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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1882/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 1882/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) (avv. OTTELLI CARLA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(c.f. ) (avv. CARTAINO MIRELLA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate rispettivamente in data 9/1/2025 e 10/1/2025, di seguito trascritte.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente:
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il signor continuerà a pagare interamente la rata del mutuo rinegoziato in data 30.08.2016 Controparte_1 presso l'Istituto di Credito Banco di Brescia, ora BPER [atto del 30.08.2016, Notaio – rep. n. 47620; Persona_1 racc. n. 19887, registrato a Brescia il 19.09.2016 al n. 37880 – serie 1T; iscritto a Brescia il 19.09.2016 al n. 36398
R.G. e al n. 6412 R.P], gravante sulla casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sino all'estinzione totale dello stesso (settembre 2026);
3) la SI continuerà ad abitare presso la casa coniugale, sita in RE (BS) – Via Dosso della Parte_1
Rovere n. 12, sino alla data di estinzione del mutuo gravante sull'immobile. Per l'utilizzo della casa coniugale, la SI non sosterrà alcun onere né parteciperà al pagamento delle rate del mutuo, rimanendo a carico Pt_1
1 della stessa le sole utenze e spese ordinarie nonché le eventuali spese straordinarie nella misura del 50% e le imposte relative al godimento.
4) la SI si impegna a lasciare libera la casa coniugale, sita in RE (BS) – Via Dosso della Parte_1
Rovere n. 12, entro la fine del mese successivo alla data di estinzione del mutuo gravante sulla suddetta unità immobiliare;
5) i signori e si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale non appena Parte_1 Controparte_1 estinto il mutuo e a suddividere tra loro il ricavato al 50%, rinunciando, sin da ora, a qualsivoglia reciproca rivalsa, anche per gli anni che il signor ha pagato e pagherà personalmente le rate di mutuo. Alla vendita CP_1 dell'immobile sito in RE (BS) – Via Dosso della Rovere n. 12, i signori e provvederanno a Pt_1 CP_1 dividersi i beni mobili e gli arredi ivi contenuti, acquistati durante il matrimonio;
6) all'estinzione del mutuo, i coniugi si riservano la possibilità di acquistare la quota del 50% della casa coniugale dall'altro coniuge;
7) il signor si impegna a corrispondere alla SI , a mezzo bonifico bancario, Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 2.000,00 (euro duemila/00), alla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
8) Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/07/1993, trascritto presso il registro dello Stato civile del Comune di Lumezzane (BS) (atto n. 73, parte II, serie A, anno 1993), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 2/12/1993) e (n. 2/8/2001) oggi entrambi maggiorenni ed Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 16/2/2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale fra i coniugi con addebito al resistente e adottarsi i provvedimenti consequenziali relativi ai rapporti patrimoniali fra i coniugi.
Parte resistente si è costituita con comparsa in data 25/7/2024, contestando tutto quanto dedotto da controparte e chiedendo il rigetto delle avverse richieste.
Alla prima udienza del 24/9/2024, fallito il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti hanno dato atto della pendenza di trattative per la definizione del giudizio e hanno chiesto il disporsi di un rinvio in pendenza di trattative.
All'udienza del 14/1/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da fogli in atti (depositati rispettivamente il 9/1/2025 e il 10/1/2025) e hanno chiesto che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione sulla separazione e quindi rimessa in istruttoria per la pronuncia del divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c..
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini per gli atti conclusivi, espressamente rinunciati.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il
2 mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 1882/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) (avv. OTTELLI CARLA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(c.f. ) (avv. CARTAINO MIRELLA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate rispettivamente in data 9/1/2025 e 10/1/2025, di seguito trascritte.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente:
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il signor continuerà a pagare interamente la rata del mutuo rinegoziato in data 30.08.2016 Controparte_1 presso l'Istituto di Credito Banco di Brescia, ora BPER [atto del 30.08.2016, Notaio – rep. n. 47620; Persona_1 racc. n. 19887, registrato a Brescia il 19.09.2016 al n. 37880 – serie 1T; iscritto a Brescia il 19.09.2016 al n. 36398
R.G. e al n. 6412 R.P], gravante sulla casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, sino all'estinzione totale dello stesso (settembre 2026);
3) la SI continuerà ad abitare presso la casa coniugale, sita in RE (BS) – Via Dosso della Parte_1
Rovere n. 12, sino alla data di estinzione del mutuo gravante sull'immobile. Per l'utilizzo della casa coniugale, la SI non sosterrà alcun onere né parteciperà al pagamento delle rate del mutuo, rimanendo a carico Pt_1
1 della stessa le sole utenze e spese ordinarie nonché le eventuali spese straordinarie nella misura del 50% e le imposte relative al godimento.
4) la SI si impegna a lasciare libera la casa coniugale, sita in RE (BS) – Via Dosso della Parte_1
Rovere n. 12, entro la fine del mese successivo alla data di estinzione del mutuo gravante sulla suddetta unità immobiliare;
5) i signori e si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale non appena Parte_1 Controparte_1 estinto il mutuo e a suddividere tra loro il ricavato al 50%, rinunciando, sin da ora, a qualsivoglia reciproca rivalsa, anche per gli anni che il signor ha pagato e pagherà personalmente le rate di mutuo. Alla vendita CP_1 dell'immobile sito in RE (BS) – Via Dosso della Rovere n. 12, i signori e provvederanno a Pt_1 CP_1 dividersi i beni mobili e gli arredi ivi contenuti, acquistati durante il matrimonio;
6) all'estinzione del mutuo, i coniugi si riservano la possibilità di acquistare la quota del 50% della casa coniugale dall'altro coniuge;
7) il signor si impegna a corrispondere alla SI , a mezzo bonifico bancario, Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 2.000,00 (euro duemila/00), alla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
8) Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 24/07/1993, trascritto presso il registro dello Stato civile del Comune di Lumezzane (BS) (atto n. 73, parte II, serie A, anno 1993), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 2/12/1993) e (n. 2/8/2001) oggi entrambi maggiorenni ed Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 16/2/2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale fra i coniugi con addebito al resistente e adottarsi i provvedimenti consequenziali relativi ai rapporti patrimoniali fra i coniugi.
Parte resistente si è costituita con comparsa in data 25/7/2024, contestando tutto quanto dedotto da controparte e chiedendo il rigetto delle avverse richieste.
Alla prima udienza del 24/9/2024, fallito il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti hanno dato atto della pendenza di trattative per la definizione del giudizio e hanno chiesto il disporsi di un rinvio in pendenza di trattative.
All'udienza del 14/1/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da fogli in atti (depositati rispettivamente il 9/1/2025 e il 10/1/2025) e hanno chiesto che la causa venisse rimessa al Collegio per la decisione sulla separazione e quindi rimessa in istruttoria per la pronuncia del divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c..
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini per gli atti conclusivi, espressamente rinunciati.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il
2 mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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