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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2653/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2653/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Monda Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Luisa Esposito,
OPPOSTA
nonché
Controparte_2
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Marco Scotti Galletta
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071
2019 0085126636 002, notificata il 18/122019 dall' Controparte_1
su incarico della
[...] Controparte_2
per la somma di euro € 235.868,23 chiedendo, in via preliminare, la
[...]
sospensione dell'efficacia esecutiva della menzionata cartella e, nel merito, la declaratoria di nullità e/o annullamento della cartella di pagamento.
Provvedevano a costituirsi in giudizio sia la
[...]
sia l' Controparte_2 Controparte_3
le quali chiedevano in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo non sussistendone i presupposti di legge e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in esame.
Instauratosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione, in forma abbreviata, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall' in Controparte_3
quanto, in base alla consolidata giurisprudenza sia di legittimità sia amministrativa, “La giurisdizione sulle controversie riguardanti la concessione
e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche si distribuisce tra giudice
ordinario ed amministrativo sulla base del generale criterio fondato sulla
natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la
giurisdizione del g.o. se la revoca sia motivata dall'inadempimento del
beneficiario agli obblighi sanciti dal bando di erogazione del contributo
(perché la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto e sussiste un
diritto soggettivo perfetto),laddove la giurisdizione spetta al giudice
amministrativo se invece il provvedimento di revoca è affetto da vizi di
legittimità o contrasta con l'interesse pubblico” (Cass. civ. sez. un. 16/07/2024
n.19484).
Sempre in via preliminare è da rilevare che quella instaurata da parte opponente
è in parte un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 1,
c.p.c., ed in parte un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1 c.p.c.
In merito va rammentato che l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
si propone qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale, quindi in caso di contestazioni relative al quomodo dell'azione esecutiva, mentre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. riguarda tutte le ipotesi in cui si contesti il diritto dell'istante di procedere all'esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
3 Se, quindi, il debitore ha la facoltà di scegliere tra i vari percorsi di contestazione, potendo anche azionare con un unico atto introduttivo diverse tipologie di opposizione, spetterà poi al giudice qualificare la scelta operata dall'opponente, sottoponendo la domanda al regime previsto per la stessa dalla legge.
Nel presente giudizio l'opponente deduceva in parte, quali motivi di opposizione, vizi formali della cartella di pagamento, consistenti nella nullità
della notifica avvenuta a mezzo PEC e nella nullità del titolo per indeterminatezza della pretesa, contestando quindi, con i suddetti motivi di opposizione, non l'an dell'esecuzione ma la regolarità formale della cartella stessa. Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione dei vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica delle cartelle esattoriali, costituisce opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (ex multis, Cass. Civ. 4139/2010; n. 15149/2005).
Quindi, in relazione ai predetti motivi di impugnazione la presente opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proponibile entro venti giorni dalla notifica dell'atto che si assume viziato, nel caso di specie dalla notifica della cartella di pagamento.
Ciò posto, in relazione ai suddetti motivi l'opposizione in esame appare tardiva in quanto spiegata con atto di citazione notificato solo in data 11/05/2020,
quindi oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella, avvenuta in data
18/12/2019 (come dichiarato dalla stessa opponente e come evincibile dalla cartella prodotta).
Dunque, l'opposizione in parte de qua è inammissibile.
4 Ciò posto, parte opponente lamentava anche l'impossibilità, per la banca opposta, di richiedere l'importo preteso anche nei confronti dei garanti,
dovendo la stessa limitarsi ad avanzare pretese solo nei confronti della mutuataria.
Tale ultima doglianza è da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., quindi non soggetta ad alcun termine di decadenza. Tuttavia, anche tale opposizione appare infondata per le ragioni che seguono.
La legge 662/1996, all'art. 2, comma 100, ha istituito un fondo di garanzia presso il allo scopo di garantire una parziale Controparte_2
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità,
trattandosi di somme appartenenti ad un Fondo Pubblico ed avuto riguardo alla finalità di sostegno ad attività di pubblica utilità, tale credito ha natura pubblicistica e rientra nel novero dei crediti privilegiati (cfr. Cass. civ.
6508/2020).
Successivamente, il D.M. n. 18456 del 20/06/2005, all'art. 2 comma 2, ha disposto che “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è
concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra
il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura
massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile
tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei
confronti delle piccole e medie imprese” e, al comma 4, che “In caso di
inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono
rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a
5 perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del Codice civile,
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle
piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998 è prevista la possibilità
di procedere al recupero di tali crediti mediante l'iscrizione a ruolo ex art. 67,
comma 2, DPR 43/1988.
Così inquadrato il contesto normativo, e tornando al caso in esame, il Tribunale
evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 8 bis, comma 3,
del d.l. 3/2015, che sancisce la natura privilegiata del credito in esame, è invero una previsione meramente ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente (in motivazione, Cass. civ. 30621/2019).
In conclusione, alla luce della documentazione in atti, è evincibile che
[...]
ha attuato una procedura di Controparte_2
recupero del credito conforme a legge: il Consiglio di gestione del Fondo in data 14/11/2018 deliberava la liquidazione della perdita e pertanto il gestore, a fronte dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento, erogava alla banca finanziatrice l'importo insoluto (pari a € 228.866,69) procedendo, poi, a surrogarsi nei diritti del soggetto finanziatore ai fini del recupero del credito in oggetto sia nei confronti del beneficiario che dei suoi garanti.
Alla luce delle suesposte ragioni, l'attività esattiva verso l'opponente è stata legittimamente realizzata attraverso l'iscrizione diretta a ruolo della pretesa creditoria;
pertanto, l'opposizione risulta infondata e va, dunque, rigettata. Ogni
ulteriore questione si ritiene assorbita.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
− Rigetta l'opposizione;
− Condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in Controparte_3
€ 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge;
− Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si Controparte_2
liquidano in € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 10/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2653/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Di Monda Parte_1
OPPONENTE
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Luisa Esposito,
OPPOSTA
nonché
Controparte_2
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Marco Scotti Galletta
[...]
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
1 FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071
2019 0085126636 002, notificata il 18/122019 dall' Controparte_1
su incarico della
[...] Controparte_2
per la somma di euro € 235.868,23 chiedendo, in via preliminare, la
[...]
sospensione dell'efficacia esecutiva della menzionata cartella e, nel merito, la declaratoria di nullità e/o annullamento della cartella di pagamento.
Provvedevano a costituirsi in giudizio sia la
[...]
sia l' Controparte_2 Controparte_3
le quali chiedevano in via preliminare il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo non sussistendone i presupposti di legge e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in esame.
Instauratosi il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione, in forma abbreviata, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dall' in Controparte_3
quanto, in base alla consolidata giurisprudenza sia di legittimità sia amministrativa, “La giurisdizione sulle controversie riguardanti la concessione
e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche si distribuisce tra giudice
ordinario ed amministrativo sulla base del generale criterio fondato sulla
natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la
giurisdizione del g.o. se la revoca sia motivata dall'inadempimento del
beneficiario agli obblighi sanciti dal bando di erogazione del contributo
(perché la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto e sussiste un
diritto soggettivo perfetto),laddove la giurisdizione spetta al giudice
amministrativo se invece il provvedimento di revoca è affetto da vizi di
legittimità o contrasta con l'interesse pubblico” (Cass. civ. sez. un. 16/07/2024
n.19484).
Sempre in via preliminare è da rilevare che quella instaurata da parte opponente
è in parte un'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 1,
c.p.c., ed in parte un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, comma 1 c.p.c.
In merito va rammentato che l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
si propone qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale, quindi in caso di contestazioni relative al quomodo dell'azione esecutiva, mentre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. riguarda tutte le ipotesi in cui si contesti il diritto dell'istante di procedere all'esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
3 Se, quindi, il debitore ha la facoltà di scegliere tra i vari percorsi di contestazione, potendo anche azionare con un unico atto introduttivo diverse tipologie di opposizione, spetterà poi al giudice qualificare la scelta operata dall'opponente, sottoponendo la domanda al regime previsto per la stessa dalla legge.
Nel presente giudizio l'opponente deduceva in parte, quali motivi di opposizione, vizi formali della cartella di pagamento, consistenti nella nullità
della notifica avvenuta a mezzo PEC e nella nullità del titolo per indeterminatezza della pretesa, contestando quindi, con i suddetti motivi di opposizione, non l'an dell'esecuzione ma la regolarità formale della cartella stessa. Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione dei vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica delle cartelle esattoriali, costituisce opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (ex multis, Cass. Civ. 4139/2010; n. 15149/2005).
Quindi, in relazione ai predetti motivi di impugnazione la presente opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proponibile entro venti giorni dalla notifica dell'atto che si assume viziato, nel caso di specie dalla notifica della cartella di pagamento.
Ciò posto, in relazione ai suddetti motivi l'opposizione in esame appare tardiva in quanto spiegata con atto di citazione notificato solo in data 11/05/2020,
quindi oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della cartella, avvenuta in data
18/12/2019 (come dichiarato dalla stessa opponente e come evincibile dalla cartella prodotta).
Dunque, l'opposizione in parte de qua è inammissibile.
4 Ciò posto, parte opponente lamentava anche l'impossibilità, per la banca opposta, di richiedere l'importo preteso anche nei confronti dei garanti,
dovendo la stessa limitarsi ad avanzare pretese solo nei confronti della mutuataria.
Tale ultima doglianza è da qualificarsi quale motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., quindi non soggetta ad alcun termine di decadenza. Tuttavia, anche tale opposizione appare infondata per le ragioni che seguono.
La legge 662/1996, all'art. 2, comma 100, ha istituito un fondo di garanzia presso il allo scopo di garantire una parziale Controparte_2
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità,
trattandosi di somme appartenenti ad un Fondo Pubblico ed avuto riguardo alla finalità di sostegno ad attività di pubblica utilità, tale credito ha natura pubblicistica e rientra nel novero dei crediti privilegiati (cfr. Cass. civ.
6508/2020).
Successivamente, il D.M. n. 18456 del 20/06/2005, all'art. 2 comma 2, ha disposto che “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è
concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra
il 60% e l'80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura
massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile
tra il 60% e l'80% dell'importo dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei
confronti delle piccole e medie imprese” e, al comma 4, che “In caso di
inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono
rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a
5 perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del Codice civile,
nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle
piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998 è prevista la possibilità
di procedere al recupero di tali crediti mediante l'iscrizione a ruolo ex art. 67,
comma 2, DPR 43/1988.
Così inquadrato il contesto normativo, e tornando al caso in esame, il Tribunale
evidenzia che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 8 bis, comma 3,
del d.l. 3/2015, che sancisce la natura privilegiata del credito in esame, è invero una previsione meramente ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente (in motivazione, Cass. civ. 30621/2019).
In conclusione, alla luce della documentazione in atti, è evincibile che
[...]
ha attuato una procedura di Controparte_2
recupero del credito conforme a legge: il Consiglio di gestione del Fondo in data 14/11/2018 deliberava la liquidazione della perdita e pertanto il gestore, a fronte dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento, erogava alla banca finanziatrice l'importo insoluto (pari a € 228.866,69) procedendo, poi, a surrogarsi nei diritti del soggetto finanziatore ai fini del recupero del credito in oggetto sia nei confronti del beneficiario che dei suoi garanti.
Alla luce delle suesposte ragioni, l'attività esattiva verso l'opponente è stata legittimamente realizzata attraverso l'iscrizione diretta a ruolo della pretesa creditoria;
pertanto, l'opposizione risulta infondata e va, dunque, rigettata. Ogni
ulteriore questione si ritiene assorbita.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
− Rigetta l'opposizione;
− Condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in Controparte_3
€ 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge;
− Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite che si Controparte_2
liquidano in € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del
15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 10/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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