Articolo 30 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 29Articolo 31
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1 gennaio 1938
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27 luglio 1954
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8 dicembre 2005
Art. 30.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal servizio, ha diritto all'indennita' se il sanitario muore in attivita' di servizio o entro un triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, dopo un anno compiuto e prima di venti anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che il sanitario avesse compiuto i cinquanta anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto a indennita' la vedova che alla morte del sanitario ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa.

In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal rapporto d'impiego, nonche' a quelli legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.

Sono parificati agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni purche' sia provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

L'indennita' e' pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata al sanitario secondo le disposizioni del penultimo comma del precedente art. 25. (6)

Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani minorenni siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova, e, in ogni caso quando vi siano orfani minorenni ed orfane nubili minorenni di precedente matrimonio del sanitario od orfani ed orfane nubili o vedove maggiorenni inabili e nullatenenti, l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve n'e' uno solo, per tre quarti alla vedova e l'altro quarto all'orfano. La vedova precepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli minorenni non separati di interessi. La domanda d'indennita' degli orfani maggiorenni inabili deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza prima della liquidazione della indennita' agli altri aventi diritto.

Gli orfani di sanitaria hanno diritto all'indennita' anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e madre ambedue sanitari hanno diritto a due distinti trattamenti di riversibilita' previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente articolo 31.
((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954. ------------ AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 novembre - 2 dicembre 2005, n. 433 (in G.U. 1ª s.s. 7/12/2005, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilita', non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
Entrata in vigore il 8 dicembre 2005
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