Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L 618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 618 del 2024 rgl avverso la sentenza n. 4117 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano (Tosoni) deciso il giorno 01 Ottobre 2024 e promosso da:
(c.f. e P.Iva: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Luca
Garramone (c.f. ) e Sergio Alberto Codella (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata in Milano, Via Privata Fratelli C.F._2
Gabba n. 3 presso lo studio dei difensori - Appellante
Contro
(c.f. ), rappresentato dall'avvocato Roberto CP_1 C.F._3
Carapelle (c.f. ), elettivamente domiciliato in Torino, Via San C.F._4
Pio V n. 20 presso lo studio del difensore – Appellato.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato 06 Giugno 2024, nel merito:”
Si chiede alla Corte d'Appello l'accoglimento delle seguenti conclusioni: riformare la
Sentenza n. 4117/2023 datata 30 novembre 2023 e pubblicata in data 6 dicembre 2023, pagina 1 di 22
Tosoni, nel giudizio recante n. R.G. 9207/2023 e, per l'effetto, rigettare il Ricorso di primo grado proposto dal sig. sia per la genericità di cui è affetto sia CP_1
per l'infondatezza nel merito dello stesso e per tutti i motivi ivi esposti e, comunque, dichiarare non dovuta alcuna somma in forza delle domande di cui al Ricorso ex art. 414 c.p.c. Condannare l'odierno Appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
Per la parte appellata come da Comparsa di costituzione datata 02 luglio, nel merito:”
Respingersi l'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado.
In ogni caso vinte le spese del grado di giudizio con maggiorazione di spese generali,
CPA ed IVA e distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle, antistatario”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4117 del 2023 – accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'inclusione, nel computo della retribuzione feriale, dell'indennità di permanenza a bordo treno e riserva di cui agli articoli 4 Accordo 2016, 34 CCNA 2019 e
36 CCNA 2019, dell'indennità di efficientamento e provvigioni di cui all'articolo 38
CCNA 2019 e dell'indennità di trattamento per servizio fuori distretto di cui agli articoli
31 lettera d) e 30 CCNA 2012 e CCNL 2019 - ha condannato Parte_1
al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive
[...]
maturate dal mese di gennaio 2013 fino alla data del 31/12/2022 alla somma lorda di €
4.980,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Spese del grado secondo la soccombenza liquidate in favore del ricorrente in euro
2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In motivazione – evidenziato che il ricorrente, assunto da Parte_1
dal 6.2.2012, ha svolto mansioni di tecnico specializzato con livello di
[...]
inquadramento secondo B2 e profilo di train manager, fino al 28.2.16 quale train pagina 2 di 22 specialist e fino al 21.10.12 quale steward di bordo - il primo giudice, richiamando plurimi precedenti del Tribunale di Milano e della Corte di Appello di Milano, conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della Corte di Cassazione, ha ritenuto le indennità e le voci variabili rivendicate in ricorso intrinsecamente collegate alla mansione del ricorrente e, quindi, da mantenersi anche durante il periodo feriale.
Il Tribunale di Milano, inoltre, nel valutare l'incidenza sulla retribuzione percepita durante le ferie delle voci e indennità rivendicate – ritenendo irrilevante il fatto che il ricorrente abbia usufruito delle ferie dovendosi valutare la potenzialità dissuasiva della normativa in astratto, con esclusivo riferimento all'incidenza in termini economici della mancata inclusione delle indennità in questione – richiamando i precedenti giurisprudenziali ha ritenuto che ciascun giorno di ferie del ricorrente deve essere retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata dallo stesso, calcolata sulla media dei compensi percepiti dal singolo dipendente nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, sia a titolo di retribuzione fissa, sia a titolo di retribuzione variabile con espresso riferimento alle componenti variabili in questa sede esaminate.
Da ultimo - precisando che il rapporto di lavoro è ancora in corso e che il lavoratore ha riferito le proprie domande ad un periodo decorrente dal gennaio 2013 fino al
31.12.2022 – il primo giudice ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, all'uopo richiamando l'insegnamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza n. 26246 del 2022, e ha accolto i conteggi dettagliati effettuati dal ricorrente, all'uopo ritenendo congruo, per determinare il dovuto, utilizzare la media dei compensi percepiti per le indennità rivendicate nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie effettuando il calcolo con un divisore sui 22 giorni mensili, considerato che la prestazione dei lavoratori di cui si tratta è distribuita su cinque giorni settimanali.
pagina 3 di 22 Avverso la detta decisione ha interposto appello Parte_1
preliminarmente deducendo l'ammissibilità dell'appello, quindi formulando due
[...]
motivi.
Con il primo, articolato, motivo - intestato:” Primo motivo di appello. Erroneità della
Sentenza per omessa pronuncia nel merito e vizio della motivazione e violazione delle
Direttive Europee e della normativa nazionale” - l'appellante ha dedotto una lesione dei principi di certezza del diritto, dell'autonomia negoziale e della iniziativa economica privata da parte del primo giudice che ha omesso la valutazione della complessiva attività svolta dalle Parti Sociali e della conseguente elaborazione del sistema retributivo applicato da Parte_1
Richiamando la normativa e i principi giurisprudenziali, sia dell'Unione europea e sia nazionale, in materia di ferie e del relativo trattamento retributivo, l'appellante ha censurato, in particolare, l'interpretazione effettuata dal primo giudice sia dell'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, sia delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, sia dell'articolo 36 della Costituzione e sia delle norme di cui all'art. 2109 del Codice Civile
e 10 del Decreto legislativo n. 66 del 2003 all'uopo deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nella fattispecie in esame non si è verificato alcun effetto dissuasivo sia perché l'incidenza delle indennità rivendicate sulle somme percepite durante il periodo feriale dall'appellato appare irrisoria e sia perché l'appellato ha sempre goduto delle ferie, secondo la tabella riportata alla pagina 18 dell'atto di appello.
L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha riconosciuto la natura retributiva delle indennità rivendicate, stante l'assenza di qualsiasi correlazione tra le suddette indennità e lo status del ricorrente.
Da ultimo, nell'ambito del motivo di gravame in esame, l'appellante ha censurato la liquidazione effettuata dal primo giudice delle pretese rivendicate dall'appellato deducendo di non avere formulato conteggi alternativi non comprendendosi i criteri pagina 4 di 22 utilizzati dall'appellato con particolare riferimento all'utilizzo del divisore “22” in luogo del divisore “26”, da ultimo deducendo, per mero scrupolo difensivo, la palese erroneità dei conteggi avversari.
Con il secondo motivo – intestato: “Secondo motivo di appello: erroneità della sentenza per non avere dichiarato la parziale prescrizione delle domande ex adverso proposte” –
l'appellante ha censurato la sentenza anche nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione all'uopo rilevando, in fatto, che il primo atto interruttivo della prescrizione coincide con la missiva di interruzione della prescrizione ricevuta dalla Società il 7 luglio 2023 e che, pertanto, dovendosi applicare il termine prescrizionale quinquennale, qualsivoglia domanda avente ad oggetto le differenze retributive dovranno essere ridotte alla luce dell'intervenuta prescrizione del diritto dell'appellato per quelle antecedenti al luglio 2018 atteso che il rapporto di lavoro intercorso è assistito da garanzia c.d. reale in quanto il Lavoratore ha prestato la propria attività in una entità con più di 60 dipendenti a livello nazionale e che, pertanto, la prescrizione quinquennale inizia a decorrere in pendenza del rapporto di lavoro, dal momento in cui può essere fatto valere il diritto.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello alla CP_1
luce della giurisprudenza formatasi in materia.
All'udienza dell'1ottobre 2024, celebrata da remoto, le parti hanno discusso la causa e la
Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto condividendo, questo Collegio, le motivazioni assunte da plurimi precedenti, di merito (cfr. ex multis: Corte d'Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020,
36/2020, 596/21, 892/2021, 1470/2021; 397/2022), e di Cassazione, anche recente (cfr.
Corte di Cassazione n.14089 del 21 maggio 2024) pronunciate in controversie del tutto sovrapponibili alla presente, per l'esatta coincidenza sostanziale delle indennità retributive rivendicate e dei motivi di gravame proposti.
pagina 5 di 22 Preliminarmente, richiamando il contenuto delle citate sentenze, deve essere ricostruito il quadro normativo, nazionale e europeo, sul diritto alle ferie e sulla retribuzione del lavoratore durante il periodo feriale.
In particolare, questa stessa Corte d'Appello, con la sentenza n. 1470/2021 (presidente
Vitali, estensore Pattumelli) ha evidenziato che il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno che nel diritto dell'Unione assumendo rilievo l'articolo 36 della Costituzione – che al comma 3 prevede che: "Il lavoratore ha diritto...
a ferie annuali retribuite" - l'articolo 2109 del codice civile – che al comma 2 prevede che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" –
l'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003 ratione temporis applicabile – che prevede il diritto del prestatore di lavoro: "..ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" – l'articolo 7 della Direttiva n. 2003/88/CE – che prevede che:”1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali..." –
l'articolo 31 n. 2, significativamente intitolato "condizioni di lavoro giuste ed eque", della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea a cui l'articolo 6 n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati – che prevede il diritto di ogni lavoratore:”…a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Con la sentenza in esame – in continuità con i principi già espressi dalla Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 13425/ 2019, seguita dalla sentenza n. 22401/2020, peraltro recentemente confermati anche dalla sentenza n. 14089 /2024 - la Corte di
Appello di Milano ha precisato che: ”Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza Per_1 pagina 6 di 22 ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla
Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e CP_2
C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, IL e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He,
C-385/17, punto 30 e punto 31)”.
Per quanto riguarda, in particolare, l'ottenimento di un pagamento a titolo di ferie annuali, la richiamata sentenza n. 1470/2021 della Corte di Appello di Milano ha evidenziato che:” la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite
C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Parte_2
precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della
Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai pagina 7 di 22 periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Parte_2 Per_2
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella
[...]
pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IL e altri
(punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
"sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza IL e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza IL e altri cit., punto 28)”.
pagina 8 di 22 Nella medesima sentenza si afferma, inoltre, che:” Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della
Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base
(sentenza IL e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_3
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE”.
Così ricostruito il panorama normativo, nazionale e europeo, e giurisprudenziale di riferimento, i motivi di appello – da trattarsi congiuntamente attesa la loro reciproca interferenza – devono essere esaminati alla luce del fondamentale criterio di giudizio pagina 9 di 22 desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale di:” omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore” avendo cura di valutare detto requisito: ”con riferimento al paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425 del 2019, ha ulteriormente precisato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Applicando i principi sopra richiamati – elaborati con riferimento al medesimo settore, seppure con riferimento a differenti contratti collettivi e/o aziendali, comunque applicabili nel presente giudizio in quanto gli istituti in rilievo sono perfettamente sovrapponibili – deve, preliminarmente, scrutinarsi la doglianza dell'appellante avente ad oggetto la riconosciuta natura retributiva degli istituti evocati nel presente giudizio e, quindi, la loro correlazione “allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza IL e altri cit., punto 28)”.
Gli istituti dedotti nel presente giudizio – ovvero l'indennità di permanenza a bordo treno, l'indennità di riserva, l'indennità di servizio svolto fuori distretto e l'indennità di efficientamento – trovano la specifica disciplina negli articoli 4 dell'Accordo 2016 e 34
CCNA del 2019, 38 del CCNL, 31 lettera d) CCNA del 2012 e 30 del CCNL (cfr. docc. da 3 a 6 fascicolo di primo grado di parte appellata).
pagina 10 di 22 In particolare la norma collettiva nel disciplinare l'indennità di servizio svolto fuori distretto prevede che:”1. Al lavoratore cui venga richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa al di fuori del distretto di assegnazione è riconosciuto il seguente trattamento: a) spese di trasporto, rimborso a piè di lista b) spese di alloggio e prima colazione di norma prepagato o con rimborso a piè di lista;
c) spese per il pasto serale prepagato o con rimborso a piè di lista fino a un valore massimo di € 25,00; d) per il personale di macchina e per il personale di bordo, l'indennità giornaliera di assenza dal distretto di assegnazione per una durata superiore a un'ora è pari a: Profilo professionale TA Indennità € 28.00; Profilo professionale Train Manager
Indennità € 23.00; Profilo professionale Hostess/Steward € 17.00. Per il restante personale, l'indennità di assenza dal distretto di assegnazione è pari a € 15.00 giornaliere per una durata superiore alle 2 ore.
2. In riferimento all'art. 14 punto 4 del presente CCAL, ai “Macchinisti” e al “Train Manager” verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 10,00 ad integrazione dell'indennità di trasferta di cui al precedente punto per ogni turno di lavoro con inizio e fine presso l'impianto di manutenzione di
[...]
effettivamente prestato;
3. L'importo dell'indennità di cui al precedente Parte_3
punto, è soggetto allo stesso trattamento contributivo e fiscale del trattamento di trasferta.
4. Al personale di Macchina e di Bordo che effettua un turno di lavoro con riposo successivo fuori distretto (RFD), per il solo turno di andata, in luogo delle indennità di cui al precedente punto 1 verrà riconosciuta la seguente indennità al loro delle ritenute di legge: Profilo professionale TA € 36.00; Profilo professionale
Train Manager € 28.00; Profilo professionale Hostess/Steward € 20.00. 5 In caso di riposo fuori distretto di assegnazione, al fine di assicurare l'adeguato recupero fisico- psichico del lavoratore, l'azienda procederà a stipulare convenzioni con strutture alberghiere adeguate.
6. Il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dagli esercizi commerciali e dalle strutture alberghiere sarà verificato dal management dell'azienda, oltre la rilevazione periodica e formalizzata del gradimento dei lavoratori”. pagina 11 di 22 Analogamente nel disciplinare l'indennità di permanenza a bordo treno per personale di
Macchina e Train Manager la Contrattazione collettiva ha previsto, per quanto qui rileva, che:” L'indennità di permanenza a bordo treno è funzione del tempo di permanenza a bordo su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio). Per il personale di
Macchina l'indennità di permanenza a bordo treno è pari a € 3,50 al lordo delle ritenute di legge per ogni ora di permanenza a bordo successiva alla terza. Per i Train
Manager l'indennità di permanenza a bordo treno è pari a € 1.50 al lordo delle ritenute di legge per ogni ora di permanenza a bordo successiva alla quarta. Ai fini del calcolo di tale indennità: - sono sommati all'interno del turno di lavoro giornaliero tutti i tempi di permanenza a bordo treno su treni commerciali, invii a vuoto e manovre, per lo svolgimento di attività produttive (esclusi pertanto gli spostamenti di servizio); -ai fini del computo complessivo, sono considerati per il personale di bordo (PDM/Train
Manager) i tempi accessori programmati;
- si arrotonda a ora intera la frazione superiore al minuto primo. Ad esempio, se il tempo di permanenza a bordo per il personale di macchina è 3h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a 3,50 euro;
se il tempo di permanenza a bordo è 4h e 2', sarà corrisposta una indennità complessiva al lordo delle ritenute di legge pari a euro
7,00. L'indennità di permanenza a bordo sarà corrisposta a partire dalla prima ora, qualora il tempo di permanenza a bordo di un turno di lavoro sia superiore a 6 h….”.
L'articolo 36 nel disciplinare l'indennità di riserva prevede che “Il servizio di Riserva, per il personale di macchina e di bordo, è prestazione lavorativa nel corso della quale il personale è presente in impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari, correlate ed accessorie alla mansione prevalente. Il servizio di Riserva
è prestazione lavorativa a tutti gli effetti e matura un'indennità giornaliera al lordo delle ritenute di legge come di seguito indicata: - TA € 16.00 - Train Manager pagina 12 di 22 € 13.00 - Hostess/Steward di bordo € 9.00. Nel caso in cui, durante il servizio di riserva, il dipendente venga impiegato per servizi a bordo treno, in sostituzione dei suddetti importi, verranno riconosciute le indennità previste dal CCAL Utilizzazione della riserva.
1. In aggiunta a quanto contrattualmente previsto, nei soli casi non prevedibili e non altrimenti gestibili con i normali strumenti di gestione operativa, qualora un turno di Riserva durante lo svolgimento diventasse un turno di lavoro con RFD, al personale interessato sarà riconosciuta la seguente indennità di assenza dal distretto di assegnazione aggiuntiva per ciascuna giornata di utilizzazione - TA € 13.00 -
Train Manager € 13.00 - Hostess/Steward € 6.50. Il numero massimo di turni di riserva che durante lo svolgimento possono diventare un turno di lavoro con RFD è pari a due per risorse al mese sulle giornate appositamente individuate sul turno”.
Da ultimo l'articolo 38 nel disciplinare l'incentivo di efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori impianto dopo avere premesso che:” Allo scopo di migliorare e sostenere adeguati livelli di produttività ed efficienza aziendale e nella prospettiva di valorizzare l'apporto individuale e il merito di ogni lavoratore di Pt_1
nella realizzazione dei piani e programmi aziendali, viene istituito il seguente
[...]
sistema incentivante:1 Incentivo di Efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori di impianto.
2. Provvigioni.
3. Premio di risultato. Gli istituti dell'incentivo di efficienza, provvigioni, premio di risultato hanno carattere di natura variabile e ricomprendono tutti gli istituti legali e contrattuali diretti, indiretti e differiti” ha precisato quanto segue:” 1. Incentivo di Efficienza per il personale di macchina, bordo e operatori impianto. Dalla data di applicazione dei minimi contrattuali di cui all'articolo
21, ai lavoratori sarà riconosciuto l'incentivo di efficienza che viene istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina, di bordo e degli operatori di impianto alla efficienza organizzativa e alla competitività dell'azienda stante il modello organizzativo di cui all'art. 15 del presente CCAL. L'erogazione dell'incentivo sarà ragguagliata alla effettiva prestazione lavorativa del suddetto pagina 13 di 22 personale: l'incentivo sarà calcolato con riferimento alle ore effettivamente lavorate, secondo le misure in appresso specificate, al lordo delle ritenute di legge: TA €
0,85; Train Manager € 0,65….”.
La chiara interpretazione delle norme collettive richiamate, unitamente alla documentazione versata in atti (in particolare le buste paga dell'appellato: cfr. docc.01 e seguenti fascicolo di primo grado di pare appellata) consentono di confermare la statuizione del primo giudice sulla natura retributiva delle dette indennità, come peraltro confermato – con specifico riferimento alla società appellante - da questa Corte territoriale con la sentenza n. 371 del 2024.
In particolare rileva il Collegio che la natura retributiva dell'indennità di servizio svolto fuori distretto emerge – come per l'analoga indennità previste dalle altre contrattazioni collettive applicate al settore ferroviario e denominate “indennità per assenza dalla residenza” - dal fatto che l'esercizio della mansione comporta il continuo e non occasionale allontanamento dalla residenza, svolgendo la funzione di compensare tale specifico disagio, connotante lo status professionale del personale mobile.
Sul punto anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che:” essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte:
Cass. n. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024 e nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716,
19711, 19663, 18160/2023)”.
Analoga natura può riconoscersi alla indennità di permanenza a bordo treno, atteso che la stessa viene attribuita per ogni ora di permanenza a bordo successiva alla terza, e alla indennità per l'attività di riserva (peraltro espressamente qualificata come prestazione lavorativa) attribuita al personale a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di attività di condotto o scorta, anche eventualmente svolgendo attività complementari pagina 14 di 22 in relazione alla quale l'articolo 36 del CCAL richiamato precisa che il servizio di riserva è prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
Analogamente dalla lettura dell'articolo 38 del citato CCAL emerge chiaramente la correlazione tra indennità di efficientamento e la prestazione lavorativa laddove è prevista l'attribuzione della indennità allo scopo di migliorare e sostenere adeguati livelli di produttività ed efficienza aziendale e nella prospettiva di valorizzare l'apporto individuale e il merito di ogni lavoratore di precisando che ai lavoratori Parte_1
sarà riconosciuto l'incentivo di efficienza che viene istituito per valorizzare il contributo individuale del personale di macchina…”
La conferma, nella fattispecie in esame, della correlazione tra indennità rivendicate e prestazione lavorativa si ha dall'esame delle buste paga versate in atti da cui emerge la sostanziale regolarità e continuità dell'erogazione della indennità in favore dell'appellato nell'arco temporale indicato in atti (cfr. doc. 01 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Ritenuta la natura retributiva di tutte le indennità rivendicate dall'appellato le stesse devono, quindi, essere considerate nella base di computo della retribuzione feriale dell'appellato poiché il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale, come sopra delineato, è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Accertata la natura retributiva delle indennità rivendicate deve, ora, esaminarsi il profilo di doglianza correlato al c.d. effetto dissuasivo indicato dalla giurisprudenza europea e nazionale secondo cui:” Nell' interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l' inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, pagina 15 di 22 realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” (cfr. Corte di Cassazione 21 maggio 2024 n. 14089).
A tale proposito va, innanzitutto, evidenziato che secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione:” non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”(cfr. Corte di Cassazione n. 14089 del 2024).
L'indagine sull'effetto dissuasivo, peraltro:” presuppone un'indagine di fatto sulla situazione dell'appellato, in relazione alle previsioni contrattuali specifiche relative alla quantità di ferie spettanti, al suo orario di lavoro (i 20 giorni di cui al CCNL, infatti, presuppongono un orario di cinque giorni settimanali), nonché alla quantità di ferie effettivamente fruite, con l'ulteriore necessaria specificazione, da parte della parte che solleva l'eccezione, di quante giornate effettivamente fruite siano escluse dalla garanzia“(cfr. Corte d'Appello Milano n. 1120 del 2022; cfr. anche Corte d'Appello
Milano n. 90 del 2023) prospettazione del tutto carente nella fattispecie in esame in cui l'appellante ammette che:” non sono stati formulati conteggi alternativi” e che, solo genericamente e con formula di stile eccepisce che:” Fermo restando il valore dirimente di tutto quanto sopra esposto, per mero scrupolo difensivo, si rileva la palese erroneità dei conteggi avversari” (cfr. atto di appello, pagg. 31 e 32).
Nella fattispecie in esame – in cui l'appellato, fin dal primo grado, ha versato in atti conteggi analitici e specifici, operando, come ha evidenziato il primo giudice, una pagina 16 di 22 comparazione delle voci richieste con la retribuzione mensile media nelle sue componenti fisse – le pretese rivendicate e quantificate nell'importo riconosciuto dalla sentenza impugnata, comunque, non appaiono affatto irrisorie ovvero simboliche, risultando, invece, idonee ad innescare quell'effetto dissuasivo paventato dalla giurisprudenza dell'unione e recepita dalla giurisprudenza nazionale.
Per quanto attiene la doglianza avente ad oggetto l'applicazione del divisore “22” in luogo del divisore “26” essa risulta infondata, atteso che questo Collegio, conformandosi ai precedenti della Corte, non ritiene condivisibile la tesi sull'applicabilità del divisore convenzionale “26” relativamente al valore giornaliero di una voce retributiva mensile, anziché il divisore “22” applicato nei conteggi del lavoratore in quanto la disposizione contrattuale collettiva invocata dalla datrice di lavoro secondo cui:” La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 lettere a, b, c e al punto 1.2 lettera c per 26.” indica tale divisore con riferimento a specifiche voci fisse e ad un'unica indennità non oggetto del presente contenzioso.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso l'applicazione del divisore “26” in favore invece di un divisore inferiore, basato sulla presenza effettiva al lavoro.
Per quanto concerne, infine, la doglianza avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione, questo Collegio condivide le motivazioni reiterate dalla Corte di Appello di Milano in materia.
Con la sentenza n. 1470/2021, qui condivisa e richiamata ex art. 118 disp.att.c.p.c, la
Corte d'appello di Milano ha affermato che:” Sul punto questa Corte si è costantemente pronunciata in senso contrario rispetto alla tesi, sostenuta dalla società, secondo cui il termine estintivo decorrerebbe in costanza di rapporto anche successivamente all'entrata in vigore della l. n. 92/2012. In particolare, con sentenza n. 2070/2019 (Pres.
Est. VITALI), condivisa dal Collegio e qui richiamata ai sensi dell'art. 118 bis, disp. att., c.p.c., è stato affermato quanto segue: “Parimenti infondata è la contestazione pagina 17 di 22 della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela “forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp. att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019 n.2048/19) osserva il collegio “che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr.
Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018;
Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto. Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della
Corte Costituzionale n. 63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970.Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti. Secondo la
Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può pagina 18 di 22 spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della
Costituzione". E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può esser indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione. Con la sentenza n. 174/1972 la
Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo". La successiva giurisprudenza di legittimità si
è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399).
Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del pagina 19 di 22 lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass., 20.6.1997, n. 5494;
Cass., 13.9.1997, n. 9137). Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della
Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi
1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi
5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di metus del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili (Cass. S.U. 4942/12; Cass. 10 aprile 2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23 gennaio 2009 n. 1717; Cass. 4 giugno 2014 n. 12553). Il
Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la pagina 20 di 22 prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”.
Applicando alla fattispecie in esame i predetti principi, rispondenti ad una corretta valutazione dell'innovato quadro normativo in cui, pacificamente, il rapporto di lavoro è ancora in essere, anche la doglianza avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione va respinta.
Alla luce delle argomentazioni e motivazioni sopra esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – gli articolati motivo di impugnazione proposti da
[...]
devono essere, pertanto, respinti, con integrale conferma Parte_1
della sentenza gravata.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e - in applicazione del
D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore, dell'attività processuale effettivamente svolta e della serialità della controversia - sono liquidate, in favore della parte appellata, in € 1.800,00 oltre spese generali e oneri accessori.
Con distrazione in favore dell'avvocato Roberto Carapelle dichiaratosi antistatario.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 288, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 4117 del 2023 emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante a rifondere Parte_1
alla parte appellata le spese del grado liquidate in euro 1.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Roberto
Carapelle dichiaratosi antistatario. pagina 21 di 22 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 01 Ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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