Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputodott.ssa
- Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 538/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
TRA Parte 1 e Parte 2 rappresentati e difesi dall' avv. Mariangela Greco, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 28.8.2011;
di aver generato un figlio, nato in data [...];
di essere stati destinatari del decreto di omologa della separazione reso dal Tribunale di Lecce n.
di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando
-
l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.3.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
Per
1) il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il minore avrà residenza e collocazione prevalente presso la casa della madre sita in Campi Salentina alla via Pirelli, n. 141. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso minore;
2) La casa familiare sita in Campi Salentina (Le) alla Via Pirelli n. 141 è assegnata alla Sig.ra Parte_1 con tutti gli arredi;
3) il padre avrà ampio diritto di visita, senza predeterminazione di giorni e orari, fatte salve le esigenze scolastiche del minore e previo accordo con la madre. In particolare, si stabilisce che il padre, compatibilmente con esigenze familiari e di studio, potrà vedere il figlio ogni giorno per almeno due ore e tenerlo con sé il fine settimana, con cadenza alternata, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena. Durante le festività di rito e ponti ipfra-annuali, ogni genitore potrà tenere con sé il figlio in modo alternato. Durante il periodo estivo, trascorrerà le vacanze con il padre, compatibilmente con il periodo feriale di quest'ultimo, ogni qualvolta quest'ultimo manifesterà la volontà di tenere con sé il figlio previo accordo con la madre. In mancanza, si stabilisce che il minore trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Rispetto alla frequenza scolastica e agli impegni ludico sportivi, entrambi i genitori previo accordo si occuperanno di portare e riprendere il minore da scuola e dalle eventuali attività extrascolastiche dello stesso. Resta salva la facoltà dei genitori di modificare consensualmente modalità e tempi del diritto di visita;
4) il Sig. Pt 2 verserà alla Sig.ra Pt 1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200,00, somma che sarà versata sulla PostePay intestata a Parte 1 cod. IBAN [...]-anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
5) le spese straordinarie, previamente concordate e documentate (mediche non mutuabili, scolastiche, ludico-sportive, per vacanze, ecc.), saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. Il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa;
6) la persistenza dell'obbligo di mantenimento del minore perdurerà oltre la maggiore età fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso;
7) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento e dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, essendo risolta tra loro ogni pendenza di natura economica;
8) i coniugi prestano il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, con l'inserimento del nominativo del figlio minore.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 28.8.2011 in Scorrano
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 16 parte II serie C anno 2011, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 10.4.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo