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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5602 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 17/04/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1701/2023 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dall'Avv. MARONE GUIDO Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e difeso Controparte_1 dal dr. ROMANO VINCENZO come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/01/2023 parte ricorrente esponeva di essere dipendente del a tempo Controparte_1 indeterminato dal 01.09.2017, nella qualifica professionale di “docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado”, in servizio presso l'I.S.I.S. “Vittorio Veneto” di Napoli (NA); di avere lavorato, svolgendo le stesse funzioni dei colleghi di ruolo (area professionale del personale docente), per diversi anni con contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 sino all'anno scolastico 2016/2017; di essere stata immessa in ruolo, mediante stipula di contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.09.2017 nella qualifica professionale di “docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado”; di avere presentato, all'esito del superamento del periodo di prova, domanda di ricostruzione della carriera, all'esito della quale l'amministrazione riconosceva alla medesima la prima posizione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola, corrispondente all'anzianità di servizio di anni zero. Esponeva che il proprio collocamento nella fascia stipendiale 0/8, a discapito della più favorevole fascia stipendiale 3/8, derivava dal fatto che il
, a decorrere dalla data del 01/09/2020, aveva unificato le fasce 0/2 CP_1 e 3/8 in un'unica fascia stipendiale (0/8 anni), la cui retribuzione è quella della fascia zero anni;
specificava poi che in tale fascia stipendiale erano d'ufficio collocati tutti coloro i quali, alla data del 01/09/2010, non erano di ruolo. L'istante lamentava come l'Amministrazione le avesse negato l'integrale riconoscimento in carriera del servizio svolto, attribuendole un'anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata sulla base di tutti i servizi pre-ruolo espletati prima dell'assunzione a tempo indeterminato ed inquadrandola in una fascia stipendiale non corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, posto che, come detto, non erano stati inclusi nel computo i servizi pre-ruolo in maniera integrale. Deduceva, quindi, l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera emesso in suo favore, per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa PA che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate. Tanto premesso in punto di fatto, rivendicato il proprio diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio e agli incrementi stipendiali legati all'anzianità, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE; E PER L'EFFETTO CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e dei decreti di ricostruzione carriera già emanati;
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “Docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 4 a decorrere dal 01.09.2017, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 7.290,07, compresi i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del C.U. versato”. Si costituiva tempestivamente il convenuto, il quale eccepiva, in CP_1 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e l'intervenuta prescrizione dei crediti;
quindi, contestava i conteggi, ritenendo la non valutabilità a fini di progressione di carriera del servizio prestato nell'anno 2013. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e secondo le argomentazioni di seguito esposte, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c. Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto, titolare del rapporto di lavoro, esulando la questione in esame dalle materie di competenza delle istituzioni scolastiche. Si richiama sul punto l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1 legittimazione passiva del singolo istituto” (v. Cass. n. 6372/2011). La ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato in data 01.09.2017, dopo plurimi contratti a tempo determinato, lamenta che con il decreto di ricostruzione della carriera l'Amministrazione ha valutato il periodo di servizio preruolo secondo il disposto dell'art. 485 del D.LGS n. 297/1994, riconoscendo parzialmente il suddetto e senza alcuna progressione di carriera legata all'anzianità nel periodo precedente l'immissione in ruolo, così violando il disposto della Direttiva CE 1999/70, secondo cui al personale dipendente a tempo determinato deve essere riconosciuto lo stesso trattamento del personale a tempo indeterminato. Ha, quindi, lamentato di avere percepito, nel periodo pre-ruolo, esclusivamente la retribuzione base prevista per il personale docente al primo ingresso nella scuola, senza gli aumenti stipendiali connessi all'anzianità di servizio;
altresì, che il riconoscimento parziale degli anni di
“precariato” aveva determinato, una volta immessa in ruolo, un trattamento stipendiale più basso, in quanto inferiore alla reale anzianità di servizio. Ciò posto, occorre esaminare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame va inquadrata. Ai sensi dell'art. 485 co. 1 D.Lgs. N. 297/1994 “Personale docente” (per quanto di interesse nella fattispecie): “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo…”. È documentato che nel caso di specie il , al momento della assunzione CP_2
a tempo indeterminato della ricorrente, ha ricostruito la sua carriera valutando il periodo preruolo conformemente alla citata normativa (v. decreto di ricostruzione carriera in atti). Orbene, la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, clausola self executing, intitola
“Principio di non discriminazione”, vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, statuendo: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Le parti sociali, in Italia, in data 4 agosto 2011, allo scopo di favorire nuove assunzioni “a costo zero”, stabilivano per i nuovi assunti l'abolizione della preesistente fascia stipendiale “da 3 a 8 anni”, cosicché gli stessi anche dopo il provvedimento di ricostruzione della carriera, avrebbero continuato a percepire lo stipendio “base” fino al compimento del 9° anno di anzianità; mantenendo, tuttavia, l'accordo del 4 agosto 2011, onde non incorrere in una inammissibile modifica in pejus del trattamento economico in atto per il personale già assunto, per il personale di ruolo entrato in ruolo prima dell'anno scolastico 2011/2012 la più favorevole normativa previgente. L'accordo del 2011 aveva infatti previsto una doppia clausola di salvaguardia in favore dei dipendenti già in servizio alla data dell'1.9.2010, statuendo che:
1. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”;
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9- 14 anni”. Orbene, sulle questioni oggetto del giudizio è intervenuta la Corte di legittimità, affermando il seguente principio di diritto : “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 31149 del 28/11/2019). In senso conforme, nella successiva pronunzia n. 2924 del 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, in forza del principio di non discriminazione, la clausola di favore di cui all'art.2 dello stesso 2011 deve Parte_2 applicarsi anche ai dipendenti che hanno iniziato a lavorare alle dipendenze del prima del 1° settembre 2011 in forza di contratti a tempo CP_2 determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale, così come previsto e interpretato dalla legge n.124/1999 ( e dunque ai sensi dell'art.11, comma 14, della l. n.124/1999 della durata di almeno 180 giorni oppure prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale), stabilendo dunque – anche nei confronti di detto personale – la non applicabilità della nuova disciplina sulla progressione stipendiale. La Corte di Cassazione in detta pronunzia ha enunciato il seguente principio di diritto: «(…) viola la richiamata clausola (cioè la clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato) anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato». La pronunzia n. 2924 del 2020 si pone poi in continuità con quanto già affermato dalla Suprema Corte, in tema di riconoscimento del servizio preruolo ai fini della ricostruzione di carriera, nelle due note pronunzie n. 31149 e 31150 del 15 ottobre 2019, applicabili anche esse alla fattispecie in esame. Secondo la suprema Corte il giudice nazionale dovrà condurre la sua verifica non “in astratto, bensì tenendo conto della specificità del caso concreto”; il giudice dovrà dunque seguire ai fini della determinazione del calcolo dell'anzianità, un procedimento logico secondo il quale “occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva;
nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato (…), deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”. La Corte ha stabilito che: “Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi”. Nel calcolo della anzianità dunque dovrà essere computato il servizio effettivo (comprensivo dei servizi inferiori a 180 giorni), al quale vanno aggiunti i periodi di “assenza giustificata”, quali malattia, maternità, aspettativa e “istituti assimilati”, senza tuttavia potersi cumulare i benefici previsti dall'applicazione del disposto di cui al citato art. 11, l. n. 124/1999 (che equipara ad anno intero il servizio non inferiore a 180 giorni) con il computo del servizio effettivo, nè con l'abbattimento della riduzione di un terzo per i servizi resi oltre il quarto anno mediante disapplicazione in parte qua della disposizione di cui all'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994. Come chiarito sin dalla pronunzia n. n. 31149/2019 “Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.” Nell'ambito delle direttrici fissate dalla suprema Corte appena richiamate va valutata domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, diretta al riconoscimento del servizio non di ruolo anche a fini economici, atteso che la parte ricorrente ha rappresentato di avere subito in concreto uno svantaggio nella ricostruzione della carriera e nel trattamento economico, per effetto della applicazione degli artt. 485 e segg. D.L. vo n. 297/1994 da parte dell'amministrazione scolastica. Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente ha dedotto in ricorso di avere lavorato alle dipendenze della Amministrazione convenuta, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici tra il 2012/2013 e il 2016/2017 nei periodi indicati in ricorso, puntualmente ricostruiti nel prospetto elaborato dall'istante, in corrispondenza con quelli di cui al decreto di ricostruzione di carriera in atti. Ha affermato che, in virtù del servizio pre-ruolo svolto nei periodi indicati, ella aveva diritto al riconoscimento di anni 5 di anzianità alla data del 1.09.2017 di immissione in ruolo e alla collocazione nella corrispondente fascia stipendiale. Ha quindi lamentato, da un lato, di avere percepito, durante il periodo di pre-ruolo, esclusivamente la retribuzione base prevista per il personale docente al primo ingresso nella scuola, senza nulla ricevere a titolo di aumenti stipendiali di sorta connessi all'anzianità di servizio;
dall'altro, che l'Amministrazione, con il decreto di ricostruzione della carriera le ha riconosciuto un'anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente prestata alla data del 1.09.2017 di immissione in ruolo, stante l'abbattimento operato secondo il meccanismo dell'art. 485 D.Lgs. 297/94 (primi 4 anni per intero il resto per 2/3) in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo allegato alla direttiva CE 1999/70 e confermato dalla giurisprudenza della CGEU e della Corte di cassazione. A ben vedere, dal calcolo del periodo effettivo di servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente negli anni scolastici indicati, effettuato in applicazione dei principi sopra illustrati (senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, tenendo conto pertanto anche dei servizi inferiori a 180 giorni) emerge che la complessiva anzianità pre-ruolo della ricorrente, al momento della assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 1.09.2017, era pari ad anni 0 mesi 0. Nel caso concreto, l'applicazione da parte dell'amministrazione scolastica delle decurtazioni previste dall'art. 485, insieme al correttivo rappresentato dalla regola di equivalenza posta dall'art. 489 D.L. vo n. 297/1994 non è dunque di per sè penalizzante quanto al conteggio della complessiva anzianità maturata nel pre-ruolo. Tuttavia, va considerato che l'Amministrazione, pur avendo valutato l'anzianità complessiva pre-ruolo in anni 0 mesi 0, all'atto della immissione in ruolo (1.09.2017), quindi anni 5 mesi 0 al superamento dell'anno di prova (1.09.2018) provvedeva a collocare la prof. nella fascia economica 0. Parte_1
Risulta dunque comprovata la effettiva disparità di trattamento subita, in concreto, dalla ricorrente nella ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione scolastica quale lavoratrice a tempo determinato, in violazione dei principi posti dal diritto euro-unitario: ciò in ragione del trattamento economico ad essa riservato, con la collocazione in fascia 0 e l'erogazione della sola retribuzione base prevista per il personale docente al primo ingresso nella scuola, senza gli aumenti stipendiali connessi all'anzianità di servizio, durante il periodo di pre-ruolo. In ordine al quantum, appaiono condivisibili i conteggi di parte ricorrente allegati al ricorso, correttamente elaborati mediante mera somma aritmetica dei periodi di servizio risultanti dai contratti a termine indicati nel decreto di ricostruzione di carriera, esclusa dal computo l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai sensi dell'art 1 comma 1 dPR 122/ 2013; altresì, privi di errori di calcolo. Occorre tuttavia considerare l'eccezione di prescrizione, eccepita dal
, tempestivamente costituitosi. CP_1
Sul punto, si osserva che secondo la Corte di Cassazione (vedi ordinanza n. 2232/2020 del 30 gennaio 2020) non ci sono vincoli temporali per la ricostruzione di carriera, ossia non sussiste il termine di 10 anni di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data della conferma il ruolo del lavoratore assunto;
la logica prevalente è quella della massima tutela dell'interesse ad agire da parte del lavoratore in ordine all'azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto. Permane, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione relativa al diritto alla retribuzione ovvero al quantum della somma dovuta alla dipendente, quinquennio da calcolare a ritroso del primo atto interruttivo che nella fattispecie può individuarsi nella domanda di ricostruzione della carriera presentata in data 16.10.2019: ne deriva che i ratei maturati anteriormente al 16.10.2014 devono reputarsi ormai prescritti. Ne deriva la differenza complessiva, dovuta alla ricorrente a titolo di differenze retributive pari ad € 7290,07 (somma comprensiva anche della tredicesima mensilità). Entro tali limiti va accolta la domanda avanzata dalla parte, dovendosi dichiarare il diritto della stessa al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine pre-ruolo conclusi con l'amministrazione scolastica convenuta, con consequenziale condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, nella misura indicata in dispositivo. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti nella misura della metà in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso;
nel residuo, seguono la soccombenza del , liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: A) dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, quindi all'inquadramento nella posizione economica maturata per effetto del predetto riconoscimento;
B) condanna l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “Docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 4 a decorrere dal 01.09.2017; C) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro € 7290,07 a titolo di differenze retributive maturate, in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1060,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in data 17/04/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 17/04/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1701/2023 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dall'Avv. MARONE GUIDO Parte_1 come da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rapp.to e difeso Controparte_1 dal dr. ROMANO VINCENZO come da procura in atti
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/01/2023 parte ricorrente esponeva di essere dipendente del a tempo Controparte_1 indeterminato dal 01.09.2017, nella qualifica professionale di “docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado”, in servizio presso l'I.S.I.S. “Vittorio Veneto” di Napoli (NA); di avere lavorato, svolgendo le stesse funzioni dei colleghi di ruolo (area professionale del personale docente), per diversi anni con contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 sino all'anno scolastico 2016/2017; di essere stata immessa in ruolo, mediante stipula di contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.09.2017 nella qualifica professionale di “docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado”; di avere presentato, all'esito del superamento del periodo di prova, domanda di ricostruzione della carriera, all'esito della quale l'amministrazione riconosceva alla medesima la prima posizione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola, corrispondente all'anzianità di servizio di anni zero. Esponeva che il proprio collocamento nella fascia stipendiale 0/8, a discapito della più favorevole fascia stipendiale 3/8, derivava dal fatto che il
, a decorrere dalla data del 01/09/2020, aveva unificato le fasce 0/2 CP_1 e 3/8 in un'unica fascia stipendiale (0/8 anni), la cui retribuzione è quella della fascia zero anni;
specificava poi che in tale fascia stipendiale erano d'ufficio collocati tutti coloro i quali, alla data del 01/09/2010, non erano di ruolo. L'istante lamentava come l'Amministrazione le avesse negato l'integrale riconoscimento in carriera del servizio svolto, attribuendole un'anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente maturata sulla base di tutti i servizi pre-ruolo espletati prima dell'assunzione a tempo indeterminato ed inquadrandola in una fascia stipendiale non corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, posto che, come detto, non erano stati inclusi nel computo i servizi pre-ruolo in maniera integrale. Deduceva, quindi, l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera emesso in suo favore, per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa PA che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate. Tanto premesso in punto di fatto, rivendicato il proprio diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio e agli incrementi stipendiali legati all'anzianità, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE:
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici e economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali prima dell'assunzione a tempo indeterminato ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/CE; E PER L'EFFETTO CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente ai sensi del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e dei decreti di ricostruzione carriera già emanati;
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “Docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 4 a decorrere dal 01.09.2017, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 7.290,07, compresi i ratei di tredicesima mensilità, dovuta a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Scuola e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del C.U. versato”. Si costituiva tempestivamente il convenuto, il quale eccepiva, in CP_1 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e l'intervenuta prescrizione dei crediti;
quindi, contestava i conteggi, ritenendo la non valutabilità a fini di progressione di carriera del servizio prestato nell'anno 2013. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti e secondo le argomentazioni di seguito esposte, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c. Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto, titolare del rapporto di lavoro, esulando la questione in esame dalle materie di competenza delle istituzioni scolastiche. Si richiama sul punto l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1 legittimazione passiva del singolo istituto” (v. Cass. n. 6372/2011). La ricorrente, assunta con contratto a tempo indeterminato in data 01.09.2017, dopo plurimi contratti a tempo determinato, lamenta che con il decreto di ricostruzione della carriera l'Amministrazione ha valutato il periodo di servizio preruolo secondo il disposto dell'art. 485 del D.LGS n. 297/1994, riconoscendo parzialmente il suddetto e senza alcuna progressione di carriera legata all'anzianità nel periodo precedente l'immissione in ruolo, così violando il disposto della Direttiva CE 1999/70, secondo cui al personale dipendente a tempo determinato deve essere riconosciuto lo stesso trattamento del personale a tempo indeterminato. Ha, quindi, lamentato di avere percepito, nel periodo pre-ruolo, esclusivamente la retribuzione base prevista per il personale docente al primo ingresso nella scuola, senza gli aumenti stipendiali connessi all'anzianità di servizio;
altresì, che il riconoscimento parziale degli anni di
“precariato” aveva determinato, una volta immessa in ruolo, un trattamento stipendiale più basso, in quanto inferiore alla reale anzianità di servizio. Ciò posto, occorre esaminare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame va inquadrata. Ai sensi dell'art. 485 co. 1 D.Lgs. N. 297/1994 “Personale docente” (per quanto di interesse nella fattispecie): “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo…”. È documentato che nel caso di specie il , al momento della assunzione CP_2
a tempo indeterminato della ricorrente, ha ricostruito la sua carriera valutando il periodo preruolo conformemente alla citata normativa (v. decreto di ricostruzione carriera in atti). Orbene, la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, clausola self executing, intitola
“Principio di non discriminazione”, vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, statuendo: “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro-rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Le parti sociali, in Italia, in data 4 agosto 2011, allo scopo di favorire nuove assunzioni “a costo zero”, stabilivano per i nuovi assunti l'abolizione della preesistente fascia stipendiale “da 3 a 8 anni”, cosicché gli stessi anche dopo il provvedimento di ricostruzione della carriera, avrebbero continuato a percepire lo stipendio “base” fino al compimento del 9° anno di anzianità; mantenendo, tuttavia, l'accordo del 4 agosto 2011, onde non incorrere in una inammissibile modifica in pejus del trattamento economico in atto per il personale già assunto, per il personale di ruolo entrato in ruolo prima dell'anno scolastico 2011/2012 la più favorevole normativa previgente. L'accordo del 2011 aveva infatti previsto una doppia clausola di salvaguardia in favore dei dipendenti già in servizio alla data dell'1.9.2010, statuendo che:
1. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”;
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9- 14 anni”. Orbene, sulle questioni oggetto del giudizio è intervenuta la Corte di legittimità, affermando il seguente principio di diritto : “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 31149 del 28/11/2019). In senso conforme, nella successiva pronunzia n. 2924 del 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, in forza del principio di non discriminazione, la clausola di favore di cui all'art.2 dello stesso 2011 deve Parte_2 applicarsi anche ai dipendenti che hanno iniziato a lavorare alle dipendenze del prima del 1° settembre 2011 in forza di contratti a tempo CP_2 determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale, così come previsto e interpretato dalla legge n.124/1999 ( e dunque ai sensi dell'art.11, comma 14, della l. n.124/1999 della durata di almeno 180 giorni oppure prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale), stabilendo dunque – anche nei confronti di detto personale – la non applicabilità della nuova disciplina sulla progressione stipendiale. La Corte di Cassazione in detta pronunzia ha enunciato il seguente principio di diritto: «(…) viola la richiamata clausola (cioè la clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato) anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato». La pronunzia n. 2924 del 2020 si pone poi in continuità con quanto già affermato dalla Suprema Corte, in tema di riconoscimento del servizio preruolo ai fini della ricostruzione di carriera, nelle due note pronunzie n. 31149 e 31150 del 15 ottobre 2019, applicabili anche esse alla fattispecie in esame. Secondo la suprema Corte il giudice nazionale dovrà condurre la sua verifica non “in astratto, bensì tenendo conto della specificità del caso concreto”; il giudice dovrà dunque seguire ai fini della determinazione del calcolo dell'anzianità, un procedimento logico secondo il quale “occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva;
nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato (…), deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”. La Corte ha stabilito che: “Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi”. Nel calcolo della anzianità dunque dovrà essere computato il servizio effettivo (comprensivo dei servizi inferiori a 180 giorni), al quale vanno aggiunti i periodi di “assenza giustificata”, quali malattia, maternità, aspettativa e “istituti assimilati”, senza tuttavia potersi cumulare i benefici previsti dall'applicazione del disposto di cui al citato art. 11, l. n. 124/1999 (che equipara ad anno intero il servizio non inferiore a 180 giorni) con il computo del servizio effettivo, nè con l'abbattimento della riduzione di un terzo per i servizi resi oltre il quarto anno mediante disapplicazione in parte qua della disposizione di cui all'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994. Come chiarito sin dalla pronunzia n. n. 31149/2019 “Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.” Nell'ambito delle direttrici fissate dalla suprema Corte appena richiamate va valutata domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, diretta al riconoscimento del servizio non di ruolo anche a fini economici, atteso che la parte ricorrente ha rappresentato di avere subito in concreto uno svantaggio nella ricostruzione della carriera e nel trattamento economico, per effetto della applicazione degli artt. 485 e segg. D.L. vo n. 297/1994 da parte dell'amministrazione scolastica. Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente ha dedotto in ricorso di avere lavorato alle dipendenze della Amministrazione convenuta, con contratti a tempo determinato, negli anni scolastici tra il 2012/2013 e il 2016/2017 nei periodi indicati in ricorso, puntualmente ricostruiti nel prospetto elaborato dall'istante, in corrispondenza con quelli di cui al decreto di ricostruzione di carriera in atti. Ha affermato che, in virtù del servizio pre-ruolo svolto nei periodi indicati, ella aveva diritto al riconoscimento di anni 5 di anzianità alla data del 1.09.2017 di immissione in ruolo e alla collocazione nella corrispondente fascia stipendiale. Ha quindi lamentato, da un lato, di avere percepito, durante il periodo di pre-ruolo, esclusivamente la retribuzione base prevista per il personale docente al primo ingresso nella scuola, senza nulla ricevere a titolo di aumenti stipendiali di sorta connessi all'anzianità di servizio;
dall'altro, che l'Amministrazione, con il decreto di ricostruzione della carriera le ha riconosciuto un'anzianità di servizio inferiore a quella effettivamente prestata alla data del 1.09.2017 di immissione in ruolo, stante l'abbattimento operato secondo il meccanismo dell'art. 485 D.Lgs. 297/94 (primi 4 anni per intero il resto per 2/3) in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo allegato alla direttiva CE 1999/70 e confermato dalla giurisprudenza della CGEU e della Corte di cassazione. A ben vedere, dal calcolo del periodo effettivo di servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente negli anni scolastici indicati, effettuato in applicazione dei principi sopra illustrati (senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, tenendo conto pertanto anche dei servizi inferiori a 180 giorni) emerge che la complessiva anzianità pre-ruolo della ricorrente, al momento della assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 1.09.2017, era pari ad anni 0 mesi 0. Nel caso concreto, l'applicazione da parte dell'amministrazione scolastica delle decurtazioni previste dall'art. 485, insieme al correttivo rappresentato dalla regola di equivalenza posta dall'art. 489 D.L. vo n. 297/1994 non è dunque di per sè penalizzante quanto al conteggio della complessiva anzianità maturata nel pre-ruolo. Tuttavia, va considerato che l'Amministrazione, pur avendo valutato l'anzianità complessiva pre-ruolo in anni 0 mesi 0, all'atto della immissione in ruolo (1.09.2017), quindi anni 5 mesi 0 al superamento dell'anno di prova (1.09.2018) provvedeva a collocare la prof. nella fascia economica 0. Parte_1
Risulta dunque comprovata la effettiva disparità di trattamento subita, in concreto, dalla ricorrente nella ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione scolastica quale lavoratrice a tempo determinato, in violazione dei principi posti dal diritto euro-unitario: ciò in ragione del trattamento economico ad essa riservato, con la collocazione in fascia 0 e l'erogazione della sola retribuzione base prevista per il personale docente al primo ingresso nella scuola, senza gli aumenti stipendiali connessi all'anzianità di servizio, durante il periodo di pre-ruolo. In ordine al quantum, appaiono condivisibili i conteggi di parte ricorrente allegati al ricorso, correttamente elaborati mediante mera somma aritmetica dei periodi di servizio risultanti dai contratti a termine indicati nel decreto di ricostruzione di carriera, esclusa dal computo l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai sensi dell'art 1 comma 1 dPR 122/ 2013; altresì, privi di errori di calcolo. Occorre tuttavia considerare l'eccezione di prescrizione, eccepita dal
, tempestivamente costituitosi. CP_1
Sul punto, si osserva che secondo la Corte di Cassazione (vedi ordinanza n. 2232/2020 del 30 gennaio 2020) non ci sono vincoli temporali per la ricostruzione di carriera, ossia non sussiste il termine di 10 anni di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data della conferma il ruolo del lavoratore assunto;
la logica prevalente è quella della massima tutela dell'interesse ad agire da parte del lavoratore in ordine all'azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto. Permane, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione relativa al diritto alla retribuzione ovvero al quantum della somma dovuta alla dipendente, quinquennio da calcolare a ritroso del primo atto interruttivo che nella fattispecie può individuarsi nella domanda di ricostruzione della carriera presentata in data 16.10.2019: ne deriva che i ratei maturati anteriormente al 16.10.2014 devono reputarsi ormai prescritti. Ne deriva la differenza complessiva, dovuta alla ricorrente a titolo di differenze retributive pari ad € 7290,07 (somma comprensiva anche della tredicesima mensilità). Entro tali limiti va accolta la domanda avanzata dalla parte, dovendosi dichiarare il diritto della stessa al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine pre-ruolo conclusi con l'amministrazione scolastica convenuta, con consequenziale condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, nella misura indicata in dispositivo. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti nella misura della metà in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso;
nel residuo, seguono la soccombenza del , liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: A) dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato, quindi all'inquadramento nella posizione economica maturata per effetto del predetto riconoscimento;
B) condanna l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “Docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 4 a decorrere dal 01.09.2017; C) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro € 7290,07 a titolo di differenze retributive maturate, in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1060,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in data 17/04/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori