Sentenza breve 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 25/05/2023, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 01227/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2023 REG.RIC.
N. 00778/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2023, proposto da:
OR NI in proprio e nella qualità di Procuratore Generale della Germana Prof. Paola OR, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giffoni Valle Piana, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comunità Montana Zona Monti Picentini, non costituita in giudizio;
IO Di FI e BA Di FI, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Morena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2023, proposto da:
BA Di FI e IO Di FI, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Morena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giffoni Valle Piana (Sa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
quanto al ricorso n. 351 del 2023:
a – del permesso di costruire n.5 del 07.02.2022 e rilasciato in data 14.02.2022 dal Comune di Giffoni Valle Piana al sig. Di FI BA, solo di recente conosciuto, con il quale è stata istanza di sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001, non conosciuta, relativa ad un fabbricato in via F. Giannattasio – loc. Paratino del Comune di Giffoni Valle Piana;
b – di tutti gli atti resi nel corso del procedimento, non conosciuti, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti, ed in particolare del “parere favorevole condizionato” del responsabile del Servizio Urbanistica prot. n. 15297 del 30.12.2020 e dell'autorizzazione in sanatoria ai fini idrogeologici rilasciata dalla Comunità Montana Monti Picentini n. 52 del 25.11.2021;
c - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguenziale;
quanto al ricorso n. 778 del 2023:
a – della determinazione n. 05 del giorno 8.2.2023 (Registro Gen. n. 141 dell'8.2.2023) del Responsabile dell'Area Urbanistica e Pianificazione territoriale del comune di Giffoni Valle Piana (SA), recante annullamento in autotutela del Permesso di costruire in sanatoria n. 05/2022 rilasciato a Di FI BA;
b - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IO Di FI, di BA Di FI e del Comune di Giffoni Valle Piana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
i germani OR sono proprietari del fondo, catastalmente identificato alla particella n. 2317 (già n. 152) del fl. 50, sito in agro di Giffoni Valle Piana, della consistenza di Ha 1.94.50 (mq. 19.450), con entrostante fabbricato rurale censito;
gli stessi, subentrati nella proprietà, procedevano alla verifica del compendio ed al controllo presso la P.A. dei titoli edilizi esistenti;
con atto assunto al prot. n. 10245 del 04.08.2017, gli stessi contestavano una serie di abusi edilizi del confinante limitrofo;
con nota prot. n. 11225 del 06.09.2017, il Responsabile UTC del Comune di Giffoni Valle Piana, ai comparenti germani OR, in qualità di proprietari, ed al sig. Di FI, in qualità di conduttore del fondo, l'avvio del procedimento di riduzione in pristino del manufatto realizzato in assenza di titoli edilizi ed in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
con ordinanza n. 5/2018 del 13.2.2018 prot. n. 1942, il Comune disponeva la demolizione del fabbricato censito al foglio n. 50, particella n. 2214 nei confronti degli odierni ricorrenti nonché dei sigg.ri Di FI;
i germani OR, con dichiarazione del 26.03.2018 in pari data notificata per pec al Comune, formulavano acquiescenza espressa all'ingiunzione e comunicavano di aver conferito incarico per approntare gli atti tecnici ai fini dell'esecuzione dell'intervento di demolizione;
il Sig. Di FI impugnava l’ordinanza demolitoria, mediante ricorso dinnanzi a questo TAR, R.G. n. 484/2018, definito con sentenza di rigetto, n. 1411 del 24.07.2019; a sua volta confermata in appello, con sentenza n. 5906 del 17.08.2021;
con atto, n.5 del 07.02.2022 e rilasciato in data 14.02.2022, il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 DPR 380/2001, in favore del Sig. De FI;
avverso il provvedimento de quo insorgono i ricorrenti in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, RG 2023/351, notificato il 13.02.2023 e depositato il 21.02.2023, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
con ricorso RG 778/2023, il Sig. De FI impugna la determinazione n. 05 dell’8.2.2023, recante annullamento in autotutela del Permesso di costruire in sanatoria n. 05/2022;
il gravame è assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
nella causa RG 2023/351, si costituisce in giudizio il controinteressato;
nell’udienza camerale del 24 maggio 2023, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
in rito, va disposta la riunione dei due gravami, RG 2023/351 ed RG 2023/778, stante la sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva nonché l’afferenza al medesimo thema decidendum;
nel merito, il ricorso RG 778/2023 è rigettato, in quanto infondato;
ed invero, sulla base della documentazione in atti, la determinazione di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria si appalesa legittima, sulla base delle seguenti considerazioni;
non colgono nel segno tutte le censure di illegittimità, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate;
l’atto impugnato, che si fonda sulla ragione di annullamento: “è emersa l’omessa presentazione dell’autorizzazione sismica in sanatoria del Genio civile…”, è rispettoso di tutte le regole legalmente tipizzate;
com’è noto, l’art. 94 DPR 380/2001 dispone ai primi due commi: "1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza";
per consolidata giurisprudenza, l'autorizzazione sismica, sebbene non costituisca presupposto per il rilascio del permesso di costruire (o per la presentazione della SCIA), costituisce pur sempre condizione di efficacia dello stesso, e, quindi, è necessaria per l'inizio dei lavori (T.A.R. Napoli, sez. VII, 10/03/2022, n.1614; Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 31/3/21 n. 3857), di talché un permesso di costruire non è titolo idoneo a legittimare la realizzazione di opere per le quali non risulti anche il rilascio dell'autorizzazione sismica;
i medesimi principi valgono anche nel caso in cui si tratti di legittimare ex post un intervento realizzato sine titulo: la conformità urbanistica di un manufatto implica, infatti, l'accertamento anche dell'idoneità sismica dell'immobile (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15/4/2021 n. 3096 e Tar Campania, Napoli, sez. VI, sent. 22/5/2020 n. 1935, Tar Campania, sez. VIII, sent. 17/12/2020 n. 6203), cosicché, mancando la prova di tale idoneità, il Comune è tenuto a negare il rilascio del titolo edilizio in sanatoria;
né è revocabile in dubbio che al Comune competa anche tale tipo di accertamento, tenuto conto del generale potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia spettante agli uffici tecnici comunali "per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento" ex art. 27 d.P.R. n. 380/01 (tra le quali, quelle poste a presidio dei lavori in zona sismica), nonché dei poteri di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica che l'art. 103 del d.P.R. cit. assegna a "gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali" ;
la giurisprudenza assume, dunque, legittimo l'annullamento di un permesso di costruire per l'assenza di un titolo attestante l'idoneità sismica dell'immobile, in ragione della sussistenza di un evidente interesse pubblico legato all'incolumità pubblica, rispetto al quale l'interesse del privato non può che essere recessivo; nei casi nei quali vi è la necessità di tutelare la pubblica incolumità, infatti, l'onere motivazionale gravante sulla p.A. potrà dirsi soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate (Consiglio di Stato sez. VI, 15/04/2021, n.3096);
l'assenza di autorizzazione sismica assurge a causa ostativa al rilascio dei titoli edilizi di cui agli artt. 93 e 94 del d.P.R. 380/2001, conseguentemente in caso di mancanza della stessa, qualora ne ricorrono i presupposti di legge, deve essere disposto l'annullamento dei titoli in autotutela (T.A.R., Napoli, Sez. VIII, 24 gennaio 2019 n. 412);
ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, se ne desume che la determina gravata sia osservante di tutte le prefate regole orientative, legalmente scandite non solo nell’art. 94 DPR 380/2001 ma anche negli artt. 21 octies e nonies L. 241/1990;
sono, infatti, prive di pregio, tutte le doglianze di illegittimità, profilate dal ricorrente, in relazione alle violazioni procedimentali di cui agli artt. 21 octies e nonies;
in riferimento alla contestata carenza della previa comunicazione di avvio procedimentale, il Collegio, pur non ignorando la dominante giurisprudenza circa la sua rilevanza viziante, aderisce a quella giurisprudenza secondo la quale, in tema di violazioni partecipative, per disporre l'annullamento dell'atto, è necessario che il privato non si limiti a contestare l'omessa comunicazione, ma alleghi le circostanze che avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione, per indurla a determinarsi diversamente (Cons. St. n. 1060 del 2015; Cons. St. n. 2257 del 2012);
è di palmare evidenza, nel caso di specie, l’ininfluenza di un eventuale apporto propulsivo e collaborativo del privato, in ragione proprio della contestata mancanza di un elemento, quale l’autorizzazione sismica, ineludibile ai fini del valido ed efficace rilascio del titolo abilitativo edilizio, sia pure di tipo sanante;
e tanto basta al Collegio per rigettare il ricorso RG 2023/778 e reputare legittimo l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria n. 5 del 2022:
in via conseguenziale, il gravame RG 2023/351, avverso il permesso di costruire in sanatoria n. 5/2022, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse;
nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410);
nella fattispecie in esame, ne discende che si ravvisano gli estremi per addivenire ad una declaratoria di improcedibilità, stante la sopravvenuta manifestazione provvedimentale, che ha diversamente declinato l’assetto di interessi coinvolti, nei termini di un annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
stante l’intervenuta riunione dei due gravami, RG 2023/351 ed RG 2023/778, il ricorso 2023/778 va rigettato; il ricorso RG 2023/351 è improcedibile;
in ragione della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, sui ricorsi RG 2023/351 ed RG 2023/778, così riuniti, rigetta il gravame RG 2023/778 e dichiara improcedibile il ricorso RG 2023/351.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO