 1, erroneamente ritenendo che quella avesse efficacia esclusivamente nei rapporti interni tra i soci, mentre la medesima avrebbe dovuto essere valutata quale elemento a sostegno del difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione in capo alla società Controparte_1
[...]
Peraltro, le testi sentite nel corso dell'istruttoria, e avevano confermato come vi fosse la CP_9 CP_10
volontà di ripartire le spese relative alla ristrutturazione dell'immobile tra la proprietà e la società, che avrebbe preso in locazione l'immobile, circostanza questa di fatto confermata dallo stesso CP
, il quale, oltre a non disconoscere la propria sottoscrizione, non si era presentato a rendere
[...]
l'interrogatorio formale sul punto.
A ciò si aggiunga che l'acconto di euro 2.500,00, dedotto dalla dal totale dell'importo CP_4
dovuto, era stato versato con bonifico in data 22/02/2016 da con denaro proprio. Per CP
quell'acconto era stata emessa una fattura datata 19/01/2016, intestata alla Controparte_1 società all'epoca non ancora esistente, visto che la modifica della denominazione sociale da
[...]
è rogito del 24/03/2016, a seguito del recesso Controparte_11 Parte_2
del socio , il tutto a dimostrazione di un maldestro tentativo della di far CP CP_4
risultare in capo alla società un debito che non le competeva. Controparte_1
Alcune di tali critiche sono fondate e conducono a ritenere che la che di ciò era onerata, CP_4 non abbia fornito la prova della conclusione del contratto con l'allora Controparte_2
Anzitutto non è corretto ritenere che la scrittura in data 12/11/2015 abbia regolato i rapporti tra gli ex soci, essendo evidente, dal contenuto della medesima, come siano state, invece, dettagliatamente ripartite le spese che erano "a carico della società", e cioè della e quelle che Controparte_2
erano "a carico del locatore", prevedendo, per alcune spese, che fossero integralmente a carico dell'uno o dell'altro, e, per altre, che fossero ripartite nelle percentuali specificamente indicate.
Le spese dei serramenti erano indicate come a carico del locatore.
Tale scrittura, con ogni evidenza, non ha regolato i rapporti interni tra i soci, bensì era volta a disciplinare i rapporti tra la società, di cui all'epoca erano soci , e CP CP_1 CP_3
e la proprietà, rappresentata dal medesimo , comproprietario dell'immobile
[...] CP
unitamente alla madre, . Controparte_12
Quella scrittura, pur non essendo evidentemente opponibile ai terzi, per quanto concerne la titolarità delle obbligazioni in esse indicate, costituisce comunque un elemento che corrobora la ricostruzione fattuale degli opponenti, e Controparte_1 CP_1 Controparte_3
pagina 7 di 10 Peraltro, come già osservato, al momento in cui sarebbe stata assunta l'obbligazione, e cioè nell'autunno 2015, la non aveva ancora preso in locazione l'immobile, cosa che Controparte_2
sarebbe avvenuta solo con il contratto stipulato in data 08/01/2016, registrato il successivo 11/01/2016
(v. doc. 4 appellanti).
In una siffatta situazione, in cui la posizione di era ambivalente, potendo egli agire tanto CP
per conto della società, quanto, in conformità con gli accordi raggiunti con la scrittura del 12/11/2015, come proprietario dell'immobile, non v'è dubbio che la prova della qualità da lui spesa nel raggiungere gli accordi negoziali con la avrebbero dovuto essere particolarmente rigorosa, essendo CP_4
pacifico, per quanto ricostruito dalla stessa che sia stato il a prendere accordi per CP_4 CP
la fornitura dei serramenti.
Tuttavia, quanto dedotto al riguardo dall'odierna appellata con la propria comparsa di costituzione in primo grado, e cioè che: “ si presentò però quale socio della Persona_1 Controparte_2
società a suo dire costituita da poco, che doveva allestire il locale presso cui sarebbe stata a breve avviata l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
…che nei rapporti con la il sig. sempre si qualificò come socio (quale in effetti CP_4 CP era) della compagine nella quale rivestiva il ruolo di amministratore…” (v. Controparte_2
pag. 3 comparsa di costituzione e risposta), è rimasto del tutto sfornito di prova, atteso che nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire alcunché al proposito, per avere assistito direttamente alla fase delle trattative e della stipula del contratto e non essendo stato firmato alcun preventivo o ordine scritto.
Neppure è stata confermata, dai testi addotti dalla escussi in primo grado, la più limitata CP_4
e di per sé non dirimente circostanza (visto che comunque erano in corso i lavori di allestimento dei locali, in cui sarebbe poi stata esercitata l'attività commerciale da parte della , Controparte_2 concernente il fatto che: “Nel corso dei lavori il sig. interloquì, in ordine alla fornitura ed alla CP_4 posa dei serramenti, con tutti i soci, che insieme seguirono direttamente e costantemente l'attività di allestimento del locale, essendo spesso personalmente presenti in loco.” (v. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Il teste non ha affatto riferito della presenza o di interlocuzioni per il montaggio, avute Testimone_1 anche con gli altri soci, avendo egli affermato di essere andato a portare “… i controtelai da fissare, era in autunno, mi sembra metà ottobre, era presente il signor , con la madre e altri artigiani CP che lavoravano”, a conferma quindi di come quei lavori fossero seguiti dalla proprietà; mentre il teste,
che ha provveduto alla posa dei serramenti, ha genericamente riferito: “Erano presenti i soci Tes_2 della società che doveva aprire i locali, tre soci, non erano sempre tutti presenti.”
pagina 8 di 10 L'unico elemento che residua, a sostegno dell'assunzione dell'obbligazione in capo alla società
[...]
è dunque rappresentato dal fatto che sia stata emessa una fattura (la n. 201 del Controparte_2
02/03/2016) ad essa intestata, inviata via mail all'ASCOM di Savigliano, associazione incaricata della tenuta della contabilità, la quale non sarebbe stata prontamente contestata.
Si tratta di un elemento di per sé insufficiente, in quanto privi di univocità, se si consideri altresì come il pagamento dell'importo di € 2.500,00, in acconto della fornitura, sia stato eseguito in data
22/02/2016, a mezzo bonifico bancario, da un conto personale di acceso presso la Cassa CP di Risparmio di Savigliano S.p.A. (v. doc. 1 ), e a fronte dell'anomala fattura della CP
recante la data del 19/01/2016 - ma il medesimo numero (il 201) di quella emessa poi in CP_4
data 02/03/2016 - che indica come destinataria la e cioè la società con la nuova Controparte_1
ragione sociale, che sarebbe stata modificata il successivo 24/03/2016.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, deve essere revocato nei confronti della
[...]
nonché nei confronti di e nella loro qualità di soci CP_1 CP_1 Controparte_3
illimitatamente responsabili, il decreto ingiuntivo n. 2027/2016 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Cuneo in data 13/12/2016.
4.Le spese del giudizio
In considerazione della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi ad una rinnovata valutazione anche della statuizione in punto spese, dovendo queste, in base al principio di soccombenza, essere poste a carico della e dovendo essere liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore di CP_4 riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00), nonché tenuto della natura e del numero delle questioni trattate, per il primo grado in complessivi € 3.387,00, facendo applicazione dei valori medi per la fase di studio ed introduttiva e di quelli minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, considerate le limitate attività di pertinenza di queste due fasi;
e, per il grado d'appello, in complessivi € 3.255,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.200,00 per la fase decisionale), il tutto oltre rimborso spese forfettario ed accessori, ed esposti documentati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_1
nonché da e in proprio, avverso la
[...] CP_1 Controparte_3
sentenza n. 370/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 07/04/2022, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca nei confronti degli appellanti il decreto ingiuntivo n. 2027/2016 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 13/12/2016;
pagina 9 di 10 condanna la a rifondere alla CP_4 Controparte_1
nonché a e in proprio, le spese del doppio
[...] CP_1 Controparte_3
grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, oltre esposti documentati, e, per il presente grado, in €
3.255,00 per compensi ed € 382,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende, da distrarsi in favore dell'avv. Giulio Fumero dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio in data 20/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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