Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 471/2024 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi N. 30 dell'11.1.2024
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 324.2018.00012849.20.000 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
471.2024 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_1
elettivamente domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Mattia e Fabiola Leone come da procura generale alle liti richiamata in atti
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso, per procra in atti, dall'avv. Roberto Controparte_1
Amodio, domiciliatario
APPELLATO
All'udienza del 7.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.7.2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
indicata in epigrafe con la quale, nella contumacia dell' in parziale accoglimento Pt_1
della domanda, introdotta con atto del 16.1.2018 dall'opponente Controparte_1
“..limitatamente alla pretesa contributiva calcolata sulla base di un orario full time in luogo del part time ….e limitatamente alle sanzioni per evasione con applicazione di quelle per omissione…….”
Ha dedotto che il decisum era da ritenersi erroneo per a) aver il giudice erroneamente considerato che il credito, rivendicato dall'istituto, aveva quale presupposto una omissione contributiva parametrata ad un orario lavorativo full time, anziché part time.
Chiedeva dunque la riforma delle decisione sul punto, con vittoria di spese del doppio grado.
costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello per difetto di Controparte_1
interesse ad agire dell Pt_1
All'odierna udienza dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'interesse ad agire dell'appellante, che in I grado è rimasto contumace, è nella erroneità della statuizione resa , e che ha parzialmente annullato l'avviso di addebito per una ragione di credito mai avanzata, per quel che si dirà, e che determina incertezza sull'an e quantum del credito rivendicato con il menzionato avviso di addebito.
Dalla produzione documentale del I grado (segnatamente dalla pag 9 del doc. n. 3, cioè dal verbale unico di accertamento notificato al debitore in data 2.5.2018) si evince, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di I grado, relativamente alla posizione del lavoratore , che il numero di ore lavorative per le quali è stata Persona_1
richiesta la contribuzione (per avvenuta reiezione della ) è di sole otto;
ciò all'evidenza dimostra che il calcolo del dovuto ha riguardato una contribuzione virtuale parametrata ad un orario non di 40 ore settimanali ma del pattuito part time.
La genuinità di tale contratto part time non è mai stata disconosciuta dall' la base Pt_1
di calcolo dei contributi è costituita dalla retribuzione dovuta per il contratto individuale mai contestato dall' Pt_1
Si impone pertanto la declaratoria di cui appresso, con conferma delle residue statuizioni del I grado. Le spese di giudizio in relazione alla peculiarità della vicenda sono da compensare.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10.7.2024 dall' nei confronti di avverso la sentenza dell'11.1.2024 Pt_1 Controparte_1
del Tribunale di Brindisi, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'avviso di addebito 324 2018 00012849 20 000 limitatamente alle sanzioni irrogate per evasione.
Compensa le spese del grado
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 7.5.2025
Il Presidente
Gennaro LOMBARDI