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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1809/2021 depositato il 24/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2129/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 27/08/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20170010000002630001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1809/2021 RGA, la Ricorrente_1 srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
n.2129/2020, in relazione all'avviso di liquidazione nr.2017/001/DI/000263/0/001 emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Palermo, a titolo di imposta di registro per omessa registrazione del decreto ingiuntivo n.263/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese .
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto destituite di fondamento le doglianze della ricorrente formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
La società appellante ha censurato la sentenza impugnata:
1- violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art.3, comma 2 n.3 e dell'art. 10 comma 1 DPR n.633/1972; degli artt.
6-22 e 40 del DPR 131 del 1986; dell'art.8, comma1, lett.b), nonché comma 1 nota 2 e dell'art. 9 della tariffa parte prima allegata al DPR n.131/1986; 2- difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo per resistere all'appello.
All'udienza del 13 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
La società appellante sostiene che il principio di enunciazione risulta non invocabile in relazione all'atto presuntivamente enunciato, poiché nel caso concreto difettano sia i requisiti oggettivi che quelli soggettivi per far legittimo uso di tale norma.
In particolare, assume la carenza dei requisiti oggettivi di cui all'art.22 D.P.R. 131/1986, giacché l'atto in questione era stato semplicemente menzionato, e non compiutamente enunciato, nonché la carenza dei requisiti soggettivi, per assenza di medesimezza tra le parti dell'atto in ipotesi enunciante e le parti dell'atto asseritamente enunciato, come previsto dalla norma menzionata.
Sul punto, si osserva che il principio dell'alternatività tra IVA- imposta di registro di cui agli artt.40 del T.U.
131-86 ed 8 della Tariffa Parte I allegata al TUR non risulta violato, in quanto l'imposta è esclusivamente quella di registro ma che comprende anche il contratto di finanziamento (€ 200,00 +€ 200,00) per applicazione dell'articolo 22 del Dpr 131/1986.
Tuttavia, parte appellante contesta la liquidazione operata dall'Ufficio per violazione dell'art.22 del TUR asserendo, nello specifico, che il suddetto articolo non sia applicabile difettando i requisiti soggettivi ed oggettivi per fare legittimo uso di tale norma.
Il Collegio osserva invece che legittima appare la ripresa a tassazione dell''enunciazione del negozio sottostante.
Infatti, a nulla rilevano le vicende successive di cessione del credito in quanto non alterano il sinallagma contrattuale (pagamento delle rate) e la sua causa (contratto di finanziamento). Il presupposto del decreto ingiuntivo non è costituito dal contratto di cessione del credito ma dal contratto di finanziamento soggetto ad IVA .Pertanto lo stesso costituendo la fonte genetica del decreto ingiuntivo va tassato anch'esso in misura fissa.
La Corte di Cassazione è tornata ripetutamente sulla questione e in tema di imposta di registro, ritiene che vada applicato l'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede che l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell'enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 22 del citato DPR n. 131 del 1986, qualora in un provvedimento dell'autorità giudiziaria venga enunciato un atto - come nel caso de quo - l'imposta di registro si applica "...oltre che all'atto che si presenta alla registrazione, anche alle disposizioni in esso enunciate" .
Nella specie, pertanto, l'Ufficio ha correttamente liquidato l'imposta fissa di registro di €200,00 per il corrispettivo di € 29.412,00 ex art. 40 del TUR e un'ulteriore imposta fissa di registro di €200,00 per l'enunciazione del negozio sottostante in base al combinato disposto di cui agli art. 22 e 40 del TUR, nonché
l'imposta di registro con aliquota del 3 % ex art. 8 lettera b) della Tariffa Parte I sugli interessi risarcitori.
In particolare, si osserva che la somma dovuta a titolo di interessi moratori, se formano oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono assoggettate all'imposta proporzionale di registro, anche quando riguardano una somma capitale soggetta a Iva, dovendosi differenziare il trattamento fiscale della sorte capitale e degli interessi di mora, visto che quest'ultimi sono espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'Iva in forza dell'art.15 del Dpr 633/1972.
Sul punto, il Collegio ritiene di non discostarsi dalla pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 21775 del 15/10/2014) , laddove ha affermato che la norma cui deve essere ricondotta la fattispecie in esame è
l'art. 8, lettera b), della Tariffa Parte I allegata al TUR alla stregua del quale sono da assoggettare a imposta proporzionale gli atti dell'autorità giudiziaria “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”.
Parimenti, infondato è il motivo di censura che riguarda il difetto di motivazione.
Al riguardo giova ricordare che l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi è funzionale a rendere palese il ragionamento in base al quale l'autorità amministrativa è stata indotta ad adottare quel determinato atto e a dare ad esso il contenuto che lo stesso presenta, anche al fine di consentire ad ogni interessato di verificarne la legittimità.
Per quanto specificatamente riguarda gli atti tributari, la motivazione mira a consentire al contribuente di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Infatti, evidente che quel che rileva ai fini della validità dell'atto non è solo il fatto formale dell'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'atto precedentemente emesso nei confronti del contribuente al quale l'ufficio faccia riferimento, ma soprattutto l'indicazione di circostanze univoche ai fini della individuazione della pretesa tributaria, così che resti soddisfatta l'insopprimibile esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
E ciò può senza dubbio affermarsi, avuto riguardo ai contenuti della legge n.212/2000, art.7 comma 3 e del
DPR n.602/1973 , artt.1 e 12, che infatti, richiedono che gli atti in questione contengano "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".
Nel caso di specie, l'avviso di rettifica e liquidazione contiene gli elementi sufficienti a consentire al contribuente l'agevole identificazione delle ragioni in fatto ed in diritto delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria e, quindi, può soddisfare i principi sopra richiamati.
Infine, circa la ripetibilità delle spese sopportate dall'A.F. per resistere in giudizio, si osserva che questo
Collegio aderisce all'orientamento maggioritario della Suprema Corte che ammette la ripetibilità delle spese processuali relativi ai compensi e diritti a favore della pubblica amministrazione se sta in giudizio con propri funzionari (Cassazione ordinanza n. 20590 del 19 luglio 2021), in quanto la normativa tributaria si fonda su una diversa e più specifica disciplina, di cui all'art. 15 D.lgs. n.546/92, che ha previsto espressamente la ripetibilità di dette spese, nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali.
Conclusivamente l'appello va rigettato e, quindi, confermata la sentenza impugnata.
Consoderata la peculiairtà della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.2129/2020; Spese compensate.
Palermo, 13/06/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU TO RI AM
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/06/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 13/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1809/2021 depositato il 24/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2129/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 27/08/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20170010000002630001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1809/2021 RGA, la Ricorrente_1 srl, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo
n.2129/2020, in relazione all'avviso di liquidazione nr.2017/001/DI/000263/0/001 emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Palermo, a titolo di imposta di registro per omessa registrazione del decreto ingiuntivo n.263/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese .
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto destituite di fondamento le doglianze della ricorrente formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
La società appellante ha censurato la sentenza impugnata:
1- violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art.3, comma 2 n.3 e dell'art. 10 comma 1 DPR n.633/1972; degli artt.
6-22 e 40 del DPR 131 del 1986; dell'art.8, comma1, lett.b), nonché comma 1 nota 2 e dell'art. 9 della tariffa parte prima allegata al DPR n.131/1986; 2- difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo per resistere all'appello.
All'udienza del 13 giugno 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
La società appellante sostiene che il principio di enunciazione risulta non invocabile in relazione all'atto presuntivamente enunciato, poiché nel caso concreto difettano sia i requisiti oggettivi che quelli soggettivi per far legittimo uso di tale norma.
In particolare, assume la carenza dei requisiti oggettivi di cui all'art.22 D.P.R. 131/1986, giacché l'atto in questione era stato semplicemente menzionato, e non compiutamente enunciato, nonché la carenza dei requisiti soggettivi, per assenza di medesimezza tra le parti dell'atto in ipotesi enunciante e le parti dell'atto asseritamente enunciato, come previsto dalla norma menzionata.
Sul punto, si osserva che il principio dell'alternatività tra IVA- imposta di registro di cui agli artt.40 del T.U.
131-86 ed 8 della Tariffa Parte I allegata al TUR non risulta violato, in quanto l'imposta è esclusivamente quella di registro ma che comprende anche il contratto di finanziamento (€ 200,00 +€ 200,00) per applicazione dell'articolo 22 del Dpr 131/1986.
Tuttavia, parte appellante contesta la liquidazione operata dall'Ufficio per violazione dell'art.22 del TUR asserendo, nello specifico, che il suddetto articolo non sia applicabile difettando i requisiti soggettivi ed oggettivi per fare legittimo uso di tale norma.
Il Collegio osserva invece che legittima appare la ripresa a tassazione dell''enunciazione del negozio sottostante.
Infatti, a nulla rilevano le vicende successive di cessione del credito in quanto non alterano il sinallagma contrattuale (pagamento delle rate) e la sua causa (contratto di finanziamento). Il presupposto del decreto ingiuntivo non è costituito dal contratto di cessione del credito ma dal contratto di finanziamento soggetto ad IVA .Pertanto lo stesso costituendo la fonte genetica del decreto ingiuntivo va tassato anch'esso in misura fissa.
La Corte di Cassazione è tornata ripetutamente sulla questione e in tema di imposta di registro, ritiene che vada applicato l'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede che l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, purché nell'enunciazione siano evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell'atto cui si fa riferimento.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 22 del citato DPR n. 131 del 1986, qualora in un provvedimento dell'autorità giudiziaria venga enunciato un atto - come nel caso de quo - l'imposta di registro si applica "...oltre che all'atto che si presenta alla registrazione, anche alle disposizioni in esso enunciate" .
Nella specie, pertanto, l'Ufficio ha correttamente liquidato l'imposta fissa di registro di €200,00 per il corrispettivo di € 29.412,00 ex art. 40 del TUR e un'ulteriore imposta fissa di registro di €200,00 per l'enunciazione del negozio sottostante in base al combinato disposto di cui agli art. 22 e 40 del TUR, nonché
l'imposta di registro con aliquota del 3 % ex art. 8 lettera b) della Tariffa Parte I sugli interessi risarcitori.
In particolare, si osserva che la somma dovuta a titolo di interessi moratori, se formano oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono assoggettate all'imposta proporzionale di registro, anche quando riguardano una somma capitale soggetta a Iva, dovendosi differenziare il trattamento fiscale della sorte capitale e degli interessi di mora, visto che quest'ultimi sono espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'Iva in forza dell'art.15 del Dpr 633/1972.
Sul punto, il Collegio ritiene di non discostarsi dalla pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 21775 del 15/10/2014) , laddove ha affermato che la norma cui deve essere ricondotta la fattispecie in esame è
l'art. 8, lettera b), della Tariffa Parte I allegata al TUR alla stregua del quale sono da assoggettare a imposta proporzionale gli atti dell'autorità giudiziaria “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”.
Parimenti, infondato è il motivo di censura che riguarda il difetto di motivazione.
Al riguardo giova ricordare che l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi è funzionale a rendere palese il ragionamento in base al quale l'autorità amministrativa è stata indotta ad adottare quel determinato atto e a dare ad esso il contenuto che lo stesso presenta, anche al fine di consentire ad ogni interessato di verificarne la legittimità.
Per quanto specificatamente riguarda gli atti tributari, la motivazione mira a consentire al contribuente di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Infatti, evidente che quel che rileva ai fini della validità dell'atto non è solo il fatto formale dell'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'atto precedentemente emesso nei confronti del contribuente al quale l'ufficio faccia riferimento, ma soprattutto l'indicazione di circostanze univoche ai fini della individuazione della pretesa tributaria, così che resti soddisfatta l'insopprimibile esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
E ciò può senza dubbio affermarsi, avuto riguardo ai contenuti della legge n.212/2000, art.7 comma 3 e del
DPR n.602/1973 , artt.1 e 12, che infatti, richiedono che gli atti in questione contengano "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".
Nel caso di specie, l'avviso di rettifica e liquidazione contiene gli elementi sufficienti a consentire al contribuente l'agevole identificazione delle ragioni in fatto ed in diritto delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria e, quindi, può soddisfare i principi sopra richiamati.
Infine, circa la ripetibilità delle spese sopportate dall'A.F. per resistere in giudizio, si osserva che questo
Collegio aderisce all'orientamento maggioritario della Suprema Corte che ammette la ripetibilità delle spese processuali relativi ai compensi e diritti a favore della pubblica amministrazione se sta in giudizio con propri funzionari (Cassazione ordinanza n. 20590 del 19 luglio 2021), in quanto la normativa tributaria si fonda su una diversa e più specifica disciplina, di cui all'art. 15 D.lgs. n.546/92, che ha previsto espressamente la ripetibilità di dette spese, nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali.
Conclusivamente l'appello va rigettato e, quindi, confermata la sentenza impugnata.
Consoderata la peculiairtà della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – rigetta l'appello e conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.2129/2020; Spese compensate.
Palermo, 13/06/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU TO RI AM