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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/12/2025, n. 6837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6837 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. PP VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle riunite cause civili riassunte in appello ex art. 392 c.p.c., iscritte ai NN. 4180 e 4501 R.G.A.C. per l'anno 2022, riservate in decisione all'udienza cartolare del 18.9.2025, vertenti
TRA
(1) ( ) e (2) Parte_1 C.F._1 [...]
( ), rappresentati e difesi in Parte_2 C.F._2 giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Luigi Abate e Antonella
Corvino, con domicilio eletto in Napoli, piazza Cavour n. 168, presso lo studio legale dell'avv. Luigi Abate;
Attori in riassunzione ex art. 392 c.p.c. nella causa R.G. N.
4180/2022 e convenuti in riassunzione nella causa R.G. N.
4501/2022
E
(3) ( e (4) Controparte_1 C.F._3 [...]
( ), rappresentati e difesi in CP_2 C.F._4 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. TO BA, presso il cui studio in Napoli, traversa Antonino Pio n. 30, sono elettivamente domiciliati;
Attori in riassunzione ex art. 392 c.p.c. nella causa R.G. N.
4501/2022 e convenuti in riassunzione nella causa R.G. N.
4180/2022
CONTRO
(5) ( ) (già Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott.
[...] [...]
e , rappresentata e difesa in giudizio, CP_5 Controparte_6 giusta procura alle liti per notar del Persona_1
18.12.2014, Rep. 186905/Racc. 30367, dall'avv. Renato Magaldi, presso il cui studio in Napoli, piazza Carità n. 32, è elettivamente domiciliata;
Convenuta in riassunzione in entrambe le cause
1 NONCHE'
(6) ( ) e (7) Controparte_7 C.F._5 [...]
( ), rappresentati e difesi in CP_8 C.F._6 giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti TO Costantino Peluso e
PP CA, presso il cui studio in Napoli, piazza Principe
Umberto n. 4, sono elettivamente domiciliati;
Convenuti in riassunzione in entrambe le cause
E
(8) ( ), rappresentata e Controparte_9 C.F._7 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Natascia Cuomo, presso il cui studio in Napoli, piazza Cavour n. 146, è elettivamente domiciliata;
Convenuta in riassunzione in entrambe le cause
E
(9) ( ), Controparte_10 C.F._8 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
AS OS, presso il cui studio in Napoli, via Terracina n.
381, è elettivamente domiciliato;
Convenuto in riassunzione in entrambe le cause
E
(10) ( ), Controparte_11 C.F._9 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
SS UT, presso il cui studio in Napoli, corso Vittorio
Emanuele n. 377, è elettivamente domiciliato;
Convenuto in riassunzione in entrambe le cause
E
(11) ( ), in Controparte_12 P.IVA_2 persona del procuratore speciale, dr.ssa rappresentata Controparte_13
e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Laura Perrella, presso il cui studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 3, è elettivamente domiciliata;
Convenuta in riassunzione in entrambe le cause
E
(12) ( ) (già Controparte_14 P.IVA_3 CP_15
già e già
[...] Controparte_16 [...]
, in persona del procuratore speciale, dr.ssa Controparte_17
rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, CP_18 dall'avv. Fabio Alberici, presso il cui studio in Roma, via delle
Fornaci n. 38, è elettivamente domiciliata;
Convenuta in riassunzione in entrambe le cause
E
(13) ( , in persona Controparte_19 P.IVA_4 del legale rappresentante pro tempore, Controparte_20 rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
2 LL EN IA, presso il cui studio in Napoli, piazza
Carità n. 32, è elettivamente domiciliata;
Convenuta in riassunzione in entrambe le cause
NONCHE'
(14) ( ), in proprio e quale CP_21 C.F._10 erede di e di;
Persona_2 Persona_3
(15) ( ), in proprio Parte_3 C.F._11
e quale erede di e di;
Persona_2 Persona_3
(16) ( ), in proprio e quale Parte_4 C.F._12 erede di e di;
Persona_2 Persona_3
(17) ( , Parte_5 C.F._13 quale erede di (a sua volta erede di Parte_5 Persona_3
[...
);
(18) ( ), quale erede di Parte_6 C.F._14
, e Persona_4 Controparte_1 Controparte_22
(19) ( ), in proprio e Parte_7 C.F._15 quale erede di , e Persona_4 Controparte_1 [...]
CP_22
(20) ( ); Parte_8 C.F._16
(21) in persona del Sindaco in carica;
Controparte_23
(22) (già e Controparte_24 CP_25 già ( ), in qualità di ente garante Controparte_26 P.IVA_5 del Controparte_23
Convenuti in riassunzione in entrambe le cause contumaci
OGGETTO: riassunzione del giudizio di appello con RG N.
3075/2014 a seguito della cassazione parziale della sentenza n.
1315/2019, pubblicata il 7.3.2019, con rinvio disposto dalla Suprema
Corte di Cassazione con sentenza n. 20778/2022, depositata in data
28.6.2022.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti e note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 18.9.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado Ai fini della ricostruzione della complessa vicenda, si premette, in fatto, che il giudizio di primo grado (che scaturiva dalla riunione di due distinti giudizi recanti RG NN. 33637/2008 e 20465/2009) aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal tragico sinistro stradale verificatosi a Napoli, in data 25.3.2007, alle ore 00:15, in via Beccatelli, località Fuorigrotta, allorché venivano in collisione l'autovettura Mazda 2, targata CW390VV, di proprietà di CP_7
3 , da lui condotta ed assicurata per la RCA dalla CP_7 CP_27
con a bordo quali trasportati i coniugi
[...] Per_4
e (deceduti a seguito dell'evento lesivo),
[...] Persona_2
e (rimasti feriti in seguito al Controparte_9 Controparte_8 sinistro), ed il veicolo Alfa Romeo 147, tg CN345MF, di proprietà di
, assicurato per la RCA dalla Parte_1 Controparte_4 condotto nell'occasione da , con a bordo quali Parte_2 trasportati e Controparte_11 Controparte_10 Pt_8
(rimasti feriti a seguito dell'evento lesivo).
[...]
A seguito del giudizio celebrato in sede penale, l'imputato
[...]
, conducente dell'Alfa Romeo 147, veniva riconosciuto Parte_2 colpevole del delitto a lui ascritto ex art. 589, commi 1 e 2, c.p., e condannato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla pena (sospesa) di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti civili costituite, essendo emerso - dal rapporto di incidente stradale n. 2980-A1-07 del 25.3.2007 redatto dalla Polizia
Municipale di Napoli, dai rilievi foto planimetrici e dalla CTU redatta dall'ing. - che la condotta di guida tenuta da Persona_5 [...]
era stata causa esclusiva del sinistro e delle conseguenze Parte_2 da esso derivanti, in quanto, il conducente dell'Alfa Romeo, contravvenendo alle norme della circolazione stradale, aveva affrontato una curva ad una velocità non commisurata alle condizioni ambientali, tale da perdere il controllo del veicolo, che invadendo l'opposta corsia, entrava in violenta collisione frontale con la CP_28
2, sulla quale, come detto, viaggiavano quali trasportati i coniugi
[...]
(deceduti) e . Persona_4 Persona_2
Nel settembre 2008, pertanto, e Controparte_1 Controparte_2
(all'epoca minorenne, rappresentato dalla zia tutrice ), CP_21 figli dei coniugi deceduti, evocavano in giudizio (RG N. 33637/2008), innanzi al tribunale di Napoli, , la Controparte_7 CP_27
PP e , nonché la
[...] Parte_2 Controparte_4 per sentir: “accertare e quindi dichiarare la posizione di trasportati nell'autovettura Mazda 2 targata CV 390 VV dei signori Per_4
e al momento del sinistro e conseguentemente
[...] Persona_2 condannare la in persona del legale Controparte_29 rappresentante pro tempore, quale ente assicuratore della vettura ove i signori e viaggiavano in qualità di Persona_4 Persona_2 trasportati, al pagamento in favore degli istanti della somma di €
774.690,00, rappresentante il massimale minimo di legge entro il quale l'ente assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento. Accertare e dichiarare, quindi, l'esclusiva responsabilità del signor , Parte_2 nella qualità di conducente l'autovettura Alfa Romeo 147 targata CN 345 MF, in ordine al sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarlo in solido con il signor nella qualità di proprietario Parte_1 dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata CN 345 MF, e l'
[...]
[...
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_30 quale ente assicuratore dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata CN 345 MF, a tanto legittimata in quanto provvede a coprire detta ultima autovettura con un massimale superiore a quello minimo di legge, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma, rappresentante il maggior danno, di € 3.054.083,50 a titolo di risarcimento dei danni subiti sia patrimoniali che non patrimoniali, o della somma diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. Solo in via subordinata e qualora la condanna al risarcimento nei confronti delle imprese assicuratrici dovesse esser limitata agli importi dei rispettivi massimali garantiti, si chiede che gli importi degli stessi vengano maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al soddisfo, nonché delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, attesa l'evidente mala gestio addebitabile al comportamento negligente delle stesse. Concedersi con ordinanza provvisoriamente esecutiva l'assegnazione di una somma pari ai quattro quinti dell'intiero risarcimento richiesto da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, ex articolo 147 Codice delle Assicurazioni I e II comma, da porsi a carico di tutti i responsabili, a diverso titolo, solidali tra loro. In subordine concedersi con ordinanza provvisoriamente esecutiva l'assegnazione di una somma pari alla metà dell'intiero risarcimento richiesto [da] imputarsi nella liquidazione definitiva del danno ex articolo 5 I comma Legge 21 febbraio 2006 n. 102 (o articolo 147 Codice delle Assicurazioni V comma), da porsi a carico di tutti i responsabili a diverso titolo, solidali tra loro. Con vittoria di spese, diritti ed onorai con attribuzione ai sottoscritti procuratori che hanno anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Radicata la lite, si costituivano in giudizio PP e
[...]
, formulando, preliminarmente, istanza di chiamata in Parte_2 causa del quale corresponsabile dell'evento lesivo Controparte_23 in ragione della mancata manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro, per la dedotta presenza di un tombino posizionato sotto il livello della sede stradale, contestando, nel merito, l'avversa ricostruzione dei fatti.
Concludevano per il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, chiedevano di voler: “1) dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente del Sig. e del Controparte_7 Controparte_23 in persona del Sindaco pro tempore in merito alla produzione dell'evento per cui è causa;
2) contenere, comunque, ed in ogni caso, il danno liquidabile in favore dei ricorrenti in misura giusta ed equa, nei limiti dell'indicato massimale di polizza;
3) dichiarare in subordine la mala gestio della e condannare direttamente la predetta Società a Controparte_4 risarcire i ricorrenti dei danni subiti senza alcun onere di pagamento di tutte le somme eventualmente dovute dai comparenti ai ricorrenti ed a eventuali interventori. Vinte, comunque, le spese di lite”.
Si costituivano in giudizio anche le compagnie assicurative CP_27
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e
[...]
l'infondatezza delle avverse domande, nonché Controparte_4
5 dichiarando la propria disponibilità a versare, a titolo di provvisionale, la somma di € 200.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti e CP_1
. Controparte_2
Alla prima udienza del 13.1.2009, intervenivano in giudizio
[...]
(1940), e CP_1 Controparte_22 Parte_6
(rispettivamente padre, madre e fratelli di Pt_7 Per_4
), nonché , , Persona_4 Persona_3 CP_21 [...]
e (rispettivamente madre e fratelli di Parte_3 Parte_4
), e in qualità di trasportato Persona_2 Controparte_10 sull'autovettura Alfa Romeo, formulando richieste risarcitorie dei danni rispettivamente patiti.
All'esito dell'udienza, il tribunale assegnava la somma di €
200.000,00 a ciascuno dei due ricorrenti, autorizzava la chiamata in causa del ed ordinava l'integrazione del Controparte_23 contraddittorio nei confronti di , Controparte_9 Controparte_8
e trasportati sulle autovetture Controparte_11 Parte_8 coinvolte nel sinistro.
Alla successiva udienza del 19.5.2009, si costituivano, con distinte comparse, (in proprio e nella qualità di genitore Controparte_9 esercente la potestà sul minore ), Controparte_8 [...]
e CP_11 Parte_8
Si costituiva in giudizio anche il chiedendo di Controparte_23 essere autorizzato a chiamare in causa la cooperativa CP_31 [...]
e al fine Controparte_4 Controparte_32 Controparte_26 di essere manlevato dalle stesse da qualsivoglia onere e/o obbligazione conseguente al sinistro. Contestava, nel merito, i fatti posti a fondamento delle avverse domande, chiedendone il rigetto.
Autorizzata la chiamata in causa, all'udienza del 30.10.2009, si costituivano in giudizio la chiedendo a sua Parte_9 volta di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_33
nonché le compagnie assicurative
[...] Controparte_34
e
[...] Controparte_26 Controparte_35
Concessa l'autorizzazione, si costituiva anche l' Controparte_36
(già .
[...] Controparte_37
Il tribunale, con ordinanza del 16.4.2010, riuniva al giudizio instaurato dai ER , quello recante RG N. 20465/2009, introdotto Per_4 da nei confronti di e , Controparte_7 Pt_2 Parte_1 dell' del e della Controparte_34 Controparte_23
con cui chiedeva al tribunale adito di voler: Controparte_38
“dichiarare la responsabilità esclusiva dei sigg. , Parte_2 nella produzione del sinistro di cui è causa;
Parte_1 condannare, per l'effetto, tutti i convenuti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, in conseguenza delle lesioni personali riportate dallo stesso, e quantificati in euro 520.000, oltre interessi e svalutazione
6 monetaria dal momento dell'evento. Solo in via subordinata e qualora la condanna al risarcimento nei confronti dell'impresa assicuratrice dovesse essere limitata agli importi dei rispettivi massimali garantiti ed alla presenza di una pluralità di danneggiati, si chiede che gli importi degli stessi vengano maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al soddisfo, nonché delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, attesa l'evidente mala gestio addebitabile al comportamento negligente della stessa”. Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione degli atti del processo penale, l'interrogatorio formale di , l'escussione dei Parte_2 testi addotti e l'espletamento di CTU tecnica), la causa veniva definita con sentenza n. 4090/2014, pubblicata in data 14.3.2014, corretta con provvedimento del 28.5.2014, con cui il tribunale di Napoli, così statuiva: “a) Dichiara l'esclusiva [responsabilità] dei Sigg.ri Parte_1
e , in solido tra lor[o] ex art. 2054, comma 3,
[...] Parte_2 c.c., nel sinistro per cui è causa;
b) Per l'effetto condanna i Sigg.ri e , in solido con l' Parte_1 Parte_2 Controparte_34
al risarcimento delle seguenti somme: 1) 300.000,00 in favore di
[...]
. Dalla somma come appena individuata vanno detratte le Controparte_1 somme già corrisposte in corso di causa a titolo di acconto;
2) 300.000,00 in favore di […]; 3) 300.000,00 in favore di Controparte_22 Per_3
[...]; 4) 130.266,34 in favore di […]; 5) €
[...] Parte_6
130.266,34 in favore di […]; 6) € 130.266,34 in favore Parte_7 di […]; 7) € 130.266,34 in favore di CP_21 Parte_3
[…]; 8) € 130.266,34 in favore di […]; 9) € 511.757,60 in Parte_4 favore del figlio dei Sigg.ri e , Sig. Persona_4 Persona_2 [...]
[…]; 10) € 533.447,00 in favore dell'altro figlio dei Sigg.ri CP_1
e , Sig. […]; 11) € Persona_4 Persona_2 Controparte_2
205.710,95 in favore del Sig. […]; 12) € 88.051,82 in Controparte_7 favore del Sig. […]; 13) € 63.625,45 in favore della Controparte_10
Sig.ra […]; 14) € 4.661,08 in favore di Controparte_9 Controparte_8
[…]; 15) € 4.334,26 in favore di […]; 16) € 4.600,00 in Parte_8 favore di […]; il tutto oltre interessi al tasso annuo del Controparte_11
2% su dette somme dalla data del sinistro, 25 marzo 2007 maggio 2002, sino alla pubblicazione della presente decisione ed oltre interessi al tasso legale sulla somma complessivamente liquidata dalla sentenza sino al di dell'effettivo soddisfo;
dalle somme come appena individuate vanno detratte le somme già corrisposte in corso di causa a titolo di acconto;
c) Condanna i
Sigg.ri e , in solido con l' Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento delle spese processuali liquidati in complessivi: CP_34
1) € 11.550,00 di cui € 1.150,00 per spese, oltre Iva e Cpa in favore dei ricorrenti e , con attribuzione in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. TO BA;
[…]; d) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese delle CTU;
e) In accoglimento della domanda di mala gestio avanzata nei confronti dell' condanna Controparte_34 quest'ultima al pagamento delle somme suddette oltre i limiti del massimale previsto dalla polizza;
f) Rigetta le domande avanzate da
7 , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 Parte_6
, , ,
[...] Parte_7 Controparte_22 Persona_3
, , CP_21 Parte_3 Parte_4 CP_10
, , in
[...] Controparte_11 Parte_8 Controparte_9 proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore
, nei confronti di e Controparte_8 Controparte_7 [...]
e compensa tra le dette parti le spese del giudizio;
g) Controparte_39
Rigetta la domanda avanzata da e Parte_1 Parte_2 nei confronti del e compensa tra le dette parti le spese del Controparte_23 giudizio;
h) Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda avanzata dal nei confronti della , della Controparte_23 Controparte_19 [...]
della della Controparte_34 Controparte_34 CP_26
della (già ,
[...] Controparte_40 Controparte_35 nonché sulla domanda avanzata dalla nei Controparte_19 confronti della e compensa tra le dette parti le spese del Controparte_37 giudizio”.
In particolare, il tribunale, con riferimento alla domanda di c.d. mala gestio impropria, formulata da tutti i danneggiati dal sinistro nei confronti dell' per il colpevole ritardo con Controparte_34 cui la compagnia aveva gestito la pratica indennitaria, rilevava che:
“l' non poteva opporre, a giustificazione del proprio Controparte_34 ritardo, il fatto che la pluralità dei danneggiati dal sinistro e l'entità delle conseguenze che ne erano derivate facevano presagire il superamento del massimale di polizza, perché la richiesta di risarcimento del danneggiato vale a costituire in mora l'assicuratore, alla data di scadenza del termine dilatorio previsto dal Codice delle Assicurazioni, anche quando siano necessari gli adempimenti previsti dai successivi articoli, ai quali l'assicuratore è tenuto a provvedere nel termine stesso, a meno che non dimostri l'impossibilità della sua osservanza (cfr. Cass. 11916/95)”, osservando altresì che: “Nel caso in esame il comportamento della non è stato caratterizzato dalla diligenza in concreto Controparte_34 esigibile, atteso che sin dal verificarsi, sulla scorta dei rilievi della polizia stradale, aveva avuto piena contezza delle modalità del sinistro, che rendevano evidente la responsabilità esclusiva del proprio assicurato e altamente prevedibile, atteso il decesso di due delle persone coinvolte nel sinistro e la gravità delle lesioni arrecate ai feriti, il sopravvenire di richieste risarcitorie di rilevante entità superiori al massimale previsto nella polizza. D'altro canto, le persone coinvolte non erano in numero tale da impedire ad un organismo "collaudato" come quello di una grande compagnia assicuratrice come la di identificare e Controparte_34 contattare i presumibili aventi diritto al risarcimento e di formulare loro l'invito alla distribuzione del massimale. Analogamente, di fronte alle prevedibili difficoltà di ottenere tra gli aventi diritto un accordo destinato a regolare la distribuzione del massimale, era certamente conforme alla diligenza del buon assicuratore, di fronte alla possibilità di ricevere richieste esorbitanti il limite del massimale, mettere tale massimale a disposizione degli aventi diritto, e ciò senza formalità particolari, ed
8 eventualmente mediante richiesta al Giudice di ordinare il sequestro
"liberatorio" del massimale stesso, ai sensi dell'art. 687 del c.p.c.”.
Concludeva, dunque, affermando che: “Poiché la Controparte_34 ha omesso di allegare e provare di avere tenuto il comportamento diligente che le avrebbe potuto permettere di evitare gli effetti della mora, la stessa non può sottrarsi agli effetti che l'art. 1224 del c.c. prevede a carico di colui che non adempie le obbligazioni pecuniarie (tra cui rientra, com'è noto, quella gravante sull'assicuratore della responsabilità civile nei confronti del danneggiato, nei limiti del massimale di polizza o di legge, a seconda dei casi). E non esonerano dalla responsabilità per mala gestio l' CP_34 neppure i pagamenti parziali operati in corso di causa in favore dei danneggiati tenuto conto delle date dei parziali pagamenti (gennaio 2009 e settembre 2012) e dell'importo effettivamente erogato inferiore all'intero massimale di polizza. L'obbligo della si estende, Controparte_34 quindi, nella peggiore delle ipotesi, fino al massimale catastrofale rivalutato
(dalla messa in mora fino alla data della presente sentenza), potendo presumersi - alla luce del tasso medio di rendimento (ben oltre superiore al tasso dell'inflazione) dei titoli dello Stato (in cui i normali risparmiatori usano investire il denaro) negli ultimi due decenni - che, se avessero potuto disporre delle somme loro dovute, i creditori avrebbero potuto quanto meno neutralizzare gli effetti cui il maggior danno ex art. 1224 del c.c. nella fattispecie (in cui non stata fornita la prova del rendimento dei titoli dello
Stato, in cui avrebbe potuto investirsi la somma da ricevere) può determinarsi nella differenza tra tasso di rivalutazione e tasso legale dell'interesse [il "meno" (tasso di svalutazione) essendo infatti compreso nel
"più" (tasso di rendimento dei Titoli di Stato)]. Atteso che - come si è detto sopra - il massimale per "persona danneggiata" va conteggiato, vertendosi in tema di danni liquidati iure proprio a ciascun erede, tante volte quanti sono gli aventi diritto al risarcimento, e che l'unico massimale a questi opponibile è esclusivamente quello c.d. "catastrofale", si deve rilevare che la somma degli importi liquidati per capitale dal Tribunale ai danneggiati è di complessivi € 2.567.519,86 all'attualità che risulta superiore al massimale catastrofale rivalutato all'attualità pari ad euro 1.598.000,00, oltre alla responsabilità per spese legali, interessi e rivalutazione.
L' va dunque condannata al pagamento delle Controparte_34 differenze che esulano dal detto massimale. Il tutto ovviamente detratto quanto già da essa corrisposto alle singole parti” (pagg. da 26 a 28 della sentenza di I grado).
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 14.7.2014, proponeva appello la (già Controparte_3 [...]
, lamentando: 1) errata condanna ultramassimale, errore Controparte_4 di fatto e di diritto, errata motivazione;
2) errata condanna ultramassimale secondo diversi profili (della mala gestio propria applicata rispetto a quella impropria), errore di fatto e di diritto, motivazione errata contraddittoria ed incongrua;
3) omessa pronuncia. Mancata motivazione;
4) errore di fatto e diritto. Motivazione errata contraddittoria ed incongrua in relazione al
9 quantum debeatur;
5) errore materiale con riferimento all'errata collazione essendo la motivazione carente di alcune parti.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva ed in riforma della pronuncia gravata, di voler così provvedere: “2) in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello accertare e dichiarare la CO Pt_10
ULTRAMASSIMALE conseguenza di un ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO il quale ha comportato una ERRATA MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA
ED INCONGRUA;
3) in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare la MANCATA MOTIVAZIONE e la OMESSA PRONUNCIA del
Giudice di prime cure;
4) in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'erroneità della liquidazione del danno e per l'effetto rigettare le domande di risarcimento dei danni proposte in primo grado, ovvero, in subordine, ridurre la liquidazione operata dal
Tribunale entro i limiti che la Ecc. ma Corte di appello riterrà legittimi;
5) in accoglimento del quinto motivo di appello accertare e dichiarare che la sentenza appellata presenta;
6) Parte_11 condannare in ogni caso gli appellati al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_1 [...]
(quest'ultimo, nelle more, divenuto maggiorenne), con CP_2 comparsa di risposta del 23.12.2014, con cui, contestato nel merito l'avverso dedotto per manifesta infondatezza, spiegavano appello incidentale, denunciando l'erroneità della sentenza gravata per: 1) Mancato riconoscimento ai ricorrenti/attori e Controparte_1 CP_2 del richiesto danno biologico da morte o danno da privazione del
[...] diritto alla vita;
2) Insufficiente liquidazione del danno morale, comprensivo del danno esistenziale, subito in proprio dai Signori e Controparte_1
per la perdita dei genitori. Errore materiale nella Controparte_2 lettura dei parametri riportati nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano. Errata applicazione alla liquidazione delle voci di danno attestati sui valori medi e non massimi. Motivazione illogica e contraddittoria.
Concludevano, pertanto, per l'integrale rigetto del gravame principale e, in accoglimento di quello incidentale, chiedevano di: “condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_41 tempore, al pagamento in favore del Signor della somma di Controparte_1
€ 816.916,00, in aggiunta a quelle già liquidate in primo grado, ed in favore del Signor del pagamento della somma di € 816.916,00, Controparte_2 in aggiunta a quelle già liquidate in primo grado, a titolo di risarcimento dei danni subiti, o della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interesse legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio maggiorate di IVA, CCA e spese generali, con attribuzione”.
Si costituivano in giudizio, con distinte comparse di costituzione, anche la la la Controparte_37 Controparte_38 CP_24
(già , PP e , la
[...] Controparte_27 Parte_2
10 , il Controparte_19 Controparte_23 CP_10
, che sosteneva l'infondatezza del gravame principale,
[...] [...]
con analoga prospettazione, , CP_9 CP_21 [...]
, , (1990) e Parte_3 Parte_4 CP_1 Controparte_2
(questi ultimi cinque quali coeredi di , Persona_3 [...]
, , , CP_8 Controparte_7 Parte_8 Controparte_11
(1940), Parte_5 Controparte_1 CP_22
e , nonché - in
[...] Parte_6 Parte_7 relazione alle chiamate in causa del - le compagnie Controparte_23 assicuratrici (già Controparte_3 Controparte_42
e Controparte_43 Controparte_44 sostenendo l'assenza di responsabilità dell'ente comunale (peraltro non messa in discussione in appello).
In virtù di quanto stabilito dalla Corte con ordinanza del 6.5.2015, con cui veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, totalmente, nel rapporto tra la ed i ER Controparte_3 CP_1
e , e nella misura eccedente i 2/3 degli importi Controparte_2 liquidati a favore di ciascuno dei danneggiati, nei rapporti tra la stessa compagnia assicurativa e le altre parti, l'appellante Controparte_3 dichiarava, nella comparsa conclusionale del 18.12.2018, di
[...] aver corrisposto il pagamento dei 2/3 degli importi (non sospesi) liquidati in favore di ciascuno dei danneggiati in base alla sentenza di primo grado, evidenziando, ulteriormente, che “per quanto riguarda invece i Sig.ri (padre), (madre), Controparte_1 Persona_6
(madre), (fratello), , Persona_3 Parte_6 Controparte_45
(fratello), (fratello) e Parte_4 Parte_3 CP_21
(sorella), si precisa che in virtù di ATTI DI TRANSAZIONE E QUIETANZA del 31.07.2015 le parti hanno reciprocamente dichiarato la cessazione della materia del contendere ed interamente soddisfatte le pretese dei rispettivi procuratori dei danneggiati per entrambi i gradi di giudizio”.
Con sentenza n. 1315/2019, pubblicata in data 7.3.2019, la Corte di appello di Napoli così statuiva: “A) in parziale accoglimento dell'appello principale, in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata: “a) condanna e Parte_1
a pagare in favore di la somma Parte_2 Controparte_1 complessiva di € 711.757,00, in solido tra loro, e con la Controparte_3
quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e nella misura
[...] proporzionalmente ridotta, pari ad € 387.871,88, oltre interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della sentenza, con detrazione delle somme già corrisposte in corso di giudizio;
b) condanna e a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
la somma complessiva di € 733.447,00, in solido tra loro, e con la CP_2
quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e Controparte_3 nella misura proporzionalmente ridotta, pari ad € 399.691,85, oltre
11 interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della sentenza, con detrazione delle somme già corrisposte in corso di giudizio;
c) condanna e a Parte_1 Parte_2 pagare in favore di , , , Parte_6 Parte_7 CP_21
e la somma di € 50.000,00, Parte_3 Parte_4 cadauno, in solido tra loro, e con la quest'ultima nei Controparte_3 limiti del massimale di polizza e nella misura proporzionalmente ridotta, pari ad € 27.247,49, oltre interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della sentenza, con detrazione delle somme già corrisposte in corso di giudizio;
d) condanna
[...]
e a pagare in favore di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ed , la somma di € 300.000,00 Controparte_22 Persona_3 cadauno, in solido tra loro, e con la quest'ultima nei Controparte_3 limiti del massimale di polizza e nella misura proporzionalmente ridotta, pari ad € 163.484,99, oltre interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della sentenza, con detrazione delle somme già corrisposte in corso di giudizio;
e) condanna
[...]
e a pagare in favore di la Parte_1 Parte_2 Controparte_7 somma di € 204.823,00, in solido tra loro, e con la Controparte_3 quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e nella misura proporzionalmente ridotta, pari ad € 111.618,28, oltre interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della sentenza, con detrazione delle somme già corrisposte in corso di giudizio;
f) condanna e a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 68.313,00, in solido tra loro, e con la CP_10 [...]
quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e nella misura CP_3 proporzionalmente ridotta, pari ad € 37.227,17, oltre interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della sentenza, con detrazione delle somme già corrisposte in corso di giudizio;
g) condanna e a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 [...] la somma di € 54.114,00, in solido tra loro, e con la CP_9 [...]
quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e nella misura CP_3 proporzionalmente ridotta, pari ad € 29.489,43, oltre interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della sentenza, con detrazione delle somme già corrisposte in corso di giudizio;
h) condanna e a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 4.661,08, in solido tra loro, e con la CP_8 [...]
quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e nella misura CP_3 proporzionalmente ridotta, pari ad € 2.540,05, oltre interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della sentenza, con detrazione delle somme già corrisposte in corso di giudizio;
i) condanna
12 e a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 Pt_8 la somma di € 4.334,26, in solido tra loro, e con la
[...] Controparte_3
quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e nella misura
[...] proporzionalmente ridotta, pari ad € 2.361,95, oltre interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della sentenza, con detrazione delle somme già corrisposte in corso di giudizio;
j) condanna e a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 4.600,00, in solido tra loro, e con la CP_11 [...]
quest'ultima nei limiti del massimale di polizza e nella misura CP_3 proporzionalmente ridotta, pari ad € 2.506,76, oltre interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data di pubblicazione della sentenza, con detrazione delle somme già corrisposte in corso di giudizio;
sulle somme innanzi liquidate (al netto degli acconti già pagati) sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
B) rigetta la domanda di condanna per mala gestio proposta nei confronti della Controparte_3
C) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i
[...] gradi di giudizio” (pagg. da 34 a 38 della sentenza). In particolare, la Corte di appello, impregiudicata l'affermazione di responsabilità esclusiva del sinistro in capo [a] e Parte_2
esaminava dapprima l'appello incidentale Parte_1 proposto dai ER , rigettando il primo motivo, in quanto Per_4
“nella vicenda in esame non è da alcuno contestato che il decesso dei coniugi e avvenne a distanza di poche ore dal sinistro, Per_4 Per_2 quando oramai versavano in uno stato di assoluta incoscienza: sicché alcun danno né c.d. biologico temporaneo né terminale/catastrofale può riconoscersi in capo alle c.d. vittime primarie né tantomeno, in via ereditaria, in capo alle vittime secondarie dell'illecito” (pagg. da 14 a 17), ed accogliendo il secondo (con cui si contestava la liquidazione del danno non patrimoniale), per l'effetto, riconoscendo “a favore di CP_1
e per il danno non patrimoniale da ciascuno di essi Controparte_2 patito in conseguenza della morte di ciascun genitore la somma di € 300.000,00, per un importo complessivo di € 600.000,00 oltre interessi calcolati al tasso legale sulle somme devalutate alla data del sinistro (25 marzo 2007) e di anno in anno rivalutate sino alla data della pubblicazione della sentenza” (pagg. 18 e 19).
Di poi scrutinava l'appello principale proposto dalla Controparte_3
, con riferimento ai motivi con cui era stata chiesta la
[...] rideterminazione del danno riconosciuto in favore dei rispettivi ER dei coniugi deceduti ( e ), Persona_4 Persona_2 nonché del danno non patrimoniale - a dire della compagnia ingiustificatamente incrementato a titolo di personalizzazione - liquidato in favore di , e Controparte_7 Controparte_10 [...]
provvedendo di conseguenza alla rideterminazione delle CP_9 somme riconosciute agli aventi diritto (pagg. da 19 a 24).
13 Infine, e per quel che specificamente rileva nella presente fase di rinvio, riteneva fondati i primi due motivi dell'appello principale, con cui si era contestato il riconoscimento della mala gestio (e la conseguente condanna ultramassimale), escludendola sia quale mala gestio propria, sia quale mala gestio impropria, per l'effetto riformando sul punto la sentenza di primo grado.
La corte territoriale, dopo aver (a pag. 26) precisato che tutti i danneggiati avevano implicitamente “formulato domanda di condanna implicita di superamento del massimale di polizza” e che i Parte_2 avevano “esplicitamente e ritualmente” richiesto, fin dal primo atto difensivo, di addebitare all'allora la responsabilità per mala CP_34 gestio, così si esprimeva: “se è vero che la convenuta Controparte_3 era in condizioni di valutare la condotta di guida del suo assicurato
[...] ancor prima della instaurazione del giudizio, è altrettanto vero, però, che la stessa, in ragione dell'elevato numero dei danneggiati in seguito al sinistro
(in via diretta ed indiretta), e dei potenziali aventi diritto al risarcimento, non era in grado di definire, compiutamente e tempestivamente la pretesa risarcitoria dei danneggiati ancor prima di attendere l'esito del giudizio ed adottare tutte le consequenziali determinazioni. Invero, deve ritenersi che l'assicuratrice abbia tenuto un comportamento tutt'altro che inerte nella gestione del sinistro tant'è che dalla documentazione versata in atti risulta che: a) all'atto della sua costituzione nel giudizio recante n. 33627/08, introdotto dai figli dei , Parte_12
e , la compagnia di assicurazione CP_1 Controparte_2 Controparte_3
(già , chiese al Tribunale di disporre l'integrazione
[...] Controparte_46 del contraddittorio ai sensi dell'art. 140 C.d.A. nei confronti di tutti i soggetti danneggiati dal sinistro;
b) proprio in considerazione della possibile incapienza del massimale di polizza (la sola richiesta risarcitoria dei figli e ammontava a circa € 3.054.083,50), la CP_1 Controparte_2 stessa manifestò, da subito, instaurato il giudizio, la propria disponibilità a versare ai due ricorrenti la somma di € 200.000,00 ciascuno quale
“provvisionale amichevole”; c) dette somme furono versate effettivamente ad (sorella della defunta nonché nominata tutrice del CP_21 Per_2 nipote minorenne), ed a , a mezzo assegni circolari di € Controparte_1
200.000,00 ciascuno in data 22 gennaio 2009; d) poiché a seguito del versamento delle somme attribuite a e , residuava CP_1 Controparte_2 un massimale disponibile di € 1.200.000,00 circa e considerato che
[...]
, attore in altro giudizio poi riunito, aveva domandato oltre € CP_7
415.000,00, l'importo di tutte le richieste risarcitorie esorbitanti il massimale di polizza (pari ad € 1.600.000,00) e l'incertezza circa la reale portata dei postumi invalidanti riportati dalle varie parti, rendeva assai difficoltosa la distribuzione del residuo massimale se non dopo l'espletamento delle varie CTU;
e) depositate le consulenze tecniche ovvero prima dell'udienza fissata per il loro deposito, la compagnia, con raccomandata del 20 luglio 2012, in atti, mise a disposizione il massimale residuo chiedendo ad ogni parte di specificare e quantificare le relative richieste con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro o disaccordo
14 delle parti, alla successiva udienza del 18 settembre 2012, fissata per il deposito delle consulenze, l'offerta sarebbe stata ribadita;
f) all'udienza del 18 settembre 2012, l'assicurazione depositò su un conto corrente vincolato l'importo residuo del massimale a favore di tutte le parti lese;
g) dopo vari incontri e riunioni, non riuscendo a suddividere il massimale, a seguito della riunione presso lo studio del difensore della compagnia, il 5 febbraio 2013, le parti decisero di suddividere il residuo del massimale accantonando una quota pari al 25% al fine di potere effettuare all'esito del giudizio eventuali conguagli” (pag. da 27 a 29 della sentenza).
Alla luce di tale motivazione, la Corte rigettava la domanda di condanna per mala gestio, propria ed impropria, spiegata nei confronti della compagnia assicurativa, non ritenendo sussistente alcun colpevole ritardo imputabile alla , disponendo, per l'effetto, Controparte_3 che “tutte le poste risarcitorie, sia quelle liquidate dal primo Giudice, sia quelle riformate da questa Corte, devono essere proporzionalmente ridotte nei confronti della nei limiti del massimale di Controparte_3 polizza, che costituisce il limite dell'obbligazione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato ma anche il limite del debito dell'assicuratore nei confronti della vittima (dal momento che l'assicuratore del responsabile è altresì obbligato in via diretta nei confronti di quest'ultima)”, al fine osservando “il seguente criterio matematico di riduzione dei crediti: - il danno complessivo sta al massimale come il danno del singolo sta ad “X” dove l'incognita “X” rappresenta la somma, proporzionalmente ridotta, da attribuire al singolo danneggiato. Ergo sviluppando detta proporzione: “X” = massimale x danno del singolo:
l'ammontare complessivo del danno”, così rideterminando, sulla base dell'anzidetto criterio di calcolo, i danni da liquidare a ciascun danneggiato, sulla premessa che nella specie l'ammontare totale dei danni da liquidarsi a tutti gli aventi diritto risulta pari ad €
2.936.049,34 ed il massimale di polizza risulta pari ad € 1.600.000,00
(pagg. 30 e 31 della sentenza).
Il giudizio di Cassazione Contro tale sentenza, con un primo atto notificato in data 29.5.2019, proponevano ricorso per cassazione (RG N. 17091/2019) PP e
, lamentando con un unico motivo: “in relazione Parte_2 all'art. 360, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione dell'art. 148 Dlgs 209/2005” nonché “violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 1224, 1375, 1917, 2697 c.c.; 115, 116 c.p.c.”, per aver la Corte di merito escluso la responsabilità da mala gestio propria
(da loro invocata) ed impropria, ritenendo corretto il comportamento della compagnia assicurativa.
Rilevavano, in particolare, che: “la compagnia di assicurazione era stata messa in grado di valutare immediatamente, attraverso un metro di ordinaria diligenza ed osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria dei danneggiati, ciò nonostante l'assicuratore ha omesso di pagare o di mettere a disposizione degli stessi il
15 massimale, sebbene i dati obiettivi conosciuti consentivano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese dei danneggiati”, provvedendo a versare solo su sollecitazione del Giudice di prime cure “una provvisionale ai minori di € 200.000,00 a distanza di oltre un anno e mezzo dal tragico evento mortale” e a mettere “a disposizione dei danneggiati parte del massimale di polizza solo successivamente alla data del 18/09/2012 e quindi a distanza di quasi cinque anni dal tragico incidente avvenuto in data 25/03/2007, quindi assolutamente oltre il termine di 90 giorni previsto dal d.lgs 209/2005”.
Aggiungevano che l'assunto della corte territoriale relativo alla difficoltà di distribuzione del massimale residuo prima dell'espletamento delle varie CTU era privo di fondamento, “in quanto la compagnia di assicurazioni aveva preventivamente Controparte_3 effettuato le consulenze mediche sui danneggiati e disponeva di un quadro completo e certo sui postumi invalidanti residuati sulle parti e della valutazione dei rispettivi danni già prima del dicembre 2008”, trattenendo
“a tutt'oggi parte del massimale di polizza (€. 400.000,00 pari al 25% del massimale)”.
Assumevano, dunque, i ricorrenti che “un normale criterio di prudenza e buona fede avrebbe richiesto che la si attivasse per Controparte_3 tentare di dirimere stragiudizialmente la lite ed offrisse l'intero importo del massimale di legge e di polizza con immediatezza (Cass. 17 settembre 2005
n. 18444), considerata, inoltre, la circostanza che nel primo grado di giudizio la società manifestava il proprio assenso alla richiesta di estromissione della compagnia assicuratrice del Controparte_27 veicolo condotto dal , omettendo di disporre del massimale di CP_7 polizza di questa ultima società pari ad € 774.690,00”.
Infine, sostenevano che la Corte napoletana non aveva considerato che la società assicuratrice non aveva osservato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 148 del d.lgs. n. 209/2005, né quanto evidenziato dal primo giudice, nel senso che le persone coinvolte e danneggiate nel sinistro non erano in numero tale da impedire la loro identificazione e che, di fronte all'eventuale disaccordo tra loro per ripartire il massimale, quest'ultimo avrebbe potuto essere messo a disposizione informalmente e comunque anche tramite un sequestro liberatorio.
Chiedevano, pertanto, alla Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, di cassare in parte qua la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello di
Napoli.
Contro la medesima sentenza, con successivo atto notificato in data
30.5.2015, proponevano ricorso per cassazione anche i ER CP_1
e , lamentando: 1) violazione o falsa applicazione Controparte_2 degli articoli 144, 145, 148 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (ex artt.
18 e 22 L. 990/69) ed articolo 1224 c.c. ai sensi dell'articolo 360 I comma n. 3 c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento della c.d.
16 mala gestio impropria;
2) violazione o falsa applicazione degli articoli
91 e 336 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360 I comma n. 3 c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese del primo grado.
Deducevano, in particolare, che “sia dal rapporto redatto dalla Polizia
Municipale che dalle risultanze della perizia tecnica richiesta dal P.M., la responsabilità di quale conducente dell'auto Alfa 147 Parte_2 targata CN 345 MF, garantita per la R.C.A. da polizza , si CP_4 appalesava […] esclusiva”, sicché “sin da poche, addirittura, ore, il verificarsi del sinistro, l'impresa assicuratrice era stata messa in grado di valutare sia la responsabilità del proprio assicurato che le conseguenze dannose dell'evento” e, proprio per tale ragione, avrebbe dovuto
“mettere a disposizione l'incapiente massimale mediante deposito della somma corrispondente su un libretto bancario”, aggiungendo che questo comportamento, nella specie, non era stato osservato, in quanto la compagnia assicurativa aveva versato “una provvisionale “volontaria” di
€ 200.000,00 ciascuno a e a distanza di due anni Controparte_1 CP_2
e con un giudizio in corso”, mettendo a disposizione degli aventi diritto
“il residuo massimale di € 1.198.000,00 … meno una quota pari al 25% … all'udienza del 18 settembre 2012, ovverosia dopo quattro anni e sei mesi dal sinistro”, di tal che doveva ritenersi errata l'affermazione della
Corte territoriale, laddove aveva ritenuto che l'assicuratrice “aveva tenuto un comportamento tutt'altro che inerte nella gestione del sinistro”, e comunque, anche a voler considerare il contrario, il comportamento tenuto sarebbe stato assolutamente insufficiente, tardivo, improprio e poco professionale, sì da doversi ravvisare una pessima gestione della lite e dunque una responsabilità per “mala gestio impropria o, più correttamente (…) una responsabilità da colpevole ritardo” con la conseguenza che l'assicuratrice inadempiente doveva ritenersi tenuta “a pagare sul massimale garantito interessi legali dalla richiesta avanzata dal danneggiato […] trascorso il termine di cui all'articolo 145 del Codice delle Assicurazioni”.
Chiedevano, pertanto, alla Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, di cassare la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, con condanna della “
[...]
in persona del l.r.p.t., alle spese del giudizio di Cassazione e CP_3 del precedente giudizio di primo grado”.
Resistevano ad entrambi i ricorsi, con separati controricorsi, la
(già nella distinta qualità di Controparte_3 Controparte_4 assicuratrice per la r.c.a. del veicolo Alfa Romeo 147 e di ente assicuratore del e l' Controparte_23 Controparte_16
(già . Controparte_37
Gli altri intimati non svolgevano difese, restando contumaci.
Riuniti i giudizi, la Suprema Corte di cassazione, con sentenza n.
20778/2022, pubblicata in data 28.6.2022, accoglieva il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso successivo, cassando la
17 sentenza impugnata in relazione, in quanto la corte territoriale ha falsamente applicato la disciplina del ritardo dell'assicuratrice nell'adempimento della sua prestazione e ciò tanto con riguardo al rapporto assicurativo in relazioni all'assicurato (e, di riflesso, a chi conduceva la sua autovettura) quanto con riguardo ai danneggiati ricorrenti in via successiva a cui favore avrebbe dovuto mettere a disposizione il massimale unitamente agli altri danneggiati.
Così, pertanto, statuiva in dispositivo: “La Corte accoglie il ricorso principale e accoglie il primo motivo del ricorso successivo. Dichiara assorbito il secondo motivo di quest'ultimo. Cassa la sentenza in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
Cassazione”.
Il giudizio di rinvio Con un primo atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc (RG N.
4180/2022), notificato in data 27.9.2022, PP e
[...]
chiedevano alla Corte adita in sede di rinvio, in Parte_2 applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di
Cassazione ed in accoglimento della domanda di mala gestio (propria) avanzata in primo grado nei confronti della di Controparte_3 voler: “condannare quest'ultima al pagamento delle somme risarcitorie in favore dei danneggiati oltre i limiti del massimale previsto dalla polizza;
- confermare la sentenza del Tribunale di Napoli resa in data 14/03/2014 in ordine alla esistenza della mala gestio propria ed impropria della
[...]
con condanna della stessa al pagamento delle somme in Controparte_3 favore dei danneggiati oltre i limiti del massimale previsto dalla polizza tenendo indenni gli istanti da qualsiasi somma dovuta per la suddetta causale;
- con statuizione delle spese del giudizio di Cassazione oltre I.V.A.
e C.A. con distrazione ex art. 93 c.p.c. [..]; con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio oltre I.V.A. e C.A. con distrazione ex art. 93 c.p.c.[..]”. Radicato il contraddittorio, si costituivano e CP_1 Controparte_2 chiedendo (ed ottenendo) che al giudizio riassunto dai Parte_2 fosse riunito quello di riassunzione ex art. 392 cpc dagli stessi autonomamente e successivamente incardinato (RG N. 4501/2022), riportandosi alle difese ivi articolate, chiedendo alla Corte adita in sede di rinvio di voler applicare il principio così come rappresentato ed enunciato dalla Suprema Corte, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento della domanda di mala gestio impropria avanzata nei confronti della (già Controparte_47 Controparte_34
, condannare quest'ultima al pagamento in favore del danneggiato
[...]
degli interessi e della rivalutazione monetaria, secondo gli Controparte_1 indici ISTAT, sulla somma liquidata di € 711.757,00 dal fatto al soddisfo, sottraendo le somme già ricevute, che andranno anche esse gravate di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'erogazione ed in
18 favore di degli interessi e della rivalutazione monetaria Controparte_2 sulla somma liquidata di € 733.447,00 dal fatto al soddisfo, sottraendo le somme già ricevute, che andranno anche esse gravate di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'erogazione; 2) Condannare
e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 711.757,00 oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria, secondo gli indici ISTAT, dal di del fatto al soddisfo, sottraendo le somme già ricevute, che andranno anche esse gravate di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'erogazione ed in favore di della somma di € 733.447,00 oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, dal di del fatto al soddisfo, sottraendo le somme già ricevute, che andranno anche esse gravate di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'erogazione; 3) In accoglimento della domanda di mala gestio propria avanzata nei confronti di (già dai Sigg.ri Controparte_47 Controparte_34 Parte_1
e , condannare essa (già
[...] Parte_2 Controparte_3
al pagamento delle suddette somme risarcitorie in Controparte_34 favore dei danneggiati e oltre i limiti Controparte_1 Controparte_2 del massimale previsto dalla polizza;
4) Confermare la sentenza del
Tribunale di Napoli resa in data 14/03/2014 in ordine alla esistenza della mala gestio propria ed impropria delle con condanna Controparte_3 della stessa, in virtù della prima, al pagamento delle somme in favore dei danneggiati e oltre il massimale per Controparte_1 Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria ed in virtù della seconda oltre i limiti del massimale previsto dalla polizza tenendo così indenni i Sigg.ri Parte_1
e da qualsiasi somma da essi dovuta ai
[...] Parte_2 danneggiati e per la suddetta causale;
Controparte_1 Controparte_2
5) Con statuizione delle spese del giudizio di Cassazione oltre I.V.A. e C.A. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore avv.
TO BA che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per spese generali, ex D.M. 55 del
10/03/2014; 6) Con vittoria di spese competenze legali del presente giudizio oltre I.V.A. e C.A. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore avv. TO BA che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per spese generali, ex D.M. 55 del 1/03/2014; 7) Con conferma della liquidazione di spese e competenze del primo grado;
8) Con vittoria di spese competenze legali del giudizio appello oltre I.V.A. e C.A. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore avv. TO BA che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con le maggiorazioni di legge per spese generali, ex D.M. 55 del 1/03/2014”.
Si costituivano, con distinte comparse, i convenuti Controparte_9
e , concludendo, in applicazione del CP_7 Controparte_8 principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ed in accoglimento della domanda di mala gestio propria ed impropria, per la conferma della sentenza n. 4090/2014 del tribunale di Napoli in ordine all'esistenza della mala gestio propria ed impropria, con conseguente
19 condanna di PP e , in solido con la Parte_2 [...]
al pagamento delle somme come riliquidate in loro CP_3 favore dalla sentenza della Corte di appello n. 1315/2019, oltre i limiti del massimale previsto dalla polizza e in aggiunta ad interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del fatto storico al soddisfo, al netto delle somme già ricevute. Con vittoria delle spese del giudizio di rinvio, con distrazione.
Si costituiva il convenuto , concludendo per la Controparte_11 conferma della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1315/2019, con riguardo agli importi a lui riconosciuti a titolo di danni, anche per interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese della fase di rinvio, chiedendo, infine, di emettere ogni provvedimento conseguenziale anche in considerazione di quanto disposto in merito alla c.d. mala gestio.
Si costituiva anche che concludeva, in Controparte_10 applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ed in riforma della sentenza di secondo grado, per la conferma della sentenza di primo grado del tribunale di Napoli in ordine alla mala gestio propria ed impropria delle (già ) Controparte_48 Controparte_4 ed alla liquidazione delle spese e competenze di primo grado, con condanna della compagnia assicurativa alla restituzione delle somme versate, in virtù della sentenza di appello, richieste dalle Controparte_3
e versate dal sottoscritto procuratore e dal sig. e Controparte_10 gravate di interessi legali e rivalutazione monetaria. Vinte le spese di appello e della fase di rinvio, con distrazione.
Si costituiva, altresì, la nella qualità di impresa Controparte_3 assicuratrice del veicolo Alfa Romeo 147, contestando la fondatezza delle domande e concludendo per il loro rigetto, chiedendo, in subordine, in caso di accertata condotta colposa in capo a sé stessa, di contenere ogni eventuale condanna ultra massimale, limitandola ai soli interessi legali maturati sul massimale originario sino al
13.1.2009 e, successivamente e soltanto fino al 20.7.2012, sul residuo massimale di € 1.200.000,00.
Si costituivano, infine, con distinte comparse, le compagnie assicurative e Controparte_15 Controparte_12 [...]
, concludendo per il rigetto di qualsiasi domanda Controparte_19 spiegata nei loro confronti, in quanto inammissibile e infondata.
, , , CP_21 Parte_3 Parte_4 [...]
, e , Parte_5 Pt_6 Parte_7 Parte_8 il e la pur Controparte_23 Controparte_24 ritualmente evocati, rimanevano contumaci.
Riuniti i giudizi di riassunzione, la causa, all'udienza cartolare del
18.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione
20 dei termini di legge ex art. 190 cpc, per il deposito degli scritti difensivi.
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I. Giova premettere che “il giudizio di rinvio a seguito di cassazione è
a perimetro chiuso, venendo demandata al giudice di esso la definizione della causa attenendosi al principio di diritto enunciato, esplicitamente o implicitamente, dalla Corte di legittimità, restando, inoltre, definitivamente non più censurabili gli ambiti decisori che trovino soluzione (assorbimento improprio) nella pronuncia di cassazione;
conseguendo da ciò che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità”(Cass. n. 7228/2022).
Nel giudizio di rinvio, pertanto, è fatto divieto alle parti non solo di formulare domande ed eccezioni nuove ma anche di prospettare nuove tesi difensive che modifichino il thema decidendum predeterminato nella precedente fase del processo;
inoltre, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento - da loro fatto - a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario (Cass. n.
23073/2014), salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno.
II. Tanto premesso, deve darsi atto, in via preliminare, dell'avvenuta definizione della controversia, in via transattiva, limitatamente ai rapporti: i) tra la e gli attori e Controparte_3 CP_1 [...]
, nella sola qualità di eredi della NO , CP_2 Persona_3 nonché ii) tra la e gli interventori nel giudizio di Controparte_3 primo grado ( e , CP_21 Parte_3 Parte_4 [...]
del 1940, e CP_1 Controparte_22 Pt_6 Parte_7
, ), rammentando, in proposito, che
[...] Parte_5
“l'intervenuta cessazione della materia del contendere [che, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si era verificata per una transazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado] non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis”” (Cass. n. 10728/2017).
21 Invero, la ha depositato, nel corso del giudizio di Controparte_3 appello (e ridepositato in questa sede di rinvio), copia degli atti di transazione e quietanza, sottoscritti il 31.7.2015 ed il 3.9.2015 (cfr. doc. allegati sub 6, 7 e 8), con i quali definiva la controversia, in relazione al rapporto processuale instaurato con gli originari attori
(nella riferita qualità) e con i su indicati interventori, in forza del pagamento, in favore degli stessi, dei complessivi importi (ripartiti nelle misure rispettivamente indicate nei predetti atti di transazione) di
€ 333.226,00 in favore di e , di Parte_3 Parte_4
nonché di e , nella qualità di CP_21 CP_1 Controparte_2 eredi della NO , di € 548.904,00 in favore di Persona_3 [...]
e nonché di e CP_1 Controparte_22 Pt_6 Parte_7
, e di € 53.561,38 in favore di ,
[...] Parte_5 comprensivi delle spese di lite. Somme accettate “a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro nessuno escluso ed eccettuato e, comunque, di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto”, con contestuale rilascio, da parte dei sottoscrittori/aventi diritto, di “ampia e liberatoria quietanza, non avendo più nulla a pretendere dai soggetti sotto indicati, rinunciando ad ogni eventuale azione sia civile sia penale”, con l'ulteriore impegno “a far dichiarare cessata la materia del contendere tra loro e (già ), nonché tra loro e Controparte_3 CP_4 CP_24
(già e il responsabile civile con quest'ultima CP_49 assicurato”, con “espressa rinuncia reciproca a tutti gli appelli, principale ed incidentali, tra i sottoscritti (i fratelli Per_4 esclusivamente nella detta qualità) e la società solvente”, e con la precisazione che “la liquidazione viene effettuata, per la quota eccedente il massimale di polizza, per conto di chi spetta e con animo di regresso, all'esito del gravame pendente, nei confronti dei signori e ”. Parte_1 Parte_2
Risulta, pertanto, evidente che i fratelli e , in CP_1 Controparte_2 ragione dell'avvenuta transazione sulla quota ereditaria di loro spettanza, nel presente giudizio di rinvio non hanno svolto difese quali eredi della NO , bensì esclusivamente in proprio. Persona_3
A ciò va aggiunto che la costituitasi nei giudizi Controparte_3 precedenti quale compagnia assicurativa sia del veicolo danneggiante
Alfa Romeo 147 sia del non ha svolto difese in Controparte_23 tale ultima qualità, atteso l'ormai superato profilo (coperto da giudicato) di accertamento della responsabilità (ritenuta insussistente) dell'ente comunale nella causazione del sinistro.
III. Tanto opportunamente chiarito, la Corte, quale giudice del rinvio,
è chiamata, per effetto della sentenza della Cassazione n. 20778/2022,
a “rinnovare la decisione sul punto dell'esclusione della mala gestio propria e di quella impropria e ritenere, in applicazione di quanto
22 evidenziato a seguito del riscontrato vizio di sussunzione, la prima nei confronti dei ricorrenti principali [PP e ] e Parte_2 la seconda nei confronti dei ricorrenti successivi [ e CP_1 [...]
], traendone le relative conseguenze”, tenendo conto, con CP_2 riguardo al momento di verificazione della mala gestio, “sulla base delle emergenze degli atti, in particolare della norma dell'art. 148, comma 2, del C.d.A. e della possibilità che il massimale fosse messo a disposizione – al di là di quanto previsto a seguito dell'insorgenza del giudizio dal secondo inciso del comma 4 dell'art. 140 C.d.A. – anche ai sensi dell'art. 687 c.p.c.”.
Così fissato il perimetro del thema decidendum del presente giudizio di rinvio, incentrato esclusivamente sulla mala gestio propria ed impropria della compagnia assicurativa, tutte le ulteriori questioni, scrutinate nelle precedenti fasi processuali - quali l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del Parte_2 sinistro, l'entità dei danni cagionati ai singoli danneggiati (an e quantum debeatur), così come il criterio di calcolo per la ripartizione del massimale e la quota di esso proporzionalmente spettante a ciascun danneggiato -, devono ritenersi ormai coperte da giudicato.
Vale richiamare al riguardo il principio per cui: “In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla
"regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità”
(così Cass. n. 20877/2018; nello stesso senso, Cass. n. 636/2019 e
Cass. n. 11939/2006).
In particolare, si è chiarito che: “solo la cassazione della sentenza per vizi di motivazione non incide sul potere del giudice di rinvio di valutare liberamente i fatti di causa, ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza rescindente (Cass. n. 643 del
30/1/90; n. 12148 del 10/8/02). Nel caso invece di "cassazione di una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art 360
c.p.c., n. 3) non è consentito al giudice di rinvio il riesame del presupposto di applicabilità del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento attraverso la rivalutazione dei fatti accertati ovvero la adozione di una qualificazione giuridica del rapporto controverso diversa da quella stabilita dal giudice di legittimità, atteso che, in sede di rinvio, non sono proponibili questioni che introducano, nel giudizio, la trattazione di un
"thema decidendum" diverso da quello in relazione al quale la Corte di
Cassazione ha enunciato il principio di diritto, dovendo, invece, il nuovo
23 giudice pronunciare entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e, quindi, in base ai presupposti di ratto (fatto) dalla stessa considerati come accertati anche in via implicita" (Cass. n. 9398 del 25/9/97)” (cfr., in motivazione, Cass. n. 5018/2004).
Deve ulteriormente precisarsi, sotto il profilo soggettivo, che le conseguenze che la Suprema Corte chiede di trarre dalla ricorrenza, nella specie, della mala gestio, opereranno, quanto alla mala gestio propria, nei rapporti tra l'assicurazione e l'assicurato CP_3
nonché, di riflesso, Parte_1 Parte_2
(conducente del veicolo assicurato), ricorrenti principali in cassazione,
e, quanto alla mala gestio impropria, nei soli rapporti intercorrenti tra ed i ER danneggiati e Controparte_3 CP_1 [...]
, ricorrenti successivi in cassazione, dovendo, di contro, CP_2 ritenersi ormai coperta da giudicato implicito interno l'assenza di un colpevole ritardo, da mala gestio impropria, nei diversi rapporti con gli altri danneggiati e, specificamente, con , Controparte_11
, , e Controparte_10 Controparte_7 Controparte_8 [...]
che irritualmente, costituendosi nella fase di rinvio, CP_9 insistono per la condanna ultramassimale della , Controparte_3 pur non avendo proposto ricorso per cassazione contro il capo B del dispositivo della sentenza di appello n. 1315/2019 (che rigettava la domanda di condanna per mala gestio proposta nei confronti della
Compagnia assicurativa).
Consegue che non sono modificabili, in tal sede, le statuizioni di condanna a carico di , per come emesse dal giudice Controparte_3 del gravame con la sentenza n. 1315/2019, nei confronti di
[...]
(cfr. capo j del dispositivo), (cfr. CP_11 Controparte_10 capo f del dispositivo), (cfr. capo e del dispositivo), Controparte_7
(cfr. capo h del dispositivo) e (cfr. Controparte_8 CP_9 capo g del dispositivo).
Né rileva, in senso contrario, quanto dedotto dal convenuto
[...]
, a dire del quale nel presente giudizio, i rapporti tra CP_10 assicuratore, assicurato e trasportato danneggiato sono inscindibili, di tal che la decisione sulla mala gestio incide su tutti i soggetti coinvolti indipendentemente da chi abbia proposto ricorso, sussistendo un litisconsorzio necessario processuale (cfr. memoria di replica del 5.12.2025).
Al riguardo, si osserva che, nella specie, se è vero che, data la prospettata verosimile incapienza del massimale e la presenza di una pluralità di danneggiati da un unico sinistro, legittimamente veniva disposta (dal giudice di prime cure) l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti lesi/aventi diritto coinvolti nel tragico evento, tanto più alla luce della previsione dell'art. 140, co. 4, primo periodo, del Codice delle Assicurazioni private - che, peraltro, come
24 chiarito dalla Suprema Corte, prevede un'ipotesi (non di litisconsorzio necessario sostanziale, bensì) di litisconsorzio necessario (solo) processuale - ossia, facoltativo iniziale e necessario solo in relazione alle modalità del suo svolgimento, peraltro sussistente solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell'indennizzo (cfr., anche in motivazione,
Cass. 42073/2021) -, è altresì vero che le poste risarcitorie liquidate in favore di ciascun danneggiato restano autonome e diverse (trattandosi, infatti, di pronunce relative a diversi beni della vita, ovvero il danno risarcibile di cui è portatore ciascun danneggiato), così come autonoma e diversa è la posizione da vagliare per la ricorrenza del danno da colpevole ritardo, e dunque della mala gestio impropria, dovendosi far riferimento alla richiesta risarcitoria (stragiudiziale o giudiziale) formulata da ciascun danneggiato, per poi individuare, come meglio si dirà a breve, il successivo momento di insorgenza della c.d. mora debendi (che, dunque, potrebbe non coincidere per tutti) alla luce del disposto di cui all'art. 148, comma 2, dello stesso
Codice delle Assicurazioni.
Peraltro, pacifico che in caso di cumulo delle domande proposte da una pluralità di danneggiati nei confronti del medesimo danneggiante, si ha litisconsorzio facoltativo derivante da ragioni di connessione non riconducibili alla solidarietà (in tal senso, tra le altre, Cass. n.
28008/2024), la Suprema Corte ha anche avuto modo di chiarire che:
“Qualora in giudizi di responsabilità civile da circolazione dei veicoli separatamente introdotti contro il responsabile ed il suo assicuratore da diversi danneggiati (o da soggetti ad essi surrogatisi) e successivamente riuniti avanti al medesimo giudice, con la conseguente verificazione di un litisconsorzio di natura facoltativa successivo fra i vari danneggiati, sia divenuta oggetto di giudizio come questione comune a tutti la questione della spettanza della rivalutazione del massimale e del criterio di determinazione di essa, la comunanza di tale questione non determina la trasformazione del litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio necessario in punto di svolgimento, dovendosi escludere la necessità di un identico accertamento circa quella spettanza e sussistendo soltanto l'opportunità di un accertamento comune, proprio per la riunione delle cause (essendo il diritto di ciascuno alla rivalutazione del massimale distinto da quello degli altri e non avendosi perciò la presenza di diritti reciprocamente limitatisi, come per il concorso sul massimale). Ne consegue che, in relazione agli esiti del giudizio di appello sul punto ed in particolare al riconoscimento solo ad alcuni danneggiati (o soggetti ad essi surrogati) della detta rivalutazione, la proposizione di un ricorso per cassazione incidentale in via tardiva
25 sul punto da parte dell'assicuratore a seguito del ricorso principale proposto da uno dei danneggiati è inammissibile nei confronti degli altri danneggiati (o surrogati), in quanto non si verte in ipotesi né di inscindibilità né di dipendenza delle cause ad essi relative e, dunque, non si impone la loro presenza in giudizio, che sola potrebbe rendere ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva contro una parte diversa dal ricorrente principale” (Cass. 1315/2006).
Alla luce delle considerazioni svolte, vanno pertanto dichiarate inammissibili le domande di condanna ultramassimale per mala gestio impropria, formulate nella presente fase di rinvio (peraltro genericamente, in assenza di qualsivoglia indicazione sul momento di rispettiva insorgenza della mora) da , Controparte_10 [...]
, , e CP_7 Controparte_8 CP_9 [...]
. CP_11
IV. Fermo quanto precede, si osserva che la Suprema Corte ha condiviso la denuncia di vizi di c.d. sussunzione e falsa applicazione delle norme di diritto evocate dai ricorrenti principali ( ) e Parte_2 da quelli successivi (ER ), ritenendo palesemente Per_4 errato il ragionamento con cui era stata esclusa la ricorrenza della mala gestio propria ed impropria in capo alla Controparte_3 evidenziando che la corte distrettuale aveva assunto correttamente le fattispecie di mala gestio in astratto, ma, nel valutare in concreto il comportamento tenuto dalla compagnia assicurativa, aveva applicato erroneamente le premesse, poiché aveva considerato come rilevante <la determinazione del quantum della pretesa di ciascuno dei danneggiati (…), che non può essere assunta come ragione giustificativa dell'attesa dell'assicuratrice nell'adempiere la prestazione e ciò una volta si consideri il secondo inciso comma 4 dell'art. 140 c.d.a. certamente quando massimale appare incapiente a soddisfare tutti i danneggiati, ma anche vi è capienza (che, naturalmente, fronte al comportamento ipotizzato dalla norma, comporterà deposito serva nei limiti quanto loro riconosciuto giudizialmente)>>.
I giudici di legittimità hanno chiarito che l'ulteriore ragionamento sviluppato dalla corte distrettuale alle pagine 28 e 29 della pronuncia impugnata appare erroneo e non conforme al dettato normativo, articolandosi “in argomenti che anche presi singolarmente sono inidonei a giustificare il comportamento delle e ne CP_3 evidenziano il ritardo colpevole espressione di mala gestio propria ed impropria”, osservando, testualmente, che: <
5.1. Già il dare rilievo alla circostanza (indicata in motivazione sub a) che la società assicuratrice chiese disporsi l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 140 del
C.d.S. evidenzia un palese errore di falsa applicazione delle norme che
26 debbono regolare la condotta dell'assicuratore nell'adempiere il proprio obbligo assicurativo.
Focalizza, infatti, l'attenzione sul momento in cui la lite risultava già instaurata dagli originari attori e qui ricorrenti successivi, così trascurando che la condotta dell'assicuratrice in termini di corretto e tempestivo adempimento della sua obbligazione veniva in rilievo già prima dell'introduzione del giudizio e ciò a norma dell'art. 148, comma 2, del C.d.A., invocato da entrambi i ricorsi: il silenzio della sentenza impugnata sulla rilevanza di tale norma e la collocazione del suo apprezzamento della condotta della società assicuratrice, evidenziano un palese vizio nel sussumere la vicenda sotto l'esatto diritto applicabile.
Tanto a prescindere dalla circostanza che i ricorrenti successivi
(danneggiati) hanno allegato […] di avere formulato richiesta risarcitoria con raccomandate del 6 dicembre 2007. Invero, di fronte ad un testo come il comma 2 dell'art. 148 del C.d.S. è palese che il giudice di merito di appello della sentenza impugnata nella valutazione censoria sulla ricorrenza della mala gestio positivamente effettuata dal primo giudice, avrebbe dovuto necessariamente considerare la rilevanza del comportamento preprocessuale imposto all'assicurazione dalla norma in discorso e, dunque, avrebbe dovuto considerare se vi era stata richiesta prima del giudizio e se vi era stata l'offerta di cui all'art. 148, comma 2, la quale, evidentemente, in presenza di pluralità di danneggiati e di incapienza del massimale, anche solo stimata, avrebbe potuto e dovuto essere fatta tenendo conto del criterio di cui al comma 1 dell'art. 140 del C.d.A. (che per comodità si trascrive: “1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate”).
Il silenzio della corte di merito su tali coordinate normative inficia già di per sé il procedimento di sussunzione, là dove mostra di avere assunto come punto di riferimento iniziale del processo valutativo in iure il momento della costituzione in giudizio>>.
La Suprema Corte ha poi esaminato le singole argomentazioni addotte dalla corte territoriale al fine di giustificare la correttezza del comportamento assunto dalla in seguito al Controparte_3 sinistro, ad esse specificamente replicando, affermando che: <il rilievo dato al fatto sub a) appare errato, altresì, là dove attribuisce che l'assicurazione chiese di chiamare in giudizio gli altri danneggiati. e' palese proprio tale atteggiamento, giustificato dal comma 4 dell'art. 140 del c.d.a., evidenzia la società assicuratrice era ben consapevole della presenza più danneggiati e dunque grado regolare conseguenza i propri comportamenti ai sensi 148, 2, relazione massimale.
Il dire che la sollecitazione al tribunale a disporre l'integrazione evidenzierebbe <
27 termini di correttezza e diligenza, là dove l'inerzia da scongiurare avrebbe dovuto essere senz'altro quella di mettere a disposizione il massimale. Manifestamente contrario ai canoni della diligenza e correttezza e, dunque, all'adempimento nei confronti dell'assicurato dell'obbligazione assicurativa e di riflesso nei confronti dei ricorrenti successivi danneggiati, risulta poi il rilievo dato (nella lettera b) all'offerta di € 200.000,00 a ciascuno dei due ricorrenti successivi, a fronte del chiaro disposto del comma 4 dell'art. 140, che avrebbe dovuto suggerire di mettere a disposizione l'intero massimale ai sensi di tale norma.
Proprio il fatto che – per quello che dice la stessa decisione impugnata – risultava l'incapienza del massimale già al momento dell'introduzione del giudizio in relazione addirittura alle sole richieste risarcitorie formulate dai qui ricorrenti successivi (figli dei de cuius) per come fatte valere in giudizio, secondo quanto afferma la stessa sentenza al punto b) della pag. 28, evidenzia – a petto del comma 4 dell'art. 140 – l'assoluta contrarietà ai canoni di diligenza e correttezza nell'adempimento del contratto della detta offerta.
Invero, già in quel momento ed anche indipendentemente dalle domande risarcitorie introdotte dagli altri danneggiati nei cui riguardi si realizzò il cumulo processuale, emergeva una situazione che avrebbe dovuto ulteriormente (cioè al di là di quanto buona fede e correttezza consigliavano già prima) suggerire alla società assicuratrice un comportamento che, invece, non ha tenuto e che la sentenza impugnata nella sua motivazione omette di considerare, pur avendo tenuto presente - sia pure ai fini dell'integrazione del contraddittorio - lo stesso art. 140. Esso è stato indicato dai ricorrenti principali e dai ricorrenti successivi, sebbene senza individuarne il riferimento normativo, che è rappresentato dall'ultimo comma, secondo inciso, dell'art. 140 C.d.A.: si tratta appunto della messa a diposizione del massimale. E' vero che la norma dice che l'assicuratore può effettuare il deposito della somma, ma è palese […] che la scelta di tenere una condotta omissiva, una volta apprezzata in termini di diligenza e correttezza nell'adempimento dell'obbligo assicurativo, si presti ad essere valutata come contraria ai canoni di correttezza e diligenza, qualora le richieste risarcitorie dei danneggiati siano quantificate già in termini tali da evidenziare che il loro cumulo esorbita dal massimale, come risultava nella specie, rispetto al caso in cui invece non lo siano e si possa però solo paventare il supero del massimale. Mentre in questa ipotesi, si può concedere che l'apprezzamento in termini di diligenza del comportamento dell'assicuratore debba svolgersi in concreto e dunque con la valutazione del se lo stato della vicenda evidenziasse la probabilità del c.d. supero del massimale, viceversa nel caso in cui già lo stesso manifestarsi di richieste risarcitorie in misura tale da comportare quel "supero", automaticamente evidenzia comportamento inosservante della correttezza e diligenza.
L'assicuratore che ha ricevuto richieste di danneggiati che nel loro cumulo superano il massimale, palesemente, se non vuole correre il rischio di incorrere poi in un giudizio di ritardo nell'adempimento, non può che mettere a disposizione il massimale, come prevede il comma 4 dell'art. 140.
28 Lo si deve rilevare, peraltro, in aggiunta alla già segnalata rilevanza del disposto del comma 2 dell'art. 148 citato.
Si rileva ancora che esprime un palese vizio di sussunzione anche la considerazione (di cui sub d) nella motivazione) del fatto che vi erano incertezze circa la reale portata dei postumi invalidanti: è palese che il comportamento ipotizzato dal comma 4 dell'art. 140 avrebbe dovuto suggerire comunque la messa a disposizione del massimale.
Ne segue che alla messa a disposizione del residuo massimale solo il 20 luglio del 2012 e poi al conseguente deposito su un conto corrente vincolato a favore di tutte le parti lese deve assegnarsi solo il valore di abbandono tardivo di un comportamento non corretto e non diligente e dunque prive di giustificazione ai fini dell'esclusione della mala gestio>>
(pagg. 19-23 della pronuncia).
Conclusivamente, i giudici di legittimità hanno ritenuto che: “Tutti gli elementi fattuali evidenziati dalla Corte territoriale cospiravano, al contrario di quanto Essa ha ritenuto, nel senso di evidenziare un colpevole ritardo della nell'adempiere alla sua obbligazione CP_3 verso l'assicurato e all'adempiere l'obbligazione di costui verso i danneggiati”, da tanto discendendo che: “lo stesso complessivo giudizio con cui sulla base di detti elementi la corte territoriale ha escluso che ricorresse mala gestio risulta a maggior ragione inficiato in iure, perché la vicenda come individuata in base a detti elementi non poteva non essere sussunta sotto quella figura” (pag. 23).
VI. A fronte del ragionamento svolto e dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, che, sulla scorta di quegli stessi elementi erroneamente valutati dal giudice del gravame, riconosce, come chiaramente si evince dalla su ritrascritta motivazione, l'esistenza della mala gestio propria nei confronti dei ricorrenti principali
[PP e ], e di quella impropria nei confronti Parte_2 dei ricorrenti successivi [ e ], rimettendo, CP_1 Controparte_2 dunque, al giudice del rinvio il compito di trarne le relative conseguenze, tenendo conto, in particolare, quanto al momento di verificazione della mala gestio, della norma dell'art. 148, comma 2, del C.d.A. e della possibilità che il massimale fosse messo a disposizione – al di là di quanto previsto a seguito dell'insorgenza del giudizio dal secondo inciso del comma 4 dell'art. 140 C.d.A. – anche ai sensi dell'art. 687 c.p.c., si osserva quanto segue. L'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private (rubricato:
“Procedura di risarcimento”), al comma 2, prevede che: “2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
29 e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”. L'art. 140 dello stesso Codice (rubricato: “Pluralità di danneggiati e supero del massimale”), al comma 4, secondo inciso, prevede che:
“…L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati”. Infine, l'art. 686 c.p.c. (rubricato “Casi speciali di sequestro”) recita: “Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta”.
Assunte come riferimento le su indicate disposizioni, e con specifico riguardo alla mala gestio propria, determinata dall'inadempimento
(art. 1218 c.c.) dei doveri di diligenza e correttezza nella trattazione del sinistro, da cui discende l'obbligo di risarcire il danno causato all'assicurato, ritiene la corte che, nella specie, a seguito della tempestiva e dettagliata denuncia di sinistro effettuata dall'assicurato in data 26.3.2007 (dunque, il giorno dopo il Parte_1 verificarsi dell'evento; cfr. denuncia in atti, oggetto di successive integrazioni effettuate il 3.4.3007 ed il 24.5.2007), la compagnia
[...]
, avendo già elementi sufficienti per desumere la colpa CP_4 esclusiva di , conducente del veicolo assicurato (cfr. Parte_2 rapporto di incidente stradale e CTU redatta in sede penale), e la gravità dei danni conseguenti all'evento lesivo, vieppiù a seguito della richiesta risarcitoria stragiudiziale avanzata dai ER e CP_2
(in data 6.12.2007), ben avrebbe potuto e dovuto, Controparte_1 utilizzando l'ordinaria diligenza, mettere a disposizione degli aventi diritto, prima dell'instaurazione del giudizio, l'intero massimale, anche avvalendosi - in caso di rifiuto e/o contestazioni al riguardo - dello strumento del sequestro “liberatorio” ex art. 687 cpc, che, com'è noto, ha proprio l'effetto, per il debitore, allorché sia ancora in contestazione la sussistenza del debito, o l'oggetto, o il modo della prestazione, di evitare di incorrere nelle conseguenze della mora debendi (cfr., ex multis, Cass. n. 10992/2003, Cass. n. 8577/1996 e
Cass. n. 12727/2019), tanto più che era altamente prevedibile, dato il decesso di due persone coinvolte nel tragico evento e la gravità delle
30 lesioni riportate dai vari danneggiati, il sopravvenire di plurime richieste risarcitorie di rilevante entità superiori al massimale di polizza (pari ad € 1.600.000,00).
Messa a disposizione del massimale divenuta in concreto esigibile a seguito della circostanziata richiesta di danni inoltrata alla compagnia assicurativa, sin dal 6.12.2007, dai fratelli , che, a mezzo Per_4 dei propri difensori, nel richiamare specificamente gli atti del procedimento penale a supporto della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo assicurato, fornivano alla tutti gli CP_4 elementi utili per valutare la fondatezza della richiesta inoltrata e per effettuare gli accertamenti necessari alla valutazione dei danni da morte, allegando la necessaria documentazione (anche reddituale), invitando espressamente la compagnia “conseguentemente, entro i canonici novanta giorni dalla ricezione della presente, a formulare, eseguite le incombenze di rito, ai sottoscritti procuratori congrua offerta atta al risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, niuno escluso, ovvero a comunicare i motivi che a tanto ostano (che saranno prontamente sottoposti al vaglio dell'avente diritto), nonché a specificare la somma che intendete corrispondere per il nostro compenso professionale
(…)”, con la precisazione che: “…in mancanza, non solo incorrerete nelle sanzioni di cui all'articolo 315 Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ma anche e soprattutto sarete convenuti, nei modi e termini di legge, innanzi il Magistrato all'uopo competente” (cfr. raccomandata di messa in mora, inviata all' allegata nel fascicolo di I grado Controparte_4
). Per_4
All'atto della ricezione dell'anzidetta richiesta, completa delle informazioni e dei documenti indicati nel su richiamato art. 148
C.d.A., la compagnia assicurativa aveva, pertanto, piena contezza delle modalità del sinistro e della responsabilità del proprio assicurato, oltre che la concreta possibilità di identificare e contattare tutti i presumibili aventi diritto al risarcimento, formulando loro l'invito alla distribuzione del massimale.
Ciò nonostante, non solo non si attivava, ma anzi, dopo CP_4 un anno, in seguito all'introduzione del giudizio di primo grado (con ricorso depositato il 25.9.2008) da parte dei fratelli e CP_1 [...]
(figli dei coniugi deceduti ), trasmetteva CP_2 Persona_7 agli assicurati , con missiva del 4.12.2008 (allegata in atti), Parte_2 gli originali dei ricorsi a voi notificati ad istanza degli eredi di e , deceduti nell'incidente indicato Persona_4 Persona_2 in oggetto…, evidenziando che i ricorrenti avevano formulato una richiesta di risarcimento già pari ad € 3.084.053,00, oltre rivalutazione ed interessi, “superiore al massimale previsto nella polizza […] pari a euro 1.600.000”, senza considerare le ulteriori richieste risarcitorie che sarebbero state formulate dagli altri danneggiati interventori,
31 anch'essi aventi causa degli sventurati coniugi, invitando pertanto i a costituirsi “nel giudizio con l'assistenza di un legale di Parte_2
Vostra fiducia, per la tutela dei Vostri esclusivi interessi, nell'eventualità che il valore complessivo dei risarcimenti dovuti ai vari danneggiati, superi il massimale garantito con la polizza”.
Risulta, dunque, evidente come la Compagnia assicurativa abbia tenuto un comportamento apertamente contrastante con i canoni di diligenza e correttezza nell'adempimento del contratto di assicurazione, vieppiù esigibili da un grande e collaudato organismo quale Ina-Assitalia, che, anche in considerazione della sua indiscussa esperienza in materia, avrebbe dovuto prontamente formulare una congrua offerta risarcitoria ai ER (o, quanto meno, Per_4 indicare le ragioni che a tanto ostavano), in virtù di quanto previsto dall'art. 148, comma 2, del C.d.A., e comunque, in ogni caso, proprio in considerazione della pluralità di danneggiati e della gravità delle conseguenze derivate dal sinistro, mettere tempestivamente a disposizione l'intero massimale da distribuire tra tutti gli aventi diritto, sì da evitare o quanto meno ridurre gli effetti dannosi dell'annoso giudizio civile poi originatosi.
Alcun dubbio, dunque, può seriamente sussistere sull'inadempimento della Compagnia, da ritenersi responsabile, nei confronti di
[...]
(nonché, di riflesso, del conducente del veicolo assicurato, Parte_1
), per danni da mala gestio c.d. propria, che, com'è Parte_2 noto, sfugge al limite del massimale, ma con la precisazione che: “In tema di inadempimento dell'assicuratore della responsabilità civile all'obbligo di tenere indenne il proprio assicurato dalle pretese del terzo (c.d. "mala gestio" propria), non sussiste alcuna conseguenza pregiudizievole qualora il massimale resti capiente nonostante il ritardato adempimento;
se, invece, il massimale è divenuto incapiente al momento del pagamento, l'assicurato può pretendere dall'assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale;
tuttavia, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da
"mala gestio" deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.” (così
Cass. n. 9666/2018, richiamata dalla Suprema Corte alle pagg. 16-17 della sentenza rescindente).
Ancora, Cass. n. 28811/2019, anch'essa richiamata nella sentenza rescindente, afferma che: “In tema di "mora debendi" nell'assicurazione della responsabilità civile, qualora il massimale garantito resti capiente rispetto all'intero debito dell'assicurato nonostante la mora dell'assicuratore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'assicurato capitale ed interessi compensativi;
se
32 invece il massimale assicurativo, capiente all'epoca dell'illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell'indennizzo,
l'assicuratore in mora è tenuto a dare all'assicurato integrale copertura, senza riguardo al limite del massimale (che riguarda il danno cagionato dall'assicurato), in quanto chiamato a risarcire il pregiudizio cagionato al diritto di garanzia dell'assicurato dal proprio colposo ritardo nell'adempimento; se, invece, il massimale assicurativo era già incapiente all'epoca del sinistro, l'assicuratore in mora è tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale ex art. 1224, comma 1, c.c. o, in alternativa agli interessi moratori, il maggior danno ai sensi del secondo comma della citata disposizione”, chiarendo, in motivazione, che, in quest'ultimo caso (di incapienza originaria del massimale): “…quand'anche l'assicuratore avesse tempestivamente pagato l'indennizzo, l'assicurato non avrebbe giammai potuto ottenere una copertura integrale della propria responsabilità. Di conseguenza, se l'assicuratore incorre in mora debendi, sarà tenuto a pagare gli interessi legali (od, in alternativa, eventualmente il maggior danno, ex art. 1224 c.c., comma 2), sul massimale. In questi casi, infatti, costituendo il debito dell'assicuratore una obbligazione di valuta, non è possibile cumulare la rivalutazione del massimale e gli interessi. Delle due, pertanto, l'una: o il danneggiato avrà dimostrato di avere patito un
"maggior danno", cioè un pregiudizio causato dal ritardo nell'adempimento non assorbito dagli interessi legali, ed allora gli spetterà il risarcimento di quest'ultimo; ovvero nulla avrà dimostrato a tal riguardo, ed allora gli spetteranno i soli interessi legali” (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 42073/2021 e Cass. n. 29027/2021: “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, se il credito del danneggiato risultava eccedere il massimale già al momento del sinistro, il danno da "mala gestio" cd. propria deve essere liquidato attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul detto massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell'art. 1224, comma 2,
c.c.”).
Si è altresì chiarito che: “a) l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato sorge al momento stesso in cui quest'ultimo causi un danno a terzi;
(b) l'assicuratore può ritenersi in mora rispetto a tale obbligo solo una volta che: (b1) sia decorso il tempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenza professionale cui l'assicuratore è tenuto, ex art. 1176 c.c., comma 2, per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e liquidare il danno;
(b2) vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato” (cfr., anche in motivazione, Cass. 28811/2019, cit.).
Ebbene, nella specie, pacifico che il massimale di polizza, già all'epoca del sinistro, fosse incapiente rispetto all'intero danno causato
33 dall'assicurato (quantificato dalla Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1315/2019, in parte qua coperta da giudicato, in complessivi € 2.936.049,34), la compagnia , in Controparte_3 applicazione dei su richiamati insegnamenti giurisprudenziali, va condannata, per danno da mala gestio propria, in assenza di adeguata prova di un pregiudizio maggiore ex art. 1224, comma 2, c.c., a tenere indenni e , oltre i limiti del Parte_1 Parte_2 massimale, di una somma pari agli interessi legali sull'intero massimale di € 1.600,000,00, con decorrenza dalla scadenza del termine di cui all'art. 148, comma 2, del C.d.A. (ovvero dal novantunesimo giorno successivo alla richiesta risarcitoria dei
, inoltrata con racc. A/R di messa in mora del 6.12.2007) - Per_4 allorché, come detto, disponeva di tutti gli elementi per valutare la responsabilità dell'assicurato e liquidare il danno - sino al 22.1.2009
(data in cui veniva corrisposta a ciascuno dei fratelli la Per_4 provvisionale di € 200.000,00) e, successivamente, da tale data e sino al 18.9.2012 (allorché veniva pacificamente depositato su un conto corrente vincolato l'importo residuo del massimale a favore di tutte le parti, accantonando, con il loro consenso, una quota pari al 25% per effettuare eventuali conguagli all'esito del giudizio) sul residuo massimale di € 1.200.000,00, oltre alle spese processuali.
La Compagnia assicurativa andrà, altresì, direttamente condannata ai danni da ritardato pagamento per mala gestio c.d. impropria nei rapporti con i danneggiati/ricorrenti successivi in cassazione e CP_1
, essendo la mora, in tal caso, ascrivibile al fatto Controparte_2 proprio dell'assicuratore, non dipendendo dalla condotta dell'assicurato, costituendo “fonte d'una obbligazione scaturente dall'inadempimento dell'obbligo indennitario, non dall'illecito commesso dall'assicurato (ex permultis, Sez. 3-, Sentenza n. 22054 del
22/09/2017, Rv. 646015-01; Sez. L, Sentenza 2525 del 06/03/1998, Rv.
513435-01)” (così, in motivazione, Cass, 28811/2019, cit.), essendo noto, peraltro, già sotto la vigenza della L. 990/1969, che:
“l'assicuratore, nelle ipotesi in cui sussistano i presupposti per l'applicazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 990/1969, ha comunque l'obbligo di procedere entro i 60 giorni dalla richiesta di pagamento ad individuare gli aventi diritto al risarcimento e procedere al pagamento in loro favore delle somme a ciascuno spettanti, ovvero, laddove ciò non sia possibile, di mettere tempestivamente a disposizione di essi il massimale di polizza, chiedendo eventualmente - laddove sia convenuto in giudizio solo da alcuni - l'estromissione dal giudizio stesso, dopo avere provveduto a chiamare in causa tutti gli interessati. In caso contrario, risponde oltre il massimale per interessi, rivalutazione e spese di giudizio” (cfr., in motivazione, Cass. 4765/2016).
34 L'assicuratore, dunque, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento di cui all'art. 148, comma 2, del
D. Lgs. n. 209/2005, a meno che non provi (e nella specie non è stato provato) che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c. (Cass. n. 29924/2024), di tal che: “in ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta mala gestio impropria), la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti al danneggiato oltre il limite del massimale, decorrono dalla scadenza del termine previsto - quale spatium deliberandi - dall'art. 22 della l.
n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis (oggi sostituito dall'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), che si identifica con quello della costituzione in mora” (Cass. n. 32720/2024).
Con la precisazione che il richiamato art. 145 C.d.A. (rubricato:
“Proponibilità dell'azione di risarcimento”), prevede, al comma 1, che:
“Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”. Richiesta stragiudiziale inoltrata, nella specie, dai fratelli Per_4 con racc. A/R del 6.12.2007, con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, a seguito della quale, come già si è detto, essendo ampiamente prevedibile l'incapienza del massimale di polizza, , usando l'ordinaria diligenza, CP_4 avrebbe dovuto formulare congrua offerta o comunque mettere immediatamente a disposizione degli aventi diritto l'intero massimale, sì da consentire a tutti i danneggiati di concorrere alla relativa ripartizione in proporzione del danno subito, eventualmente azionando, in caso di contrasti, la procedura di sequestro ex art. 687
c.p.c., sì da scongiurare gli effetti della mora.
Di contro, la compagnia assicurativa restava inerte, provvedendo solo nel corso del giudizio di primo grado, sollecitata dal tribunale, a versare a e , a titolo di “provvisionale CP_2 Controparte_1 amichevole”, a mezzo assegni circolari del 22.1.2009, la somma di €
200.000,00 ciascuno, di poi depositando, come si è detto, su conto corrente vincolato, e dopo oltre tre anni, in data 18.9.2012, il residuo massimale di € 1.200.000,00, in favore di tutte le parti lese.
Consegue che, in accoglimento della domanda di mala gestio impropria, va condannata al risarcimento dei Controparte_3 danni liquidati dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza n.
35 1315/2019, in favore dei danneggiati e Controparte_2 [...]
, anche oltre il limite del massimale di polizza nella misura CP_1 proporzionalmente ridotta spettante a ciascuno germano, pari ad €
387.971,88 per e ad € 399.691,85 per Controparte_1 [...]
(cfr. capi sub a e b del dispositivo della pronuncia), fino ad CP_2 un importo che tenga conto degli interessi legali maturati su ciascuna delle anzidette somme dallo scadere dello spatium deliberandi previsto dall'art. 148 C.d.A. e fino al pagamento, in data 22.1.2009, della provvisionale di € 200.000,00 per ciascun germano, nonché, da tale data e fino al 18.9.2012 degli interessi legali maturati sulla somma residua, rispettivamente di € 187.971,88 per e di € 199.691,85 CP_1 per , detratte le somme già corrisposte nel corso del giudizio CP_2
(cfr., in tal senso, Cass. 4765/2016 cit., Cass. 20189/2014 e Cass.
11237/2025).
VII. Conclusivamente, sulla scorta di tutto quanto precede, il primo ed il secondo motivo del gravame principale, originariamente proposto dalla contro la sentenza del tribunale di Napoli n. Controparte_3
4090/2014, pubblicata in data 14.3.2014, con cui si lamentava l'erronea condanna ultramassimale, vanno disattesi, con conseguente accoglimento della domanda di mala gestio propria ed impropria nei limiti e per le ragioni sopra indicate.
VIII. Quanto, infine, al secondo motivo del ricorso successivo per cassazione proposto da e , con cui si CP_1 Controparte_2 lamentava “violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 336 cpc ai sensi dell'articolo 360, I comma n. 3 cpc” (dolendosi i ricorrenti dell'ingiustificata compensazione delle spese di lite del primo grado), motivo dichiarato assorbito nella sentenza rescindente e riproposto in tal sede, il relativo esame resta superato dovendo procedersi ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (ex art. 336 cpc), sia pur limitatamente ai rapporti tra , e Controparte_3 Pt_2
, da un lato, ed i ER e Parte_1 CP_1 [...]
, dall'altro, essendo questi ultimi gli unici ad aver CP_2 impugnato, anche in punto di spese, la sentenza n. 1315/2019 della
Corte di appello di Napoli, cassata in relazione ai motivi accolti
(incentrati sulla mala gestio), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
IX. Tanto chiarito, con specifico riguardo alle spese, si premette che:
“Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità,
è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello
36 stesso ed al loro risultato” (Cass. n. 16645/2025; nello stesso senso, già Cass. n. 15506/2018).
Ebbene, nella specie, ferma la già disposta compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (cfr. capo C) del dispositivo della sentenza n. 1315/2019) nei distinti ed autonomi rapporti con le parti costituite che, non ricorrendo in cassazione, prestavano acquiescenza sul punto, quanto invece ai rapporti intercorrenti tra la Controparte_3
, e , da un lato, ed i
[...] Parte_1 Parte_2 ER danneggiati e , dall'altro, ai quali è CP_1 Controparte_2 circoscritto l'esame nella presente fase a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione, tenuto conto dell'esito finale complessivo della lite, caratterizzato dalla soccombenza dell'assicurazione e degli assicurati, graveranno su PP e , in solido con Parte_2 [...]
, quest'ultima tenuta anche oltre il limite del massimale di CP_3 polizza, le spese del primo grado, nella misura, che si ritiene congrua, già liquidata nella sentenza di primo grado (cfr. capo c) n. 1 del dispositivo), come richiesto dai ER (cfr. pagg. 32-33 Per_4 dell'atto di citazione in riassunzione), nonché le spese della fase di gravame, di quella di legittimità e della presente fase di rinvio, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2015 e successive modifiche, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, alla luce del criterio del disputatum integrato con quello del decisum, con l'aumento ex art. 4, comma 2, dello stesso
DM, e con distrazione in favore dell'avv. TO BA, dichiaratosi antistatario.
Nei rapporti tra l'assicurazione e gli , CP_3 Parte_13 Parte_2 come richiesto da questi ultimi (cfr. pag. 28 dell'atto di riassunzione e note conclusive scritte del 17.9.2025), graveranno sulla prima
(soccombente sulla domanda di mala gestio) le spese del giudizio di appello, della fase di legittimità e di quella di rinvio, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2015 e successive modifiche, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con l'aumento ex art. 4, comma 2, dello stesso DM, e con distrazione in favore dell' avv. Luigi Abate, dichiaratosi antistatario.
Considerato, altresì, che il presente giudizio di rinvio involge esclusivamente la questione della mala gestio e che, come sopra si è detto, la pronuncia adottata è destinata a produrre effetti nei soli rapporti tra l'assicurazione Controparte_3
(controricorrente/convenuta in riassunzione ex art. 392 cpc), gli assicurati PP e (ricorrenti principali in Parte_2 cassazione/attori in riassunzione ex art. 392 cpc nel giudizio RG N.
4180/2022), e i danneggiati e (ricorrenti CP_1 Controparte_2
37 successivi in cassazione/attori in riassunzione ex art. 392 cpc nel giudizio riunito RG N. 4501/2022), si ritiene di dover disporre, considerato il tenore della decisione, l'integrale compensazione delle spese della presente fase di rinvio nei rapporti tra , Controparte_3
PP e , da un lato, e gli odierni convenuti in Parte_2 riassunzione e , CP_7 Controparte_8 Controparte_10
e , alcuna pronuncia dovendosi Controparte_9 Controparte_11 infine adottare per la fase di legittimità, nel corso della quale gli stessi rimanevano contumaci.
Del pari, va disposta l'integrale compensazione delle spese sia della fase di legittimità che di quella di rinvio nei rapporti con la
[...]
la e la società Controparte_12 Controparte_14 CP_1 cooperativa , in origine chiamate in causa dal Controparte_23 ai fini della manleva, mancando, in capo alle stesse, ogni concreto interesse a costituirsi nelle anzidette fasi (sì da doversi ritenere del tutto superflue e non ripetibili le spese al fine sostenute ex art. 92, comma 1, cpc), risultando, come si legge nella sentenza della Corte di appello n. 1315/2019 (pag. 14), impregiudicata l'affermazione di responsabilità esclusiva del sinistro in capo a e Parte_2
(non revocata in dubbio da alcuno), sì da restare Parte_1 esclusa (perché coperta da giudicato) qualsivoglia responsabilità dell'ente comunale nella causazione dell'evento lesivo.
Nulla, infine, va disposto sulle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio nei rapporti con gli appellati/convenuti in riassunzione e , CP_21 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e ,
[...] Pt_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e (già e già CP_23 Controparte_50 CP_25 [...]
, rimasti contumaci in entrambe le fasi. CP_26
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nelle riunite cause civili riassunte in appello ex art. 392
c.p.c., iscritte ai NN. 4180 e 4501 R.G.A.C. per l'anno 2022, tra le parti indicate in epigrafe, a seguito di rinvio della Suprema Corte di
Cassazione, giusta sentenza n. 20778/2022, depositata in data
28.6.2022, che cassava con rinvio, in relazione ai motivi accolti, la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1315/2019, pubblicata in data 7.3.2019, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara la contumacia di e CP_21 Parte_3
, e Parte_4 Parte_5 Pt_6
, e Parte_7 Parte_8 Controparte_23
(già e già Controparte_50 CP_25 CP_26
;
[...]
38 disattesi i primi due motivi dell'appello principale proposto da e ferme le statuizioni di condanna a carico Controparte_3 di e , in solido, Parte_1 Parte_2 accoglie, nei rapporti intercorrenti tra , Controparte_3
PP e , ed in quelli tra Parte_2 Controparte_3
, e , la domanda di mala gestio
[...] CP_2 Controparte_1 propria ed impropria e per l'effetto: 1) in virtù della prima, condanna la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a tenere indenni PP e
[...]
, oltre i limiti del massimale, di una somma pari agli Parte_2 interessi legali sull'intero massimale di € 1.600,000,00, con decorrenza dalla scadenza dello spatium deliberandi previsto dall'art. 148, comma 2, C.d.A., sino al 22.1.2009 e, successivamente, da tale data e sino al 18.9.2012 sul massimale residuo di € 1.200.000,00, oltre alle spese processuali;
2) in virtù della seconda, condanna al Controparte_3 risarcimento dei danni liquidati dalla Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1315/2019, in favore dei danneggiati e , anche oltre il limite del Controparte_2 Controparte_1 massimale di polizza nella misura proporzionalmente ridotta spettante a ciascuno germano, pari ad € 387.971,88 per
[...]
e ad € 399.691,85 per , fino ad CP_1 Controparte_2 un importo che tenga conto degli interessi legali maturati su ciascuna delle anzidette somme dallo scadere dello spatium deliberandi previsto dall'art. 148 C.d.A. e fino al pagamento, in data 22.1.2009, in favore di ciascun germano, della provvisionale di € 200.000,00, nonché, da tale data e fino al
18.9.2009, degli interessi legali maturati sulla somma residua, rispettivamente pari ad € 187.971,88 per e ad € CP_1
199.691,85 per , detratte le somme già corrisposte nel CP_2 corso del giudizio;
condanna e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro e con quest'ultima anche oltre i Controparte_3 limiti del massimale di polizza, al pagamento, in favore di e di delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali, con distrazione in favore dell'avv. TO
BA, dichiaratosi antistatario, che si liquidano, in assenza di notula: 1) per il giudizio di primo grado, in € 11.550,00, di cui € 1.150,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
2) per il giudizio di appello, in € 2.529,00 per esborsi ed €
12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del
39 compenso, IVA e CPA come per legge;
3) per il giudizio di legittimità, in € 27,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
4) per il presente giudizio di rinvio, in € 27,00 per esborsi ed €
12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
condanna, altresì, al pagamento, in favore Controparte_3 di e , delle spese Parte_1 Parte_2 processuali, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Abate, dichiaratosi antistatario, che si liquidano, in assenza di notula:
1) per il giudizio di appello, in complessivi € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
2) per il giudizio di legittimità, in € 27,00 per esborsi documentati ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
3) per il presente giudizio di rinvio, in € 27,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese della presente fase di rinvio nei rapporti con i convenuti in riassunzione CP_7
e , , Controparte_8 Controparte_10 Controparte_9
e ; Controparte_11
dispone l'integrale compensazione delle spese della fase di legittimità e della presente fase di rinvio nei rapporti con e Controparte_12 Controparte_14
Controparte_19
Così deciso in Napoli, in data 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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