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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1146/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1043/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036284424000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036284424000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036284424000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036284424000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036284424000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 762/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig .Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R 1043/2025) per l'annullamento della cartella n. 29520240036284424000 contenente la richiesta di pagamento di euro 2.128,88 relativa a raccolta rifiuti per l'anno2008. 2009 ,2010 e 2011.
La suddetta cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione a seguito di ruoli compilati dall'ATO ME1 ed è stata notificata al contribuente il 24/11/2024.
Il contribuente, con il suddetto ricorso, ha eccepito le seguenti invalidità della cartella suddetta :
prescrizione e o decadenza del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorso è stato notificato dal contribuente sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi gli uffici si sono costituiti in giudizio, ribadendo la legittimità del loro operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha anche precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n .4 del codice civile (Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del
23/2/2010).
I termini di prescrizione sono stati, in ogni caso, i seguenti:
anno 2008: 31/12/2013;
anno 2009: 31/12/2014;
anno 2010: 31/12/2015; anno 2011: 31/12/ 2016.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità della cartella notificata al contribuente.
L'ADER e l'ATO non hanno dimostrato la notifica dell'intimazione indicata in cartella (che il contribuente ha affermato di non conoscere) ,più precisamente , l'intimazione n.272170 del 29/7/2019 ; in ogni caso, ove la suddetta notificazione fosse avvenuta in data 30/11/2019, come si rileva dalla cartella contestata, è evidente che, essendo stata notificata oltre ogni termine prescrizionale, essa non avrebbe avuto alcuna validità ai fini interruttivi.
Il contribuente ha citato, nel proprio ricorso, a sostegno della sua tesi riguardante l'obbligatorietà della notifica degli atti presupposti, la sentenza n.1189 del 26/4/2023 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro che, appunto, afferma quanto eccepito dal ricorrente.
Questo Giudice ritiene di estendere la condanna al pagamento delle spese di giudizio all'ADER seguendo l'unanime orientamento giurisprudenziale (Cassaz.n. 8857/2024; n.809/2019; n.1157/2019).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi , accoglie il ricorso del contribuente .
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'ATO ME1 e l'ADER al paganmento in solido delle spese di giudizio che quantifica in euro 300,00,oltre accessori per legge, se dovuti, a favore del ricorrente e con distrazione all'avv.M.Nocifora Tiranno.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1043/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036284424000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036284424000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036284424000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036284424000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036284424000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 762/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig .Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R 1043/2025) per l'annullamento della cartella n. 29520240036284424000 contenente la richiesta di pagamento di euro 2.128,88 relativa a raccolta rifiuti per l'anno2008. 2009 ,2010 e 2011.
La suddetta cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione a seguito di ruoli compilati dall'ATO ME1 ed è stata notificata al contribuente il 24/11/2024.
Il contribuente, con il suddetto ricorso, ha eccepito le seguenti invalidità della cartella suddetta :
prescrizione e o decadenza del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorso è stato notificato dal contribuente sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi gli uffici si sono costituiti in giudizio, ribadendo la legittimità del loro operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha anche precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n .4 del codice civile (Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del
23/2/2010).
I termini di prescrizione sono stati, in ogni caso, i seguenti:
anno 2008: 31/12/2013;
anno 2009: 31/12/2014;
anno 2010: 31/12/2015; anno 2011: 31/12/ 2016.
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità della cartella notificata al contribuente.
L'ADER e l'ATO non hanno dimostrato la notifica dell'intimazione indicata in cartella (che il contribuente ha affermato di non conoscere) ,più precisamente , l'intimazione n.272170 del 29/7/2019 ; in ogni caso, ove la suddetta notificazione fosse avvenuta in data 30/11/2019, come si rileva dalla cartella contestata, è evidente che, essendo stata notificata oltre ogni termine prescrizionale, essa non avrebbe avuto alcuna validità ai fini interruttivi.
Il contribuente ha citato, nel proprio ricorso, a sostegno della sua tesi riguardante l'obbligatorietà della notifica degli atti presupposti, la sentenza n.1189 del 26/4/2023 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro che, appunto, afferma quanto eccepito dal ricorrente.
Questo Giudice ritiene di estendere la condanna al pagamento delle spese di giudizio all'ADER seguendo l'unanime orientamento giurisprudenziale (Cassaz.n. 8857/2024; n.809/2019; n.1157/2019).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti e della prescrizione dei tributi , accoglie il ricorso del contribuente .
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'ATO ME1 e l'ADER al paganmento in solido delle spese di giudizio che quantifica in euro 300,00,oltre accessori per legge, se dovuti, a favore del ricorrente e con distrazione all'avv.M.Nocifora Tiranno.